Impianti di distribuzione e di carburanti

Consiglio di Stato, Sentenza|3 dicembre 2021| n. 8057.

In materia di impianti di distribuzione, di carburanti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346, i Comuni che non abbiano provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità, entro il termine previsto all’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 32-1998, debbano provvedervi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore; tale proroga attiene non alla verifica integrale di compatibilità degli impianti rispetto a tutte le materie indicate dal d.lgs. n. 32-1998, ma esclusivamente alle norme del codice stradale e del suo regolamento di attuazione; pertanto, la scadenza di tale termine perentorio preclude al Comune la possibilità di effettuare contestazioni in relazione a tale controllo, restandone immutato il generale potere di verifica della conformità dello stato attuale degli impianti in relazione alla normativa vigente in ogni altra materia.

Sentenza|3 dicembre 2021| n. 8057. Impianti di distribuzione e di carburanti

Data udienza 16 novembre 2021

Integrale

Tag- parola chiave: Impianti di distribuzione di carburanti – Verifica di compatibilità – Termine – Art. 3, comma 1, d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346 – Applicazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9019 del 2014, proposto da
Se. 19. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato St. Sa., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Ar., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda n. 05996/2014, resa tra le parti, concernente l’incompatibilità dell’impianto di distribuzione carburanti per contrasto con il codice della strada.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 novembre 2021 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti l’Avv. Sa. St..

