Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 settembre 2021| n. 24407.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda (o su un motivo d’appello), integrante violazione del principio di corrispondenza tra “chiesto e pronunciato” ex articolo 112 cod. proc. civ., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda (o su un motivo d’appello), intendendosi per capo di domanda ogni richiesta diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore (o all’appellante) e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni incardinato dagli eredi nei confronti del datore di lavoro ritenuto responsabile dell’infortunio ad esito mortale del congiunto lavoratore, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, essendo la corte distrettuale, negli esiti applicativi del proprio iter argomentativo, pervenuta alla quantificazione del risarcimento del danno rivendicato da parte ricorrente, omettendo ogni pronuncia in ordine alle censure formulate, in tal modo incorrendo in violazione del disposto di cui all’articolo 112 cod. proc. civ. tale da determinare la nullità in parte qua, della predetta pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653).
Ordinanza|9 settembre 2021| n. 24407. Il vizio di omessa pronuncia su una domanda
Data udienza 9 giugno 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Morte del lavoratore – Inalazione di sostanze tossiche – Condanna del datore di lavoro per omicidio colposo – Valutazione delle questioni inerenti alle cause del decesso in caso di costituzione di parte civile – Inefficacia nel giudizio civile – Omessa pronuncia su specifiche censure relative alla liquidazione del danno – Annullamento con rinvio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere
Dott. LORITO Matilde – rel. Consigliere
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7500-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti principali –
(OMISSIS), (OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti – ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) quali eredi di (OMISSIS);
– ricorrenti principali – controricorrenti incidentali –
avverso la sentenza n. 135/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata il 03/04/2017 R.G.N. 274/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. MATILDE LORITO.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda
RILEVATO
CHE:
La Corte d’appello di Lecce sez. distaccata di Taranto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condannava (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. al risarcimento dei danni non patrimoniali, spettanti jure hereditatis, in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per il decesso del dante causa (OMISSIS), riconducibile causalmente alla inalazione di sostanze tossiche protrattasi nel corso dell’espletamento delle mansioni di vulcanizzatore svolte alle dipendenze della surrichiamata societa’, che quantificava nella misura di Euro 585.521,00;
nel proprio incedere argomentativo – con il quale perveniva all’accoglimento parziale dell’appello incidentale proposto dagli eredi (OMISSIS) all’esito della reiezione di quello principale – il giudice di seconda istanza, in estrema sintesi, osservava che:
a) la responsabilita’ del datore di lavoro (accertata in sede penale per il reato di omicidio colposo con sentenza di questa Corte n. 35273/2008), sussisteva anche nel caso scrutinato, in cui si atteggiava quale elemento concausale nella dinamica produttiva dell’evento dannoso, per aver il (OMISSIS) contratto altresi’ una epatite virale cronica da epatite B e C;
b) la liquidazione del danno, diversamente da quanto accertato dal giudice di prima istanza, andava modulata alla stregua delle tabelle milanesi, invece che di quelle locali, secondo i principi sanciti dai consolidati arresti della giurisprudenza di legittimita’, volti a privilegiare il canone della uniformita’ di trattamento in tema di danno, sulla base del territorio nazionale;
c) il danno biologico puro andava liquidato nella misura del 80% (pari ad Euro 461.409,00) il danno morale nella misura di Euro 84.000,00 (pari ad Euro 500,00 al mese per 14 anni,) e il danno tanatologico pari ad Euro 40.000,00;
avverso tale decisione gli eredi (OMISSIS) interpongono ricorso per cassazione affidato a due motivi;
resistono con controricorso (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.r.l. i quali dispiegano ricorso incidentale sostenuto dia tre motivi, ai quali le controparti oppongono difese con controricorso ai sensi degli articoli 370-371 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda
CONSIDERATO
CHE:
1. con il primo motivo del ricorso principale si denuncia nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 132, 115 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e articolo 111 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
si stigmatizza la decisione impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con il quale era stata censurata la liquidazione del danno mediante l’utilizzazione della invalidita’ nella misura dell’80% in luogo di quella del 100% e la decurtazione ulteriore praticata in relazione alla percezione da parte del danneggiato, della pensione Inail; si deduce che con motivazione apparente, i giudici del gravame abbiano proceduto alla quantificazione del danno non patrimoniale rivendicato, non essendo chiarito il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento;
