Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 luglio 2021| n. 19622.

Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione.

Il termine semestrale dalla pubblicazione del provvedimento, previsto per la proposizione del ricorso per revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione dall’art. 391 bis, comma 1, c.p.c., così ridotto, in sede di conversione del d.l. n. 168 del 2016, dalla l. n. 197 del 2016 ed applicabile ai provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016), trova operatività anche nell’ipotesi di mancata comunicazione al ricorrente della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione definito con il provvedimento impugnato, atteso che tale circostanza non rientra tra quelle che, ai sensi dell’art. 327, comma 2, c.p.c., giustificano una diversa decorrenza del termine e che il ricorrente, essendo in quanto tale a conoscenza della pendenza del procedimento, si trova in condizione di poter informarsi del suo esito in tempo utile per proporre tempestivamente il ricorso per revocazione.

Ordinanza|9 luglio 2021| n. 19622. Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione

Data udienza 26 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – REVOCAZIONE – Il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8913/2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione, n. 1512/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 dal Consigliere Dott. Iannello Emilio.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) ricorre, con tre mezzi, per la revocazione, ex articolo 391-bis c.p.c. e articolo 395 n. 4 c.p.c. dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1512/2018, pubblicata il 22 gennaio 2018;
l’intimata non svolge difese nella presente sede.

CONSIDERATO

che:
il ricorso risulta notificato a mezzo p.e.c. lunedi’ 25 febbraio 2019 e va pertanto dichiarato inammissibile, poiche’ tardivo;
l’ordinanza impugnata e’ stata pubblicata in data 22 gennaio 2018 e non e’ stata notificata;
per la proposizione del ricorso occorreva pertanto osservare il termine di sei mesi da tale data; cio’ ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 1, ultimo periodo, nel testo – applicabile alla specie ratione temporis – modificato dal Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, articolo 1-bis, comma 1, lettera l), n. 1), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, ai sensi del quale “la revocazione puo’ essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”;
sara’ utile rammentare in proposito che il dubbio di diritto intertemporale che si era posto in ordine alla riduzione, operata dalla citata norma, del termine per proporre ricorso per revocazione (da un anno a sei mesi) riguardava solo la sua applicabilita’ o meno anche alle sentenze od ordinanze pubblicate anteriormente alla entrata in vigore della novella (30 ottobre 2016): e come tale non avrebbe dunque potuto riguardare il caso in esame, nel quale ad essere impugnata per revocazione e’ una ordinanza pubblicata successivamente a tale data;
tale dubbio e’ stato comunque risolto dalla Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8091 del 23/04/2020 che ha affermato il principio secondo cui “il termine semestrale per la proposizione del ricorso per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, cosi’ ridotto, in sede di conversione del Decreto Legge 31 agosto 2016, n. 168, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, si applica in relazione ai soli provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore della stessa (30 ottobre 2016) in difetto di specifica disposizione transitoria e in applicazione della regola generale di cui all’articolo 11 preleggi” (nello stesso senso v. gia’, ex aliis, Cass. 29/08/2018, n. 21280; 28/01/2019, n. 2302; 11/03/2019, n. 6977; 27/05/2019, n. 14390; 02/07/2019, n. 17732);
peraltro, quand’anche fosse stato applicabile il precedente piu’ lungo termine annuale, la conclusione non sarebbe potuta mutare: detto termine, infatti, pur considerata la sospensione dei termini per il periodo feriale, sarebbe in tal caso venuto a scadere venerdi’ 22 febbraio 2019, giorno del calendario rispetto al quale non e’ predicabile alcuna proroga, ex articolo 155 c.p.c., non trattandosi ne’ di giorno festivo, ne’ di sabato: anche in tal caso dunque il termine si rivelerebbe scaduto ben prima della notifica del ricorso de quo, avvenuta, come detto, lunedi’ 25 febbraio 2019;
e’ destituito di fondamento l’assunto svolto in ricorso (pagg. 11 e 18, primi tre righi) secondo cui, non avendo il ricorrente ricevuto alcuna comunicazione della data fissata per la trattazione del ricorso per cassazione, l’ordinanza medesima sarebbe da considerare nulla e il termine per impugnare dovrebbe comunque farsi decorrere “dalla conoscenza”, nella specie avuta solo in data 2 gennaio 2019, a seguito di interlocuzione con la cancelleria;
tale assunto e’, anzitutto, smentito in punto di fatto dalla prova, in atti, dell’avvenuta notificazione dell’avviso di udienza a mezzo p.e.c. al difensore, all’indirizzo da lui stesso comunicato in ricorso: e’ infatti attestato che “il giorno 18/10/2017 alle ore 13:00:58 il messaggio “COMUNICAZIONE 25859/2016/CIVILE/AVVISO UDIENZA/CASS” proveniente da cassazione (OMISSIS)antonino.pastore.pec.ordineavvocaticatania.it (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)

 

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