Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29826.

La massima estrapolata:

Nel cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo per nullità, in considerazione dell’unità del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidità del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima.

Ordinanza 18 novembre 2019, n. 29826

Data udienza 20 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24257-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 845/2017 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 27/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Massa, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), ha dichiarato la nullita’ del testamento olografo di (OMISSIS), per difetto di autenticita’.
La Corte d’appello di Genova, adita da (OMISSIS), nominata erede universale con il testamento dichiarato nullo dal giudice di primo grado, ha confermato la sentenza.
In primo luogo la Corte ha rigettato il motivo d’appello con il quale (OMISSIS) aveva eccepito la violazione dell’articolo 102 c.p.c., perche’ il giudizio non si era svolto nei confronti degli altri eredi menzionati nel testamento.
La corte osservava che l’appellante non aveva provato i presupposti che giustificavano la partecipazione al giudizio di altri soggetti. In particolare non aveva prodotto gli atti dello stato civile da cui si potesse desumere il rapporto di parentela con la de cuius, idoneo a fondare il titolo per la successione legittima.
Nel merito, sulla scorta della consulenza tecnica, confermava il giudizio di non autenticita’ del testamento dato dal primo giudice.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi, il primo dei quali denuncia la violazione dell’articolo 102 c.p.c., a causa della mancata partecipazione al giudizio degli altri soggetti menzionati nel testamento. Gli altri motivi sono diretti a censurare il merito della decisione, laddove la corte ha deciso sulla base dei soli fatti accertati dal consulente tecnico (secondo motivo) e per non avere dato corso all’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica e per non avere ammesso le prove testimoniali (terzo motivo).
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
Su proposta del relatore, che riteneva manifestamente fondato il primo motivo, con la conseguente possibilita’ di definizione nelle forme di cui all’articolo 380-bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Il primo motivo e’ fondato.
Nel ragionamento della corte di appello riecheggiano due principi: il primo e’ quello secondo il quale chi eccepisce la non integrita’ del contraddittorio ha l’onere di indicare i soggetti per i quali sussiste la necessita’ dell’integrazione; il secondo, specifico per le azioni di nullita’ o annullabilita’ del testamento, secondo cui ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i successori legittimi del de cuius.
Coordinando tali principi la corte di merito ha negato che nella specie ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendoci prova del rapporto di parentela, rilevante ai fini della successione legittima, fra la de cuius e gli altri soggetti menzionati nel testamento.
Risulta infatti dalla lettura degli atti di causa, consentito alla Corte in considerazione del carattere di error in procedendo della censura (Cass. n. 20716/2018; n. 8069/2016, che il testamento, oltre a contenere la nomina di erede universale della (OMISSIS), prevedeva dei lasciti di somme in favore di altri soggetti, qualificati nella scheda come “nipoti”.
La corte di merito ha negato la violazione del litisconsorzio rispetto a tali soggetti, in quanto (OMISSIS) non aveva fornito la prova del rapporto di parentela con la de cuius.
Ma ragionando in questo modo la corte d’appello non ha considerato che i soggetti menzionati nel testamento erano litisconsorti necessari per il solo fatto di essere stati contemplati nella scheda, a prescindere dalla loro qualita’ di eredi o legatari e a prescindere dalla loro concorrente qualita’ di potenziali successibili ex lege.
La possibilita’ che in questa materia non ci sia litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti contemplati nel testamento riguarda il caso in cui sia impugnata una singola disposizione, mentre nel caso in esame, poiche’ si discuteva dell’autenticita’ del testamento, era in discussione la validita’ del testamento in quanto tale, come negozio giuridico. Cio’ imponeva la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento (Cass. n. 1462/1965).
Il principio applicato dalla corte di merito – secondo cui “nelle cause aventi ad oggetto l’impugnazione di un testamento olografo per nullita’, in considerazione dell’unita’ del rapporto dedotto in giudizio, sussiste litisconsorzio necessario anche nei confronti di tutti gli eredi legittimi, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda porterebbe alla dichiarazione di invalidita’ del testamento ed alla conseguente apertura della successione legittima” (Cass. n. 474/2010) – vale ad estendere il litisconsorzio ai potenziali eredi legittimi, ma cio’ non significa che non siano litisconsorti necessari innanzitutto i beneficiari delle disposizioni contenute nel testamento impugnato (Cass. n. 8575/2010; n. 8728/2005).
Il rilievo operato nel controricorso, secondo cui l’appellativo “nipoti”, con il quale sono identificati nel testamento i beneficiari delle disposizioni, non vale quale prova del rapporto di parentela, e’ inconferente. Quei soggetti dovevano partecipare al giudizio in quanto contemplati nella scheda, non perche’ parenti della de cuius in ipotesi successibili ex lege nel caso in cui il testamento fosse stato caducato.
Quanto all’ulteriore rilievo del controricorrente (non occorre disporre alcuna integrazione perche’ il testamento non e’ autentico), e’ chiaro che il medesimo si risolve in una evidente petizione di principio, inidoneo ad escludere il litisconsorzio sussistente in base ai principi sopra indicati.
Conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullita’ dell’intero giudizio di merito, con cassazione dell’impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovra’ disporre l’integrazione del contraddittorio confronti di tutti i soggetti menzionati nel testamento e quindi decidere sulla domanda.
Il giudice di rinvio dovra’ inoltre provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullita’ dell’intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale di Massa, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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