Termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 10 giugno 2019, n. 3879.

La massima estrapolata:

Il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario.

Sentenza 10 giugno 2019, n. 3879

Data udienza 28 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 9252 del 2018, proposto da
Tubosider s.p.a., in proprio e in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Rti con Fr. In. s.r.l., nonché da Fr. In. s.r.l., in qualità di mandante del suddetto Rti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’avvocato Al. Ma., con domicilio digitale come da pec Registri di giustizia;
contro
Autostrada Br.-Ve.-Vi.-Pa. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Pi. Zo., con domicilio digitale come da pec Registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Pi. Zo. in Roma, via (…);
nei confronti
Al. It. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Et. No., An.Ta. e Gi. Na., con domicilio digitale come da pec Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, Sezione Seconda, n. 00965/2018, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autostrada Br.-Ve.-Vi.-Pa. s.p.a. e di Al. It. s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, comma 10, Cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 marzo 2019 il Cons. Alberto Urso e uditi per le parti gli avvocati Co. su delega di Ma., Zo., Na. e No.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con bando pubblicato il 9 giugno 2017 la Autostrada Br.-Ve.-Vi.-Pa. s.p.a. indiceva la procedura di gara per l’affidamento della fornitura a magazzino di elementi di barriere di sicurezza stradale e pannelli per cavalcavia presso i depositi delle autostazioni di So. e Vi.-est.
La gara veniva aggiudicata alla Al. It. s.r.l.
2. Avverso detta aggiudicazione proponeva ricorso al Tribunale amministrativo per il Veneto la seconda classificata Tu. s.p.a., in proprio e quale capogruppo del costituendo Rti con la Fr. In. s.r.l., che pure impugnava il provvedimento unitamente alla Tu..
Le ricorrenti proponevano altresì domanda di risarcimento del danno.
3. Il Tribunale amministrativo adì to, nella resistenza dell’Autostrada s.p.a. e della Al. It., dopo aver revocato la propria precedente ordinanza di sospensione impropria in attesa della definizione di questione di giurisdizione pendente davanti alle Sezioni Unite, dichiarava irricevibile il ricorso poiché tardivamente notificato, ritenendolo al contempo anche infondato nel merito.
4. Hanno proposto appello Tu. e Fr. In. per i seguenti motivi:
I) sulla presunta irricevibilità del ricorso per tardività : error in judicando; violazione degli artt. 32, 33, 85 e 94 d.lgs. n. 50 del 2016; irragionevolezza; violazione dell’art. 100 Cod. proc. civ. e 39 Cod. proc. amm.;
II) sulla presunta infondatezza nel merito dei motivi di ricorso: errores in judicando;
A) sulla sussistenza dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari in capo ad Al. It. s.r.l.: violazione di legge in relazione all’art. 83, commi 2, 4, 6 e 8 d.lgs. n. 50 del 2016; eccesso di potere per illogicità ; incongruenza e contraddittorietà ; carenza e/o insufficienza della motivazione;
B) sulla mancata esclusione dell’aggiudicataria per avere offerto aliud pro alio o, in subordine, sulla valutazione di congruità dell’offerta dell’aggiudicataria: violazione della lex specialis di gara; eccesso di potere per arbitrarietà, illogicità manifesta, incongruenza, contraddittorietà, carenza di motivazione e difetto d’istruttoria; violazione della par condicio e disparità di trattamento; violazione di legge in relazione all’art. 97 d.lgs. n. 50 del 2016;
III) sulla domanda di risarcimento danni assorbita dalla declaratoria di irricevibilità e infondatezza: riproposizione.
5. Si sono costituite in giudizio la Autostrada Br.-Ve.-Vi.-Pa. s.p.a. e la Al. It. per resistere all’appello, del quale hanno chiesto il rigetto.