2. il secondo motivo concerne violazione degli articoli 1223 e 2056 c.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3. e violazione dell’articolo 112 c.p.c. ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
in subordine, per l’ipotesi in cui la sentenza impugnata dovesse essere interpretata come pronuncia di rigetto, si ripropongono le doglianze gia’ formulate in sede di gravame in ordine alla violazione delle disposizioni codicistiche in tema di liquidazione del danno;
3. con il primo motivo del ricorso incidentale si denuncia violazione e falsa applicazione degli arttt. 1226, 2043, 2056, 2059, 2727 c.c. nonche’ degli articoli 2 e 3 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si deduce che i giudici del gravame non avevano tenuto conto delle preesistenti condizioni di salute del lavoratore, pervenendo alla liquidazione del danno senza tener conto della patologia epatica da cui era affetto; si rimarca che con precedente sentenza penale del Pretore di Taranto in data 18/5/1998, era stata disposta condanna del (OMISSIS) per il reato di lesioni colpose, sotto il profilo del solo aggravamento dello stato morboso diagnosticato stigmatizzandosi gli esiti ai quali era pervenuta la pronuncia impugnata, per non aver assunto detto accertamento quale elemento fondamentale della decisione “allorche’ si passava dall’an al quantum debeatur”;
4. il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione degli articoli 1226, 2043, 2056, 2059, 2727 c.c. nonche’ dell’articolo 3 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda
si critica l’adozione quale criterio di liquidazione del danno, delle tabelle di Milano in luogo di quelle di Lecce, che maggiormente teneva conto delle condizioni del territorio, sollecitando la necessita’ di procedere ad una liquidazione che tenesse conto “di tutte le circostanze del caso, allegate e provate (sia pur per presunzioni)”;
5. con il terzo motivo si denuncia degli articoli 1226, 2043, 2056, 2059, 2727 c.c. nonche’ dell’articolo 3 Cost. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
si richiamano (PUNTO A) le considerazioni svolte in grado di appello con riferimento alla circostanza che il (OMISSIS) fosse portatore di epatopatia sin da epoca precedente alla assunzione;
si ribadisce che con sentenza n. 273/2000 la Corte d’appello di Lecce sez. dist. Taranto aveva accertato che dal 1989 da parte datoriale, si era fatto tutto il possibile per evitare il danno alla salute del dipendente;
si criticano (PUNTO B) le risultanze della c.t.u. e la liquidazione del danno tanatologico disposta in sede di merito richiamandosi le censure gia’ formulate in appello, avverso la sentenza di primo grado;
6. deve esaminarsi con priorita’ il ricorso incidentale proposto dai controricorrenti;
nel giudizio di cassazione, il ricorso incidentale non condizionato, con cui vengano proposte questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito la cui decisione,’ secondo l’ordine logico e giuridico, debba precedere quella del merito del ricorso principale, va esaminato con priorita’ rispetto a quest’ultimo, indipendentemente dalla rilevabilita’ d’ufficio delle questioni proposte poiche’ l’interesse all’impugnazione sorge per il solo fatto che il ricorrente incidentale e’ soccombente sulla questione pregiudiziale o preliminare decisa in senso a lui sfavorevole, cosi’ da rendere incerta la vittoria conseguita sul merito dalla stessa proposizione del ricorso principale e non gia’ dalla sua eventuale fondatezza (vedi ex aliis, Cass. 31/10/2014 n. 23271); tanto giustifica l’esame nell’ordine logico delle questioni indicato dall’articolo 276 c.p.c., comma 2, applicabile, ai sensi dell’articolo 141 disp. att. c.p.c., anche nel giudizio di cassazione;
e’ dunque, prioritario l’esame della questione inerente al rapporto fra il o’ giudicato penale concernente la sentenza di condanna del (OMISSIS) per il reato di omicidio colposo e gli accertamenti desumibili dal pregresso giudizio penale per lesioni colpose (successivamente conclusosi con proscioglimento dell’imputato per prescrizione), sollevata dai controricorrenti con il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso, affinche’ “della situazione di fatto esistente e documentata” inerente alla diagnosticata patologia epatica di natura extralavorativa, si tenesse conto ai fini della liquidazione dei danni non patrimoniali;
7. la doglianza va disattesa per le ragioni di seguito esposte;
secondo l’insegnamento di questa Corte, invero, la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato, abbia altresi’ pronunciato condanna definitiva dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e o’ separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilita’ dell’imputato, che non puo’ piu’ contestarne i presupposti (quali, in particolare, l’accertamento della sussistenza del fatto reato), nonche’ alla “declaratoria iuris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (vedi Cass. 27/8/2014 n. 18352);
