Il vizio di omessa pronuncia su una domanda

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 febbraio 2021| n. 4290.

In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell’evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

Ordinanza|18 febbraio 2021| n. 4290

Data udienza 15 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Giudizio di appello – Vizio di omessa pronuncia – Domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande – Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata – Mera riproposizione della questione – Inammissibilità – Fondamento – Principio espresso in un giudizio di responsabilità risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 10154-2019 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1583/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCRIMA ANTONIETTA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS), (OMISSIS) e le rispettive consorti, (OMISSIS) e (OMISSIS), convennero in giudizio, dinanzi al Tribunale di Cosenza, (OMISSIS), moglie di (OMISSIS), fratello degli attori (OMISSIS), per sentirla condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a seguito della pubblicazione del libro intitolato “Solo dal mio punto di vista”, scritto dalla convenuta ed avente asseritamente per protagonisti, agevolmente riconoscibili e di fatto riconosciuti dall’intera comunita’ di Acri (in cui il libro ha avuto diffusione), gli attori e le rispettive famiglie, nonche’ al pagamento dell’indennizzo della L. n. 47 del 1948, ex articolo 12.
Deducevano gli attori di essere stati ritratti nel racconto in maniera offensiva e caricaturale, con descrizione a carico di ciascuno di essi, anche di fatti specifici e denigratori, gravemente lesivi dell’onore e della reputazione dell’intero nucleo familiare.
Costituitasi in giudizio, la (OMISSIS) chiese il rigetto della domanda poiche’ infondata e non provata, non riferendosi in alcun modo il suo scritto alla famiglia (OMISSIS).
Con sentenza n. 1798/2013, pubblicata in data 8 ottobre 2013, il Tribunale di Cosenza accolse la domanda attorea e condanno’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni, liquidati in Euro 2.500,00 in favore di ciascun attore, e alla rifusione delle spese processuali.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) propose gravame, del quale tutti gli appellati chiesero il rigetto.
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza n. 1583/2018, pubblicata in data 12 settembre 2018, rigetto’ l’appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanno’ la (OMISSIS) a pagare della L. n. 47 del 1948, ex articolo 12, la somma di Euro 2.500,00 in favore di ciascuno degli appellati, confermo’ nel resto la sentenza del Tribunale e condanno’ l’appellante alle spese del secondo grado del giudizio.
Avverso la sentenza della Corte di merito (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione basato su tre motivi.
Gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 329 e 346 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe affetta da vizio di extrapetizione, non avendo gli appellati proposto appello incidentale avverso l’implicito rigetto della domanda avente ad oggetto la sanzione pecuniaria prevista dalla L. n. 47 del 1948, articolo 12, in caso di diffamazione a mezzo stampa, non essendo sufficiente la riproposizione ex articolo 346 c.p.c. della domanda non esaminata e, quindi, rigettata, dal primo giudice.
1.1. Il motivo e’ fondato.
La stessa Corte di merito ha espressamente rilevato nella sentenza impugnata in questa sede (v. p. 6) che gli appellati “pur non formulando espressamente appello incidentale, hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui non si e’ pronunciata sulla domanda di condanna della convenuta alla riparazione pecuniaria L. 8 febbraio 1948, n. 47, ex articolo 12”. Inoltre, proprio gli attuali intimati, nella comparsa conclusionale depositata in secondo grado (riportata testualmente, per la parte che qui rileva nel ricorso, v. p. 6-7), hanno espressamente precisato di aver riproposto la domanda in parola in sede di appello ai sensi dell’articolo 346 c.p.c..
Questa Corte ha gia’ avuto modo di affermare, che “In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si
segnali l’errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell’evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicche’ deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione” (Cass., ord., 9/08/2018, n. 20690).
A tale orientamento il Collegio ritiene dover dare continuita’.
Ne consegue che la Corte di merito, in difetto di appello incidentale, non poteva esaminare la domanda di condanna ex art, 12 della L. n. 47 del 1948, in relazione alla quale il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi.
2. Con il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione dell’articolo 595 c.p., (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per aver la Corte di merito di fatto negato che la certa ed inequivocabile individuazione dell’offeso costituisca condizione imprescindibile per l’esistenza del reato di diffamazione, ritenendo, nonostante dal testo non emergessero circostanze oggettivamente idonee ad ideltificare i personaggi del libro con gli attuali intimati, che le prove testimoniali dimostrassero che la comunita’ di Acri aveva identificato i personaggi della pubblicazione con i predetti, che l’opera in parola non avesse “alcuna natura artistica e che la stessa (fosse) stata dedicata al marito per le passate ingiustizie”.
2.1. Il motivo e’ infondato.
Al riguardo si osserva che la Corte di merito ha fatto proprio quanto evidenziato dal Tribunale e riportato a p. 3 della sentenza impugnata in questa sede, con riferimento alla riconoscibilita’ e all’accertato intervenuto riconoscimento, da parte della comunita’ di Acri, degli odierni intimati nei personaggi Descritti nel libello in questione della (OMISSIS) e ha posto, altresi’, in rilievo che cio’ risultava avvalorato dalle risultanze istruttorie dettagliatamente riportate a p. 3 e 4 della sentenza di secondo grado. Ne’ rileva che l’indicata identificazione dei personaggi sia stata in concreto compiuta da un numero di persone non particolarmente elevato.
