Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 settembre 2022| n. 26959.

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l’indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l’accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 210, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l’accertamento differito tramite autovelox.

Ordinanza|14 settembre 2022| n. 26959. In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox

Data udienza 16 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Circolazione stradale – Sanzioni – Autovelox

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17694/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avvocato VITO FAIULO per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI (OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1623/2020 del TRIBUNALE DI BRINDISI, depositata il 17/12/2020;
udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO, nell’adunanza in camera di consiglio del 16/6/2022.

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox

FATTI DI CAUSA

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, in accoglimento
dell’appello del Comune di (OMISSIS), ha rigettato l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso il verbale con il quale la Polizia Locale aveva accertato, a mezzo di apparecchiatura elettronica “Velomatic 512D”, che lo stesso, quale proprietario dell’autoveicolo BMW 320/D, in violazione dell’articolo 142, comma 8, del codice della strada, transitava oltre il limite massimo di velocita’ stabilito sulla strada extraurbana (OMISSIS).
1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che la
strada percorsa era una “strada extraurbana con limite di velocita’ di 90 kmh” e che l’apparecchio di rilevamento della velocita’ utilizzato era il “Velomatic 512”, “il quale permette la rilevazione dell’infrazione ad avvenuto transito del veicolo”, e che doveva, pertanto, escludersi che, nelle condizioni date, a fronte di “un veicolo lanciato a 113 kmh”, fosse possibile procedere ad una contestazione immediata in sicurezza, ha rilevato, per quanto ancora interessa, che, relativamente alla censura di “omessa o inadeguata segnalazione dell’installazione dell’apparecchiatura elettronica di rilevamento della velocita’”, era sufficiente osservare che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di aver posizionato “la segnaletica mobile” (recante la dicitura “controllo elettronico della velocita’”)ad “una distanza di almeno 250 ml.” e che gli stessi agenti avevano provveduto ad effettuare apposito “rilievo fotografico”, prodotto in giudizio dal Comune, dal quale emergeva l’idoneita’ della segnaletica”, “sia per tipologia che per collocazione”, “a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocita’”, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legge n. 117 del 2007 articolo 3, comma 1, lettera b), conv. con L. 160 del 2007, e del Decreto Ministeriale n. del 13/6/2017 e dell’obbligo, ivi previsto, “di rendere visibili le segnaletiche fisse ed automatiche”.
2.1. (OMISSIS), con ricorso notificato in data 17/6/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
2.2. Il Comune di (OMISSIS) e’ rimasto intimato.
2.3. Il ricorrente ha depositato memoria.

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 113 e 115 c.p.c., dell’articolo 142, comma 6 bis, del codice della strada e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 articolo 79, comma 3, nonche’ dell’articolo 7 della Circolare del Ministero dell’Interno del 14/8/2009, n. 300/A/10307/09/144/5/20/3, parte I, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunalersenza considerare che la (OMISSIS) ha tutte le caratteristiche per essere classificata, a norma dell’articolo 2, comma 3, del codice della strada, come “strada extraurbana principale” e, in caso di classificazione della strada come “strada extraurbana secondaria”, che il verbale impugnato non contiene alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’articolo 4 della L. n. 168 del 2002, che autorizza la rilevazione elettronica della velocita’,-ha ritenuto che la segnaletica indicante leopostazionR.di rilevamento era stata collocata alla distanza minima di 250 metri prevista dalla legge, omettendo, tuttavia, di considerare: – innanzitutto, che tale fatto e’ stato smentito sia dal Comune, che nella comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso in appello aveva espressamente dichiarato che l’apposito cartello di presegnalazione della postazione di rilevamento era stato allocato a circa 160-170 metri dall’apparecchiatura elettronica, sia dalla documentazione fotografica recante la sottoscrizione del Comandante della Polizia Locale la quale dimostra, con efficacia di prova legale, che, in realta’, la distanza effettiva tra il cartello di presegnalazione e lo strumento di rilevazione e’ di circa 150 metri; in secondo luogo, che, classificata la strada come “strada extraurbana principale”, la distanza minima che deve intercorrere tra la segnaletica mobile e l’apparecchiatura di rilevazione dev’essere pari, a norma dell’articolo 79, comma 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, a 250 metri.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e falsa applicazione degli articoli 113, comma 1, 115 e 116 c.p.c. nonche’ degli articoli 2697 e 2712 c.c. per omesso esame di una prova documentale dirimente ai fini della decisione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha omesso di valutare tanto le affermazioni svolte dal Comune di (OMISSIS) nella comparsa di costituzione e risposta e nel ricorso d’appello, e cioe’ che l’apposito cartello di presegnalazione della postazione di rilevamento era stato allocato a circa 160-170 metri, quanto la documentazione fotografica che lo stesso Comune ha prodotto in giudizio, che riproduce, con efficacia di prova legale, l’allocazione di tale segnaletica alla distanza di 150 metri dalla piazzola di sosta ove l’agente accertatore ha installato l’apparecchiatura di rilevamento.