6. Dopo la rituale discussione all’udienza del 28 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Col primo motivo la Tu. lamenta l’erronea declaratoria d’irricevibilità del ricorso di primo grado, atteso che da un lato il termine per la proposizione dell’impugnazione dell’aggiudicazione decorrerebbe dalla verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario, e cioè dal momento in cui l’aggiudicazione diviene efficace; dall’altro l’atto trasmesso alla Tu. il 25 maggio 2017 – cui la sentenza fa riferimento per la determinazione del dies a quo utile alla pronuncia d’irricevibilità – coincideva con la mera graduatoria di gara, non già con l’aggiudicazione vera e propria.
1.1. Il motivo è infondato e va respinto, potendo perciò prescindersi dall’esame dell’eccezione d’irricevibilità del ricorso ai sensi (anche) dell’art. 120, comma 2-bis, Cod. proc. amm. sollevata dalla Al. It..
1.2. Non è anzitutto condivisibile l’assunto con cui la Tu. sostiene che il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione decorrerebbe dall’efficacia di questa – a sua volta dipendente dalla verifica dei requisiti dell’aggiudicatario – anziché dalla relativa comunicazione.
In senso contrario è sufficiente richiamare il dettato di cui all’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm. a tenore del quale il ricorso si propone “nel termine di trenta giorni, decorrente […] dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
In proposito il richiamato art. 79, comma 5, lett. a) prevedeva la comunicazione d’ufficio dell’aggiudicazione definitiva agli altri concorrenti; ciò che oggi parimenti prevede – salva l’eliminazione dell’aggettivo “definitiva”, non più previsto dal nuovo codice dei contratti pubblici – l’ana art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016.
È dunque chiara la previsione del decorso del termine per l’impugnazione a far data dalla comunicazione dell’aggiudicazione; mentre su tutt’altro piano si colloca la verifica in ordine al possesso dei requisiti (art. 32, comma 7, d.lgs. n. 50 del 2016; già art. 11, comma 8, d.lgs. n. 163 del 2006) incidente sull’efficacia dell’aggiudicazione.
La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha in proposito da tempo affermato che “il termine per l’impugnazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dei concorrenti non aggiudicatari inizia a decorrere dal momento in cui essi hanno ricevuto la comunicazione di cui all’art. 79, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 163 del 2006, e non dal momento, eventualmente successivo, in cui la stazione appaltante abbia concluso con esito positivo la verifica del possesso dei requisiti di gara in capo all’aggiudicatario” (Cons. Stato, Ad. Plen. 31 luglio 2012, n. 31; per il riferimento alla comunicazione dell’aggiudicazione cfr. anche Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 421).
1.3. Infondata è anche la censura con la quale l’appellante sostiene che la comunicazione trasmessale il 25 maggio 2017 riguardasse la mera approvazione della graduatoria e non l’aggiudicazione, risultando perciò inidonea a far decorrere il termine di cui all’art. 120, comma 5, Cod. proc. amm.
In proposito va rilevato anzitutto come la suddetta comunicazione contenesse gli elementi essenziali dell’aggiudicazione, dal momento che indicava sia il concorrente primo classificato in graduatoria, sia le caratteristiche delle offerte rilevanti in chiave comparativa, e cioè l’importo offerto dai concorrenti (trattandosi di gara da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo).
Né l’appellante avrebbe potuto confondere l’atto con la mera trasmissione della graduatoria, pur presente nella comunicazione: quest’ultima comprendeva infatti anche la dichiarazione di svincolo della cauzione provvisoria per gli altri concorrenti, la quale avviene, a norma dell’art. 93, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016, proprio con l’atto con cui la stazione appaltante comunica l’aggiudicazione.
D’altra parte l’indicazione degli esiti della procedura e il confezionamento della graduatoria erano già avvenuti ad opera della commissione nel corso della seduta del 23 marzo 2017, alla quale era presente un rappresentante della Fr. In.: perciò la (distinta) comunicazione del 25 maggio 2017 proveniente direttamente dalla stazione appaltante, a mezzo di email inviata dall’indirizzo pec di apposito ufficio della stessa, non poteva che riguardare l’aggiudicazione della gara.
In tale contesto l’applicazione del criterio del minor prezzo valeva peraltro a rendere di per sé esaustiva, una volta comunicati i ribassi offerti dai vari concorrenti, la motivazione dell’aggiudicazione; sicché anche in tale prospettiva la comunicazione nei suddetti termini era di per sé idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione degli esiti della gara.
2. Parimenti infondati risultano gli altri motivi di gravame riguardanti il merito della controversia, che la sentenza ha affrontato pur a seguito della rilevata irricevibilità del ricorso, in relazione ai quali si osserva quanto segue.
2.1. Con una prima censura l’appellante lamenta il mancato accoglimento del motivo di ricorso con cui aveva denunciato l’omessa dimostrazione da parte di Al. It. del requisito speciale – prescritto dal disciplinare di gara – relativo al fatturato per forniture analoghe d’importo pari almeno a due volte la base d’asta, non essendo a tal fine sufficiente – a suo avviso – la prova fornita a mezzo dei contratti stipulati, occorrendo invece la produzione delle relative fatture quietanzate.
La doglianza non è condivisibile.
2.1.1. Il disciplinare di gara prevede in proposito, fra i requisiti inerenti le “capacità tecniche”, un elenco “delle forniture analoghe a quelle oggetto dell’appalto effettuate nei trentasei mesi antecedenti la data di pubblicazione del bando, di importo almeno pari a 2 volte l’importo a base d’asta” (art. 13.1.2).
In proposito l’art. 4 dello stesso disciplinare indica quale documento utile alla dimostrazione del possesso del predetto requisito la “copia conforme all’originale dei contratti stipulati per l’esecuzione di analoghe forniture nei trentasei mesi antecedenti la pubblicazione del bando”.
Alla luce di ciò la prova delle forniture analoghe offerta in fase di gara da Al. It. attraverso la copia dei contratti (sub doc. 27/c Tu.) risulta del tutto conforme alle previsioni della lex specialis.
Né può ritenersi che il sistema previsto dal disciplinare di gara per la dimostrazione del requisito fosse illegittimo: esso si pone al contrario in linea con le previsioni del d.lgs. n. 50 del 2016 che, a norma degli artt. 83 comma 7 e 86 comma 5, rimanda per i mezzi di prova delle capacità tecniche all’allegato XVII, parte II, il quale richiede in proposito proprio “un elenco delle principali forniture o dei principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati”. Rispetto a tale prescrizione il riferimento ai contratti stipulati dal concorrente per poter dimostrare il possesso del requisito risulta ragionevole e conforme.
Lo stesso è a dirsi peraltro in ordine ai requisiti di capacità economica e finanziaria, per i quali l’art. 86, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 rimanda alla parte I dell’allegato XVII, che richiede a sua volta la produzione di dichiarazioni bancarie, bilanci o estratti di bilancio, dichiarazioni concernenti il fatturato: il che è (pacificamente) avvenuto nel caso di specie, avendo l’aggiudicataria presentato a comprova dei requisiti anche i propri bilanci e dichiarazioni Iva (sub doc. 19 Autostrada).
Per tali motivi la censura della Tu. si rivela infondata, risolvendosi nella richiesta di applicare un sistema probatorio dei requisiti difforme da quello (ragionevole e legittimo) previsto dal disciplinaree dalla stessa legge.
2.1.2. In tale contesto anche la doglianza sollevata in relazione al contratto stipulato dalla Al. It. con la Archa Costruzioni s.r.l., non considerabile secondo l’appellante in quanto successivo alla pubblicazione del bando, risulta in sé irrilevante, atteso che la Tu. non dimostra, né deduce, che in difetto di quel contratto (dell’importo pari a Euro 112.688,80) il requisito non sarebbe stato posseduto dalla Alka. È anzi la stessa Tu. a dare atto di come l’importo delle forniture pregresse riscontrato dal seggio di gara in capo all’aggiudicataria ammontasse a Euro 5.659.000,00 (cfr. in proposito il verbale d’accertamento dei requisiti dell’offerta tecnica del 7 giugno 2017), rispetto a cui l’entità della fornitura nei confronti della Archa Costruzioni risulterebbe comunque irrilevante a fronte di una base d’asta pari a Euro 996.580,14.
