Corte di Cassazione, civile, Sentenza|27 settembre 2021| n. 26117.

Imperizia dei sanitari e l’aggravamento dei postumi di lesioni.

In tema di responsabilità medica, nell’ipotesi in cui il danneggiato abbia subìto, in seguito a cure incongrue causate dall’imperizia dei sanitari, l’aggravamento dei postumi di lesioni personali riportate in conseguenza di un infortunio sul lavoro (nella specie, sinistro stradale “in itinere” non ascrivibile a responsabilità di terzi), la liquidazione del danno derivante dal predetto aggravamento (cd. “danno iatrogeno differenziale”) va operata, per un verso, secondo il criterio per cui l’indennizzo per danno biologico permanente erogato dall’INAIL a causa dell’infortunio, va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione del danno morale e, per altro verso, secondo il criterio per cui, ove l’indennizzo sia stato erogato sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei già riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota destinata al ristoro del danno patrimoniale; pertanto, il “danno iatrogeno” va liquidato monetizzando, dapprima, il grado complessivo di invalidità permanente accertato “in corpore”, indi il grado verosimile della predetta invalidità che sarebbe residuato dall’infortunio anche in assenza dell’errore medico, poi, detraendo il secondo dal primo. Il credito residuo vantato verso il responsabile dalla vittima che abbia percepito un indennizzo dall’INAIL va determinato, infine, sottraendo dal risarcimento per “danno iatrogeno” solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base, cioè del danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito.

Sentenza|27 settembre 2021| n. 26117. Imperizia dei sanitari e l’aggravamento dei postumi di lesioni

Data udienza 25 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Infortunio in itinere – Danno iatrogeno – Risarcimento – Criteri alla base del danno differenziale in caso di indennizzo Inail

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 7703/19 proposto da:
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. (OMISSIS) “Bassa Friulana e Isontina”, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), difeso dall’avvocato (OMISSIS), in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste 1.8.2018 n. 449;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 marzo 2021 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso incidentale.

Imperizia dei sanitari e l’aggravamento dei postumi di lesioni

FATTI DI CAUSA

1. Nel (OMISSIS) (OMISSIS) pati’ lesioni personali in conseguenza di un sinistro stradale in itinere, senza responsabilita’ di terzi.
Venne ricoverato per le cure del caso nell’ospedale di (OMISSIS), presidio della Azienda per l’Assistenza Sanitaria “Bassa Friulana e Isontina” (d’ora innanzi, “la AAS”).
Assumendo che le cure ricevute erano state incongrue a causa dell’imperizia dei sanitari, e che di conseguenza era guarito con postumi piu’ gravi di quelli che sarebbero altrimenti derivati dal sinistro stradale, nel (OMISSIS) (OMISSIS) – previo esperimento di un accertamento tecnico preventivo con finalita’ conciliative – convenne dinanzi al Tribunale di Udine la AAS, chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
2. La AAS si costitui’ deducendo – per quanto in questa sede ancora rileva che in conseguenza dell’infortunio la vittima aveva ottenuto un indennizzo dall’assicuratore sociale (INAIL).
Invoco’ di conseguenza il principio della compensatio lucri cum damno, e chiese che dal credito risarcitorio eventualmente riconosciuto all’attore fosse sottratto l’indennizzo da questi percepito dall’Inail.
3. Con sentenza 4 gennaio 2016 n. 4 il Tribunale di Udine accolse la
domanda.
Per stabilire il quantum debeatur il Tribunale procedette in questo modo:
a) condivise le risultanze dell’accertamento tecnico preventivo, secondo cui l’attore era portatore di una invalidita’ complessiva del 20%, risultante dal cumulo dei postumi causati dal sinistro stradale (che il Tribunale, recependo l’opinione del c.t.u. quantifico’ in 12 punti percentuali di invalidita’ permanente), e dei postumi residuati all’errore dei sanitari (che il Tribunale quantifico’ in 8 punti percentuali di invalidita’ permanente);
b) monetizzo’, in base alle tabelle diffuse dal Tribunale di Milano, una invalidita’ del 20%, ottenendo il risultato di Euro 70.602;
c) devaluto’ tale importo alla data in cui l’infortunato inizio’ a percepire una rendita da parte dell’Inail, ottenendo la somma di Euro 65.240,89;
d) detrasse da tale ultimo importo il valore capitale non dell’intera rendita erogata alla vittima dall’Inail, ma solo dell’aliquota di essa destinata a indennizzare il danno biologico (pari ad Euro 31.459,88), ottenendo una differenza di Euro 33.781,01;
e) determino’ il danno spettante all’attore in misura pari all’8% di tale ultimo importo e cioe’ Euro 2.702,48.

