Il termine di decadenza di cinque anni di cui all’art. 9 d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 17 settembre 2019, n. 6196.

La massima estrapolata:

Una volta trascorso il termine di decadenza di cinque anni di cui all’art. 9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cui è sottoposto il vincolo preordinato all’esproprio, la conseguente decadenza del vincolo espropriativo non esclude che l’Amministrazione, mediante il procedimento volto alla variante agli strumenti urbanistici, possa reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione.

Sentenza 17 settembre 2019, n. 6196

Data udienza 23 maggio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9913 del 2007, proposto dal signor El. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. Ru., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Cr. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
il Consorzio CO. Ab., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sa. Pa. e Gi. Ce., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Do. in Roma, via (…);
la Società Ho. Ex. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ge. Br., domiciliato presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara n. 901/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 maggio 2019 il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti gli avvocati Lu. Eb. Ru., su delega dell’avvocato Ma. Ru., Gi. Ca. e Gi. Do., su delega dell’avvocato Sa. Pa.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso dinanzi al T.a.r. Abruzzo (R.G. n. 215/2005), il Sig. El. Gi., proprietario di fabbricato di civile abitazione con circostante giardino sito in via (omissis) del Comune di (omissis) (riportato in catasto edilizio urbano fg. (omissis) part. (omissis)), impugnava la deliberazione consiliare del Comune di (omissis) n. 11 del 1° marzo 2005, con cui veniva approvato il progetto preliminare avente ad oggetto la realizzazione della strada di P.R.G. nel terreno circostante la proprietà del ricorrente.
1.1. Con successivi atti di motivi aggiunti veniva altresì impugnata:
a) la deliberazione del C.C. n. 61 del 17 ottobre 2005 di esame delle osservazioni e di approvazione definitiva della variante allo strumento urbanistico, unitamente al verbale della Conferenza dei servizi del 15 luglio 2005, alla nota n. 36713 del 6 settembre 2005, al verbale n. 60 del 29 settembre 2005 della Commissione consiliare, alla proposta di delibera n. 41 del 5 ottobre 2005 e alla nota di comunicazione n. 8557 del 24 febbraio 2006;
b) la deliberazione di Giunta municipale n. 194 del 5 aprile 2006 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo, la nota del Comune n. 17049 del 19 aprile 2006, nonché, per quanto possa occorrere, la nota n. 13536 del 27 marzo 2006, la deliberazione di G.M. n. 195 del 5 aprile 2006, la nota del 26 aprile 2006, la nota n. 18134 del 28 aprile 2006, l’avviso di pagamento ricevuto il 12 maggio 2006, la nota del 31 maggio 2006, la determina dirigenziale n. 655 del 14 aprile 2006 e la nota n. 24319 del 7 giugno 2006;
c) il decreto definitivo di esproprio, unitamente alla nota n. 7382 del 15 febbraio 2007 e alla deliberazione di G.M. n. 643 del 5 dicembre 2006.
2. Il T.a.r. Abruzzo, sede di Pescara, Sezione I, con sentenza n. 901 del 24 novembre 2007, ha ritenuto ammissibile il ricorso introduttivo, laddove si rivolge agli atti di approvazione del progetto preliminare per la realizzazione della strada, limitatamente alla parte in cui produce l’effetto di variante allo strumento urbanistico, ai fini della reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio. Ha quindi respinto nel merito il ricorso e i motivi aggiunti, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo:
a) sufficiente e idonea la motivazione addotta dal Comune per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio;
b) abusive le opere realizzate dal ricorrente sull’area oggetto di esproprio, in quanto realizzate su zona c.d. bianca (quindi, non edificabile) e mai condonate;
c) opportuna l’individuazione dell’area da espropriare in quanto unica non edificabile;
d) legittimo lo svolgimento della conferenza di servizi prima dell’approvazione del progetto definitivo, e non anteriormente all’approvazione del progetto preliminare;
e) giustificata l’assenza del visto di regolarità contabile in un atto diverso da quello di approvazione della variante urbanistica;
f) sussistente l’interesse pubblico alla realizzazione della strada, atteso che l’impegno a realizzarla era preesistente e che devono essere realizzate ulteriori opere di pubblico interesse (l’interesse non essendo quindi circoscrivibile al solo interesse privato della CO. s.r.l. di risolvere il problema del lotto intercluso);
g) non necessaria l’acquisizione del parere in materia antisismica, essendo prevista unicamente la costruzione di una strada;
h) irrilevante, perché non avente efficacia determinate, la partecipazione del geom. Pa. alla seduta consiliare di adozione della deliberazione n. 61/2005 ed alla conferenza di servizi del 15 luglio 2005 e, ad ogni modo, assente una situazione di conflitto di interessi;
i) infondate le restanti censure attinenti alla: inclusione del progetto preliminare nel programma triennale 2003/2005; presenza della garanzia offerta dal Consorzio; approvazione con unico atto del progetto esecutivo e definitivo, attesa l’urgenza dell’opera; avvenuta validazione del progetto; natura della strada quale opera di urbanizzazione primaria; legittimità del decreto di esproprio.
È stata conseguentemente respinta la domanda risarcitoria.
3. Il ricorrente originario ha proposto appello, per ottenere la riforma della sentenza impugnata e il conseguente accoglimento integrale del ricorso originario. In particolare, l’appellante ha sostenuto le censure in tal modo rubricate:
i) “Interesse privato della COCEA e criteri di eliminazione dell’interclusione. Erroneo riferimento ad opere di urbanizzazione e ad opere di comparto”;
ii) “Erronea affermazione circa l’onere dell’El. di impugnare la concessione edilizia rilasciata alla COCEA”;
iii) “Erronea affermazione circa il vincolo urbanistico gravante sul terreno del dott. El. e circa la condonabilità delle opere”;
iv) “Erronea e illegittima reiterazione dei vincoli. Difetto di motivazione”;
v) “Erronea affermazione secondo la quale le opere di “urbanizzazione” e di “compartizzazione” degli edifici COCEA costituirebbero anche opere di urbanizzazione e di compartizzazione di comparti futuri”;
vi) “Erronea valutazione degli interessi particolari caratterizzanti la vicenda, sia sotto il profilo dell’obbligo di astensione, sia sotto quello della sviamento di potere”;
vii) “Ulteriori vizi della sentenza impugnata”.
3.1. Si è costituito in giudizio il consorzio CO. Ab. (Consorzio Co. Ed. Ru. e Ab.), il quale, depositando memoria difensiva in data 14 gennaio 2008, si è opposto all’appello e ne ha chiesto l’integrale rigetto.
3.2. Si sono altresì costituiti in giudizio il Comune di (omissis) e la s.r.l. Ho. Ex., entrambi depositando memoria difensiva, il primo in data 14 gennaio 2008 (in seguito integrata con memoria depositata in data 21 maggio 2019) e il secondo in data 15 gennaio 2008, opponendosi all’appello e chiedendone l’integrale rigetto. La società, in particolare, ha manifestato il proprio interesse alla realizzazione della strada secondo le indicazioni del vigente P.R.G..
3.3. L’istanza cautelare proposta dall’appellante al fine di ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza, inizialmente accolta con decreto monocratico presidenziale n. 6645/2007, è stata quindi respinta dal Collegio con ordinanza n. 203/2008.
3.4. Con memoria depositata in data 19 aprile 2019 l’appellante ha insistito nelle proprie difese e conclusioni, dando atto degli aggiornamenti relativi alla vicenda.
4. All’udienza del 23 maggio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
5. L’appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
6. Il Collegio intende premettere la ricostruzione dei fatti di cui alla vicenda in esame, secondo la seguente scansione cronologica:
i) ai sensi del vigente P.R.G. del Comune di (omissis), approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 113/4 del 18 febbraio 1985 e pubblicato suI BURA n. 7 del 7 aprile 1986, veniva prevista la realizzazione della strada in località (omissis), posta a servizio dei comparti edilizi (omissis) e P.E.E.P. (omissis);
ii) con delibera C.C. n. 236 del 6 giugno 1989 veniva adottato il P.E.E.P. Comparto (omissis) e, con successiva deliberazione n. 584 del 24 ottobre 1990, veniva approvato il progetto relativo a tale P.E.E.P.;
iii) con deliberazioni di G.C., rispettivamente n. 1987 del 29 settembre 1995 e n. 530 del 27 settembre 2000, la CO. Ab. risultava assegnataria del diritto di superficie del lotto A del P.E.E.P. Comparto (omissis), con autorizzazione all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell’atto unilaterale d’obbligo approvato con la medesima delibera, che il consorzio stesso, con atto pubblico per Notaio De Ma. di Ch. del 23 ottobre 2000, si impegnava a realizzare;
iv) il consorzio CO., con la C.E. n. 60 del 5 marzo 2001, veniva quindi abilitato alla realizzazione di due fabbricati per civile abitazione, i quali, tuttavia, attesa l’impossibilità di realizzare la relativa strada di accesso per intervenuta scadenza del vincolo per decorso del quinquennio, risultavano di fatto interclusi; a tale situazione si ovviava praticando l’accesso in via provvisoria e di fatto attraverso il fondo di proprietà del signor G. Pa., da cui la CO. aveva acquistato il lotto ora edificato, cedendolo al Comune che provvedeva quindi a riassegnarlo alla medesima Cooperativa;