2.1.3. A ciò si aggiunga infine che, come correttamente rilevato dalla sentenza, proprio in sede di comprova dei requisiti l’Al. It. ha prodotto le schede contabili relative alle vendite del periodo 2015-2017, da cui risulta un importo delle forniture di circa Euro 5,7 milioni complessivi.
A riguardo l’appellante non ha contestato le singole voci esposte, né ha denunciato incongruenze fra le schede e i contratti, ovvero ha espresso doglianze mirate sul contenuto di questi, limitandosi a insistere sulla mancata produzione delle fatture quietanzate e lamentando genericamente l’impossibilità d’individuare le fatture relative alle forniture analoghe. Dai documenti in atti risulta per converso come i giustificativi prodotti ricomprendessero sia i singoli contratti stipulati dalla Al. It., sia le corrispondenti schede contabili (recanti, in dettaglio, l’indicazione del cliente, della fattura e del relativo importo), ciò su cui la Tu. non ha formulato critiche puntuali e circostanziate (cfr.doc. 19 Autostrada).
Anche in tale prospettiva il motivo d’appello risulta pertanto infondato.
2.2. Nell’ambito del secondo motivo di gravame la Tu. si duole poi del mancato accoglimento della censura con cui aveva denunciato la difformità dell’offerta rispetto alle previsioni della lex specialis, nonché – in subordine – la conseguente illegittimità della verifica di anomalia eseguita dalla stazione appaltante.
Anche tale motivo, nelle sue distinte articolazioni, è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
2.2.1. In relazione al primo profilo è assorbente rilevare come la lex specialis prevedesse una mera offerta economica da parte dei concorrenti (art. 14.4 del disciplinare), considerato che l’oggetto dell’appalto era una fornitura da eseguirsi conformemente ai modelli già previsti dal capitolato speciale e il criterio di aggiudicazione era il minor prezzo ex art. 95, comma 4, lett. b), d.lgs. n. 50 del 2016 trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate (art. 15 disciplinare).
In ragione di ciò non poteva verificarsi l’eventualità di un’offerta difforme dalla lex specialis, anche perché il relativo schema era predefinito dalla stazione appaltante – e fu seguito da entrambe le concorrenti – avendo il solo scopo di consentire l’indicazione degli importi proposti per ciascuna categoria di supporto e materiale, e così di esprimere il prezzo complessivo da sottoporre alla valutazione comparativa funzionale all’aggiudicazione.
Conferma di ciò si rinviene peraltro nella stessa formulazione della doglianza da parte della Tu., che prende le mosse non già dal documento d’offerta della Al. It., bensì dai giustificativi forniti in sede d’anomalia, dai quali risulterebbero materiali ed elementi difformi da quelli prescritti dal capitolato prestazionale, e perciò espressivi di un inammissibile aliud pro alio.
Mancando per converso una vera e propria offerta tecnica e vertendo le proposte formulate e gli impegni assunti dalle concorrenti su un oggetto predefinito dalla stazione appaltante, non può esservi spazio per una doglianza in termini di difformità dell’offerta rispetto alle previsioni della lex specialis, confluendo tutte le eventuali irregolarità relative alla fase di giustificazione dell’anomalia sulla legittimità e attendibilità del relativo giudizio, e tutte le difformità (eventualmente) riscontrate in sede esecutiva nella responsabilità per inadempimento dell’appaltatore (cfr. in proposito gli artt. 9, 22 e 24 del capitolato speciale che attribuiscono alla direzione dell’esecuzione del contratto una funzione d’indirizzo e controllo sull’esecuzione da parte dell’appaltatore).
