Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell’avviso al difensore ed il giudizio di appello va osservato solo con riguardo alla prima udienza

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 settembre 2018, n. 40443.

La massima estrapolata:

Il termine minimo di venti giorni che deve intercorrere tra la notifica dell’avviso al difensore ed il giudizio di appello va osservato solo con riguardo alla prima udienza, poiché per quelle successive, cui il procedimento venga eventualmente differito per impedimento delle parti, non è previsto alcun termine dilatorio essendo rimessa alla discrezionalità del giudice l’individuazione della data utile ad assicurare un congruo intervallo tra le udienze.

Sentenza 12 settembre 2018, n. 40443

Data udienza 17 gennaio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAVALLO Aldo – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere

Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere

Dott. GENTILI Andrea – rel. Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS); avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 17 luglio 2017;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILI Andrea;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DI NARDO Marilia, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in subordine, la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso;
sentito, altresi’, per il ricorrente l’avv. (OMISSIS), del foro di Nocera Inferiore, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Salerno ha, con sentenza del 17 luglio 2017, confermato la condanna alla pena di giustizia disposta il precedente 16 novembre 2016 dal Tribunale di Nocera Inferiore in danno di (OMISSIS), riconosciuto responsabile del reato di cui alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, per avere, in qualita’ di amministratore di alcune imprese commerciali, omesso di versare all’Inps, con piu’ azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, le ritenute per i contributi previdenziali ed assistenziali operate sui compensi versati ai propri dipendenti, nel periodo che va dalle mensilita’ di gennaio 2009 sino a settembre 2010.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), assistito dal proprio difensore di fiducia, formulando tra motivi di impugnazione.
Con il primo motivo e’ dedotta la violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso di considerare la mancanza di dolo nella condotta dell’imputato, costretto ad omettere i versamenti in questione stante la condizione di crisi finanziaria in cui versavano le due imprese da lui amministrate; al riguardo osserva, altresi’, il ricorrente che essendo il prevenuto solo l’amministratore delle dette imprese, egli non avrebbe potuto pagare di tasca propria i contributi non versati da quelle.
Come secondo motivo di ricorso il (OMISSIS) ha dedotto la violazione delle norme processuali, non avendo egli ricevuto l’avviso della nuova udienza fissata di fronte alla Corte di appello, dopo che lo stesso non aveva potuto prendere parte alla precedente udienza per un suo legittimo impedimento, tale dichiarato dalla Corte medesima.
Infine il ricorrente la lamentato che, in occasione della determinazione della pena, il Tribunale abbia illegittimamente aumentato la pena per effetto sia della continuazione fra i reati sia in considerazione della recidiva contestata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso proposto e’ inammissibile.
Con riferimento al primo motivo di impugnazione, in relazione al quale il ricorrente ha dedotto la carenza dell’elemento soggettivo del reato a lui contestato, posto che l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali sarebbe stato dovuto ad una crisi di liquidita’, osserva il Collegio che, come la Corte ha gia’ chiarito, il reato in questione e’ integrato, essendo a dolo generico, dalla consapevole scelta di omettere i versamenti dovuti, sicche’ non rileva, sotto il profilo dell’elemento soggettivo, la circostanza che il datore di lavoro attraversi una fase di criticita’ e destini risorse finanziarie per far fronte a debiti ritenuti piu’ urgenti (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 28 gennaio 2014, n. 3705).
In relazione al secondo motivo di impugnazione osserva il Collegio che, anche a prescindere dalla assai dubbia ammissibilita’, in sede di ricorso per cassazione, della eccezione relativa all’omesso avviso all’imputato il quale abbia allegato un legittimo impedimento della data della udienza di rinvio, trattandosi in ogni caso di nullita’ a regime intermedio che e’ sanata se non e’ eccepita nella prima difesa successiva ala momento in cui essa si sarebbe verificata (e nel caso di specie il ricorrente non ha allegato di avere eccepito l’omesso avviso in occasione della udienza di rinvio; si veda al riguardo, fra le molte: Corte di cassazione, Sezione 6 penale, 22 maggio 2017, n. 25500; idem Sezione 5 penale 29 maggio 2017, n. 26685), deve osservarsi quanto al caso di specie che il (OMISSIS) era stato informato della data fissata per la udienza di rinvio tramite atto notificato a mani della madre, capace e convivente, in data 5 luglio 2017 per la successiva udienza del 17 luglio 2017.
Ne’ ha un qualche rilievo il fatto che fra la data della notificazione e quella fissata per la celebrazione della udienza di rinvio sia decorso un termine inferiore a 20 giorni, posto che il termine in questione, fissato dall’articolo 601 c.p.p., commi 3 e 5, deve intendersi riferito alla prima vocatio in jus, ancorche’ intesa questa in senso sostanziale (dovendo cioe’ esso essere rispettato anche nel caso in cui la prima vocatio sia nulla o comunque viziata), ma non alla comunicazione delle successive udienze nel caso in cui il destinatario dell’atto gia’ sia stato regolarmente informato della sua convocazione in giudizio per la precedente udienza (circostanza questa indubitabilmente desumibile nella fattispecie avendo il (OMISSIS), per tale udienza, allegato un legittimo impedimento).
Con riferimento alla determinazione della pena, non e’ chiaro il senso della censura formulata dal ricorrente, posto che, correttamente la Corte di appello ha confermato la sentenza del giudice di primo grado che, considerata la ritenuta recidiva al carico del ricorrente, ha dapprima determinato la pena base ed ha, quindi, applicato l’aumento per la aggravante contestata e, infine, ha ulteriormente aumentato la pena in ragione della continuazione fra i reati contestati, dovendosi ribadire che la violazione della norma in discorso si realizza per ogni omesso versamento mensile all’ente previdenziale degli oneri contributivi trattenuti dal datore di lavoro sul compensi da lui pagati ai suoi collaboratori.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

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