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox

4.1. I motivi, da trattare congiuntamente, sono infondati.
4.2. In tema di sanzioni amministrative conseguenti al superamento dei limiti di velocita’ accertato mediante autovelox, la mancata indicazione degli estremi del decreto prefettizio nella contestazione differita integra, in effetti, un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio che pregiudica il diritto di difesa e non e’ rimediabile nella fase eventuale di opposizione, potendo essere desumibili le ragioni che hanno reso impossibile la contestazione immediata solo dal detto decreto, cui e’ rimesso, ma solo se si tratta di strade diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, individuare, a norma del L. n. 168 del 2002 ‘articolo 4, commi 1 (in fine) e 2, i tratti ove questa e’ ammissibile (cfr. in tal senso, Cass. n. 24214 del 2018, la quale ha affermato che integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio la contestazione di una infrazione, rilevata su una strada extraurbana secondaria, ma priva dell’indicazione degli estremi del decreto prefettizio con il quale erano state autorizzate, sulla detta strada, la rilevazione della velocita’ a mezzo autovelox e la contestazione differita; conf., Cass. n. 21603 del 2021).
4.3. Nel caso in esame, tuttavia, e’ lo stesso il ricorrente ad aver espressamente ammesso che la strada sulla quale la violazione e’ stata accertata dev’essere classificata come una “strada extraurbana principale”. Ed e’ noto come, in forza del combinato disposto degli articoli 201, comma 1 quater, del codice della strada e Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4, comma 2, conv. nella L. n. 168 del 2002, i “motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata”, se si tratta di “autostrade o strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse” (cosi’ l’articolo 4, comma 2, cit.), sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che li reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse dalle surricordate non possono non essere desumibili che dal solo decreto prefettizio cui e’ rimesso individuarne i tratti ammissibili “tenendo conto del tasso di incidentalita’, delle condizioni strutturali,, plano-altimetriche e di traffico per le quali non e’ possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidita’ del traffico o all’incolumita’ degli agenti operanti e dei soggetti controllati” (cosi’, sempre, articolo 4, comma 2, cit.). Il tribunale, pertanto, li’ dove ha ritenuto che, a fronte di “un veicolo lanciato a 113 kmh” e di un l’apparecchio di rilevamento della velocita’ che “permette la rilevazione dell’infrazione ad avvenuto transito del veicolo”, non era possibile procedere ad una contestazione immediata in sicurezza, ha (implicitamente ma) correttamente escluso ogni rilievo al fatto che, trattandosi di una “strada extraurbana principale’, il verbale impugnato non contenesse alcuna indicazione del decreto prefettizio previsto dall’articolo 4, comma 2, della L. n. 168 cit..

