Improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 847.

La massima estrapolata:

La dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice.

Sentenza 4 febbraio 2019, n. 847

Data udienza 15 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9314 del 2012, proposto da
Ra. Su. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Cl. Ch., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Pa. De Ca., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
Ente Parco Naturale dei Monti Lucretili, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via (…);
An. De Pa. e Comune di (omissis) non costituiti in giudizio;
Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di (omissis) – Arch. Ca. Co., rappresentato e difeso dall’avvocato Marco Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
nei confronti
Im. Pa. di Mo. Ge. non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 4120/2012.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2019 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Cl. Ch., Pa. Ca., in dichiarata delega dell’avvocato Ma. Or., e Ma. Vi. Lu. dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – L’appellante aveva presentato un progetto relativo all’installazione sul Mo. Ge. Ve. di un nuovo impianto radio-trasmissivo.
L’istanza e il progetto sono stati sottoposti, ai sensi dell’art. 87 del Testo Unico delle Comunicazioni elettroniche, alla conferenza di servizi indetta dalla Regione Lazio, che il 16 marzo 2004 ha dato esito favorevole.
Conseguentemente, Ra. Su., ai sensi dell’art. 87 citato, ha chiesto al Comune di (omissis) di rilasciare l’autorizzazione all’installazione del proprio impianto di trasmissione per la radiodiffusione sonora in località (omissis).
2 – Il Comune, con il provvedimento n. 2491 del 2007, assumendo che il P.T.C. era ancora in itinere e applicando quindi le misure di salvaguardia, ha disposto la sospensione della richiesta di installazione dell’impianto per le radiodiffusioni.
Tale provvedimento era impugnato avanti il T.A.R del Lazio, che in via cautelare ne sospendeva gli effetti.
2.1 – In seguito, anche l’Ente Parco Monte Lucretili, con provvedimento n. 5557 del 2007, ha negato l’assenso all’installazione del traliccio.
Tale diniego veniva impugnato con motivi aggiunti. Anche gli effetti di tale provvedimento erano sospesi in sede cautelare.
2.2 – L’Ente Parco ha adottato, in data 9 aprile 2008, un ulteriore divieto nei confronti dell’emittente radio, impugnato con un secondo ricorso per motivi aggiunti e sospeso dal T.A.R.
3 – Con ordinanza 22 settembre 2010, n. 5505, il Comune di (omissis) ha disposto il blocco alla realizzazione dell’impianto, attraverso la “sospensione” del proprio parere favorevole rilasciato nella Conferenza dei Servizi del 16 marzo 2004.
La sospensione del parere era motivata dalla pendenza davanti al Consiglio di Stato del giudizio avente ad oggetto la legittimità della revoca della valutazione d’incidenza favorevole al progetto di Ra. Su. da parte della Regione Lazio.
4 – Tale valutazione di incidenza, richiesta dalla stessa Ra. Su., era stata dapprima concessa dalla Regione Lazio con provvedimento n. 85453/2008 e successivamente dalla stessa revocata con provvedimento n. 153490 del 5 agosto 2009.
Quest’ultimo provvedimento era stato annullato dal T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10771 del 2009, appellata dall’Ente Parco e dalla Regione.
4.1 – Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4440 del 2011, decidendo esclusivamente sulla verifica negativa della Regione Lazio all’ottemperanza da parte di Ra. Su. alle condizioni poste con la valutazione d’incidenza favorevole n. 85453 del 15 maggio 2008, riformando la sentenza del T.A.R. (n. 10771/09), ne ha affermato la legittimità .
5 – In conseguenza di tale pronuncia, con la successiva sentenza n. 4120 del 2012, oggetto del presente giudizio, il T.A.R. per il Lazio ha dichiarato improcedibile il relativo ricorso, rilevando che la decisione del Consiglio di Stato, a seguito della quale è divenuta definitiva e incontrastabile la revoca della valutazione d’incidenza, avrebbe determinato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
6 – Con l’appello si contesta la decisione di improcedibilità, deducendo che il T.A.R. avrebbe trascurato di considerare che già sussisterebbe l’autorizzazione all’installazione dell’impianto di trasmissione ex art. 87 citato, conseguente all’esito favorevole della conferenza di servizi sul progetto di Ra. Su..
7 – L’appello è infondato.
In primo luogo, deve precisarsi che non costituiscono oggetto del presente giudizio gli effetti della conferenza di servizi, che il 16 marzo 2004 ha dato esito favorevole alla realizzazione dell’impianto, bensì i provvedimenti di sospensione e diniego del Comune e del Parco Monte Lucretili legati all’esito della valutazione d’incidenza.
Tale valutazione è stata dapprima concessa dalla Regione Lazio con provvedimento n. 85453/2008 e successivamente dalla stessa revocata con provvedimento n. 153490/2009.
7.1 – La sentenza di questo Consiglio n. 4440 del 2011 ha accertato la legittimità di tale provvedimento di revoca, che inibisce la realizzazione del progetto.
