In caso di accoglimento del ricorso per cassazione

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18108.

La massima estrapolata:

In caso di accoglimento del ricorso per cassazione di una sentenza di secondo grado proposto con riguardo al solo capo relativo alle spese di lite, nel giudizio di rinvio – ai fini della liquidazione delle spese di legittimità e dello stesso rinvio – deve ritenersi vittoriosa la parte la cui doglianza sulle spese sia stata accolta, indipendentemente dall’esito della controversia.

Ordinanza 31 agosto 2020, n. 18108

Data udienza 2 luglio 2020

Tag/parola chiave: Contratto di assicurazione – Spese giudiziali – Principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 27284 del ruolo generale dell’anno 2018, proposto da:
(OMISSIS) S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), societa’ soggetta a direzione coordinamento di (OMISSIS) S.A., in persona del rappresentante per procura (OMISSIS) rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)) (OMISSIS) ((OMISSIS)) rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrenti –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n. 2725/2018, pubblicata in data 26 aprile 2018;
udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 luglio 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) (cui sono subentrate le eredi (OMISSIS) e (OMISSIS), nel corso del processo) ha agito in giudizio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni (oggi (OMISSIS) S.p.A.) per ottenere il pagamento di un proprio credito (incontestato e soddisfatto in corso di causa), oltre accessori e risarcimento danni.
Il Tribunale di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine all’obbligazione principale, ha rigettato le altre domande ed ha condannato l’attore al pagamento delle spese di lite.
La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la societa’ convenuta anche al pagamento degli interessi sulla somma pagata tardivamente ed ha liquidato le spese del doppio grado del giudizio di merito (in Euro 9.430,00 per il primo grado ed in Euro 4.532,00 per il secondo grado), compensandole per un terzo e ponendo i due terzi residui a carico della stessa societa’ convenuta.
La (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, esclusivamente in relazione all’importo delle spese di lite liquidato dalla corte di appello.
Questa Corte, con ordinanza n. 12775 in data 22 maggio 2017, ha accolto il ricorso e cassato con rinvio la decisione impugnata, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito.
All’esito del giudizio di rinvio, la Corte di Appello di Roma ha proceduto ad una nuova liquidazione delle spese del doppio grado del giudizio di merito, condannando le (OMISSIS) a restituire alla (OMISSIS) S.p.A. la differenza sull’importo originariamente stabilito, frattanto percepito, nella misura di Euro 4.300,34 per il giudizio di primo grado e di Euro 2.594,66 per il giudizio di secondo grado. Ha liquidato altresi’ le spese del giudizio di legittimita’ e del giudizio di rinvio, ponendole per due terzi a carico della societa’ convenuta e compensandole per il residuo terzo.
Ricorre la (OMISSIS) S.p.A., sulla base di un unico motivo.
Resistono con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS).
E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La societa’ ricorrente ha depositato (con regolare notifica alle controparti, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c.), prima della data fissata per l’adunanza camerale, unitamente alla memoria di cui all’articolo 380 bis c.p.c., comma 2, copia della propria visura camerale, dalla quale emerge che il soggetto a mezzo del quale essa e’ costituita in giudizio, (OMISSIS), e’ suo rappresentante in virtu’ delle procure notarili specificamente richiamate, ed e’ dotato dei poteri di rappresentanza, processuale e sostanziale necessari per l’instaurazione del presente giudizio. I suddetti poteri risultano conferiti al (OMISSIS) direttamente dal legale rappresentante dell’ente, per mezzo di atti notarili oggetto di regolare pubblicita’ legale mediante iscrizione nel registro delle imprese.
Il documento prodotto, in mancanza di ulteriori contestazioni, puo’ quindi ritenersi adeguata prova della legittimazione del (OMISSIS), anche in mancanza della produzione dei relativi atti notarili (cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13669 del 13/06/2006, Rv. 591006 – 01; Sez. U, Ordinanza n. 20596 del 01/10/2007, Rv. 599251 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20563 del 30/09/2014, Rv. 632726 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 10009 del 24/04/2018, Rv. 648068 – 01; Sez. 5, Ordinanza n. 6799 del 11/03/2020, Rv. 657399 – 01).
Il ricorso deve pertanto ritenersi ammissibile e va esaminato nel merito.
2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3”.
La societa’ ricorrente sostiene che la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio e’ stata effettuata in violazione dell’articolo 91 c.p.c., essendo state dette spese poste a suo carico, nella misura di due terzi, sebbene essa in tali giudizi sia risultata integralmente vittoriosa.
La censura e’ manifestamente fondata.
La corte di appello – dopo avere proceduto alla nuova liquidazione dell’importo delle spese del doppio grado del giudizio di merito, con la corretta applicazione delle vigenti tariffe forensi – ha altresi’ liquidato le spese del giudizio di legittimita’ e del giudizio di rinvio, “in ragione dell’esito complessivo della lite”, compensandole per un terzo e ponendo i residui due terzi a carico della societa’ convenuta, in applicazione cioe’ del medesimo criterio di ripartizione che era stato utilizzato per il giudizio di merito (nel quale vi era stata reciproca soccombenza parziale, in quanto le domande proposte dallo (OMISSIS) erano state ritenute solo in parte fondate).
Nel fare cio’ non ha pero’ tenuto conto del fatto che, mentre la decisione di merito era ormai passata in giudicato dopo la sentenza di secondo grado, non essendo stata oggetto di ricorso per cassazione, nel giudizio di legittimita’ e nel successivo giudizio di rinvio l’unico capo della sentenza in discussione era ormai solo quello relativo alla liquidazione delle spese di lite e, in relazione ad esso, la societa’ convenuta era risultata integralmente vittoriosa.
In siffatta situazione, in applicazione del criterio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., le spese del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio avrebbero dovuto essere poste integralmente a carico delle attrici, totalmente soccombenti. Al piu’ dette spese avrebbero potuto essere in tutto o in parte compensate, ove fosse stata ravvisabile la sussistenza di motivi sufficienti, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., comma 2, ma in nessun caso esse avrebbero potuto, neanche in parte, essere poste a carico della societa’ convenuta, in quanto parte integralmente vittoriosa, a nulla rilevando l’esito (ormai non piu’ in discussione) del merito del giudizio.
In base all’indirizzo di questa Corte (cui ad avviso del collegio va data senz’altro continuita’), infatti, “in caso di impugnazione di una sentenza per motivi limitati alle spese processuali, l’esito complessivo della lite a cui rapportare la nuova regolamentazione delle spese, a prescindere dall’esito della decisione sul merito, va verificato sulla base della fondatezza o meno delle censure strettamente attinenti alle spese di giudizio” (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 602 del 14/01/2019, Rv. 652393 – 01).
Dunque, qualora venga impugnata in sede di legittimita’ una sentenza di secondo grado, limitatamente al capo relativo alla liquidazione delle spese di lite, in caso di accoglimento del ricorso per cassazione, con conseguente nuova liquidazione delle spese del giudizio di merito secondo i criteri indicati dal giudice di legittimita’, in sede di rinvio, per quanto riguarda il giudizio di legittimita’ e quello di rinvio, deve ritenersi vittoriosa la parte le cui ragioni sono state accolte in relazione al capo della sentenza relativo alle spese di lite, indipendentemente dall’esito del merito del giudizio. La liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di rinvio, di conseguenza, deve avvenire, sulla base degli articoli 91 e 92 c.p.c., in modo distinto e autonomo rispetto all’esito del giudizio di merito e prescindendo da chi sia risultato in quest’ultimo vittorioso.
La decisione impugnata, che ha deciso in modo difforme rispetto ai principi di diritto sin qui esposti, va pertanto cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia puo’ essere decisa nel merito, con la condanna delle controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio, sulla base del principio della soccombenza di cui all’articolo 91 c.p.c., come fin qui esposto.
3. Il ricorso e’ accolto.
La sentenza impugnata e’ cassata in relazione e, decidendo nel merito, (OMISSIS) e (OMISSIS) sono condannate al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio. Dette spese sono liquidate come in dispositivo (in misura equivalente, peraltro, all’importo gia’ determinato dalla corte di appello in sede di rinvio).
Per le spese del presente giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte:
– accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna (OMISSIS) e (OMISSIS), in solido, al pagamento, in favore della (OMISSIS) S.p.A., delle spese del (primo) giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio, liquidate rispettivamente in Euro 5.532,00 ed in Euro 2.935,00;

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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