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox

4.4. Quanto al resto, questa Corte ha piu’ volte affermato il principio secondo cui “la legittimita’ delle sanzioni amministrative irrogate per eccesso di velocita’, accertato mediante autovelox e’ subordinata alla circostanza che la presenza della postazione fissa di rilevazione della velocita’ sia stata preventivamente segnalata” (Cass. n. 2041 del 2019; Cass. n. 680 del 2011). In materia di accertamento di violazione delle norme sui limiti di velocita’, compiuta a mezzo di autovelox, infatti, Decreto Legge n. 121 del 2002 articolo 4, comma 1, conv. in L. n. 168 cit., secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva “informazione agli automobilisti”, non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell’ambito dei servizi organizzativi interni della pubblica amministrazione, ma e’ finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di guida e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni, con la conseguente nullita’ della sanzioni eventualmente irrogata in violazione di tale previsione (Cass. n. 7419 del 2009; Cass. n. 15899 del 2016).
4.5. L’articolo 4 della L. n. 168 cit. si configura, pertanto, come una norma imperativa, la cui cogenza e’ desumibile anche dal suo innesto successivo direttamente nel corpo del codice della strada, essendo stato inserito, per effetto dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del Decreto Legge n. 117 del 2007, conv., con modif., nella L. n. 160 del 2007, il nuovo comma 6bis nel testo dell’articolo 142 del predetto codice, alla stregua del quale “le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocita’ devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione” dello stesso codice. Con la stessa disposizione innovativa l’individuazione delle modalita’ di impiego e’ stata rimessa ad apposito decreto del ministro dei trasporti, di concerto con il ministro dell’interno, il primo dei quali, adottato con Decreto Ministeriale n. del 1.5/8/2007, ha previsto, in particolare, che “i segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocita’, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocita’ locale predominante” e che “la distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento delle velocita’ deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi…” (articolo 2, comma 1). Come puo’ evincersi dal complesso normativo adottato sul punto, dunque, la preventiva segnalazione univoca ed adeguata della presenza di sistemi elettronici di rilevamento della velocita’ costituisce un obbligo specifico ed inderogabile degli organi di polizia stradale demandati a tale tipo di controllo, imposto a garanzia dell’utenza stradale, la cui violazione, pertanto, non puo’ non riverberarsi sulla legittimita’ degli accertamenti, determinandone la nullita’, poiche’, diversamente, risulterebbe una prescrizione priva di conseguenze, che sembra esclusa dalla stessa ragione logica della previsione normativa, laddove si afferma, espressamente, che gli indicatori preventivi della presenza degli autovelox “devono essere installati con adeguato anticipo…”, senza, quindi, lasciare alcun margine di discrezionalita’ alla pubblica amministrazione circa la possibile elusione di siffatto accorgimento o in ordine alla facolta’ di ricorrere a sistemi informativi alternativi che, pero’, non assicurino la medesima trasparenza nell’inerente attivita’ di segnalazione. In altri termini, la ratio della preventiva informazione in questione secondo le mocalita’ indicate dalla legge (anche mediante gli strumenti attuativi dei decreti dei competenti ministeri) e’ rinvenibile nell’obbligo di civile trasparenza gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non e’ tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 5997 del 2014, in motiv.).
4.6. D’altra parte, l’articolo 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010, nel prevedere che i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme dell’articolo 142 del codice della strada debbano essere collocati ad almeno un chilometro dal segnale stradale che impone il limite di velocita’, ha inteso riferirsi unicamente ai casi in cui i dispositivi siano finalizzati al controllo remoto delle violazioni, e cioe’ siano collocati ai sensi del citato articolo 4 del Decreto Legge n 121 cit. (come convertito in legge) e, percio’, non riguarda i casi in cui l’accertamento dell’illecito sia effettuato con apparecchi elettronici mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia stradale, la cui distanza deve essere soltanto adeguata e non e’, quindi, da ritenersi prefissata normativamente (in tal senso, in via interpretativa, ancorche’ non in modo vincolante, hanno chiarito il complesso normativo in questione le circolari del ministero dell’interno del 12/8/2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9, del 29/12/2010, n. 300/A/16052/10/101/3/3/9 e del 26/3/2012, n. 300/A/2289/12/101/3/3/9, le quali, infatti, fanno tutte riferimento alla portata dell’articolo 25, comma 2, della L. n. 120 del 2010). Tale interpretazione, invero, si pone in un rapporto di coerenza logica con la ragione giustificatrice sottesa alla norma di cui al comma 2 dell’articolo 25 della citata L. n. 120 cit., che corrisponde a quella di consentire all’utente stradale di disporre di elementi per poter avvistare, in tempo utile, la prescrizione relativa al mutamento del limite di velocita’, al fine di regolare quest’ultima in condizioni di sicurezza, ovvero in conformita’ alla valutazione prudenziale predeterminata ex ante dall’ente proprietario o gestore del tratto stradale. Pertanto, nel caso di dispositivi completamente automatici, tali elementi si sostanziano unicamente nell’apposizione del cartello segnalatore della velocita’, onde si profila congruo imporre una determinata ed ampia distanza tra il segnale e la postazione di rilevamento (pari, per l’appunto, ad almeno un chilometro). Viceversa, nell’ipotesi di accertamento eseguito con modalita’ manuale mediante apparecchi elettronici nella diretta disponibilita’ della polizia stradale e dagli stessi agenti gestiti con la presenza in loco, quest’ultima predisposizione rappresenta un elemento ulteriore, rispetto al punto in cui risulta apposto il cartello indicatore del limite di velocita’, per effetto del quale l’utente e’ messo nelle condizioni di avvistare, con maggiore anticipo, la stessa posizione di rilevamento, cosi’ rimanendo giustificata l’esclusione dell’osservanza del predetto limite di un chilometro previsto dall’articolo 25, comma 2, della L. n. 120 cit. (Cass. n. 32104 del 2019).
4.7. Nel caso in esame, il rilevamento elettronico, alla luce di quanto incontestatamente accertato dal giudice di merito, e’ stato effettuato con apparecchio mobile manualmente approntato e fatto funzionare, per cui non doveva rispettarsi il menzionato limite di un chilometro, dovendosi, piuttosto, ritenere sufficiente, per il tipo di strada in cui era stato eseguito l’accertamento (classificata, come detto, come “strada extraurbana principale”), osservare una distanza solo “adeguata” dal punto di installazione dell’apparato a quello del concreto rilevamento della velocita’, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento. La giurisprudenza di quesl:a Corte (cfr. Cass. n. 25769 del 2013 e Cass. n. 20327 del 2018), in effetti, ha, sul punto, precisato che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento con modalita’ manuale deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada. In siffatto contesto e’, dunque, sufficiente che il giudice di merito accerti, in coerenza alle finalita’ perseguite dalla disposizione di cui all’articolo 4 del Decreto Legge n. 121 del 2002, conv. in L. n. 168 del 2002, l’effettiva esistenza di un cartello premonitore sulla strada percorsa e la sua collocazione a congrua distanza rispetto alla postazione di rilevazione della velocita’, in modo che l’avvertimento, come poi confermato del Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007 articolo 2, possa ritenersi effettivo: in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita’, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox, Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007 articolo 2 (secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti) non stabilisce, infatti, una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi ma, com’e’ accaduto nel caso in esame, solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocita’, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento (cfr. Cass. n. 25769 del 2013).
4.8. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver evidenziato che, nel verbale di accertamento, gli agenti accertatori avevano dato atto di aver posizionato la segnaletica mobile riportante la dicitura “controllo elettronico della velocita’” ad una distanza di almeno 250 mt. (senza, peraltro, che tale risultanza, a fronte della sua efficacia di prova legale, sia stata contestata a mezzo di querela di falso), ha (comunque) ritenuto, con accertamento ún fatto non censurato per omesso di esame di circostanze decisive delle quali sia stata esposta in ricorso l’emergenza dagli atti del giudizio, che, alla luce del “rilievo fotografico” prodotto in giudizio dal Comune, la segnaletica, “sia per tipologia che per collocazione”, era idonea “a rendere edotti gli automobilisti della presenza del predetto sistema di rilevamento della velocita’”. Il Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007 articolo 3 cit. stabilisce, del resto, che “le postazioni di controllo per il rilevamento della velocita’ sulla rete stradale possono essere segnalate”, tra l’altro, “con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti”, precisando che tali segnali stradali di indicazione “devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale saranno installati” e che “sul pannello deve essere riportata l’iscrizione ‘controllo elettronico della velocita” ovvero ‘rilevamento elettronico della velocita’, eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo”. In ogni caso, in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocita’, grava sull’opponente, e non sulla pubblica amministrazione l’onere di provare l’inidoneita’ in concreto, sul piano della percepibilita’ e della leggibilita’, della segnaletica di cui al Decreto Ministeriale del 15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocita’, non assumendo, di per se’, alcuna rilevanza il dato della velocita’ predominante sul tratto di strada interessato dalla presenza della segnaletica (Cass. n. 23566 del 2017).
5. Il ricorso dev’essere, pertanto, rigettato.
6. Nulla per le spese di lite non avendo il Comune svolto alcuna attivita’ difensiva.
7. La Corte da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte cosi’ provvede: rigetta il ricorso; da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dall’articolo 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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