La decisione impugnata risulta, quindi, aver fatto corretta applicazione dei principi affermati, in tema di diffamazione, dalla giurisprudenza civile di legittimita’ (v. Cass. 28/09/2012, n. 16543) in piena sintonia con quella penale, secondo cui, in tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non e’ necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell’offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l’inequivoca individuazione dell’offeso (Cass. 6/08/2007, n. 17180, la quale espressamente richiama la sentenza penale 11/03/2005, n. 15643, Scalfari).
Tale orientamento, al quale va data continuita’ in questa sede, si inserisce in percorso giurisprudenziale piu’ ampio che, soprattutto in sede penale, e’ pervenuto ad una serie di conclusioni che e’ opportuno ricordare. e’ stato affermato, in proposito, che nel reato di diffamazione a mezzo stampa l’individuazione della persona offesa deve essere deducibile, in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell’offesa, desumibile anche dal contesto in cui e’ inserita, senza fare ricorso ad intuizioni o congetture (Cass. pen., 24/11/1987, n. 3756, Scalfari; Cass. 10/05/1989, n. 7839, Baccelli; Cass. 7/12/1999, n. 2135, Pivato; Cass. 5/12/2008, n. 11747, Ferrara; Cass. 8/07/2008, n. 33442, De Bortoli).
Non e’ necessario, pertanto, che la persona cui l’offesa e’ diretta venga nominativamente designata (Cass. pen., 18/01/1993, n. 3900, Pendinelli), essendo sufficiente che l’individuazione sia possibile per esclusione, in via induttiva, tra una categoria di persone, senza che assuma importanza il fatto che l’identificazione venga in concreto compiuta da un ristretto numero di persone (Cass. pen., 7/05/1992, n. 8120, Castellarin; Cass. 20/12/2010, n. 7410, A.). Peraltro, l’intento diffamatorio puo’ essere raggiunto anche con mezzi indiretti e mediante subdole allusioni (Cass. pen., 7/02/ 1991, n. 4384, Giannini). Anche recentemente questa Corte ha ribadito che, in tema di risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, non e’ necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, purche’ la sua individuazione avvenga, in assenza di una esplicita indicazione nominativa, attraverso tutti gli elementi della fattispecie concreta (quali le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili), desumibili anche da fonti informative di pubblico dominio al momento della diffusione della notizia offensiva diverse da quella della cui illiceita’ si tratta, se la situazione di fatto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona alla quale la notizia e’ riferita (Cass., civ., ord., 5/05/2020, n. 8476).
3. Con il terzo motivo del ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione della L. n. 633 del 1941, articolo 80, nonche’ degli articoli 9 e 33 Cost., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso “la natura artistica letteraria del libro” in parola, ritenendolo un “atto di accusa” di natura meramente descrittiva rivolto nei confronti dei parenti del proprio coniuge.
Ad avviso della (OMISSIS), “nella fattispecie andava applicata la scriminante dell’esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero attraverso la letteratura, ravvisandovi non un’inchiesta giornalistica, ma un’opera artistico-letteraria, in cui prevaleva l’affermazione di ideali e valori che l’autrice intendeva trasmettere”. Lamenta la (OMISSIS) che la Corte di merito avrebbe “escluso del tutto ingiustamente la natura letteraria del libro, ritenendolo lesivo dell’onore degli attuali resistenti, senza rendersi conto che, indipendentemente dal dato fattuale… della riconducibilita’ delle vicende ai sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), l’autrice non era tenuta a indagare la corrispondenza o meno alla verita’”.
3.1. Il motivo e’ inammissibile.
Ed invero, pur avendo sostanzialmente confermato il giudizio del Tribunale sulla predetta opera, escludendone la natura artistico-letteraria, sul rilievo che trattasi di opera realizzata nell’intenzione, manifestata dall’autrice (e al riguardo richiama la premessa e la chiosa del libro), di narrare vicende reali al fine di riparare alle angherie subite dal marito, la Corte territoriale ha pure affermato che, quand’anche si volesse accedere alla tesi dell’appellante, secondo cui si sarebbe in presenza di un’opera letteraria, cio’ non sarebbe sufficiente ad escludere la sussistenza della diffamazione per le ragioni dettagliatamente espresse nella sentenza impugnata. Quella Corte ha, infatti, evidenziando che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, espressamente richiamata in detta sentenza (Cass. 7/05/2009, n. 10495), la diffamazione a mezzo di opera letteraria comporta non tanto la verifica della non veridicita’ dei fatti riversati nel testo, quanto piuttosto che “l’offesa sia arrecata al di fuori di ogni sforzo creativo e che l’espressione diffamatoria sia stata percepita dal fruitore come vera e, dunque, offensiva della dignita’, dell’onore e dell’altrui reputazione” e che, nella specie, e’ dimostrato dalle dichiarazioni testimoniali riportate nella sentenza di secondo grado che l’espressione diffamatoria e’ stata percepita dal pubblico dei lettori come gratuitamente offensiva.
Ne consegue evidentemente che, con il motivo in parola, non e’ stata colta appieno la ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto in scrutinio.
4. Conclusivamente, va accolto il primo motivo, va rigettato il secondo e va dichiarato inammissibile il terzo; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto.
5. Non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa puo’ essere decisa nel merito e, alla luce ragioni espresse in particolare nei §§ 1 e 1.1. che precedono, va eliminata la condanna della ricorrente inflitta dalla Corte territoriale della L. n. 47 del 1948, ex articolo 12.
6. Stante la prevalente soccombenza della (OMISSIS), va confermata la statuizione della Corte di merito in tema di spese di quel grado del giudizio di merito.
7. Tenuto conto del solo parziale accoglimento del ricorso, le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate per intero tra le parti.
8. In considerazione dell’accoglimento sia pure in parte del ricorso, va dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, rigetta il secondo e dichiara inammissibile il terzo; cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, elimina la condanna inflitta all’attuale ricorrente dalla Corte di appello di Catanzaro della L. n. 47 del 1948, ex articolo 12; conferma la statuizione della predetta Corte di merito relativa alle spese di quel grado; compensa per intero tra le parti le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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