Il correntista e l’annotazione in conto di una posta

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 marzo 2021| n. 5904.

Il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito in conto, ben può agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potrà farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli.

Ordinanza|4 marzo 2021| n. 5904

Data udienza 2 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Rapporto di conto corrente – Tassi usurai – Capitalizzazione trimestrale – Addebito di commissioni non pattuite – Assenza di rimesse solutorie – Irrilevanza – Ammissibilità dell’istanza all’accertamento della nullità di clausole anatocistiche per la ripetizione dell’indebito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 1034-2019 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1455/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 20/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2020 dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

RILEVATO

CHE:
Con citazione notificata il 5.6.13, la (OMISSIS) s.r.l. convenne innanzi al Tribunale di Bergamo il (OMISSIS) s.p.a. (oggi (OMISSIS) s.p.a.) esponendo: di aver intrattenuto con la banca convenuta un rapporto di conto corrente, estinto il (OMISSIS), e di aver acceso il (OMISSIS) altro conto presso la filiale di (OMISSIS) della stessa banca; sui predetti conti erano confluite le linee di credito erogate dall’istituto bancario, emergendo l’illegittima applicazione di tassi ultralegali degli interessi, della capitalizzazione trimestrale, dell’addebito di commissioni di massimo scoperto e di altre spese non pattuite, nonche’ di condizioni contrattuali riconducibili all’usura oggettiva.
Pertanto, la societa’ attrice chiese che, accertata, per violazione dell’articolo 117 TUB, la nullita’ delle clausole contrattuali circa interessi passivi ultralegali, capitalizzazione, e spese non pattuite, la banca convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme di Euro 744.378,96, con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS) e di Euro 421.453,74 con riferimento al conto corrente n. (OMISSIS), ovvero, in subordine, la condanna della banca al pagamento delle medesime somme a titolo d’indebito arricchimento senza causa.
Si costitui’ la parte convenuta, eccependo la prescrizione e l’infondatezza della domanda.
Con sentenza emessa il 6.12.16, il Tribunale rigetto’ la domanda, osservando che: a seguito dell’estinzione di un conto corrente, il relativo saldo negativo fu trasferito sul nuovo conto corrente aperto il (OMISSIS); attesa l’unicita’ del conto corrente che era rimasto aperto senza soluzione di continuita’, la domanda di ripetizione dell’indebito, come anche quelle presupposte aventi ad oggetto l’accertamento della nullita’ delle suddette clausole contrattuali e di conseguente rideterminazione del saldo, era inammissibile; l’attrice non aveva comunque provato il diritto fatto valere, poiche’ i documenti prodotti non comprendevano il contratto di conto corrente n. (OMISSIS), mentre gli estratti-conto riguardavano il periodo dall'(OMISSIS) al (OMISSIS); pertanto, ogni ricostruzione del saldo tra le parti non era attendibile, in quanto l’ignoranza delle condizioni contrattuali del conto impediva ogni verifica relativa alla nullita’ delle norme contrattuali e delle modalita’ di esecuzione del contratto, essendo irrilevante la produzione dei contratti di apertura di credito trattandosi di contratti accessori a quello di conto corrente; anche se si ritenesse che il conto n. (OMISSIS) fosse stato estinto nel 2007, la produzione degli estratti conto a partire dal gennaio 1996, a fronte di un rapporto sorto nel 1978, non consentirebbe alcuna sua puntuale ricostruzione. Con sentenza emessa il 20.9.18, la Corte territoriale respinse l’appello proposto dalla societa’, osservando che, in mancanza di rimesse solutorie ripetibili, e dato l’affidamento del conto corrente, come ammesso anche dall’appellante, l’infondatezza della domanda di condanna alla restituzione dell’indebito precludeva anche l’accoglimento delle domande di accertamento della nullita’ parziale del contratto di conto corrente e della rideterminazione del saldo, dato il carattere strumentale di quest’ultime rispetto all’accoglimento della domanda di condanna.
Ricorre in cassazione la (OMISSIS) s.r.l. con unico motivo, illustrato con memoria.
Resiste il (OMISSIS) s.p.a. con controricorso, illustrato con memoria.
RITENUTO
CHE:
L’unico motivo di ricorso denunzia violazione dell’articolo 111 Cost., articoli 99, 100 e 112, c.p.c., articoli 1283, 1284, 1419 e 2907, c.c., nonche’ vizio di motivazione, poiche’ la Corte d’appello di Brescia non aveva pronunciato sulle domande d’accertamento della nullita’ contrattuali, ex articolo 117 Tub, e di rideterminazione del saldo, sul presupposto della loro strumentalita’ rispetto alla domanda di ripetizione (a sua volta non accoglibile in ragione della mancata evidenza di versamenti solutori).
Il motivo e’ fondato. Invero, secondo il consolidato orientamento di questa Corte – cui il collegio intende dare continuita’ – in tema di conto corrente bancario, l’assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l’interesse di questi all’accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullita’ delle clausole anatocistiche e dell’entita’ del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell’esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell’affidamento concessogli e nella riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potra’ pretendere alla cessazione del rapporto (Cass., n. 21646/18; SU, n. 24418/10).
Nel caso concreto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte distrettuale in contrasto con il richiamato orientamento di legittimita’, il correntista, in una situazione quale quella in esame contrassegnata dall’assenza di rimesse solutorie da lui eseguite, ha comunque un interesse di sicura consistenza a che si accerti, prima della chiusura del conto, la nullita’ o validita’ delle clausole anatocistiche, l’esistenza o meno di addebiti illegittimi operati in proprio danno e, da ultimo, l’entita’ del saldo (parziale) ricalcolato, depurato delle appostazioni che non potevano aver luogo. Tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime; quella del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell’affidamento a lui concesso, siccome eroso da addebiti contra legem; quella della riduzione dell’importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potra’ pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioe’, dovranno regolarsi tra le parti le contrapposte partite di debito e credito). Sotto questi tre profili la domanda di accertamento di cui si dibatte prospetta, dunque, per il soggetto che la propone, un sicuro interesse, in quanto e’ volta al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile, che non puo’ attingersi senza la pronuncia del giudice.
Al riguardo, come osservato dalle Sezioni Unite di questa Corte, il correntista, sin dal momento dell’annotazione in conto di una posta, avvedutosi dell’illegittimita’ dell’addebito in conto, ben puo’ agire in giudizio per far dichiarare la nullita’ del titolo su cui quell’addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso: e potra’ farlo, se al conto accede un’apertura di credito bancario, proprio allo scopo di recuperare una maggiore disponibilita’ di credito entro i limiti del fido concessogli (Cass., SU, 2.12.2010, n. 24418, in motivazione; nel medesimo senso, sempre in motivazione, Cass. 15 gennaio 2013, n. 798).
La Corte di appello avrebbe dovuto quindi comunque statuire sul merito delle domande di accertamento proposte, giacche’ l’acclarata insussistenza di rimesse solutorie non escludeva un interesse della correntista rispetto alle pronunce invocate, caratterizzate da un interesse ad agire, ex articolo 100 c.p.c., autonomo e distinto rispetto a quello inerente alla domanda di ripetizione dell’indebito.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, in diversa composizione, anche per provvedere sul regime delle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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