il Giudice penale, in tal caso, e’ stato infatti chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi dell’illecito ex articolo 2043 c.c., sia in relazione all’aspetto psicologico della condotta, sia in relazione al collegamento di causalita’ materiale tra condotta ed evento lesivo con la conseguenza che la sentenza del giudice penale che, accertando l’esistenza del reato ovvero dichiarando “il reato estinto per amnistia o per prescrizione” ex articolo 578 c.p.p., abbia altresi’ pronunciato condanna generica irrevocabile dell’imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all’affermata responsabilita’ dell’imputato, che non puo’ piu’ contestarne i presupposti (quali, in particolare, l’accertamento della sussistenza del fatto reato), nonche’ effetto vincolante quanto alla “declaratoria juris” di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni (vedi in motivazione, Cass. 9/3/2018 n. 5660);
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda
quando, come nella specie, si sia svolto il giudizio in sede penale con la costituzione della parte civile, ogni questione inerente alla sussistenza di una concausa di origine virale nella eziologica della patologia che ha condotto all’exitus il lavoratore, quale quella sollevata da parte controricorrente, non puo’ sortire effetti nel presente giudizio, non essendo controvertibile alcuna questione gia’ oggetto del dibattito penale ai sensi dell’articolo 651 c.p.p.;
da cio’ consegue che il primo e il terzo motivo, da trattarticolo congiuntamente stante la connessione logica – e giuridica che li connota, devono ritenersi privi di fondamento;
8. del pari va disatteso il secondo motivo, che non si confronta con la ratio della decisione la quale, nell’adottare il paradigma di riferimento per la liquidazione della obbligazione risarcitoria graivante sulla parte datoriale, ha fatto richiamo alle cd. tabelle milanesi, facendo leva sulla esigenza di assicurare il principio di equita’ mediante l’applicazione di un parametro uniforme su scala nazionale, non compatibile con la adozione di tabelle aventi uno spettro applicativo a livello locale, prospettata dalla parte datoriale;
i controricorrenti si sono infatti limitati ad argomentare genericamente che vertendosi in tema di “pretium doloris” da erogare, si dovesse tener conto delle condizioni del territorio in cui lo stesso dovesse essere utilizzato;
si tratta di mera argomentazione non sviluppata mediante specifiche’ ed esaurienti argomentazioni, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimita’; – per contro deve rilevarsi che la statuizione, in tema, emessa dalla Corte di merito e’ del tutto congrua e conforme a diritto perche’ si colloca sulla scia della giurisprudenza di legittimita’, ormai approdata alla definizione in termini di efficacia para-normativa delle Tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, in quanto concretizzanti il criterio della liquidazione equitativa di cui all’articolo 1226 c.c. (vedi di recente, Cass. 6/5/2020 n. 8532);
in definitiva, al lume delle sinora esposte considerazioni, il ricorso incidentale va respinto;
9. e’ invece fondato il ricorso principale proposto dagli eredi (OMISSIS), nei sensi che si vanno ad esporre;
parte ricorrente, conformandosi al principio di specificita’ che governa il ricorso per cassazione, ha testualmente riprodotto il tenore dell’atto di appello, con il quale attingeva la statuizione della pronuncia del giudice di prima istanza inerente alla quantificazione del risarcimento del danno, modulata secondo “il paramentro dell’invalidita’ del 80%” riferita dal CTU all’invalidita’ riscontrata nel triennio antecedente all’exitus del lavoratore; stigmatizzava altresi’ la decurtazione del quantum in considerazione “dell’intervenuta percezione da parte del danneggiato della pensione di invalidita’ Inail” e censurava il ristoro del danno biologico definito alla stregua del parametro della vita effettiva del danneggiato e non della vita media;
deve al riguardo rilevarsi che sussiste il denunciato error in procedendo sotto tutti i profili, delineati e rilevanti in giudizio;
in nessuna parte della motivazione della sentenza impugnata vi e’ traccia di argomentazione riferibile alla questione de qua, ritualmente sollevata dai ricorrenti in sede di gravame, ne’ si puo’ indurre che la stessa sia stata decisa implicitamente dal giudice di appello;
cosi’ la Corte distrettuale ha indubbiamente violato il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte alla cui stregua “Il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex articolo 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volonta’ di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto” (Sez. 5, Sentenza n. 7653 del 16/05/2012, Cass. 28308 del 27/11/2017, Cass. 18797 del 16/07/2018);
e questo e’ il caso di cui si discute, essendo la Corte distrettuale negli esiti applicativi del proprio iter argomentativo, pervenuta alla quantificazione del risarcimento del danno rivendicato da parte ricorrente, omettendo ogni pronuncia in ordine alle censure formulate e cosi’ incorrendo in violazione del disposto di cui all’articolo 112 c.p.c. tale da determinare la nullita’ in parte qua, della decisione gravata;
in tali sensi il ricorso principale merita accoglimento, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello designata in dispositivo che provvedera’ anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.
Il vizio di omessa pronuncia su una domanda
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce sez. dist. di Taranto in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio;
trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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