Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 22 novembre 2019, n. 7950.

La massima estrapolata:

Il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.

Sentenza 22 novembre 2019, n. 7950

Data udienza 21 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sull’appello n. 4159 del 2015, proposto dalla signora Ma. Lu. Pi., rappresentata e difesa dall’avvocato Cl. De., domiciliata presso la Segreteria del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);
contro
Il Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima n. 11068/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 il pres. Luigi Maruotti;
Nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col ricorso di primo grado n. 9603 del 2013 (proposto al TAR per il Lazio, Sede di Roma), l’appellante ha chiesto che sia ordinato al Ministero della giustizia di dare esecuzione al decreto della Corte di appello di Roma depositato in data 5 settembre 2008, in applicazione della legge n. 89 del 2001.
2. Con la sentenza n. 11068 del 2014, il TAR ha preso atto della dichiarazione del difensore dell’interessata circa l’avvenuto pagamento parziale di quanto dovuto, ha dichiarato in parte irricevibile il ricorso e per la restante parte lo ha accolto, disponendo le misure attuative del giudicato e compensando tra le parti le spese del giudizio.
Circa la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento del danno di cui all’art. 114, comma 4, lettera e),del c.p.a.,, il TAR ha deciso nel senso che:
a) rispetto all’inadempimento dell’obbligazione di pagare una somma di denaro, è concedibile all’amministrazione un termine di “tolleranza” di 6 mesi (art. 14, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, nella formulazione risultante dalle modifiche e integrazioni derivanti dall’art. 147 della l. 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 3 dell’art. 44, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326), la cui decorrenza va individuata con riferimento alla data in cui il titolo giudiziale recante la condanna al pagamento di una somma di denaro a titolo di indennizzo, munito della prescritta formula esecutiva, è stato notificato nei confronti dell’amministrazione soccombente;
b) scaduto tale semestre, nulla osta, anche in carenza di attualità di disponibilità di risorse finanziarie sul pertinente capitolo, alla condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno da ritardo in favore del creditore;
c) la quantificazione del pregiudizio risarcibile può essere in via generale effettuata prendendo a fondamento il parametro, individuato dalla CEDU, dell’interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante tale periodo, aumentato di tre punti percentuali;
d) ai sensi dell’art. 1227, secondo comma, c.c., non è ininfluente nella considerazione della misura del risarcimento la tempestiva attivazione da parte del creditore del rimedio dell’ottemperanza.
3. Con il primo motivo dell’appello in esame, l’appellante ha chiesto la parziale riforma della sentenza impugnata ed ha formulato un articolato motivo, con cui è stato dedotto che il TAR avrebbe dovuto disporre anche la condanna dell’Amministrazione al pagamento di mille euro per ogni anno di mancata esecuzione del decreto immediatamente esecutivo, che riconosceva l’avvenuta violazione dell’art. 6 § 1 della Cedu.
L’appellante ha richiamato la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla conseguenza della eccessiva durata delle procedure, nonché gli articoli 17, 20 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, ed ha lamentato che il TAR ha addossato al privato le conseguenze dannose dell’ulteriore ritardo con cui lo Stato adempia ai suoi obblighi.
4. Ritiene il Collegio che le censure così sintetizzate risultano infondate.
La domanda proposta in primo grado e riproposta in questa sede consiste in una sostanziale duplicazione di quanto è stato chiesto ed ottenuto dal TAR, a titolo di penalità di mora.
Per la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, una tale duplicazione non si giustifica, sicché non risulta viziata la sentenza che non abbia disposto la condanna al risarcimento del danno da ritardo, in aggiunta alla penalità di mora (Sez. IV, 24 settembre 2019, n. 6370 e n. 6371; Sez. IV, 26 settembre 2019, n. 6453).
