Ordine di demolizione è atto vincolato

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 4 febbraio 2019, n. 852.

La massima estrapolata:

L’ordine di demolizione è atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Sentenza 4 febbraio 2019, n. 852

Data udienza 29 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 590 del 2013, proposto da
Mi. Di Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ci., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’S. Si., domiciliata ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 04565/2012, resa tra le parti, concernente ingiunzione di demolizione delle opere abusivamente realizzate
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 29 gennaio 2019 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Ma. Ci. e Se. Si.;
Rilevato in fatto che:
– la presente controversia ha ad oggetto l’appello proposto nei confronti della sentenza n. 4565\2012 con cui il Tar Lazio ha respinto il ricorso proposto dall’odierna parte appellante avverso la determina dirigenziale n. 3690, prot. n. 115058 datata 1\12\2011 di demolizione opere abusive;
– tali opere risultavano consistenti nella realizzazione di un nuovo manufatto edilizio di mq 35 a ridosso di un fabbricato preesistente, in difetto di permesso di costruire autonomo;
– con il presente appello l’originario ricorrente contestava le argomentazioni del Tar deducendo il difetto di istruttoria e di presupposti, la violazione degli artt. 1 l. 241\1990 e 31 tu edilizia, la mancata applicazione della sanzione pecuniaria e la mancata valutazione della sanatoria;
– il Comune odierno appellato si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello;
– alla pubblica udienza del 29\1\2019 la causa passava in decisione.
Considerato in diritto che:
– preliminarmente, non può essere accolta la mera istanza di rinvio di parte appellante, formulata in sede di udienza senza la produzione di alcuna documentazione attestante il presunto deposito di istanze di sanatoria;
– al riguardo, va ribadito il principio secondo cui nel processo amministrativo nessuna norma processuale o principio generale attribuisce alle parti in causa un diritto al rinvio della discussione del ricorso, poiché il principio dispositivo, che pure informa il processo amministrativo, va contemperato con l’interesse pubblico alla sollecita definizione della controversia coinvolgente l’esercizio di pubblici poteri (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 17/05/2018, n. 2948);
– va altresì ribadito l’orientamento per cui la presentazione dell’istanza di sanatoria non determinerebbe comunque l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta avverso l’ordinanza di demolizione, potendo comportare, tuttalpiù, un arresto temporaneo dell’efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto della domanda di sanatoria (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 10/09/2018, n. 5293);
– nel merito l’appello è prima facie infondato;
– se in linea di fatto appare pacifica, la consistenza delle opere in contestazione ed il relativo carattere abusivo, in linea di diritto i vizi di appello dedotti si scontrano con la giurisprudenza già espressa anche dalla sezione;
– sul primo versante, l’accertamento svolto dagli uffici dell’amministrazione odierna appellata non risulta adeguatamente contestato, specie in mancanza di qualsiasi elemento, fornito da parte appellante, in merito alla diversa prospettazione circa la consistenza del manufatto abusivo;
– dall’analisi della documentazione prodotta, nel caso in esame non sussiste alcun difetto di istruttoria o di motivazione rilevante ai fini predetti, in quanto gli atti comunali contengono una chiara e non adeguatamente contestata ricostruzione dell’abuso realizzato nonché una evidente e condivisibile qualificazione dell’intervento;
– gli atti risultano altresì accompagnati da una adeguata motivazione, così come posta a fondamento della reputata insanabilità dell’opera, avente specifico riferimento alla consistenza ed alle caratteristiche dell’opera, nonché al contesto territoriale interessato dagli abusi;
– sul secondo versante, costituisce jus receptum il principio a mente del quale l’ordine di demolizione è atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 17 luglio 2018, n. 4368);
– tali principi assumono preminente rilievo anche nel caso di specie, in quanto il provvedimento è basato su adeguate istruttoria e motivazione, consistenti nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della loro illegittimità ;
– costituisce parimenti principio consolidato quello per cui, in presenza di un aumento di volumetria come nel caso di specie, si verte in ipotesi di nuova costruzione, con i relativi effetti sanzionatori;
– appare pertanto destituita di fondamento l’invocazione della sanzione pecuniaria in quanto, come già evidenziato dalla sezione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5472), la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria deve essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione;
– in proposito, il dato testuale della legge è univoco ed insuperabile, in coerenza col principio per il quale, accertato l’abuso, l’ordine di demolizione va senz’altro emesso e la normativa di principio del testo unico 380\2001 è altrettanto chiara nel riferirsi soltanto al caso in cui si sia in presenza di opere realizzate in parziale difformità dal permesso di costruire;
– infine, parte appellante non ha fornito alcuna prova circa l’effettiva presentazione di un’istanza di sanatoria, e ciò è dirimente, rispetto alla quale peraltro opera, per la normativa di principio dello stesso testo unico, il silenzio rigetto (cfr. ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 6 giugno 2018, n. 3417);
– sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore

Avv. Renato D’Isa

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