Impianti di distribuzione e di carburanti

FATTO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, sez. II, 5 giugno 2014, n. 5996 ha respinto il ricorso, proposto dall’attuale parte appellante, per l’annullamento della comunicazione di incompatibilità, ai sensi degli artt. 1, comma 5, e 3, comma 2, d.lgs. n. 32-1998 di impianto di distribuzione carburanti.
Secondo il TAR, sinteticamente:
– la proroga del termine introdotta dalla norma del decreto legislativo n. 346-1999 attiene non già alla verifica integrale della compatibilità dell’impianto rispetto a tutte le materie indicate dal d.lgs. n. 32-1998 (verifica della conformità alle disposizioni del piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, etc.), ma esclusivamente al rispetto delle norme del codice della strada e del suo regolamento;
– solo in relazione a tale tipo di controllo la scadenza del termine preclude ulteriori contestazioni da parte dei Comuni, fermo restando il loro generale potere di controllo in ordine ad ogni altra materia;
– in altri termini, con riguardo alla verifica “di fatto” del rispetto da parte di un impianto in funzione da anni alle sole disposizioni del codice della strada (approvato a sua volta nel 1992), la normativa in esame (art. 3 d.lgs. n. 346-1999) appare chiara nel prescrivere che il controllo della compatibilità dell’attuale stato di fatto con le prescrizioni dei decreti nn. 285-1992 e 495-1992 avvenga in un termine perentorio trascorso il quale l’imprenditore, in virtù di un elementare principio di certezza dei rapporti giuridici, deve poter fare affidamento, a parità di circostanze di fatto e di diritto, sulla piena legittimità, almeno sotto tale limitato aspetto, del proprio impianto;
– nel caso in esame, la nota con cui la resistente amministrazione notizia la ricorrente della rilevata incompatibilità in ragione dell’accertato contrasto dell’impianto con il Codice della strada e con cui si assegna alla ricorrente medesima termine per la presentazione di programma di chiusura e smantellamento ovvero di adeguamento dell’impianto, è del 30 novembre 1998, ricevuta dalla ricorrente il 3 dicembre 1998;
– ad avviso del Collegio, la seconda disposizione deve essere letta come una sostanziale proroga del termine già assegnato ai Comuni, idonea quindi a rendere legittimi interventi, quali quello in esame, disposti a cavallo tra le due disposizioni;
– è evidente, sul piano innanzitutto logico, che la riconosciuta possibilità per i Comuni di sottoporre gli impianti a verifica nel termine di tre mesi dalla entrata in vigore del decreto legislativo n. 346-1999, prevista per i Comuni che a ciò non abbiano ancora provveduto, va letta come una proroga del potere assegnato con l’originario decreto legislativo n. 32-191998;
– il posizionamento dell’impianto di che trattasi è in contrasto con la disciplina del traffico che vieta la sosta in prossimità dell’impianto medesimo, e quindi con le disposizioni di cui all’art. 61, comma 3, del regolamento di attuazione del Codice della strada;
– in pratica, l’impianto occupa la sede stradale, il che implica di necessità la sosta (vietata) per il rifornimento di carburante nella carreggiata di contro destinata al traffico veicolare;
– nella specie, le aree prima e dopo l’impianto sono interessate rispettivamente dal divieto di sosta e dalla corsia preferenziale bus e taxi, corsia preferenziale di fatto interrotta dall’impianto di che trattasi per come si legge in nota del 13 gennaio 2009 della Polizia municipale di Roma;
– proprio in sede di autorizzazione della ricorrente a potenziare l’impianto di che trattasi con il prodotto gasolio (determina dirigenziale n. 930 del 30 settembre 2004) l’Amministrazione precisava che il provvedimento di autorizzazione veniva “emesso nelle more” del presente giudizio di merito e lo stesso amministratore unico della ricorrente società, con dichiarazione sostitutiva in data 25 maggio 2004, assumeva l’impegno formale ad ottemperare e uniformarsi alla sentenza definitiva del giudice amministrativo quanto al contenzioso all’odierno esame.
L’appellante contestava la sentenza del TAR, eccependo l’erroneità e riproponendo, in sostanza, i motivi dei ricorsi di primo grado disattesi dal TAR.
Con l’appello in esame chiedeva l’accoglimento del ricorso di primo grado.
Si costituiva il Comune appellato, chiedendo la reiezione dell’appello.
All’udienza pubblica del 16 novembre 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Rileva il Collegio che l’impianto per la distribuzione di carburanti della parte appellante, insistente su suolo pubblico in Corso Trieste, è pacificamente in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada; di conseguenza, con il provvedimento impugnato in questo giudizio è stato ordinato all’attuale appellante, entro trenta giorni, di presentare il programma di chiusura e smantellamento dell’impianto.
2. Come ha precisato il TAR, le cui considerazioni meritano qui piena condivisione, la proroga per la verifica di compatibilità è stata disposta dal Legislatore non in ragione di qualsiasi verifica sull’idoneità tecnica degli impianti, ma, segnatamente, per quei casi in cui, come nella fattispecie, venga in discussione il rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e, quindi, relativamente all’osservanza di espresse disposizioni dettate dal legislatore in materia di sicurezza stradale.