 

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4. La sentenza venne appellata in via principale da (OMISSIS), il quale sostenne che l’indennizzo ricevuto dall’INAIL non andava detratto dal risarcimento dovuto dall’Azienda; ed in via incidentale condizionata dalla AAS, la quale lamento’ che il giudice di primo grado aveva detratto dal credito risarcitorio un importo minore di quello che avrebbe dovuto.
5. Con sentenza 1 agosto 2018 n. 449 la Corte d’appello di Trieste accolse l’appello proposto da (OMISSIS) e rigetto’ quello proposto dalla AAS. La Corte d’appello ritenne erroneo il criterio di calcolo del danno differenziale compiuto dal Tribunale, e ridetermino’ il risarcimento dovuto a (OMISSIS) adottando la seguente motivazione:
a) (OMISSIS) ha patito una invalidita’ permanente complessiva del 20%, che monetizzata in base alle tabelle milanesi ammonta ad Euro 66.042;
b) (OMISSIS) ha ricevuto dall’Inail una rendita il cui valore capitale, aumentato degli accessori, e’ pari ad Euro 31.459,88;
c) a questo punto la sentenza d’appello cosi’ prosegue: “l’Istituto ha quantificato il valore capitale della rendita per danno biologico in Euro 29.985,50 e liquidato di fatto con gli accessori Euro 31.459,88 si’ che la sommatoria dei due importi non raggiunge la quantificazione complessiva. Ne deriva che l’infortunato ha diritto ad ottenere l’intero corrispettivo degli 8 punti iatrogeni accertati dal c.t.u.”.
Sulla base di questa motivazione, la Corte d’appello ha liquidato il risarcimento dovuto a (OMISSIS) nella misura di Euro 19.777, oltre accessori.
La sentenza impugnata non indica come abbia determinato tale ultimo importo.
Dichiara pero’ che “l’appello va accolto (…) nella (…) somma richiesta dall’appellante” (p. 4), dopo avere affermato (p. 3) che l’appellante aveva dedotto che il suo credito risarcitorio si sarebbe dovuto determinare in Euro 19.776.52, pari alla differenza tra il cumulo del danno biologico temporaneo e permanente (Euro 51.236,40) e l’indennizzo per danno biologico permanente ricevuto dall’INAIL (Euro 31.459,88), differenza pari per l’appunto ad Euro 19.776,52.
5. La sentenza d’appello e’ stata impugnata in via principale dalla AAS, con ricorso fondato su due motivi; ed in via incidentale da (OMISSIS), con ricorso fondato su un motivo.
Ambo le parti hanno depositato memoria.

 

Imperizia dei sanitari e l’aggravamento dei postumi di lesioni

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ opportuno preliminarmente dar conto dei motivi posti dalle parti a fondamento delle rispettive impugnazioni. Essi infatti pongono questioni tra loro cosi’ connesse e dipendenti, da consigliare un esame unitario.
2. Con tutti e due i motivi del ricorso principale la AAS lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione degli articoli 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c.; nonche’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 10 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13.
I due motivi espongono una censura sostanzialmente identica: deduce infatti la AAS che la sentenza d’appello sarebbe erronea “per avere sottratto dall’importo spettante al danneggiato il solo indennizzo per il danno biologico da invalidita’ permanente, e non anche le ulteriori poste indennitarie pure corrisposte” al danneggiato dall’Inail.
Allega, in particolare, che il giudice di merito, per determinare il credito ancora dovuto al danneggiato, avrebbe dovuto sottrarre dal credito risarcitorio non il solo “indennizzo per danno biologico da IP”, ma anche: -) l’indennizzo erogato dall’Inail alla vittima a titolo di danno patrimoniale; -) l’indennizzo erogato dall’Inail alla vittima a titolo di inabilita’ temporanea; -) i ratei di rendita gia’ erogati dall’Inail al danneggiato al momento della decisione;
-) gli interessi sui suddetti ratei.
3. Con l’unico motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) (senza formalmente inquadrare la censura in alcuno dei vizi di cui all’articolo 360 c.p.c.) lamenta la violazione degli articoli 1223, 2056, 2059 c.c.; articolo 115 c.p.c.; Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13.
Sostiene che la Corte d’appello, con criterio erroneo e con motivazione incomprensibile, avrebbe sottostimato il credito residuo a lui spettante nei confronti dell’azienda sanitaria.
Quattro, in particolare, gli errori che il ricorrente incidentale ascrive alla corte d’appello. Tali errori, esposti nell’ordine di cui all’articolo 276 c.p.c., comma 2, sono cosi’ riassumibili:
a) avere adottato una motivazione incomprensibile;
b) avere calcolato il danno differenziale sottraendo l’indennizzo Inail non dall’intero credito risarcitorio per danno permanente alla salute, ma da un importo minore (e cioe’ dal credito per danno biologico permanente al netto della c.d. “personalizzazione”);
c) avere sottratto dal credito civilistico l’indennizzo pagato dall’Inail a titolo di inabilita’ temporanea;
d) avere sottratto dal credito civilistico l’intero indennizzo pagato dall’Inail, invece della sola aliquota di esso destinata ad indennizzare i postumi permanenti derivati dall’errore dei sanitari.

 

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4. Tanto il ricorso principale, quanto quello incidentale, sono fondati.
I problemi di diritto che la Corte d’appello era chiamata a risolvere erano due:
a) come debba liquidarsi il c.d. danno differenziale, e cioe’ il credito risarcitorio vantato dalla vittima di un fatto illecito la quale, per lo stesso titolo, abbia percepito un indennizzo dall’assicuratore sociale;
b) se i criteri sub (a) debbano subire modifiche nel caso in cui il fatto illecito abbia soltanto aggravato un danno che, sia pure in misura minore, comunque si sarebbe verificato.
5. La prima questione va risolta in base al seguente principio: i pagamenti effettuati dall’assicuratore sociale riducono il credito risarcitorio vantato dalla vittima del fatto illecito nei confronti del responsabile, quando l’indennizzo abbia lo scopo di ristorare il medesimo pregiudizio del quale il danneggiato chiede di essere risarcito (Sez. U., Sentenza n. 12566 del 22/05/2018, Rv. 648649 – 01).
Ricorrendo tale ipotesi, il credito risarcitorio, per effetto del pagamento da parte dell’assicuratore sociale, si trasferisce ope legis dal danneggiato all’assicuratore, secondo le norme che disciplinano nel caso concreto l’istituto della surrogazione (e dunque, a seconda delle ipotesi, l’articolo 1203 c.c., oppure l’articolo 1916 c.c., od ancora il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articolo 11).
Il danneggiato, dunque, per effetto del pagamento dell’indennizzo perde la titolarita’ attiva dell’obbligazione per la parte indennizzata: e non essendo piu’ creditore, va da se’ che nessun risarcimento potra’ pretendere dal responsabile.
In tal caso il credito risarcitorio residuo del danneggiato nei confronti del terzo responsabile (e cioe’ il c.d. danno differenziale) andra’ determinato col criterio c.d. “per poste” (o “voci”) di danno: vale a dire sottraendo l’indennizzo Inail dal credito risarcitorio solo quando l’uno e l’altro siano stati destinati a ristorare pregiudizi identici.
Corollari di questo principio sono che, se per una voce di danno l’indennizzo Inail eccede il credito civilistico:
(a) per quel danno la vittima nulla potra’ pretendere dal responsabile;
(b) il responsabile non potra’ pretendere che l’eventuale eccedenza dell’indennizzo rispetto al danno da lui causato sia riportata a defalco di altri crediti risarcitori della vittima (ex plurimis, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. L, Sentenza n. 27669 del 21.11.2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015).
5.1. Ne’ rileva la circostanza che l’assicuratore sociale non voglia o non abbia voluto esercitare il proprio diritto di surrogazione. Che quel diritto sia andato perduto per rinuncia, prescrizione, remissione o transazione, questa e’ una vicenda che riguarda unicamente l’assicuratore sociale, e non riverbera alcun effetto sulla posizione del danneggiato. Per avvedersene bastera’ riflettere sul fatto che la remissione del debito, compiuta da chi aveva acquistato il credito a titolo derivativo, non fa certo risorgere l’obbligazione in capo al cedente.

