Il solo esame obiettivo non può comportare di per sé l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13610.

La massima estrapolata:

Il solo esame obiettivo non può comportare, di per sé, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con le risultanze della CTU e della documentazione medico-legale

Ordinanza 2 luglio 2020, n. 13610

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Sinistro stradale – Risarcimento danni – Interpretazione estensiva dell’art. 32 comma 3 ter dl n. 1/2012 – Utilizzo di possibili altri metodi oltre quelli strumentali

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11736-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SCPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2593/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 28/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.

FATTI DI CAUSA

Con citazione 24-10-2011 (OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) SpA per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro verificatosi il giorno 3-10-2010 in (OMISSIS), allorquando, mentre era intenta ad attraversare la strada sulle strisce pedonali, era stata investita dall’autovettura Renault Twingo, di proprieta’ della (OMISSIS) ed assicurata per la rca con la detta Compagnia, a seguito di negligente manovra di retromarcia, riportando lesioni personali consistenti in “trauma scheletrico coscia dx. Trauma articolare coxofemorale dx, bacino con S.L.O.”
Si costitui’ la (OMISSIS) S.c.p.A., in qualita’ di mandataria e rappresentante dell’ (OMISSIS) SpA, contestando l'”an” ed il “quantum debeatur”; (OMISSIS) rimase contumace.
Con sentenza 1781/2012 l’adito Giudice di Pace dichiaro’ la (OMISSIS) esclusiva responsabile del sinistro e condanno’ i convenuti in solido al pagamento di Euro 7.591,35, oltre interessi e spese.
Con sentenza 2593/2018 del 28-11-2018 il Tribunale di Torre Annunziata, in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Compagnia, ridusse la condanna alla somma di Euro 2.306,06, comprensiva di interessi e rivalutazione; in particolare il Tribunale limito’ il risarcimento ai postumi di natura temporanea (e ad Euro 10,00 per spese), ed escluse invece il risarcimento per i postumi permanenti per come richiesti dalle tabelle delle micropermanenti di cui Decreto Ministeriale 3 luglio 2003, non evincendosi dalla CTU ne’ un esito doloroso ne’ una limitazione funzionale; nello specifico evidenzio’, infatti, che il CTU, da un lato, aveva effettuato l’esame obiettivo e nulla aveva rilevato in ordine ad esiti permanenti per come precisati dalle dette tabelle (dall’esame risultava infatti non dolente la palpopressione del bacino, completo l’accosciannento, nella norma dell’eta’ i movimenti); dall’altro, aveva ritenuto, in base alle “risultanze dell’esame obiettivo” che residuavano postumi permanenti, rappresentati da “esiti di frattura branca ischio pubica di dx”, che configuravano una percentuale di danno biologico pari al 3,5%.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi.
(OMISSIS) e (OMISSIS) S.c.p.A non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3-violazione e/o errata applicazione degli articoli 112, 113 c.p.c., degli articoli 2043, 2054 e 2056 c.c., del Decreto Legge n. 1 del 2012, del articolo 139 Cod. Ass. e del D. 3 LUGLIO 2003 con riferimento agli articoli 2 e 32 Cost., si duole che il Tribunale, sulla sola base dell’esame obiettivo con le risultanze di cui sopra (assenza di dolore ed accosciamento completo) effettuato sei anni dopo l’incidente, abbia accertato la sussistenza esclusivamente del danno attinente all’inabilita’ temporanea, senza riconoscere anche il danno biologico di natura permanente, derivante dalla documentata “frattura branca ischio pubica di dx”.
Con il secondo motivo la ricorrente, in subordine, denunzia – ex articolo 360 c.p.c., n. 5 – la violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. per il mancato esame, da parte del Giudice d’Appello, delle risultanze della CTU in ordine alle valutazioni strumentali.
Con il terzo motivo la ricorrente, in subordine, denunzia – ex articolo 360 c.p.c., n. 3 – la violazione degli articoli 112, 113, 99, 91 e 92 c.p.c., dolendosi che il Tribunale l’abbia condannata alle refusione parziale delle spese di lite relative al grado d’appello.
Il primo motivo e’ fondato, con conseguente assorbimento degli altri due, proposti in via subordinata.
Come gia’ precisato da questa S.C., “in tema di risarcimento del danno da cd. micropermanente, la disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 32, comma 3 ter, conv., con modif., dalla L. n. 27 del 2012, costituisce non gia’ una norma di tipo precettivo, ma una “norma in senso lato”, a cui puo’ esser data un’interpretazione compatibile con l’articolo 32 Cost., dovendo essa esser intesa nel senso che l’accertamento del danno alla persona deve essere condotto secondo una rigorosa criteriologia medico-legale, nel cui ambito, tuttavia, non sono precluse fonti di prova diverse dai referti di esami strumentali, i quali non sono l’unico mezzo utilizzabile ma si pongono in una posizione di fungibilita’ ed alternativita’ rispetto all’esame obiettivo (criterio visivo) e all’esame clinico” (Cass. 26249/2019)
Il solo esame obiettivo, pertanto, non puo’ comportare, di per se’, l’insussistenza di postumi invalidanti permanenti, in contrasto con quanto affermato dalla stessa CTU e con la documentata “frattura branca ischio pubica di dx”.
Al riguardo va, inoltre, evidenziato che la stessa tabella delle menomazioni alla integrita’ psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita’ di cui al Decreto Ministeriale 3 luglio 2003 comporta un danno biologico permanente da 3 a 5% per “esiti attendibilmente dolorosi di frattura extra articolare di bacino ben consolidata e in assenza o con sfumata ripercussione funzionale”.
Erroneamente, pertanto, il Tribunale, sulla sola base delle risultanze dell’esame obiettivo, ha escluso il risarcimento per i postumi permanenti, senza considerare la documentata “frattura branca ischio pubica di dx” e la stessa su menzionata tabella.
In conclusione, quindi, va accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri due; per l’effetto, va cassata, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso Magistrato, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; assorbiti gli altri due; cassa, in relazione al motivo accolto, l’impugnata sentenza, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, al Tribunale di Torre Annunziata, in persona di diverso Magistrato.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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