In caso di appalto di opere pubbliche, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20942.

La massima estrapolata:

In caso di appalto di opere pubbliche, la responsabilità concorrente e solidale dell’amministrazione committente non può essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilità esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione

Ordinanza 22 agosto 2018, n. 20942

Data udienza 8 maggio 2018.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10170/2014 proposto da:
Azienda USL di (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avv. (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in (OMISSIS), presso la Direzione Generale della suddetta, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 153/2013 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, pubblicata il 27/02/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2018 dal cons. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza del 27 febbraio 2013, ha rigettato il gravame avverso l’impugnata sentenza che aveva rigettato la domanda dell’Azienda USL di (OMISSIS) di condanna dell'(OMISSIS) al risarcimento dei danni arrecati ad un edificio di proprieta’ della predetta Azienda, in (OMISSIS), corso (OMISSIS), in conseguenza dei lavori di realizzazione della variante della SS (OMISSIS) eseguiti dall'(OMISSIS) tramite un’impresa appaltatrice.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la medesima Azienda, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui si e’ opposto l'(OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo l’Azienda ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2043 e 2055 c.c., della L. n. 109 del 1994, e del Decreto del Presidente della Repubblica n. n. 554 del 1999, imputa ai giudici di merito di avere escluso la responsabilita’ dell'(OMISSIS), in via esclusiva o concorrente con l’impresa appaltatrice, per avere redatto un progetto esecutivo inadeguato, le cui lacune non erano sanabili dall’appaltatrice con il progetto costruttivo ne’ tramite proposte di varianti migliorative, e per avere sottovalutato la mancata vigilanza del direttore dei lavori sull’esecuzione dei lavori, come specificamente rilevato nell’atto di appello.
I motivi in esame sono fondati.
La Corte territoriale ha ritenuto che il comportamento dell'(OMISSIS), che pure aveva approvato un progetto esecutivo dei lavori inadeguato sotto vari profili tecnici, non fosse stato causa o concausa del danno, essendo assorbente la responsabilita’ dell’appaltatore per non avere adottato gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai terzi, per avere redatto un progetto costruttivo che non aveva sanato le carenze del progetto esecutivo e per non avere proposto l’adozione di varianti migliorative.
La giurisprudenza di legittimita’ ha piu’ volte ribadito il principio secondo cui l’appaltatore di opere pubbliche e’ di regola da considerarsi unico responsabile dei danni cagionati ai terzi nel corso dei lavori, poiche’ i limiti della sua autonomia (derivanti dalla obbligatorieta’ della nomina del direttore dei lavori e dalla intensa e continua ingerenza dell’amministrazione appaltante) non fanno venir meno il suo dovere di assumere le iniziative necessarie per la corretta attuazione del contratto anche a tutela dei diritti dei terzi; e tuttavia, la responsabilita’ concorrente e solidale dell’amministrazione committente non puo’ essere esclusa quando il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto da essa approvato, mentre una sua responsabilita’ esclusiva resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attivita’ dell’appaltatore, cosi’ da neutralizzare completamente la sua liberta’ di decisione (Cass. n. 11356/2002, n. 8802/1999).
Di questi principi la sentenza impugata non ha fatto corretta applicazione nel caso in esame, avendo escluso, in astratto, che il comportamento dell’ (OMISSIS) per avere approvato un progetto esecutivo riconosciuto come inadeguato, e per non avere adeguatamente vigilato sull’andamento dei lavori, possa considerarsi concausa dell’evento dannoso, ai fini del riconoscimento della sua responsabilita’ concorrente con l’appaltatore.
In relazione ai suddetti motivi, la sentenza impugnata e’ quindi cassata, essendo gli altri motivi assorbiti, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa, in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese.

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