 

Imperizia dei sanitari e l’aggravamento dei postumi di lesioni

 

E’ l’avvenuto ristoro del danno che fa perdere al danneggiato il credito risarcitorio, non la circostanza che il terzo pagatore abbia richiesto al responsabile la rifusione dell’indennizzo pagato al danneggiato.
6. Detto di quale sia il criterio generale, passiamo ora ad esaminare come esso debba applicarsi nel caso di infortuni sul lavoro, indennizzati dall’INAIL. A tal fine e’ bene ricordare quali pregiudizi siano indennizzati dall’INAIL, per poi esaminare in che conto debbano essere tenuti i relativi indennizzi al momento della liquidazione del danno differenziale.
6.1. Nel caso di infortunio non mortale, l’INAIL esegue in favore della vittima quattro prestazioni principali:
a) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno biologico permanente (Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, articolo 13); tale importo viene liquidato in forma di capitale per le invalidita’ comprese tra il 6 e il 16%, ed in forma di rendita per le invalidita’ superiori;
b) eroga una somma di denaro a titolo di ristoro del danno (patrimoniale) da perdita della capacita’ di lavoro; tale danno e’ presunto juris et de jure nel caso di invalidita’ eccedenti il 16%, e viene indennizzato attraverso una maggiorazione della rendita dovuta per il danno biologico permanente (Decreto Legislativo n. 38 del 2000, articolo 13, comma 2, lettera (b), secondo cui: “le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all’erogazione di un’ulteriore quota di rendita (…) commisurata (…) alla retribuzione dell’assicurato (..,) per l’indennizzo delle conseguenze patrimoniali”); tale maggiorazione e’ calcolata moltiplicando la retribuzione del danneggiato per un coefficiente stabilito dall’Allegato 6 al Decreto Ministeriale 12 luglio 2000;
c) eroga una indennita’ giornaliera per il periodo di assenza dal lavoro, commisurata alla retribuzione e decorrente dal quarto giorno di assenza (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 cit., articolo 68);
d) si accolla le spese di cura, di riabilitazione e per gli apparecchi protesici (Decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, articolo 66).
L’INAIL, dunque, non indennizza il danno biologico temporaneo, non accorda alcuna “personalizzazione” dell’indennizzo per tenere conto delle specificita’ del caso concreto, non indennizza i pregiudizi non patrimoniali non aventi fondamento medico-legale (ovvero i pregiudizi morali).
6.2. Applicando dunque all’INAIL il criterio generale enunciato supra, § 5, ne risulta che:
(a) se l’INAIL ha pagato al danneggiato un capitale a titolo di indennizzo del danno biologico, il relativo importo va detratto dal credito risarcitorio vantato dalla vittima per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale (Sez. L -, Sentenza n. 9112 del 02/04/2019, Rv. 653452 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 13222 del 26.6.2015);
(b) se l’INAIL ha costituito in favore del danneggiato una rendita, occorrera’ innanzitutto determinare la quota di essa destinata al ristoro del danno biologico, separandola da quella destinata al ristoro del danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa; la prima andra’ detratta dal credito per danno biologico permanente, al netto della personalizzazione e del danno morale, la seconda dal credito per danno patrimoniale da incapacita’ di lavoro, se esistente;
c) poiche’ il credito scaturente da una rendita matura de mense in mensem, il diffalco di cui al punto (b) che precede dovra’ avvenire, con riferimento al danno biologico:
c’) sommando e rivalutando dei ratei di rendita gia’ riscossi dalla vittima prima della liquidazione;
c”) capitalizzando il valore della rendita non ancora erogata, in base ai coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite INAIL, di cui al Decreto Ministeriale 22 novembre 2016 (in Gazz. Uff. 19 dicembre 2016, n. 295, Suppl. Ord.) (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 25618 del 15/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 5607 del 7.3.2017; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26913 del 23.12.2016; Sez. 6 3, Ordinanza n. 17407 del 30.8.2016); ovviamente l’una e l’altra di tali operazioni andranno compiute sulla quota-parte della rendita omogenea al danno che si intende liquidare: e dunque la quota-parte destinata all’indennizzo del danno biologico o quella destinata all’indennizzo del danno patrimoniale, a seconda che si tratti di liquidare l’uno o l’altro;
(d) il risarcimento del danno biologico temporaneo, del danno morale e della c.d. “personalizzazione” del danno biologico permanente in nessun caso potranno essere ridotti per effetto dell’intervento dell’assicuratore sociale;
(e) il credito per inabilita’ temporanea al lavoro e quello per spese mediche di norma non porranno problemi di calcolo del danno differenziale, essendo i suddetti pregiudizi integralmente ristorati dall’Inail, salvo ovviamente che la vittima deduca e dimostri la sussistenza di pregiudizi eccedenti quelli indennizzati dall’Inail (ad esempio, per la perduta possibilita’ di svolgere lavoro straordinario, o per spese mediche non indennizzate dall’Inail).