Inoltre, risultano infondati i richiami alle disposizioni della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il danno cagionato dal ritardo nell’inadempimento comporta la corresponsione degli interessi legali, salva la dimostrazione da parte del creditore di avere subito un danno maggiore: e non vi è stata alcuna prova al riguardo.
Il ritardo in sé della esecuzione del giudicato dà luogo all’esperibilità dei rimedi previsti dall’ordinamento nazionale, e dunque di quelli previsti dal codice del processo amministrativo, mentre ulteriori pretese risarcitorie non attengono all’oggetto del giudizio d’ottemperanza (concernente esclusivamente la domanda di esecuzione coattiva del giudicato) e in presenza dei relativi presupposti possono essere fatti valere in altra sede.
5. Con il secondo motivo, è lamentata la violazione dell’art. 26, comma 1, del c.p.a. e degli articoli 91 e 92 del c.p.c., poiché il TAR avrebbe dovuto considerare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione e constatare che il pagamento è stato effettuato a distanza di notevole tempo dalla formazione del giudicato.
L’appellante ha lamentato che il TAR non avrebbe tenuto conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, per la quale vanno rapidamente eseguite dallo Stato soccombente le decisione di giustizia
6. Ritiene il Collegio che la censura vada respinta.
Per la pacifica giurisprudenza, il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi (per tutte, Consiglio Stato, Sez. IV, 9 ottobre 2019, n. 6887; Sez. IV, 8 ottobre 2019, n. 6797; Sez. IV, 23 settembre 2019, n. 6352; Sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4936; Sez. III, 9 novembre 2016, 4655; Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5012; Sez. VI, 9 febbraio 2011, n. 891; Sez. IV, 22 giugno 2004, n. 4471; Sez. IV, 27 settembre 1993, n. 798).
Anche in considerazione dei principi enunciati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77 del 2018, il giudice ben può tenere conto di tutte le circostanze del caso concreto, tra cui possono avere rilievo la natura del credito insoddisfatto (ad esempio, la sua natura alimentare), la durata dell’inadempimento, la ricerca di soluzioni extragiudiziarie per evitare la pendenza del contenzioso, la mancata esecuzione di precedenti sentenze già rese in sede di esecuzione, le questioni di carattere organizzativo quando si tratti di giudizi sostanzialmente di carattere seriale, l’esistenza di un diffuso contenzioso in materia, l’assenza delle risorse nell’attuale congiuntura economica e la difficoltà di disporre tempestivamente delle risorse necessarie per disporre i pagamenti.
Il TAR può dunque anche tener conto del fatto che sia stata chiesta l’ottemperanza ad un giudicato basato sulla violazione di una normativa che abbia comportato l’insorgenza di un notevole contenzioso basato su ricorsi che per la loro semplicità possano essere presentati sulla base di schemi precostituiti, anche in assenza di particolari considerazioni di carattere giuridico.
Il TAR – nel caso di accoglimento di un tale ricorso d’ottemperanza o anche di declaratoria della cessazione della materia del contendere – può dunque compensare le spese del giudizio, con una valutazione insindacabile in sede d’appello, che di per sé non incide sul diritto alla effettività della tutela giurisdizionale (poiché le regole sulla statuizione sulle spese coesiste con le altre regole, miranti alla effettività della tutela) e neppure incide sulla dignità e sul decoro della professione forense: la decisione sulle spese non comporta di per sé una valutazione sull’operato del difensore o sulla qualità dei suoi scritti e attiene esclusivamente agli aspetti processuali sopra indicati.
Nella specie, per di più, il TAR ha motivato la propria statuizione sulle spese, rilevando del tutto ragionevolmente anche la sussistenza di specifici aspetti, attinenti al comportamento processuale delle parti.
8. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.
9. Nulla per le spese del secondo grado del giudizio, non essendosi costituita l’Amministrazione appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta respinge l’appello n. 4159 del 2015.
Nulla per le spese del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente, Estensore
Oberdan Forlenza – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Nicola D’Angelo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *