In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 35614.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori

Ordinanza|| n. 35614. In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

Data udienza  22 novembre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Comodato – Estinzione – Restituzione della cosa – Obbligo degli eredi – Mancata richiesta di rilascio da parte del comodante o degli eredi di questo – Effetti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere

Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere

Dott. ROSSELLO Carlo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2393/2023 proposto da:

(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), in qualita’ di procuratore speciale dei signori (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3062/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 29/06/2022;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/11/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

RITENUTO

che,

con sentenza resa in data 29/06/2022, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, in accoglimento della domanda proposta da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) (rappresentati dal produttore speciale (OMISSIS)), ha condannato (OMISSIS) al rilascio, in favore degli attori, di taluni beni originariamente concessi in comodato dal proprio dante causa, (OMISSIS), al padre di (OMISSIS);

a fondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva in questa sede, la corte territoriale ha sottolineato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto l’intervenuto passaggio in giudicato (per effetto di quanto attestato in un diverso giudizio intercorso tra le medesime parti) delle questioni concernenti la natura di comodato del rapporto intercorso tra (OMISSIS) e il padre di (OMISSIS), nonche’ di tutte le questioni sollevate in sede di eccezione dalla (OMISSIS), con particolare riguardo alla contestata qualita’ di eredi di (OMISSIS) in capo agli attori, nonche’ alla contestata prescrizione del diritto degli attori ad agire per la restituzione dei beni detenuti dalla (OMISSIS);

avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione;

(OMISSIS), in qualita’ di procuratore speciale dei signori (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

CONSIDERATO

che,

con il primo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 34 c.p.c., nonche’ degli articoli 2934 c.c. e ss., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto coperta dal giudicato esterno (in thesi rappresentato dall’ordinanza n. 25887/2018 resa inter partes dalla Corte di cassazione), la questione relativa alla qualita’ di successori dell’originario comodante in capo ai germani (OMISSIS) e alla loro legittimazione al giudizio; e cio’, nonostante che nel giudizio definito dalla sentenza di legittimita’ invocata dai giudici di merito non sia dato riscontrare alcun giudicato sulla qualita’, in capo ai (OMISSIS), di eredi del padre, (OMISSIS) (originario comodante), ne’ alcun accertamento in ordine all’intervenuta prescrizione del diritto degli stessi ad accettare l’eredita’ paterna, in assenza di una tempestiva eccezione di parte in tal senso formulata, avendo gli attori in quel giudizio fatto valere (allo scopo di ottenere la restituzione di beni diversi da quelli richiesti in questa sede) la propria qualita’ di eredi della madre, e non gia’ del padre;

il motivo e’ infondato;

osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, chiunque abbia la disponibilita’ di fatto di una cosa, in base a titolo non contrario a norme di ordine pubblico, puo’ validamente concederla in comodato e, quando il rapporto viene a cessare, e’ legittimato a richiederla in restituzione, senza dover dimostrare di esserne proprietario. Egli ha soltanto l’onere di provare la consegna del bene e il rifiuto della restituzione, spettando eventualmente al convenuto far valere il possesso di un diverso titolo per il suo godimento (Sez. 2, Ordinanza n. 21853 del 09/10/2020, Rv. 659327 – 01);

sotto altro profilo varra’ considerare come l’azione personale di restituzione e’ destinata ad ottenere l’adempimento dell’obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall’attore al convenuto, in forza di negozi giuridici (tra i quali la locazione, il comodato ed il deposito) che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualita’ di proprietario; da essa si distingue l’azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell’assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento e’ necessaria la probatio diabolica della titolarita’ del diritto di chi agisce (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 25052 del 10/10/2018, Rv. 650672 – 01);

in forza di tali premesse discende che, avendo avuto, il giudizio in altra sede intercorso tra le medesime parti (e passato in giudicato), quale contenuto controverso, proprio la questione della natura del rapporto di comodato esistente tra i litiganti, la decisione definitiva di condanna della (OMISSIS) a restituire agli odierni controricorrenti i beni oggetto del medesimo contratto di comodato (benche’ beni che, pur relativi al medesimo contratto di comodato, erano diversi da quelli gia’ oggetto di questo giudizio) non poteva che comportare, quale implicita e necessaria conseguenza sul piano logico-giuridico, l’accertamento (non piu’ controvertibile) della legittimazione degli attori a pretendere dalla (OMISSIS) la restituzione di tutti i beni oggetto di quel contratto di comodato in ragione del medesimo titolo personale illo tempore condotto alla valutazione del giudice;

tanto deve ritenersi sufficiente ad escludere la rilevanza di qualsivoglia considerazione in ordine alla tempestiva accettazione o meno dell’eredita’ del proprio dante causa, da parte degli odierni controricorrenti, dovendo ritenersi ormai incontestabile (siccome passata in giudicato) la questione della legittimazione di detti controricorrenti a pretendere la restituzione di tutti gli immobili oggetto del contratto di comodato da parte della (OMISSIS);

con il secondo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli articoli 2946, 1809 e 2909 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, per avere i giudici di appello rigettato l’eccezione formulata dalla (OMISSIS) in ordine alla prescrizione del diritto dei germani (OMISSIS) (eredi dell’originario comodante) al rilascio dei beni per cui e’ giudizio, argomentando sulla base di un asserito ed inesistente giudicato sul punto rappresentato dalla sentenza n. 25887/2018 resa inter partes dalla Corte di cassazione che giustificherebbe una tale assurda conclusione; e tanto, sull’erroneo presupposto secondo cui in caso di inerzia dei successori del comodante originario (i germani (OMISSIS)) i quali subentrati nel contratto alla morte del comodante non agiscano per la restituzione del bene concesso in comodato, il rapporto prosegue secondo le caratteristiche originarie, senza che la detenzione nomine alieno da parte del comodatario o dei suoi eredi possa tradursi in possesso utile alla usucapione, con la conseguente esclusione della fondatezza dell’eccezione di prescrizione dell’azione di restituzione avanzata dall’odierna ricorrente (erede del comodatario) non potendosi far decorrere il termine di prescrizione dalla morte del comodante;

il motivo e’ infondato;

osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, in caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario e di mantenimento del potere di fatto sulla cosa da parte di quest’ultimo o dei suoi eredi, il rapporto, in assenza di richiesta di rilascio da parte del comodante o dei suoi eredi, si intende proseguito con le caratteristiche e gli obblighi iniziali anche rispetto ai medesimi successori (Sez. 2, Ordinanza n. 25887 del 16/10/2018, Rv. 650778 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 8409 del 18/08/1990, Rv. 468916 – 01);

proprio in forza di tale principio, la Corte di cassazione ha determinato, nel diverso giudizio intercorso tra le medesime parti di questa lite, la definitiva risoluzione della questione concernente la prescrizione del diritto degli odierni controricorrenti ad ottenere la restituzione del fabbricato de quo da parte della (OMISSIS), con la conseguente fondatezza dell’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa l’in-tervenuto giudicato sul punto;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, deve essere pronunciato il rigetto del ricorso;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

In caso di cessazione del contratto di comodato per morte del comodante o del comodatario 

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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