Consiglio di Stato, Sentenza|9 aprile 2021| n. 2893.
Il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici alle prove scritte, o orali, di un concorso pubblico o di un esame di abilitazione esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, Quando il criterio prescelto dal Legislatore per la valutazione delle prove scritte nell’esame è quello del punteggio numerico, costituente la modalità di formulazione del giudizio tecnico-discrezionale finale espresso su ciascuna prova, con indicazione del punteggio complessivo utile per l’ammissione all’esame orale, tale punteggio, già nella varietà della graduazione con la quale si manifesta, esterna una sintetica valutazione che si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, a sua volta variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest’ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell’apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all’elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato.
Sentenza|9 aprile 2021| n. 2893
Data udienza 8 aprile 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Concorsi – Prove – Punteggio – Commissione – Voto numerico – Giudizio tecnico discrezionale – Legge 7 agosto 1990, n. 241, articolo 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6644 del 2018, proposto da
Ma. Gr. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Fr. Am., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
contro
Consiglio Nazionale delle Ricerche, Comm. Giud. Concorso Pubblico Bando 364.173 per Titoli ex art. 15 Co 5 Ccnl117 Posti Profi Lo Prof.Le di i Ricercatore non costituiti in giudizio;
Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
nei confronti
La. Cr., ed altri non costituiti in giudizio;
Lu. Cr., rappresentato e difeso dall’avvocato Ed. Ri., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ed. Ri. in Roma, via (…);
Em. Vi., rappresentato e difeso dall’avvocato En. So., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza n. 02017/2018, resa tra le parti, concernente la domanda di annullamento
– della graduatoria generale di merito approvata dal Dirigente in data 28.12.2016, successivamente comunicata, concernente la procedura di selezione per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 07 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello da assegnare al personale dipendente del CNR di cui al bando n. 364.173 – Macro Area Dipartimentale: Scienze Biomediche (21 posti); di tutti gli atti della procedura e, in particolare di tutti i verbali delle successive riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i giudizi individuali ivi compreso il giudizio della ricorrente e di quelli relativi alla valutazione dei titoli e del curriculum professionale; nonché della scheda di valutazione dei titoli e del curriculum della ricorrente e degli altri candidati vincitori e idonei al concorso; nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi.
e per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad essere dichiarata vincitrice o idonea del concorso di selezione per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 2002-2005 sottoscritto in data 07 aprile 2006, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello da assegnare al personale dipendente del CNR di cui al bando n. 364.173 – Macro Area Dipartimentale: Scienze Biomediche (21 posti);
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Lu. Cr. e di Em. Vi. e di Cnr – Consiglio Nazionale Ricerche;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 aprile 2021 il Cons. Davide Ponte;
L’udienza si svolge ai sensi degli artt. 4, comma 1 del Decreto Legge n. 28 del 30 aprile 2020 e 25 del Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame l’odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 2017 del 2018 del Tar Lazio, recante rigetto dell’originario gravame, proposto dalla medesima parte, in qualità di partecipante alla procedura, al fine di ottenere l’annullamento della graduatoria generale di merito – approvata con atto dirigenziale datato 28 dicembre 2016 -, concernente la procedura di selezione per titoli ai sensi dell’art. 15, comma 5 del CCNL 2002-2005, per complessivi centodiciassette posti per il profilo professionale di Primo Ricercatore – II livello da assegnare al personale dipendente del CNR di cui al bando n. 364.173 – Macro Area Dipartimentale: Scienze Biomediche (21 posti).
Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante formulava i seguenti motivi di appello attraverso la riproposizione delle censure di primo grado e la critica delle argomentazioni di cui alla sentenza appellata:
– errore nel giudicare della sentenza impugnata sulla violazione del bando di concorso e dei verbali con i quali sono stati definiti i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e sviamento delle circostanze di fatto, avendo errato nel rigettare il primo motivo del ricorso di primo grado, collocando la ricorrente nella posizione n. 33 della graduatoria di merito invece che al corretto posto n. 26 con un punteggio di 33,43;
– errore nel giudicare della sentenza impugnata sulla violazione dei principi fondamentali di accesso al lavoro pubblico e del pubblico concorso, nonché dei principi generali inerenti lo svolgimento delle prove selettive di accesso al pubblico impiego di cui al dpr. 487/1994 e d.lgs 165/2001, ingiustizia manifesta, violazione del principio del buon andamento della cosa pubblicae degli artt. 3, 57 e 97 della Cost, diversi profili di eccesso di potere, violazione del principio dell’affidamento, parziale e limitata motivazione in relazione ai criteri da utilizzare, svalutazione sostanziale dei parametri di valutazione, in quanto parte ricorrente, per ciascuna contestazione sollevata aveva indicato nel ricorso il punteggio che avrebbe dovuto conseguire nonché individuato per alcuni ricorrenti l’errato punteggio loro assegnato;
– omessa motivazione su elementi essenziali della impugnativa, laddove la ricorrente ha censurato l’attività della Commissione anche nella parte in cui l’assegnazione dei punteggi è stata eseguita in modo irragionevole tanto da non consentire alla dott.ssa Gi. di comprendere l’iter logico seguito per arrivare alle diverse determinazioni assunte nei confronti della medesima e di altri candidati.
