Il termine per proporre istanza di regolamento di competenza

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 2 agosto 2019, n. 20833.

Massima estrapolata:

Il termine per proporre istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza pronunciata in udienza ai sensi dell’art. 281 sexies c.p.c. decorre dalla stessa udienza.

Ordinanza 2 agosto 2019, n. 20833

Data udienza 17 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24540-2017 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 252/2017 del TRIBUNALE di MASSA, depositata il 21/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/01/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) propose appello avverso la sentenza n. 268/2015 emessa dal Giudice di pace di Massa, pubblicata il 10 settembre 2015, con la quale era stata condannata, in solido con (OMISSIS) S.p.a., al pagamento, in favore di (OMISSIS) e (OMISSIS), della somma complessiva di Euro 3.705,00, oltre spese di lite.
Gli attori (OMISSIS) e (OMISSIS), a fondamento della domanda proposta, avevano dedotto che: 1) avevano acquistato da (OMISSIS) (intermediatore) un pacchetto turistico organizzato da (OMISSIS) S.p.a. (organizzatore) relativo ad un viaggio a New York (viaggio di nozze della coppia); 2) a causa di avverse condizioni metereologiche nel periodo previsto per la vacanza, erano stati costretti a modificare le date del viaggio; 3) le due convenute avevano provveduto a sistemare la coppia in un hotel diverso da quello originariamente stabilito, avente caratteristiche differenti e “scadenti” rispetto al primo. Avevano, pertanto, chiesto la condanna delle parti convenute al pagamento della somma di Euro 2.705,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di rifusione della spesa sostenuta per l’alloggio presso altro hotel reperito dagli attori in loco, nonche’ della somma di Euro 2.200,00 in favore di ciascuno di essi, a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa.
L’appellante lamento’, in particolare, che il primo Giudice avesse deciso la causa nonostante la sua incompetenza per valore, come eccepito in primo grado e, nel merito, censuro’ la sentenza impugnata chiedendone la riforma.
(OMISSIS) S.p.a. si costitui’ chiedendo, tra l’altro, che fosse dichiarata l’incompetenza per valore del Giudice di pace; in via principale e nel merito, che fosse dichiarata infondata la domanda degli attori, con condanna di questi ultimi alla restituzione, in suo favore, delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi; in via subordinata e nel merito, in caso di ravvisata sua responsabilita’, contesto’ la domanda proposta in appello da (OMISSIS) “in ipotesi ulteriormente subordinata” e chiese, in tal caso, la conferma della sentenza di primo grado.
Gli appellati (OMISSIS) e (OMISSIS), costituendosi in secondo grado, per quanto ancora rileva in questa sede, chiesero il rigetto dell’appello.
Il Tribunale di Massa, con sentenza 257/2017, pubblicata il 21 marzo 2017, ritenne fondata l’eccezione di incompetenza per valore sollevata da (OMISSIS), con conseguente annullamento della sentenza di primo grado; il Tribunale ritenne, altresi’, che l’effetto devolutivo proprio dell’appello comportava che quel Giudice fosse investito della decisione sul merito della causa proposta in primo grado, previa declaratoria di nullita’ della sentenza emessa dal Giudice incompetente per valore e, pertanto, con sentenza ex articolo 281-sexies c.p.c., decise come appresso indicato: in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), dichiaro’ la nullita’ della sentenza n. 268/2015 emessa dal Giudice di pace di Massa; condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) a restituire alle societa’ convenute in primo grado le somme dalle medesime pagate in esecuzione della sentenza annullata; rigetto’ le domande formulate dalla (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) in primo grado e regolo’ le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Avverso la sentenza del Tribunale (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo, cui hanno resistito, con distinti controricorsi, sia (OMISSIS) s.a.s. che (OMISSIS) S.p.a..
La proposta del relatore e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3, e degli articoli 38 e 50 c.p.c.”, i ricorrenti, premesso di nulla opporre in ordine alla statuizione del Tribunale in tema di competenza, sostengono che erroneamente quel Giudice ha poi deciso nel merito la causa.
Ad avviso dei ricorrenti, nel caso – come quello all’esame – in cui il Giudice di primo grado abbia erroneamente affermato la propria competenza, il Giudice dell’appello, ravvisata l’incompetenza del primo Giudice, deve dichiarare l’incompetenza di quest’ultimo e, indicando il Giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo deve continuare, se riassunto ex articolo 50 c.p.c. – e non gia’ trattenere la causa e deciderla nel merito.
Sostengono i ricorrenti che, in caso contrario, risulterebbe violato non solo il principio del doppio grado di giurisdizione che, pur se non codificato, rientrerebbe tra quelli fondanti del nostro ordinamento civile, ma anche il principio di precostituzione per legge del giudice naturale, di cui le norme sulla competenza sarebbero “una concretizzazione”; inoltre, consentendosi al Giudice di appello di pronunciarsi sul merito, le stesse norme sulla competenza perderebbero di significato, atteso che la loro violazione non comporterebbe alcuna conseguenza.
1.1. Il ricorso e’ inammissibile.
1.1.1. Osserva il Collegio che deve ritenersi che la sentenza impugnata sia stata emessa in grado di appello e, pertanto, non puo’ venire in considerazione – al contrario di quanto sostiene la (OMISSIS) S.p.a. – l’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ espresso da Cass. 14/05/1994, n. 4711, seguita da Cass. 25/05/2007, n. 12248 (la quale, peraltro, correttamente intese il motivo sulla competenza come deduttivo di un regolamento di competenza) e da Cass. 28/01/2013, n. 1876 e Cass. 9/04/2013, n. 8575).
1.1.2. Va poi rilevato che, poiche’ con il ricorso all’esame si impugna solo la statuizione sulla competenza – tale essendo quella concernente il modus procedendi per cui il Tribunale avrebbe violato le regole sulla gestione della questione di competenza, la’ dove, in thesi, avrebbero giustificato (in difetto di apposita istanza per la decisione, nel merito ed in primo grado, della controversia ovvero in presenza di opposizione degli attori attuali ricorrenti ad una siffatta decisione) l’annullamento della sentenza di primo grado e la rimessione delle parti con termine per la riassunzione davanti al Tribunale stesso -t la sentenza del Tribunale avrebbe potuto e dovuto essere impugnata dai ricorrenti con il solo mezzo del regolamento facoltativo di competenza, ai sensi dell’articolo 43 c.p.c., comma 1, e cio’ sarebbe dovuto avvenire nei trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 47 c.p.c..
1.1.3. Poiche’, nel caso all’esame, la sentenza impugnata e’ stata pronunciata in udienza ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c., deve ritenersi che il predetto termine sia cominciato a decorrere dalla stessa udienza (Cass., ord., 24/07/2007, n. 16304; Cass., ord., 23/10/2014, n. 22525; Cass., ord., 22/01/2018, n. 1471).
Pertanto, essendo stata la sentenza emessa in data 21 marzo 2017 ed essendo stato il ricorso consegnato per la notifica all’Ufficiale Giudiziario in data 10 ottobre 2017, l’impugnazione proposta e’ tardiva ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 2.
1.1.5. Quindi, pur convertendo il proposto ricorso ordinario in regolamento di competenza, lo stesso e’ inammissibile, per tardivita’. Quanto appena rilevato assorbe ogni ulteriore questione.
2. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo:
3. Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido, al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida, in favore di ciascuna controricorrente, in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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