Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 aprile 2021| n. 15116.
Il tribunale di sorveglianza non rientra nella nozione di “tribunale” presso la cui cancelleria, a termini dell’art. 582, comma 2, cod. proc. pen., la parte privata che si trovi in luogo diverso da quello ove è stato emesso il provvedimento è legittimata a presentare l’impugnazione, neppure in relazione a provvedimenti emessi da uffici di sorveglianza ricadenti nella circoscrizione territoriale del tribunale medesimo, atteso che la suddetta previsione – avente carattere eccezionale e quindi insuscettibile di interpretazione analogica – si riferisce unicamente al tribunale ordinario di cui all’art. 1, comma primo, lett. c), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, rispetto al quale il tribunale di sorveglianza, ai sensi della lett. h) del comma primo cit., è organo diverso, dotato di struttura e funzioni del tutto distinte. (Fattispecie in tema di opposizione all’espulsione dello straniero ex art. 16, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, presentata direttamente presso la cancelleria del tribunale di sorveglianza, anziché presso quella del magistrato di sorveglianza che aveva emesso il provvedimento).
Sentenza|21 aprile 2021| n. 15116
Data udienza 26 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Procedura penale – Esecuzione – Sanzioni alternative alla detenzione – Espulsione dallo Stato – Opposizione – Inammissibilità per tardività – Deposito in cancelleria di giudice non competente – Esclusa applicazione art. 582, comma 2, c.p.p.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. CENTOFANTI Francesc – rel. Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 26/02/2020 del Tribunale di sorveglianza di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CENTOFANTI Francesco;
tette le conciusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIGNOLA Ferdinando, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per il prosieguo.
RITENUTO IN FATTO
1, Con l’ordinanza in. epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile, per tardivita’, l’opposizione proposta, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, Testo Unico imm., avverso l’anteriore decreto del Magistrato di sorveglianza di Alessandria, che aveva ordinato l’espulsione dallo Stato di (OMISSIS) a titolo di sanzione alternativa alla detenzione.
Rilevava il Tribunale che l’atto di opposizione era stato irritualmente depositato presso la propria cancelleria, ossia presso il giudice ad quem; era stato d’ufficio trasmesso alla cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza di Alessandria, giudice a quo, solo competente a riceverla in, base all’articolo 582 c.p.p., comma 1; era qui pervenuta oltre il termine di legge.
2. L’interessato ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, deducendo, mediante unico motivo, la violazione della legge processuale.
Secondo il ricorrente, l’opposizione avrebbe dovuto ritenersi tempestiva a norma dell’articolo 582 c.p.p., comma 2, in quanto depositata presso la cancelleria del luogo in cui l’impugnante al tempo si trovava, diverso da quello in cui era stato emesso il provvedimento impugnato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
Il Tribunale di sorveglianza si e’ attenuto all’esatto principio di diritto, espresso dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l’impugnazione, presentata nella cancelleria di un giudice diverso da quello che sarebbe stato competente a riceverla, e’ ammissibile soltanto ove essa, tramessa alla cancelleria competente, sia qui tempestivamente pervenuta, rimanendo a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardivita’; la data di presentazione rilevante ai fini della tempestivita’, salvi i casi espressamente previsti dall’articolo 123 c.p.p., comma 1, articolo 582 c.p.p., comma 2, e articolo 583 c.p.p., comma 2, e’ infatti soltanto quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente (Sez. U, n. 1626 del 24/09/2020, dep. 2021, Bottari, Rv. 28016701; Sez. 3, n. 14774 del 05/03/2020, Maniero, Rv. 278776-01; Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894-01), tenuto ad eseguire gli adempimenti di cui agli articoli 164 ss. disp. att. c.p.p..
E l’ufficio competente, con l’eccezione stabilita dal citato articolo 582 c.p.p., comma 2, e’ quello del giudice che emesso il provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 5676 del 18/10/1999, Favero, Rv. 214707-01; Sez. 2, n. 2056 del 20/03/1991, Crisalli, Rv. 187163-01).
2. Obietta il ricorrente che, nella specie, troverebbe appunto applicazione l’articolo 582, comma 2, citato, essendosi la parte privata avvalsa della facolta’, accordata dalla citata disposizione, di presentare l’impugnazione “nella cancelleria del tribunale (…) del luogo in cui si trova(va), (…) diverso da quello in cui fu emesso il provvedimento”; con la conseguenza che si sarebbe dovuto fare, riferimento, per valutarne la tempestivita’, al momento in cui l’atto, in presenza delle condizioni di legge, era stato depositato “fuori sede”, ossia nella cancelleria del Tribunale di sorveglianza di Torino.
L’obiezione non ha pregio.
L’articolo 582 c.p.p., comma 2, devia dal canone generale, gia’ indicato, in base al quale ogni atto di impugnazione – e quindi anche l’opposizione disciplinata dall’articolo 16, comma 6, Testo Unico imm., che riveste tale natura: v., tra le molte, Sez. 1, n. 41753 del 16/09/2013, Liassa, Rv. 256982-01;
– deve essere depositato, a pena di inammissibilita’, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, o deve essere spedito alla stessa cancelleria.
L’ambito applicativo della previsione derogatoria e’ rigorosamente circoscritto e suoi presupposti. La relativa facolta’ e’ attribuita alle sole parti private, con esclusione del Pubblico ministero (Sez. 1, n. 18145 del 05/03/2003, Sergi, Rv. 223996-01; Sez. 1, n. 2670 del 06/02/1997, Romano, Rv. 207179-01), sempre che l’impugnante si trovi, anche momentaneamente, in luogo diverso da quello in cui e’ stato emesso il provvedimento impugnato (da ultimo, Sez. 1, n. 20779 del 13/04/2018, Bonugli, Rv. 272836-01), e l’ufficio giudiziario, abilitato a ricevere in via surrogatoria l’atto d’impugnazione, e’ precisamente individuato nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace” del medesimo luogo.
Il “tribunale”, cui fa riferimento la disposizione, e’ il “tribunale ordinario”, di cui all’articolo 1 Ord. Giud., comma 1, lettera c), ossia l’organo giudiziario subentrato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 51 del 1998, articolo 201, alla “pretura” (soppressa da tale fonte legislativa), che era l’unico ufficio originariamente menzionato nell’articolo 582 citato, comma 2. Il “tribunale di sorveglianza” e’ organo giudiziario diverso (v. articolo 1 Ord. Giud., comma 1, lettera h)), dotato di struttura e funzioni del tutto distinte, e la relativa cancelleria non risulta individuata dalla legge come idonea a ricevere impugnazioni “fuori sede”, neppure rispetto a provvedimenti emessi da uffici di sorveglianza ricadenti nella circoscrizione territoriale de tribunale medesimo.
Questa Corte ha gia’ affermato che la norma qui in rilievo (articolo 582 c.p.p., comma 2) non e’ interpretabile analogicamente, in quanto le forme di esercizio di un’attivita’ processuale, allorche’ la relativa violazione e’ sanzionata dall’inammissibilita’, non ammettono equipollenti (Sez. 1, n. 2670 del 1997, citata), e cio’ vale tanto rispetto all’individuazione dei soggetti autorizzati ad avvalersene, quanto rispetto alle modalita’ e ai limiti in cui essa possa obiettivamente operare. Del resto, anche sotto il vigore dell’abrogato codice di rito penale, che conteneva all’articolo 201 analoga previsione, indicando la pretura come ufficio giudiziario competente a ricevere l’impugnazione “fuori sede”, era stato precisato come il tribunale non fosse, a tal fine, alla pretura stessa fungibile (Sez. 3, n. 2886 del 12/01/1984, Pignatelli, Rv. 163392-01).
3. Deve conclusivamente ritenersi intempestivo, nella specie, l’atto di impugnazione, presentato a giudice (il Tribunale di sorveglianza di Torino) da ritenere conclusivamente incompetente a riceverlo per le ragioni esposte, da questi doverosamente trasmesso a quello competente (l’Ufficio di sorveglianza di Alessandria) e tuttavia li’ giunto allorche’ il termine per impugnare era ormai scaduto.
Seguono la reiezione del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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