Infatti, in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, è cambiata radicalmente la natura del titolo in base al quale il privato svolge l’attività di esercizio di impianto di distribuzione carburanti, con la conseguenza che la disciplina di tale attività deve ritrovarsi per intero nell’autonoma e diversa disciplina dell’autorizzazione, senza che possa ritenersi automaticamente in questa trasfuso, non essendovi disposizione alcuna in tal senso, il contenuto dispositivo della precedente e non più sussistente concessione.
Il sopravvenuto d.lgs. ha sostituito al termine diciottennale, che assisteva le cessate concessioni, un termine determinato in ragione del suo tempo massimo pari a quindici anni dalla prima verifica di compatibilità, entro il quale il Comune deve rinnovare la stessa verifica con un procedimento apposito il cui esito può essere o la rinnovata pronuncia di compatibilità ovvero quella d’incompatibilità, con il conseguente iter procedurale che può condurre alla chiusura dell’impianto laddove il titolare dello stesso non chieda ovvero non presenti un piano di adeguamento ovvero presentandolo non ne consegua l’approvazione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 19 marzo 2012, n. 1543).
3. Inoltre, deve ricordarsi che, in materia di impianti di distribuzione, di carburanti, ai sensi dell’art. 3, comma 1, d.lgs. 8 settembre 1999, n. 346, i Comuni che non abbiano provveduto a sottoporre gli impianti esistenti alla verifica di compatibilità, entro il termine previsto all’art. 1, comma 5, d.lgs. n. 32-1998, debbano provvedervi entro tre mesi dalla sua entrata in vigore; tale proroga attiene non alla verifica integrale di compatibilità degli impianti rispetto a tutte le materie indicate dal d.lgs. n. 32-1998, ma esclusivamente alle norme del codice stradale e del suo regolamento di attuazione; pertanto, la scadenza di tale termine perentorio preclude al Comune la possibilità di effettuare contestazioni in relazione a tale controllo, restandone immutato il generale potere di verifica della conformità dello stato attuale degli impianti in relazione alla normativa vigente in ogni altra materia (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 16 ottobre 2006, n. 6136).
4. Nella fattispecie, il posizionamento dell’impianto risultava in contrasto con le disposizioni del Codice della Strada e, quindi, il Comune ha ordinato legittimamente alla società, in virtù del quadro normativo sopra delineato, di presentare il programma di chiusura e smantellamento dell’impianto, in quanto l’impianto, sito su suolo pubblico, occupa la sede stradale ed è incompatibile con le disposizioni del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione che vieta espressamente la sosta per il rifornimento di carburante nelle carreggiate destinate al traffico veicolare.
Infatti, ai sensi dell’art. 61, comma 2, d.P.R. n. 495-1992, gli impianti di distribuzione di carburante sono da considerare parte delle aree di servizio.
L’installazione e l’esercizio, lungo le strade, di impianti di distribuzione di carburanti liquidi e gassosi e di lubrificanti per autotrazione o di impianti affini, con le relative attrezzature ed accessori, è subordinata al parere tecnico favorevole dell’ente proprietario della strada nel rispetto delle norme vigenti.
Gli impianti di distribuzione, comprese le relative aree di sosta, non devono impegnare in ogni caso la carreggiata stradale.
Come si evince dalla documentazione in atti, l’impianto per cui è causa è collocato sulla carreggiata veicolare di Corso Trieste e costituisce grave intralcio alla sicurezza e fluidità della circolazione veicolare, anche in considerazione che le aree prima e dopo l’impianto sono interessate dal divieto di sosta e dalla corsia preferenziale dei bus.
Peraltro, come ha precisamente osservato il TAR, l’Amministrazione, con provvedimento n. 930 del 2004, ha concesso il potenziamento dell’impianto de quo con il prodotto gasolio solo in via provvisoria, nelle more della definizione dell’odierno procedimento e con la prescrizione cautelativa del divieto di rifornimento ai mezzi con portata massima fino a t. 3,5 (con installazione di apposita palina riportante il divieto), proprio per diminuirne l’impatto sulla circolazione stradale e ridurre così il relativo intralcio.
5. Né può ritenersi violata la legittima aspettativa della società che esercita in loco l’attività da molti anni e che aveva presentato istanza di rinnovo della concessione e domanda di prosecuzione dell’attività, atteso che alla verifica infra quindicennale, di cui al d.lgs. n. 32-1998, sono sottoposti tutti gli impianti di distribuzione carburanti, per evidenti superiori esigenze di interesse pubblico, valutate ex ante per tutti dal legislatore.
L’idoneità dell’impianto di carburante ai fini della sicurezza costituisce un dato tecnico dipendente da parametri a loro volta variabili nel tempo: quali, ad esempio, l’assetto del territorio, la tutela ambientale e l’incremento del traffico, potendo così non essere consentito di dare continuità ad esercizi che, come quello in esame, nel corso del tempo non presentino più i requisiti tecnici di sicurezza richiesti (sotto il profilo della sicurezza stradale) o che possano pregiudicare detti interessi.
6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto in quanto infondato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe indicato, lo respinge.
Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore del Comune appellato, spese che liquida in euro 5.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 novembre 2021 con l’intervento dei magistrati:
Diego Sabatino – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere, Estensore
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *