Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 agosto 2021| n. 22799.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il tribunale aveva respinto l’opposizione dei ricorrenti avverso lo stato passivo a mezzo del quale era stata denegata l’ammissione di crediti per prestazioni professionali; nella circostanza, osserva il giudice di legittimità, è del tutto evidente che, in astratto, e cioè fatta salva ogni valutazione spettante al giudice di merito in ordine all’ammissibilità della prova ed al suo esito, essa vertesse su una circostanza palesemente tale da privare la decisione impugnata della “ratio” su cui essa poggia, facendo cadere il presupposto dell’infraannualità ritenuta dal tribunale a base e fondamento della propria decisione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16214; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 marzo 2017, n. 5654).

Ordinanza|12 agosto 2021| n. 22799. Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale

Data udienza 20 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30340-2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 7232/2019 del TRIBUNALE di VICENZA, depositato il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 20/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO MAURO.

RILEVATO

che:
1. – (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per quattro mezzi, nei confronti del Fallimento (OMISSIS) S.p.A. in liquidazione, contro il decreto del 31 luglio 2019 con cui il Tribunale di Vicenza ha respinto la loro opposizione avverso lo stato passivo, a mezzo del quale era stata denegata l’ammissione di crediti per prestazioni professionali.
2. – Il Fallimento resiste con controricorso e deposita memoria.

CONSIDERATO

che:
3. – Il primo mezzo denuncia ex articolo 360 c.p.c., comms 1, n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento per totale difetto di motivazione in punto ammissione prove e per mancata valutazione delle prove documentali offerte. Si sostiene che il provvedimento impugnato risulterebbe nullo per omessa pronuncia e motivazione del giudice di merito sulle richieste di prova per testi e di esibizione ex articolo 210 c.p.c. nonche’ per omessa valutazione, da parte dello stesso giudice, di prove documentali offerte che avrebbero permesso al Tribunale di valutare la data certa dell’atto transattivo in un periodo temporale anteriore rispetto alla infrannualita’ di cui alla L. fallimentare, articolo 67, comma 1, n. 1.
Il secondo mezzo denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa valutazione di prove documentali offerte che ha comportato la erronea applicazione della L. fallimentare, articolo 67, comma 1, n. 1. Si sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe viziato dalla mancata valutazione dei documenti che avrebbero permesso di valutare che al momento della sottoscrizione dell’accordo, sia che lo stesso fosse riferibile al 22.07.2010 e tanto piu’ se esso fosse riferibile al 28.01.2013, le obbligazioni assunte della fallita nell’accordo transattivo del 22.1.2010 non avrebbero sorpassato di oltre 1/4 cio’ che era stato dato o promesso.
Il terzo mezzo denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e/o errata applicazione dell’articolo 1353 c.c. luogo dell’articolo 1183 c.p.c. laddove il Tribunale assume che il pagamento del bonus risulta sottoposto a condizione piuttosto che a termine, incorrendo cosi’ nella violazione della L. fallimentare, articolo 55, comma 2, n. 1.
11 quarto mezzo denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza e/o del procedimento per omessa pronuncia sulla domanda di pagamento dei crediti di cui all’articolo 2 della scrittura privata del 20.07.2010.
Ritenuto che:
4. – Il ricorso e’ manifestamente fondato.
5. – E’ manifestamente fondato il primo mezzo.
Il Tribunale, accogliendo l’eccezione in tal senso formulata dal Fallimento, ha ritenuto revocabile l’atto di transazione posta dai (OMISSIS) a sostegno della propria domanda di insinuazione al passivo e successivamente dell’opposizione, osservando che “la scrittura transattiva reca la data, in tesi (solo ai fini revocatori) certa e computabile (cioe’ collocabile nel tempo in uno specifico giorno), del 28.1.2013, mentre la (OMISSIS) S.p.A. ha depositato il ricorso per ammissione alla procedura di concordato preventivo il 19. 9. 201- si tratta, quindi, di un atto infra annuale, revocabile ai sensi dell’articolo 2901 c.c., sussistendo sia l’eventus damni che il consilium fraudis”.
Ma gli opponenti avevano chiesto prova testimoniale su vari capitoli, tra cui il numero 22: “Vero che il 22.07.2010 Lei sottoscriveva il doc. sub 10 che le viene rammostrato unitamente a (OMISSIS) e (OMISSIS)”, teste (OMISSIS).
Sicche’ trova applicazione il principio secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciato per cassazione nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. 17 giugno 2019, n. 16214).
Nel caso di specie e’ del tutto evidente che, in astratto, e cioe’ salva ogni valutazione spettante al giudice di merito in ordine all’ammissibilita’ della prova e al suo esito, essa vertesse su una circostanza palesemente tale da privare la decisione impugnata della ratio su cui essa poggia, facendo cadere il presupposto della infraannualita’ tenuta dal Tribunale a base della propria decisione.
6. – Gli altri motivi sono assorbiti.
7. – Il decreto impugnato e’ cassato ed il processo rinviato al Tribunale di Vicenza in diversa composizione, che si atterra’ a quanto indicato e provvedera’ anche sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Vicenza in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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