La parte appellata pubblica si costituiva in giudizio chiedendo l’integrazione del contraddittorio ed il rigetto dell’appello; la parte appellata privata Vitale si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Alla pubblica udienza dell’8 aprile 2021 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente, pur a fronte dell’eccezione concernente la necessità di integrazione del contraddittorio, formulata dalla difesa pubblica, l’infondatezza dell’appello nel merito impone l’applicazione del principio di cui all’art. 49 comma 2 cod proc amm, a mente del quale “L’integrazione del contraddittorio non è ordinata nel caso in cui il ricorso sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondato; in tali casi il collegio provvede con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’articolo 74”.
2. La controversia ha ad oggetto l’impugnativa degli esiti della selezione per titoli, indetta ex art. 15 del CCNL degli Enti di ricerca 2002/2005, di centodiciassette posti di Primo ricercatore, cui parte appellante ha partecipato per la macro area dipartimentale Scienze Biomediche (alla quale erano riservati 21 posti), classificandosi in posizione non utile alla nomina, al posto n. 26, con 33,43 punti, mentre la candidata classificatasi al 21° posto ha ottenuto 34,12 punti.
3. Con il primo dei tre ordini di motivi di appello si lamenta l’erroneità della sentenza, sia in relazione all’indicazione della posizione in graduatoria della dott.ssa Gi. (33 in luogo di 26), sia per l’errato calcolo nell’attribuzione dei punteggi spettanti.
3.1 La censura è infondata. Se il riferimento alla posizione in graduatoria costituisce un mero errore materiale, avendo il Tar correttamente indicato il punteggio ed esaminato gli atti, la valutazione dei titoli appare, nei limiti di sindacabilità del presente giudizio di legittimità, coerente ai criteri predeterminati dalla stessa p.a.
In proposito, va ricordato come le commissioni esaminatrici dispongano di ampia discrezionalità nella valutazione dei titoli e già nella stessa catalogazione e graduazione dei titoli valutabili; ne consegue che il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è ammesso nelle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. V, 26 agosto 2020, n. 5208).
3.2 In particolare, in relazione alla pubblicazione n. 14 della categoria prodotti non scelti (Bo. S, Gi. MG, Ga. M, Sp. self-organization and cytokinesis during male meiosis in asterless mutants of Drosophila melanogaster) la valutazione appare coerente alle indicazioni previste agli artt. 5 e 6 del bando, ha ritenuto che la presenza dei quartili associati alle riviste fossero elementi utili per valutare l’impatto delle riviste stesse e conseguentemente degli articoli in esse pubblicati nel settore scientifico di riferimento.
3.3 Inoltre, la valutazione appare altresì coerente al fatto che l’interessata sia coautore della pubblicazione, indicata come seconda, cosiccè il punteggio attribuito non appare viziato di manifesta illogicità rispetto ai criteri stabiliti dalla Commissione stessa ed espressi nel bando predetto.
Invero, il punteggio invocato (di vari decimali superiore a quello attribuito), oltre a superare i limiti di sindacato predetti, non si fonda su alcuno specifico criterio del bando che la Commissione avrebbe illegittimamente applicato. Né la sentenza di prime cure, contrariamente a quanto dedotto in appello, ha attribuito in parte qua il punteggio richiesto, atteso che la relativa valutazione è stata svolta in astratto, in termini di preliminare verifica della c.d. prova di resistenza.
4. Con il secondo ordine di motivi si lamenta il difetto di motivazione nell’assegnazione dei punteggi e l’erronea assegnazione del punteggio ad altri candidati, asserendo l’attribuzione di punteggi più alti rispetto a quelli spettanti.
4.1 Anche tale censura è destituita di fondamento, sia in generale a fronte dei limiti di sindacato e della totale carenza di rilevanza in termini di prova di resistenza (limitandosi parte appellante ad una inammissibile operazione di riattribuzione personale delle valutazioni, senza indicarne gli effetti sui punteggi totali e sulla graduatoria), sia in dettaglio per la non manifesta illogicità della valutazione e la coerenza di fondo rispetto ai criteri del bando.
4.2 Per ciò che concerne gli abstract di congressi, gli stessi risultano essere stati valutati con i criteri stabiliti dalla Commissione stessa ed espressi nel bando; inoltre, tali criteri risultano essere stati utilizzati coerentemente per tutti i candidati, nel rispetto del principio di par condicio. La Commissione ha altresì valutato coerentemente gli atti di congressi che potessero essere considerati, in relazione al loro impatto sulla comunità scientifica ed alla modalità di pubblicazione, al pari di lavori scientifici, in termini posti invero al di là dei predetti limiti di sindacato di legittimità .
5. Infine, relativamente alla omessa pronuncia in ordine alla motivazione dei punteggi, anche a voler prescindere dalla genericità della censura, assume rilievo dirimente il principio a mente del quale anche successivamente all’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in se la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione), assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione che l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (cfr. ad es. Consiglio di Stato sez. VI, 10 luglio 2017, n. 3373).
6. L’appello va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi, stante l’omogeneità delle difese delle parti appellate e l’errore materiale di cui alla sentenza impugnata, per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
Davide Ponte – Consigliere, Estensore
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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