 

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7. Detto dei criteri di determinazione del c.d. danno differenziale nelle ipotesi ordinarie, resta ora da stabilire come tali criteri vadano applicati nel caso in cui il responsabile abbia soltanto aggravato postumi permanenti che comunque, in minor misura, la vittima non avrebbe potuto evitare (c.d. danno iatrogeno).
7.1. Va premesso che nel presente giudizio l’attore ha domandato ab initio la condanna dell’Azienda convenuta al risarcimento del solo “danno iatrogeno differenziale” (cosi’ il ricorso incidentale, p. 2, ultimo rigo), e la convenuta non ha mai invocato ne’ il concorso del fatto della vittima, ne’ il concorso del fatto naturale.
Non vi e’ dunque questione ne’ sulla incidenza delle cause di danno preesistenti o concomitanti sul nesso di causalita’ giuridica (articolo 1223 c.c.) tra errore medico e postumi; ne’ sull’obbligo del debitore di risarcire per l’intero il danno concausato da lui e da altri; ne’ sull’applicabilita’ dell’articolo 1227 c.c.. Le parti controvertono unicamente sul criterio di calcolo del solo danno differenziale, ceteris paribus. Entro questi limiti, pertanto, andranno esaminate le due impugnazioni.
7.2. Il problema qui in esame puo’ cosi’ sintetizzarsi: come si debba quantificare il credito risarcitorio spettante alla vittima di un fatto illecito che:
a) abbia patito un danno alla salute non ascrivibile a responsabilita’ di alcuno (“danno-base”);
b) abbia patito un aggravamento del suddetto danno ascrivibile al fatto colposo dell’uomo;
c) abbia percepito dall’INAIL un indennizzo commisurato al danno finale (danno-base piu’ aggravamento).
7.3. Ricorrendo tale ipotesi, occorre muovere dal rilievo che il danno alla salute e’ unitario. Non esiste infatti una “salute lavoristica” ed una “salute civilistica”; esistono soltanto criteri differenti per la monetizzazione del relativo pregiudizio, a seconda che debba essere indennizzato dall’assicuratore sociale o risarcito dal responsabile civile.
Da cio’ consegue che, da un lato, la vittima non potrebbe pretendere di “compartimentare” i pregiudizi subiti, per evitare che l’indennizzo gia’ percepito sia imputato al solo danno-base, e non sia anche imputato a diffalco del risarcimento dovuto per l’aggravamento.
Dall’altro lato, e converso, il responsabile non potrebbe pretendere che l’indennizzo pagato dall’Inail sia portato in primo luogo e per l’intero a diffalco del risarcimento dovuto per l’aggravamento, e solo la parte residua sia imputata al danno-base.
Criterio corretto sara’ invece:
a) stabilire la misura del danno-base e quella dell’aggravamento (coi criteri che meglio si diranno in seguito);
b) determinare il complessivo indennizzo dovuto dall’Inail, sommando i ratei di rendita gia’ percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell’incremento per danno patrimoniale;
c) verificare se l’indennizzo totale sub (b) sia inferiore o superiore al danno base.
Nel primo caso, il responsabile dell’aggravamento sara’ obbligato a risarcire quest’ultimo per intero; nel secondo caso il responsabile dell’aggravamento sara’ tenuto a risarcire quel che resta sottraendo dall’aggravamento la differenza tra l’indennizzo Inail e il danno-base.
Algebricamente, il criterio puo’ cosi’ esprimersi:
Se I (minore) DB: il risarcimento dell’aggravamento e’ dovuto per intero.
Se I (maggiore) DB: l’aggravamento va liquidato con la seguente formula.
DD = Agg – (I – DB).
Dove:
DD e’ il danno differenziale;
Agg e’ l’aggravamento del danno-base (danno iatrogeno);
I e’ l’indennizzo pagato dall’INAIL, capitalizzato coi criteri sopra indicati;
DB e’ il “danno-base”, ovvero il controvalore monetario del grado di invalidita’ permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio, anche in assenza del fatto illecito.
In pratica, il criterio corretto consiste nell’imputare a diffalco del risarcimento del danno iatrogeno la sola eventuale eccedenza pecuniaria dell’indennizzo INAIL rispetto al danno-base.