Testualmente, nella sentenza citata si legge: “è ‘ evidente che il progetto, unitariamente apprezzato, è volto alla realizzazione di un nuovo traliccio, destinato non già ad aggiungersi a quelli esistenti quanto piuttosto ad assicurare la concentrazione in un unico impianto dei tralicci e degli impianti già esistenti nell’area, con rimozione quindi di questi ultimi.
E’ quanto, del resto, traspare dalla stessa formulazione testuale della nota prot. n. 85453 del 15 maggio 2008, in specie laddove, nel motivare la prescrizione della verifica d’ottemperanza, si rimarca che è “fondamentale prevedere ed attuare la bonifica del sistema di impianti di emittenza attualmente esistenti come elemento di valore assoluto e come idonea misura compensativa all’installazione del nuovo traliccio”…Ad avviso del Collegio, invero, la rimozione dei tralicci esistenti e la bonifica dell’area, lungi dal rappresentare elemento accessorio ed eventuale del progetto sottoposto all’apprezzamento regionale, ne costituisce parte integrante e non scindibile, sicché legittimamente l’Amministrazione ha espresso parere non favorevole allorché è emersa, all’esito della disposta verifica d’ottemperanza, l’assenza delle condizioni necessarie per la loro concreta realizzabilità “.
7.2 – Per ciò che rileva ai fini del presente giudizio, l’accertata legittimità della revoca preclude, allo stato, la concreta realizzabilità del progetto, salva ogni futura determinazione delle amministrazioni coinvolte, secondo il modulo procedimentale di cui all’art. 87 citato.
Al riguardo, parte appellante riferisce che il T.A.R. del Lazio con la sentenza n. 4701/2018, percorrendo la strada della conferenza di servizi, ha condannato la Regione ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza del 2004 e che la Regione, con la determina n. G09513 del 25 luglio 2018, in dichiarata ottemperanza di tale sentenza, ha condiviso la necessità di percorrere la strada della conferenza di servizi.
Deve rilevarsi che la mera riattivazione dell’iter autorizzatorio, di per sé, non può ovviare alla revoca regionale, la cui legittimità è stata accertata in sede giurisdizionale e che allo stato assorbe le determinazioni negative impugnate nel presente giudizio, salvo, come già precisato, ogni successiva determinazione degli enti coinvolti.
7.3 – Come noto, l’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio dal giudice in qualunque stato del processo, costituisce una condizione dell’azione che deve persistere per tutto il giudizio dal momento introduttivo a quello della sua decisione (ex multis Cons. Stato Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6549).
E’ altrettanto noto che la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza di interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o, come nella presente fattispecie, di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da rendere certa e definitiva l’inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l’utilità della pronuncia del giudice (ex plurimis Cons. St., Sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id., 11 ottobre 2007, n. 5355).
8 – Alla luce delle considerazioni che precedono, i singoli motivi di appello non risultano idonei a superare la valutazione effettuata dal T.A.R. e condivisa da questo Collegio.
Invero, la dedotta circostanza che le autorizzazioni ambientali ed edilizie sono incluse, ai sensi dell’art. 87 cit., nella conferenza di servizi, qualora gli enti preposti alla tutela di ciascun interesse abbiano espresso parere favorevole, così come sarebbe avvenuto nel caso di specie, è questione che, anche se in ipotesi fondata, non può ovviare alla già accertata legittimità del parere negativo relativo alla valutazione d’incidenza.
8.1 – Per le stesse ragioni appare irrilevante nel presente giudizio la prospettata incompatibilità con il principio di semplificazione dettato dalla disciplina comunitaria in tema di disciplina di reti e di servizi di comunicazione elettronica, di cui l’autorizzazione unica dell’art. 87 del D.Lgs. 259/03 costituisce attuazione, della previsione di un’autorizzazione ulteriore di valutazione di incidenza ambientale (DPR 357/97).
Invero, tale questione, se del caso, doveva essere sollevata nel giudizio avente ad oggetto la valutazione di incidenza ambientale, la cui valutazione negativa è stata giudicata legittima e continua ed esplicare la propria efficacia.
9 – Deve infine essere rigettata la domanda di risarcimento del danno, difettando la compiuta allegazione dei relativi elementi costitutivi.
In particolare, salvi gli esiti di ogni futura determinazione amministrativa, dal punto di vista oggettivo l’appellante non dispone del titolo necessario alla realizzazione dell’impianto, tanto più che, come già riferito, la valutazione negativa di incidenza ambientale è stata ritenuta legittimità da questo Consiglio con sentenza passata in giudicato.
L’appellante non specifica inoltre alcun profilo dal quale desumere la negligenza degli enti coinvolti, limitandosi ad denunciare il loro comportamento ostruzionistico, né distingue le relative posizioni, contribuendo a connotare di genericità la domanda risarcitoria.
10 – In definitiva l’appello deve essere respinto.
La complessità dei fatti sottesi alla vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta respinge l’appello e compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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