Il termine perentorio di trenta giorni per l’impugnazione della determinazione dell’indennità di esproprio

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 17 giugno 2020, n. 11687.

La massima estrapolata:

Il termine perentorio di trenta giorni, previsto dall’art. 54, commi 1 e 5, del d.P.R. n. 327 del 2001 per l’impugnazione della determinazione dell’indennità di esproprio, non è applicabile all’opposizione avverso la determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma dell’art. 42-bis del medesimo decreto, sia perché tale termine si riconnette ad un iter procedimentale estraneo all’istituto dell’acquisizione sanante, sia perché l’art. 42-bis non contiene alcun richiamo all’art. 54, sicché, vertendosi in tema di termini fissati per la tutela giurisdizionale di diritti, non è consentito ravvisarne la natura perentoria in mancanza di espressa previsione normativa.

Ordinanza 17 giugno 2020, n. 11687

Data udienza 14 febbraio 2020

Tag – parola chiave: P.A. – Espropriazione P.U. – Compendio – Provvedimento acquisitivo ex art. 42 bis T.U. 2001 – indennizzo – Contestazione – Opposizione alla stima – Termini

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17691-2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentate e difese dagli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
COMUNE di NICOTERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
DITTA (OMISSIS);
– intimata –
avverso l’ordinanza 801/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE.

FATTI DI CAUSA

Le signore (OMISSIS) e (OMISSIS), nuda proprietaria e usufruttuaria di un compendio immobiliare occupato dal Comune di Nicotera, nell’ambito di una procedura di esproprio non portata a compimento per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, agiva dinanzi al giudice amministrativo.
Il Tar Calabria, con sentenza n. 255 del 2010, dichiarava l’obbligo di restituzione del compendio, cui seguiva la proposizione di un giudizio di ottemperanza dinanzi al Tar, al quale il Comune rispondeva emettendo, in data 3 ottobre 2012, un provvedimento di acquisizione del compendio, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articolo 42 bis, che liquidava l’indennizzo ai privati, i quali lo contestavano. Il Tar, con sentenza n. 808 del 2016, declinava la giurisdizione sulla domanda di accertamento della giusta indennita’ conseguente all’acquisizione delle aree.
Il giudizio veniva riassunto dinanzi alla Corte d’appello di Catanzaro che, con ordinanza del 13 aprile 2018, rigettava l’eccezione di tardivita’ della riassunzione, rigettava la domanda relativa all’indennizzo di cui all’articolo 42 bis cit., ritenendola tardivamente proposta oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di acquisizione sanante del 2 ottobre 2012; dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno da occupazione senza titolo, sul presupposto che dovesse essere proposta al tribunale competente; compensava le spese.
Avverso questa ordinanza le signore (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Nicotera che propone ricorso incidentale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo denuncia violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 54, per avere la Corte del merito erroneamente ritenuto applicabile il termine di decadenza previsto per il giudizio di opposizione alla stima che, in mancanza di norma espressa, non sarebbe invece assimilabile all’azione di determinazione dell’indennizzo liquidato nel provvedimento di acquisizione, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, dovendosi ritenere che il diritto all’indennizzo in questione sorga e sia esigibile soltanto con l’adozione del decreto di acquisizione e si prescriva nel termine ordinario decennale di prescrizione, a norma dell’articolo 2946 c.c..
Il motivo e’ fondato.
Si pone la questione se il termine perentorio, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2001, articolo 54, commi 1 e 5, di trenta giorni per l’impugnazione della determinazione dell’indennita’ sia applicabile anche all’opposizione avverso la determinazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento acquisitivo adottato a norma del medesimo decreto, articolo 42 bis.
L’opinione affermativa espressa dalla corte territoriale non e’ condivisibile.
E’ pur vero che del Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150, articolo 29 (in tema di “controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilita’”), il cui comma 3 prevede per l’opposizione il termine di trenta giorni “dalla notifica del decreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest’ultima sia successiva al decreto di esproprio”, e’ stata fornita una interpretazione estensiva, ma al solo fine di attrarre nella competenza in unico grado della Corte di appello le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto per la cd. acquisizione sanante (cfr. Cass. SU n. 15283 del 2016).
Argomenti testuali e sistematici militano nel senso che il suddetto termine non sia riferibile anche all’opposizione proposta avverso la determinazione dell’indennizzo nel provvedimento acquisitivo in questione.
In primo luogo, il termine di cui all’articolo 54 si riconnette ad un iter procedimentale di determinazione della stima che e’ estraneo all’istituto di cui all’articolo 42 bis, essendo collegato (e consequenziale) alla comunicazione del deposito della relazione di stima, cui segue il pagamento dell’indennita’ e l’emissione del decreto di esproprio, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica del 2001, articolo 27, commi 1 e 2. Al contrario, il provvedimento di cui all’articolo 42 bis contiene la deliberazione motivata della p.a. di acquisire il bene (cfr. commi 1 e 4) e, contestualmente, la determinazione dell’indennizzo per il pregiudizio in misura corrispondente al valore venale del bene (cfr. comma 3).
In secondo luogo, l’articolo 42 bis (la cui introduzione nel Decreto del Presidente della Repubblica 2001 si deve al Decreto Legge 11 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 13 marzo 2011, n. 111) non contiene richiami all’articolo 54 che prevede il termine di trenta giorni, ne’ il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, contiene richiami all’istituto di cui all’articolo 42 bis (gia’ vigente alla data di entrata in vigore del decreto n. 150 del 2011).
Vertendosi in tema di termini per la tutela giurisdizionale di diritti, il principio cui attenersi e’ quello di stretta interpretazione, il quale impedisce di ravvisare termini perentori in mancanza di una espressa previsione normativa.
Ne consegue che l’opposizione alla liquidazione dell’indennizzo contenuta nel provvedimento di acquisizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2011, articolo 42 bis, e’ proponibile nel termine ordinario di prescrizione di cui all’articolo 2946 c.c..
Il secondo motivo, relativo alla tempestivita’ della contestazione della congruita’ dell’indennizzo in sede amministrativa, e’ assorbito.
Il terzo motivo denuncia violazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 29, nella parte in cui la corte territoriale ha ritenuto che la domanda risarcitoria dovesse essere proposta al tribunale, assumendo invece che la corte adita sia competente a pronunciarsi sul risarcimento del danno per l’occupazione senza titolo, da quantificarsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, comma 3, in misura corrispondente al cinque per cento annuo sul valore venale complessivo, trattandosi di una voce del complessivo indennizzo dovuto per il pregiudizio patrimoniale.
Il motivo e’ fondato.
Le Sezioni Unite hanno chiarito, da un lato, che la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo “globalmente inteso” previsto per la cd. acquisizione sanante di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, e’ devoluta alla competenza in unico grado della Corte d’appello, che costituisce la regola generale prevista dall’ordinamento per la determinazione giudiziale delle indennita’ dovute, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell’espropriato; dall’altro, che al giudice ordinario – e dunque alla Corte d’appello – appartengono non solo le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell’indennizzo previsto nella fattispecie di acquisizione sanante, ma anche quelle aventi ad oggetto l’interesse del cinque per cento del valore venale del bene “a titolo di risarcimento del danno”, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, articolo 42 bis, comma 3, ultima parte, giacche’ esso, ad onta del tenore letterale della norma, costituisce solo una voce del complessivo “indennizzo per il pregiudizio patrimoniale” di cui al comma 1 della stessa disposizione, secondo un’interpretazione imposta dalla necessita’ di salvaguardare il principio costituzionale di concentrazione della tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti ablatori (Cass. SU n. 15283 del 2016).
Alla medesima Corte territoriale dunque spetta di decidere sulla domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione senza titolo del medesimo fondo acquisito dall’amministrazione.
Entrambi i motivi del ricorso incidentale del Comune di Nicotera sono assorbiti: il primo riguarda la questione della tempestivita’ della riassunzione di un giudizio proponibile senza limitazioni temporali (nei limiti della prescrizione), il secondo il governo delle spese.
In conclusione, in relazione ai motivi (primo e terzo) accolti, l’ordinanza impugnata e’ cassata con rinvio alla Corte d’appello, anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo e il ricorso incidentale; in relazione ai motivi accolti, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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