 

Imperizia dei sanitari e l’aggravamento dei postumi di lesioni

 

7.4. Resta da sottolineare che tutti i calcoli sopra indicati andranno compiuti previa monetizzazione dell’invalidita’: e dunque sugli importi monetari, e non sulle percentuali di invalidita’ (come ritenne erroneamente il primo giudice, pur avendo sostanzialmente intuito quale fosse il calcolo corretto).
Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidita’ idealmente ascrivibile all’errore medico, dal grado percentuale di invalidita’ complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l’una e l’altra invalidita’, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell’invalidita’ che comunque sarebbe residuata all’infortunio anche nel caso di diligenti cure.
8. Si sono esposti a questo punto tutti gli elementi per spiegare le ragioni della contemporanea fondatezza tanto del ricorso principale, quanto di quello incidentale.
8.1. Il ricorso principale e’ fondato in quanto la Corte d’appello ha effettivamente detratto dal credito risarcitorio spettante alla vittima un importo inferiore al dovuto, ed in particolare:
a) non ha defalcato i rati di rendita gia’ percepiti fino al momento della liquidazione;
b) ha posto a base del calcolo il medesimo valore capitale della rendita utilizzato dal Tribunale, nonostante la sentenza d’appello sia stata pronunciata due anni e mezzo dopo quella del Tribunale: periodo nel quale, ovviamente, crebbe l’importo dei ratei gia’ percepiti, ma si ridusse il valore capitale della rendita.
8.2. Il ricorso principale resta invece assorbito nella parte in cui imputa alla sentenza d’appello di non avere sottratto dal credito risarcitorio della vittima gli interessi sui ratei di rendita pagati dall’Inail.
L’Inail e’ infatti debitore di una obbligazione di valuta, produttiva di interessi secondo le previsioni di cui all’articolo 1284 c.c. (dal giorno dell’esigibilita’) e articolo 1224 c.c. (dal giorno della mora). Gli interessi (tanto corrispettivi quanto moratori), come noto, hanno lo scopo di ristorare il creditore del pregiudizio derivante dalla mancata disponibilita’ del denaro dovutogli.

 

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Il responsabile civile e’ invece debitore di una obbligazione di valore, sottratta al principio nominalistico e quindi all’applicabilita’ degli articoli 1224 e 1284 c.c.. Tuttavia anche il debitore di una obbligazione di valore e’ tenuto a risarcire il danno da mora, rappresentato dalla perduta possibilita’ per il creditore di investire la somma dovutagli e ricavarne un lucro finanziario.
Ne consegue che, in teoria, il danneggiato non potrebbe pretendere di essere tenuto indenne due volte dal pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilita’ della stessa somma di denaro per lo stesso periodo di tempo: la prima volta dall’INAIL, la seconda dal responsabile. Se uno dei due infatti purga la propria mora, il creditore acquista la possibilita’ di investire il pagamento ricevuto e ricavarne un lucro finanziario, e non potrebbe pretendere di essere risarcito per un danno che e’ venuto meno.
Tuttavia nel caso di specie la Corte d’appello ha condannato la AAS al pagamento degli interessi (compensativi) soltanto dalla data della sentenza d’appello, con la conseguenza che l’errore lamentato dalla AAS (nona vere defalcato dal credito aquiliano il danno da mora) non ha inciso sull’esito della decisione.
Va da se’ che, per effetto dell’accoglimento del ricorso principale, il giudice di rinvio dovra’ provvedere anche alla rideterminazione del danno da mora, ovviamente accertamento se esista un pregiudizio differenziale anche sotto questo profilo, e sempre rispettando il criterio dello scomputo “per poste”, e quindi defalcando gli importi pagati dall’Inail a titolo di mora dal credito risarcitorio per interessi compensativi di mora, liquidato secondo i criteri stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte con la nota decisione 17.2.1995 n. 1712.
8.3. Il ricorso principale, infine, e’ infondato nella parte in cui ascrive alla sentenza impugnata di non aver detratto dal credito risarcitorio l’indennizzo pagato dall’Inail a titolo di danno patrimoniale (da incapacita’ lavorativa) e per l’inabilita’ temporanea.
Nel caso di specie, infatti, il danneggiato non risulta avere mai preteso dalla AAS alcun risarcimento a titolo di danno patrimoniale per la riduzione della capacita’ di lavoro o per la perdita del reddito durante il periodo di malattia, ed in virtu’ del principio dello “scomputo per poste” sopra ricordato, gli indennizzi percepiti per tali voci di pregiudizio non possono essere defalcati dal credito risarcitorio per danno biologico.
8.4. Il ricorso incidentale e’ del pari fondato nella parte in cui lamenta la nullita’ della sentenza per difetto di motivazione.
La Corte d’appello ha infatti adottato, a p. 4, secondo capoverso, della propria decisione, una motivazione non comprensibile, la’ dove afferma: “l’Istituto ha quantificato il valore capitale della rendita per danno biologico in Euro 29.985,50 e liquidato di fatto con gli accessori Euro 31.459,88 si’ che la sommatoria dei due importi non raggiunge la quantificazione complessiva. Ne deriva che l’infortunato ha diritto ad ottenere l’intero corrispettivo degli 8 punti iatrogeni accertati dal c.t.u.”.
Tale motivazione non consente di comprendere ne’ quale sia la regula iuris posta a fondamento della decisione, ne’ quale criterio abbia seguito la Corte d’appello per pervenire al risultato finale.
8.5. Le altre censure proposte dal ricorrente incidentale restano assorbite.
9. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, la quale provvedera’ a riesaminare i contrapposti appelli applicando i seguenti criteri di diritto:
a) l’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’Inail alla vittima di lesioni personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito civilistico il cumulo dei ratei gia’ riscossi e del valore capitale della rendita ancora da erogare, al netto dell’aliquota di rendita destinata al ristoro del danno patrimoniale;
c) il danno c.d. iatrogeno (e cioe’ l’aggravamento, per imperizia del medico, di postumi che comunque sarebbero residuati, ma in minor misura) va liquidato monetizzando il grado complessivo di invalidita’ permanente accertato in corpore; monetizzando il grado verosimile di invalidita’ permanente che sarebbe comunque residuato all’infortunio anche in assenza dell’errore medico; detraendo il secondo importo dal primo;
d) nel caso in cui la vittima di un danno iatrogeno abbia percepito un indennizzo dall’INAIL, il credito residuo della vittima nei confronti del responsabile va determinato sottraendo dal risarcimento dovuto per danno iatrogeno solo l’eventuale eccedenza dell’indennizzo INAIL rispetto al controvalore monetario del danno-base (cioe’ il danno che comunque si sarebbe verificato anche in assenza dell’illecito).
10. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

la Corte di Cassazione:
(-) accoglie il ricorso principale e quello incidentale nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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