v) l’opera consistente nella strada di P.R.G., descritta dallo studio di fattibilità redatto dal Settore LL.PP. in data 23 settembre 2002 per il complessivo importo di Euro 298.941,56, veniva quindi inserita nell’annualità 2004 del Programma Triennale dei LL.PP. 2003/2005, adottato con delibera di Giunta comunale n. 497 del 29 settembre 2002 e approvato dal C.C. con delibera n. 13 del 31 marzo 2003, unitamente al bilancio di previsione anno 2003 e pluriennale 2003/2005;
vi) dopo aver comunicato la propria disponibilità, la s.r.l. CO. Ab., in data 2 febbraio 2006 (Rep n. 5289) stipulava l’atto aggiuntivo alla convenzione resa con il precedente citato atto Notar De Ma. di Ch., con cui si impegnava a realizzare a propria cura e spese sull’area che il Comune andava ad acquisire e individuata in catasto al foglio (omissis), p.lle (omissis) da frazionare, la strada prevista dal vigente P.R.G. con le caratteristiche tecniche di cui al progetto preliminare, approvata con delibera di C.C. n. 11 del 1° marzo 2005 (di approvazione del progetto preliminare modificato tramite la riduzione della sezione stradale da mt. 16 previsti a mt. 10);
vii) con successiva deliberazione di G.C. n. 194 del 5 aprile 2006 veniva approvato il progetto definitivo esecutivo per la realizzazione di una strada di P.R.G. in località (omissis) per il complessivo importo di Euro 217.959,24 di cui Euro 117.611,43 a carico del Consorzio CO. Ab. s.r.l. e Euro 100.347,81 a carico del Comune, la quale comportava dichiarazione di pubblica utilità dell’opera;
viii) infine, con decreto di espropriazione definitiva di immobili n. 4 del 13 febbraio 2007, registrato a (omissis) il 15 febbraio 2007 al n. 383, serie III, pubblicato sul BURA ordinario n. 12 del 2 marzo 2007, nonché all’Albo Pretori o e sul sito internet del Comune di (omissis), regolarmente notificato agli espropriandi, il dirigente del settore competente disponeva la espropriazione definitiva dell’area interessata alla realizzazione della strada di P.R.G. in località (omissis) e la successiva immissione nel possesso.
7. Ciò considerato in ordine alla sussistenza dei fatti posti a base del provvedimento disciplinare, il Collegio osserva che, con il primo motivo, l’appellante lamenta che la decisione impugnata non avrebbe considerato che la strada in esame sarebbe stata realizzata esclusivamente per tutelare l’interesse privato di CO., piuttosto che l’interesse generale della collettività . La strada, invero, ad avviso dell’appellante non sarebbe stata oggetto né della delibera consiliare n. 584 del 24 ottobre 1990 di approvazione del progetto relativo al P.E.E.P. Comparto (omissis), né della convenzione del 2000 di impegno unilaterale del Consorzio all’esecuzione di opere di urbanizzazione primaria, né nella C.E. n. 60 del 5 marzo 2001.
Con il secondo motivo di appello si censura, invece, l’affermazione del primo giudice in merito all’onere del ricorrente di impugnare la concessione edilizia rilasciata al Consorzio.
Con il terzo motivo l’appellante sostiene inoltre la condonabilità delle opere dallo stesso realizzate sul terreno di proprietà .
A mezzo di una quarta censura l’appellante si lamenta invece della illegittima reiterazione del vincolo preordinato all’espropriazione di una parte del terreno di sua proprietà, attesa l’insufficiente motivazione data dalla omessa ponderazione di soluzioni alternative, praticabili su terreni liberi appartenenti ad altri proprietari.
Infine, con il quinto motivo di appello si sostiene l’erroneità della sentenza impugnata laddove si ritiene che la strada in questione servirebbe anche altro comparto edificatorio.
7.1. Le censure, che in quanto intimamente connesse meritano trattazione congiunta, sono infondate.
7.2. Il Collegio, osserva in primo luogo che, come visto, già il P.R.G. del Comune di (omissis), approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 113/4 del 18 febbraio 1985, prevedeva la realizzazione della strada in località (omissis), posta a servizio dei comparti edilizi (omissis) e P.E.E.P. (omissis); così come, con riferimento alla realizzazione degli edifici di edilizia convenzionata, la stessa era presa in considerazione sia dalla delibera di G.C. n. 1987/1995, ove si ritiene che l’accessibilità dei fabbricati potrà essere garantita solo con la realizzazione della strada di P.R.G., che nella relazione tecnica al progetto preliminare del 17 novembre 2004 (a firma arch. Sciarretta e geom. Spoltore) che la considera come “asse di penetrazione al comparto PEEP denominato (omissis) ed al comparto (omissis)”.