Per tali ragioni la doglianza va respinta, essendosi la sentenza correttamente espressa sul punto in conformità a quanto suesposto.
2.2.2. Del pari infondate risultano le doglianze che l’appello propone avverso il giudizio di anomalia dell’offerta cosa che rende superfluo l’esame dell’eccezione d’inammissibilità sollevata in proposito dalla Autostrada s.p.a.
In relazione a tale giudizio l’operato della stazione appaltante si manifesta di per sé scevro dai vizi denunciati dalla Tu..
Sotto il profilo istruttorio, infatti, attraverso le comunicazioni del 24 marzo, 11 aprile e 21 aprile 2017, tutte riscontrate dalla Al. It. (cfr. le risposte del 10 aprile, 18 aprile e 2 maggio 2017) la stazione appaltante ha richiesto e acquisito gli elementi utili a formulare la valutazione, domandando anche integrazioni giustificative e documentali sulle analisi elementari per ciascuno dei prezzi unitari offerti.
Il giudizio finale espresso nella seduta del 3 maggio 2017 (basato anche sul file excel trasmesso dalla Alka per giustificare il collegamento fra i materiali e le sottostanti forniture) risulta a sua volta non irragionevolmente motivato, dando conto della corrispondenza riscontrata fra il costo indicato per ciascun articolo e la speculare offerta del fornitore, dell’adeguatezza dei costi del personale e di trasporto, nonché della giustificazione dell’utile; il che vale a ritenere non abnorme, né manifestamente erronea la conclusione, entro i limiti di scrutinio ammessi per il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnico-discrezionale di anomalia (su cui cfr., inter multis, Cons. Stato, V, 26 novembre 2018, n. 6689; 17 maggio 2018, n. 2953; 24 agosto 2018, n. 5047; 3 maggio 2012, n. 2552; III, 18 settembre 2018, n. 5444) e tenuto conto che il giudizio favorevole di non anomalia non richiede una motivazione puntuale ed analitica, essendo sufficiente anche una motivazione espressa per relationem alle giustificazioni rese dall’impresa offerente essendo l’amministrazione tenuta a un obbligo di puntuale motivazione solo in caso di manifestazione di un giudizio negativo (Cons. Stato, III, 18 dicembre 2018, n. 7129).
Neppure può valere a inficiare la correttezza della valutazione sull’anomalia dell’offerta la denunciata difformità di quest’ultima (rectius: dei giustificativi forniti dalla Alka) rispetto al capitolato prestazionale, e dunque alle indicazioni vincolanti contenute nei documenti di gara, così da rendere inattendibile – secondo l’appellante – il giudizio di anomalia in quanto espresso su oggetti diversi da quelli previsti nella lex specialis.
A prescindere dalla fondatezza e rilevanza in fatto dell’assunto, sono in proposito le stesse censure formulate con l’atto di appello (potendosi tener conto della perizia versata in atti quale mero documento di supporto, inidoneo a introdurre doglianze nuove e diverse da quelle prospettate con l’appello) a non risultare nel complesso tali da accreditare una (ipotetica) valutazione in termini d’anomalia dell’offerta della Al. It..
In particolare, non può ritenersi di per sé espressiva d’anomalia dell’offerta – la quale, come già si è evidenziato, aveva a oggetto il solo prezzo e dunque l’entità del ribasso – la circostanza che la sottostante proposta del fornitore avesse un ambito temporale inferiore alla durata dell’appalto: la Al. It. ha dato prova a riguardo di come lo stesso fornitore avesse confermato in realtà la perdurante validità del prezziario per l’intero periodo di esecuzione della commessa, ciò che costituisce non già elemento innovativo o modificativo dell’offerta, bensì dimostrazione dell’attualità dei relativi presupposti (cfr. doc. 5 Al. It.). Allo stesso modo, non è di per sé rilevante il fatto che l’offerta di altro fornitore fosse priva di data di validità, non equivalendo ciò a dimostrare di per sé l’esistenza di limiti temporali incompatibili con la durata dell’appalto.
Parimenti infondata si rivela la censura relativa all’omessa considerazione dei costi per l’acquisizione delle certificazioni riguardanti le barriere: da un lato, infatti, l’appellata ha dedotto e documentato la disponibilità, in capo al fornitore dei materiali offerti, di certificazioni compatibili con quelle richieste (ciò su cui la Tu. non ha specificamente replicato); dall’altro lo stesso capitolato speciale qualifica la certificazione alla stregua di “onere dell’Esecutore della fornitura, il quale ne terrà conto nella propria redazione dell’offerta prezzi unitari”, anche nell’ipotesi in cui debba “ricevere e quindi acquisire” dette certificazioni (art. 31). Ne consegue che anche tale componente è da ritenersi ricompresa negli importi esposti nell’offerta, e dunque nelle singole voci di costo relative a ciascun materiale od elemento, voci nel caso di specie partitamente giustificate dalla Alka e valutate dalla commissione nella verifica sull’anomalia; in tale contesto le doglianze dell’appellante si risolvono in censure sul merito della valutazione tecnico-discrezionale dell’amministrazione, non sorrette da elementi tali da far emergere profili di abnormità in grado di rendere illegittimo il giudizio.
Ancora, alcune delle doglianze sono espresse dall’appellante in termini ipotetici o probabilistici, ovvero prevengono alla conclusione che il prodotto offerto dalla Al. It. non potrà presentare i requisiti prescritti dalla documentazione di gara (cfr., ad es., le contestazioni sugli elementi 2.02, 2.16.b, 1.09, 2.07 e altri): il che da un lato non vale a fornire chiara e evidenza della denunciata anomalia, dall’altro confluisce pur sempre nella valutazione di esattezza dell’adempimento che riguarda la fase propriamente esecutiva dell’appalto.
Altri rilievi si risolvono poi in critiche di natura prettamente tecnica (ad es., in ordine alla ritenuta incomprensibilità dell’offerta sui distanziatori o alla determinazione del costo della manodopera), come tali assorbite dal complessivo giudizio di non irragionevolezza della valutazione tecnico-discrezionale espressa dalla commissione giudicatrice, non riuscendo dette critiche a far emergere profili di abnormità o radicale inattendibilità della medesima valutazione.
Le residue censure non presentano un’entità tale da poter intaccare il giudizio di complessiva ragionevolezza e sostenibilità dell’offerta della Al. It.; la quale ha peraltro frattanto completato l’esecuzione l’appalto, come risulta dal certificato di verifica di conformità in cui si dà atto dell’esecuzione a regola d’arte della fornitura. In tale contesto è peraltro lo stesso verificatore a evidenziare come le parziali differenze riscontrate in ordine ad alcuni elementi (i.e., il distanziatore) rispetto al modello originale fossero concretamente irrilevanti, non alterando in modo significativo le prestazioni della barriera e risultando perciò pienamente “accoglibil(i)”. Dal che si ritrae conferma anche sotto altro profilo dell’infondatezza delle censure formulate dall’appellante.
Per tali ragioni il motivo di doglianza va in conclusione respinto.
2.3. Il rigetto delle censure formulate nei confronti della sentenza e, per essa, dei provvedimenti impugnati determina l’infondatezza anche del terzo motivo di gravame, con cui l’appellante ha riproposto la domanda di risarcimento del danno, stante l’insussistenza nel provvedimento impugnato di vizi di legittimità .
3. In conclusione l’appello è infondato e va respinto.
Le spese di lite vengono poste a carico dell’appellante, secondo criterio di soccombenza, e sono liquidate nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite, che liquida nella misura di Euro 4.000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna appellata costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 marzo 2019 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Saltelli – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere
Giovanni Grasso – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere, Estensore

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *