Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1747.
Il vizio di omessa pronuncia ed omissione di qualsiasi decisione.
Il vizio di omessa pronuncia che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per capo della domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento danni incardinato dalla società ricorrente nei confronti di un proprio dirigente addetto alla gestione dei patrimoni per asserita violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto la corte distrettuale, nonostante la questione prospettata fosse stata oggetto del “thema decidendum” di primo e di secondo grado, aveva riformato totalmente la sentenza di primo grado, anche in punto di richiesta di rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni comminate al controricorrente per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale, già riconosciuta in prime cure, omettendo, tuttavia, qualsiasi pronuncia, positiva o negativa, sul punto predetto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20718; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29191; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2007, n. 5351).
Ordinanza|20 gennaio 2022| n. 1747. Il vizio di omessa pronuncia ed omissione di qualsiasi decisione
Data udienza 9 novembre 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Poteri del giudice – Vizio di omessa pronuncia – Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Sussistenza in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda – Ordinanza – Pronuncia di accoglimento o di rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere
Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere
Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere
Dott. PICCONE Valeria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19524-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.A., in persona dei procuratori e legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1734/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata l’08/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GUGLIELMO CINQUE.
RILEVATO
che:
1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza n. 1734/2019, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande originariamente proposte da (OMISSIS) S.A. nei confronti di (OMISSIS), dirigente Personale Banker Wealth Management addetto alla gestione dei patrimoni, dirette ad accertare la violazione dei doveri di diligenza e di fedelta’ con conseguente diritto al risarcimento del danno ammontante a quanto la societa’ aveva corrisposto in sede di transazione ai sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS).
2. I giudici di seconde cure, respinta la preliminare eccezione di inammissibilita’ dell’appello e ritenuta corretta l’escussione del teste Toniutti, institore della societa’, nonche’ l’acquisizione dei documenti tardivi depositati in primo grado perche’ relativi ad una prova gia’ allegata, hanno rilevato, in sintesi, che la Banca non aveva fornito elementi di prova a sostegno delle irregolarita’ addebitate al (OMISSIS).
3. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) S.A. affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso (OMISSIS).
4. La proposta del relatore e’ stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
5. Le parti hanno depositato memorie.
CONSIDERATO
che:
1. I motivi possono essere cosi’ sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, costituito da una valutazione parziale e superficiale, da parte della Corte territoriale, delle prove documentali ed orali acquisite in giudizio, dalle quali si desumeva chiaramente la dimostrazione delle condotte illecite commesse dal (OMISSIS).
3. Con il secondo motivo si censura, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, per illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione della gravata pronuncia che, da un lato, aveva richiamato la sentenza di primo grado che aveva affermato la sussistenza delle condotte illecite commesse dal (OMISSIS) e, dall’altro, aveva statuito che non era stato fornito alcun elemento di prova a sostegno delle irregolarita’ addebitate al predetto (OMISSIS).
4. Con il terzo motivo si eccepisce, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., n. 4, perche’ la gravata sentenza difettava di motivazione in ordine alla pretesa della Banca di ottenere la refusione delle somme da essa versate per il pagamento delle contravvenzioni comminate al (OMISSIS) per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale assegnatagli al momento dell’assunzione, per l’importo di Euro 1.696,45.
5. Con il quarto motivo si obietta la violazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per contrasto tra la motivazione ed il dispositivo di secondo grado, per avere la Corte territoriale, in motivazione, condannato la societa’ al pagamento delle spese processuali del doppio grado nonostante in dispositivo avesse, invece, condannato alla rifusione delle suddette spese l’appellante ( (OMISSIS)).
6. I primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione logico-giuridica, sono inammissibili.
7. In primo luogo, deve rilevarsi che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attivita’ riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicche’ rimane estranea al vizio previsto dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si e’ formato, a norma dell’articolo 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 5, non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimita’ degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Cass. n. 20553 del 2021).
8. In secondo luogo, va osservato che, in tema di contenuto della sentenza, il vizio di motivazione previsto dall’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’articolo 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, ne’ alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass. n. 3819 del 2020).
9. Nel caso in esame, invece, la ratio decidendi della sentenza impugnata e’ chiara perche’ e’ stato precisato che non era stata raggiunta la prova dei fatti addebitati a (OMISSIS) per quanto atteneva le posizioni dei clienti (OMISSIS) e (OMISSIS) con la conseguenza della infondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Banca e calcolata su quanto dalla stessa corrisposto ai suoi clienti in sede transattiva; in particolare e’ stato anche specificato che incombeva sulla Banca l’onere di provare sia che le irregolarita’ lamentate dai clienti si fossero effettivamente verificate sia che esse fossero riferibili al (OMISSIS), escludendo, di contro, che vi fosse stata una dichiarazione confessoria del dipendente o che la Banca, in sede di transazione, avesse riconosciuto la sussistenza di un diritto all’indennizzo da parte del cliente.
10. Il terzo motivo e’, invece, fondato.
11. Va precisato che con esso la ricorrente, al di la’ delle violazioni delle norme denunciate in rubrica, che non ha valore vincolante (Cass. n. 12690/2018), si duole, in sostanza, di un’omessa pronuncia in ordine alla pretesa di essa Banca di ottenere la refusione delle somme da essa versate per il pagamento delle contravvenzioni comminate al (OMISSIS) per la violazione al Codice della Strada commesse con la autovettura aziendale, assegnatagli al momento dell’assunzione, per l’importo di Euro 1.696,45.
12. Cosi’ interpretata la censura sulla base delle esposizioni delle ragioni di diritto poste a fondamento della impugnazione, va sottolineato che il vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito, che integra una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato ex articolo 112 c.p.c., ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su di un capo di domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l’attuazione in concreto di una volonta’ di legge che garantisca un bene all’attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto.
13. Nella fattispecie, effettivamente la Corte territoriale, nonostante la questione fosse stata oggetto del thema decidendum di primo e di secondo grado, ha riformato totalmente la sentenza di primo grado, anche quindi sulla richiesta di rimborso delle somme pagate per le contravvenzioni gia’ riconosciuta in primo grado, omettendo, pero’, qualsiasi pronuncia, positiva o negativa, sul punto.
14. Sotto questo profilo, pertanto, la doglianza merita accoglimento.
15. La trattazione del quarto motivo, riguardante la statuizione sulle spese del doppio grado di giudizio, resta, conseguentemente assorbita.
16. Alla stregua di quanto esposto, il terzo motivo deve essere accolto, inammissibili il primo ed il secondo e assorbito il quarto.
17. La gravata sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, che si dovra’ pronunciare sulla eventuale fondatezza della richiesta di rimborso gia’ riconosciuta in primo grado e, poi, riformata in appello senza alcuna argomentazione sul punto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo, inammissibili il primo ed il secondo, assorbito il quarto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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