La realizzazione dell’opera in questione risulta pertanto finalizzata al perseguimento dell’interesse pubblico, non essendo diretta esclusivamente a risolvere il già delineato problema dell’interclusione del lotto relativo alle due palazzine di edilizia popolare, ma presentando come obiettivo anche quello di urbanizzare più aree previste nel P.R.G., destinate alla costruzione di un parcheggio pubblico, ovvero a verde pubblico attrezzato, ovvero ad ulteriori comparti edilizi.
D’altro canto, ai fini della sussistenza del pubblico interesse, non rileva che la realizzazione della stessa sia stata demandata al solo Consorzio, trattandosi di opera da realizzare in regime di convenzione a cura di privato, come previsto dall’atto unilaterale d’obbligo di cui all’atto pubblico per Notaio De Ma. di Ch. del 23 ottobre 2000 ed atto aggiuntivo del 2 febbraio 2006.
7.3. Quanto alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, si ravvisa in primo luogo la legittimità del relativo procedimento, atteso che con delibera del Consiglio comunale n. 11 del 1° marzo 2005 veniva approvato il progetto preliminare e poi con successiva delibera n. 61 del 17 ottobre 2005 veniva approvata la variante allo strumento urbanistico, con votazione espressa e nel pieno della legalità del numero dei componenti il Consiglio comunale.
Ciò sulla scorta di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza, secondo cui “una volta trascorso il termine di decadenza di cinque anni di cui all’art. 9, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, a cui è sottoposto il vincolo preordinato all’esproprio, la conseguente decadenza del vincolo espropriativo non esclude che l’Amministrazione, mediante il procedimento volto alla variante agli strumenti urbanistici, possa reiterare il vincolo, fornendo congrua motivazione in ordine alla persistenza delle ragioni di diritto pubblico sottese alla necessità di reiterazione” (Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2019, n. 3466).
La reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio avveniva nella specie in forma idoneamente motivata, essendo state respinte le osservazioni presentate dai soggetti espropriandi e dando atto, non solo della intervenuta decadenza dell’originario vincolo e della prevalenza dell’interesse pubblico rispetto a quello privato, ma anche della circostanza che soluzioni alternative in ordine al posizionamento della strada non risultavano praticabili, in quanto avrebbero comportato l’occupazione di terreni aventi natura edificatoria, con conseguente aumento di esborso per la loro acquisizione.
7.4. A tale ultimo riguardo, peraltro, non può non rilevare (come motivato dalla stessa delibera n. 61/2005) la realizzazione da parte dell’appellante di opere abusive (recinzione e parte del giardino) su zona c.d. “bianca”, così divenuta a seguito della decadenza dell’originario vincolo. Del resto, in questa sede deve trovare conferma quanto statuito dal primo giudice in ordine alla dimostrazione della natura abusiva delle stesse opere e, in maniera corrispondente, della permanente assenza dei relativi provvedimenti di condono. A tali fini, invero, non possono deporre né l’attestato dell’Assessore all’urbanistica del Comune del 14 dicembre 1995, n. 7875 (che come espressamente riportato dallo stesso “non costituisce titolo per il rilascio della concessione edilizia in sanatoria”), né la sentenza n. 551/1996 della Pretura circondariale di (omissis) (che nell’elencare le opere oggetto di condono per silenzio-assenso non annovera detta recinzione). Per converso, come già evidenziato in primo grado, la natura abusiva delle opere è testimoniata dalle lettere dirigenziali n. 10194 del 12 marzo 2002 e n. 14199 del 12 aprile 2002 del Comune di (omissis).
7.5. In considerazione di quanto esposto, ferma l’inconferenza e la genericità del secondo motivo di appello, deve quindi rilevarsi che la restanti censure ora esaminate risultano prive di fondamento.
8. Con il sesto motivo l’appellante censura la sentenza ove ha ritenuto non sussistente il dovere di astensione da parte del geom. Fe. Pa., parente del sig. Ga. Pa., proprietario delle aree vendute al CO., nonché di altre aree sulle quali potrebbe passare la strada.
