Il termine perentorio per il deposito del ricorso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5811.

Il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall’articolo 369, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poiché anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., va proposto con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti del cod. proc. civ.

Ordinanza|3 marzo 2021| n. 5811

Data udienza 17 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento di correzione – Improcedibilità del ricorso proposto – Termine perentorio per il deposito del ricorso – Ex articolo 369, primo comma, c.p.c. – Applicabilità alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22103-2020 proposto da:
(OMISSIS), ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO di (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per la correzione dell’ordinanza n. 12806/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 14/05/2019;
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 17/02/2021, dal Presidente Lombardo Luigi Giovanni.

RILEVATO

Che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.;
“Improcedibilita’ del ricorso per omesso deposito dello stesso nel termine stabilito dall’articolo 369 c.p.c. (giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro le quali e’ proposto, dovendosi aver riguardo alla data di perfezionamento della notifica: Cass., Sez. Un., n. 458 del 13/01/2005), trattandosi di sanzione processuale rilevabile d’ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente (Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019; Cass., Sez. 6 – 2, n. 25453 del 26/10/2017; Cass., Sez. 6 – 3, n. 12894 del 24/05/2013)”.

CONSIDERATO

Che:
– il Collegio condivide la proposta del Relatore, in quanto la notifica del ricorso si e’ perfezionata il 25/02/2020 e il ricorso (pur considerando la sospensione dei termini dal 9/3/2020 all’11/5/2020 disposta, in ragione della pandemia, dal Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, convertito dalla L. n. 27 del 2020 e del Decreto Legge n. 23 del 2020, articolo 36, convertito dalla L. n. 40 del 2020) non e’ stato depositato nei venti giorni successivi, come da certificazione della cancelleria posteriore rispetto alla scadenza del termine;
– il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall’articolo 369 c.p.c., comma 1, si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poiche’ anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall’articolo 391-bis c.p.c., comma 1, va proposto con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti del c.p.c. (Cass., Sez. 3, n. 15346 del 12/07/2011;
– la memoria depositata dal difensore non offre argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso, essendo meramente reiterativa degli stessi;
– il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile;
– non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, in ragione della natura amministrativa dello stesso (cfr. Cass., Sez. 6 – 2, n. 12184 del 22/06/2020).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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