Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2217.
In caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario è tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorità al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilità, ma non anche la prova dell’anteriorità della cessione al fallimento
Ordinanza|25 gennaio 2022| n. 2217. In caso di fallimento del debitore ceduto
Data udienza 27 ottobre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Cessione di credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito – Legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. – Irrilevanza dell’anteriorità dell’atto di cessione del credito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17305/2015 proposto da:
(OMISSIS) Societa’ Consortile per Azioni, quale mandataria con rappresentanza di (OMISSIS) ( (OMISSIS)) S.p.a., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.p.a. n. (OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto n. 421/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 04/06/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/10/2021 dal cons. Dott. Paola Vella.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.p.a. proposta da (OMISSIS) S.p.a. (di seguito (OMISSIS)) contro il diniego di ammissione del credito di Euro 528.733,76 di cui essa aveva chiesto l’ammissione quale cessionaria del corrispondente credito vantato verso la (OMISSIS) S.p.a. in bonis dalla propria cedente, (OMISSIS) S.p.a.
1.1. Avverso detta decisione la (OMISSIS) S.c.p.A., agendo quale mandataria con rappresentanza di (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, articolato su due profili di censura. Il Fallimento intimato non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2. La ricorrente censura la decisione del tribunale laddove afferma che l’opponente “non avrebbe fornito la prova della notifica della cessione al debitore ceduto anteriormente al fallimento come sarebbe richiesto dalla L.Fall., articolo 45 e dell’articolo 1264 c.c.”, norme di cui lamenta la violazione e falsa applicazione.
2.1. Sotto il primo profilo, osserva che la natura consensuale del contratto di cessione di credito, ex articolo 1260 c.c., comporta il suo perfezionamento per effetto del semplice accordo tra cedente e cessionario, a prescindere dalla notificazione al debitore ceduto ex articolo 1264 c.c. o dalla sua (equipollente) accettazione; di conseguenza la legittimazione attiva di (OMISSIS) derivava dall’atto di cessione dei crediti verso (OMISSIS) s.p.a. in data 23 gennaio 2013, avente data certa.
2.2. Quanto al secondo profilo, deduce l’erroneita’ del richiamo alla L.Fall., articolo 45 (che rappresenta la traduzione in sede concorsuale dei principi stabiliti in materia di esecuzione individuale dagli articoli 2914 c.c. e ss.), poiche’ la regola posta dall’articolo 2914 c.c.,. n. 2 – per cui “non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento” – opera solo per gli atti di cessione privi di data certa anteriore, a differenza di quello per cui e’ causa. In ogni caso, la L.Fall., articolo 45 non disciplina il caso in cui sia fallito (come nel caso di specie) non gia’ il creditore cedente, bensi’ il debitore ceduto, essendo indifferente per la curatela fallimentare che sia ammesso al passivo il cedente ovvero il cessionario; le formalita’ previste ai fini dell’efficacia della cessione servono invece ad individuare il soggetto (cedente o cessionario) legittimato ad azionare il credito nei confronti del fallimento del debitore ceduto. Del resto, la legge fallimentare attesta che il credito vantato verso il soggetto fallito puo’ essere ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento (v. L.Fall., articolo 56, comma 2 e articolo 115) e la notificazione al debitore ceduto ex articolo 1264 c.c. ben puo’ essere contenuta nel ricorso L.Fall., ex articolo 93; pertanto, solo in caso di avvenuto pagamento del debitore ceduto all’originario cedente avrebbe senso accertare l’opponibilita’ della cessione, tenuto conto della regola posta dall’articolo 1264 c.c., comma 2.
3. Il motivo e’ fondato e merita accoglimento.
3.1. E’ sufficiente osservare al riguardo che, nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorita’ del credito ceduto – il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex articolo 2704 c.c. – e non anche dalla anteriorita’ dell’atto di cessione del credito, il quale puo’ essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento.
3.2. Cio’ si desume chiaramente dalle disposizioni della legge fallimentare che prendono in considerazione le cessioni intervenute prima o dopo il fallimento, stabilendo che il cessionario di un credito concorsuale e’ tenuto a dare la prova che la cessione e’ stata stipulata anteriormente al fallimento solo ai fini di una eventuale compensazione (L.Fall., articolo 56, comma 2) o dell’espressione del voto nel concordato fallimentare (L.Fall., articolo 127, u.c.), restando altrimenti opponibile al curatore anche se ha luogo nel corso della procedura, come testimonia inequivocabilmente il disposto della L.Fall., articolo 115.
3.3. E’ pertanto corretto affermare che il combinato disposto dela L.Fall., articolo 45 e articolo 1264 c.c. viene in rilievo, sotto il profilo dell’opponibilita’ della cessione, solo in caso di fallimento del debitore cedente, poiche’ la disciplina di riferimento, relativa alla circolazione dei diritti ex articolo 2914 c.c. e ss., mira a dirimere i possibili conflitti tra piu’ cessionari ovvero tra i cessionari e i creditori del cedente.
3.4. Va dunque data continuita’ all’orientamento di questa Corte per cui, in caso di fallimento del debitore ceduto, il cessionario e’ tenuto a dare la prova del credito e della sua anteriorita’ al fallimento, qualora venga in discussione la sua opponibilita’, ma non anche la prova dell’anteriorita’ della cessione al fallimento (Cass. 10545/2014).
4. Il decreto impugnato va quindi cassato con rinvio per nuova valutazione alla luce dei principi sopra indicati, oltre che per la statuizione sulle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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