8.1. Al riguardo, ferma l’inconferenza e la genericità della censura, si rileva l’infondatezza della stessa, atteso che, come condivisibilmente affermato dal primo giudice:
a) la partecipazione del geom. F. Pa. alla seduta del Consiglio comunale del 1° marzo 2005 non fu in alcun modo rilevante ai fini dell’astensione, in quanto egli prese parte ad essa in qualità di Assessore alle Attività produttive, senza dunque esprimere il voto, non rivestendo in quell’occasione la carica di consigliere comunale, e senza neppure relazionare (avendo provveduto a ciò l’Assessore ai Lavori pubblici, in quanto redattore del progetto);
b) la partecipazione del geom. F. Pa. alla Conferenza dei servizi del 15 luglio 2005, convocata per il rilascio del parere relativo all’approvazione della realizzazione di una strada di piano, non ebbe alcuna efficacia determinante ai fini dell’adozione della determinazione definitiva, in quanto il voto favorevole che egli espresse in qualità di commissario del Consorzio per lo sviluppo industriale del Sa. fu accompagnato dai voti parimenti favorevoli espressi dalla Provincia di Chieti e dalla Regione Abruzzo.
9. La settima censura sollevata dall’appellante presenta un carattere complesso, con essa sostenendosi che:
a) erroneamente il T.a.r. avrebbe ritenuto che nel procedimento di formazione della variante la conferenza dei servizi debba precedere l’approvazione del progetto definitivo e non quella del progetto preliminare;
b) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che il Comune ha adeguatamente motivato in ordine alla relazione dell’ing. Mo.;
c) sarebbe errata l’affermazione secondo la quale nella specie non era necessario acquisire il parere in materia antisismica di cui all’art. 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
d) erroneamente il T.a.r. ha affermato che la delibera di approvazione della variante non dovesse contenere alcuna previsione di spesa;
e) erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto che l’opera non dovesse essere reinserita nel programma triennale 2005/2008;
f) erroneamente il T.a.r. avrebbe ritenuto non sussistere la violazione delle norme che impongono tre gradi di approfondimento dell’opera mediante tre distinte fasi;
g) erroneamente il T.a.r. avrebbe affermato, quanto alla carenza di validazione del progetto esecutivo, che “detta validazione esiste, avendo il responsabile del procedimento vistato la relazione tecnica al progetto definitivo-esecutivo”;
h) sarebbe erronea la decisione impugnata laddove afferma che non occorreva applicare la l. 109/1994 in materia di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di appalti di opere pubbliche;
i) erroneamente il T.a.r. avrebbe ritenuto che non ricorrano contraddizioni e vizi logici laddove il Comune ha sostenuto che l’immobile del ricorrente non subirebbe alcun deprezzamento ma anzi trarrebbe vantaggio immediato dalla realizzazione della strada;
l) erroneamente il primo giudice avrebbe respinto la domanda di risarcimento dei danni formulata dal ricorrente;
m) meriterebbe di essere riformata la condanna alle spese.
9.1. Il Collegio osserva al riguardo:
i) che risultano inammissibili, in quanto generiche e meramente ripetitive dei motivi di primo grado, le censure distinte dalle precedenti lettere c), e), f), l), m), n);
ii) che, da quanto innanzi affermato in ordine alla reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio ed in particolare alla sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dell’opera, alla presenza di idonea motivazione, anche in riferimento alle osservazioni presentate dagli interessati (v. n. 7), discende l’infondatezza dei motivi di appello distinti dalle precedenti lettere b), h), i), l), m);
iii) l’infondatezza del motivo di cui alla lettera a), in quanto la Conferenza di servizi del 15 luglio 2005 veniva indetta ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, che nessuna previsione riporta in ordine al momento in cui la stessa deve intervenire, né su quale progetto (preliminare o definitivo) si debba esprimere;
iv) l’infondatezza del motivo di cui alla lettera d), poiché, con riferimento alla delibera di approvazione della variante urbanistica, non risulta necessaria l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, non essendo da tale atto contenuta alcuna previsione di spesa;
v) l’infondatezza del motivo di cui alla lettera g), in quanto, condividendo quanto espresso dal primo giudice, la validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, risulta essere stata apposta dal responsabile del procedimento, arch. Sciarretta, sulla relazione tecnica al progetto definitivo-esecutivo, peraltro affermando in maniera esplicita la conformità del progetto non solo al progetto preliminare, ma anche agli strumenti urbanistici a seguito della disposta variante e alla reiterazione del vincolo.
10. In conclusione, in ragione di quanto esposto, l’appello deve essere respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
11. Le spese del grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello R.G. n. 9913/2007, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite delle spese del grado di giudizio, nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna di esse, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2019, con l’intervento dei magistrati:
Oberdan Forlenza – Presidente FF
Leonardo Spagnoletti – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere, Estensore
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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