In caso di frode processuale l’esimente di cui all’art. 384 c.p.

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 8 aprile 2019, n.15327.

La massima estrapolata:

In caso di frode processuale l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l’immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, “nemo tenetur se detegere”. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente.

SENTENZA 8 aprile 2019, n.15327

 

Pres. Paoloni –

est. Vigna

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con il provvedimento impugnato, Il Tribunale di Firenze, in funzione di Tribunale del riesame, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pistoia in data 7-8/11/2018 con la quale era stata applicata a Q.A. la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui all’art. 374 c.p., comma 2, commesso in data (omissis) .
Il Tribunale del riesame, ribaltando la decisione del Giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistente la causa di non punibilità di cui all’art. 384 c.p. nella condotta dell’indagato il quale, dopo avere malmenato in data (omissis) M.A. , faceva intervenire in data (omissis) un tecnico di propria fiducia per cancellare le immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza installate presso il bar di sua proprietà ove era avvenuto il fatto, evidenziando che l’indagato aveva posto in essere la condotta per sottrarsi legittimamente alle responsabilità per il reato di lesioni aggravate essendo già sottoposto per tale causa alla misura cautelare.
2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato denunciando la violazione di legge, in riferimento agli artt. 374 e 384 c.p., e il vizio della motivazione con riguardo alla contraddittoria ed erronea affermazione secondo la quale l’indagato, quando ha posto in essere la condotta di frode processuale si trovava già sottoposto alla misura cautelare per il reato di lesioni la cui prova poteva emergere anche dalle videoriprese fatte cancellare, mentre la misura cautelare è stata applicata a distanza di oltre tre mesi dai fatti a fronte della querela presentata soltanto il 21 maggio 2018 in relazione alla quale il procedimento penale è stato iscritto a seguito della comunicazione di notizia di reato dell’8 giugno 2018.
Si denuncia, in particolare, la violazione di legge, con riferimento all’interpretazione ed applicazione degli artt. 374 e 384 c.p., evidenziando che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale del riesame (che cita unicamente Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perotti, Rv. 206679), l’orientamento giurisprudenziale non è affatto univoco nel ritenere applicabile la causa di non punibilità, che si fonderebbe sul principio ‘nemo tenetur se detegere’, quando il pericolo per la libertà e l’onore sia stato volontariamente causato mediante la commissione del reato le cui prove sono oggetto di immutazione.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Deve evidenziarsi, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 384 c.p., che, secondo un primo e più risalente orientamento di legittimità, la causa esimente ivi dettata è definita con i caratteri propri dello stato di necessità.
Requisito implicito della fattispecie scriminante è che la situazione di pericolo personale o familiare dell’autore di uno dei reati da esso richiamati non sia stata dallo stesso ‘volontariamente causata’ (Vedi Sez. 6, n. 10654 del 20/02/2009, Ranieri, Rv. 243076; Sez. 6, n. 7823 del 15/12/1998, Mocerino, Rv. 214756).
Un più recente orientamento ritiene, invece, che l’art. 384 c.p., comma 1, integri una semplice causa di esclusione della colpevolezza basata sul principio di inesigibilità di contegni giuridici auto lesivi; la scriminante diviene, quindi, applicabile anche quando la situazione di pericolo per l’autore del reato per la liberta e l’onore, suoi o di un suo congiunto, sia stata da lui
volontariamente prodotta (Sez. 6, n. 37398 del 16/06/2011, Galbiati, Rv. 250878; Sez. 3, n. 8699 del 09/07/1996, Perrotti, Rv. 206679).
In caso di frode processuale, quindi, l’esimente di cui all’art. 384 c.p. è invocabile dal soggetto che abbia commesso l’immutazione allo scopo di eludere le investigazioni e di evitare un procedimento penale, in virtù del principio non esplicito, ma immanente al sistema, ‘nemo tenetur se detegere’. Tale causa di non punibilità è applicabile anche quando lo stato di pericolo – per la libertà o per l’onore – sia stato cagionato volontariamente dall’agente.
2.1. Ritiene il Collegio di aderire a questo secondo orientamento posto che, come è stato osservato ‘se la nozione di libertà tutelabile assunta dall’art. 384 c.p., comma 1, quale elemento discriminante la responsabilità penale del favoreggiatore deve essere recepita nella sua più lata interpretazione, includente ogni forma di manifestazione della libertà individuale, come sembra potersi desumere dalla lettera della legge (art. 384 c.p.) che non introduce alcuna particolare specificazione o selettività della categoria concettuale (libertà nella pienezza della sua accezione), non sembra del pari dubitabile che -quando tale libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall’esigenza di evitare una accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti- l’interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell’esercizio dell’inviolabile diritto di difesa. Diritto e valore di rango costituzionale (art. 24 Cost., comma 2), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e ‘giusta’ amministrazione della giustizia (artt. 111 e 112 Cost.)’.
2.2. Il Collegio della cautela ha, quindi, dato corretta applicazione di tale regula iuris ritenendo la condotta dell’indagato scriminata.
3. Quanto al rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni, mette conto evidenziare che l’esimente prevista dall’art. 384 c.p., comma 1, non può essere invocata sulla base del mero timore, anche solo presunto o ipotetico, di un danno alla libertà o all’onore, implicando essa un rapporto di derivazione del fatto commesso dalla esigenza di tutela di detti beni che va rilevato sulla base di un criterio di immediata ed inderogabile consequenzialità e non di semplice supposizione (Sez. 6, n. 19110 del 02/04/2015, Calabrò, Rv. 263504).
3.1. Nel caso in esame, fermo restando che la motivazione è errata nella parte in cui afferma che il fatto è stato commesso dopo la notificazione della misura cautelare per violazione dell’art. 582 c.p. (effettuata solo il 5/9/2018), è assolutamente verosimile che l’indagato abbia agito temendo che la p.o. lo avrebbe denunciato per l’aggressione e quindi con l’intento di occultare le prove della stessa.
4. Il ricorso del Procuratore della repubblica deve, pertanto essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso

Per aprire la mia pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *