Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 novembre 2020| n. 27008.

Il soggetto che firmi una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasciando apparire quest’ultimo come autore della medesima, non assume in proprio la paternità della stessa (sia pure nella veste di “falsus procurator” di colui al quale la sottoscrizione si riferisce), con la conseguenza che, non ricorrendo i presupposti per la ratifica ex art. 1399 c.c., il contratto deve ritenersi nullo per difetto del consenso. (Nella specie, la S.C., con riferimento a un contratto di leasing finanziario sottoscritto da un terzo mediante l’apposizione del nominativo del legale rappresentante della società utilizzatrice, ha escluso che la successiva attività di quest’ultima, consistente nella presa in consegna dell’autovettura, nel pagamento dei canoni e nella sua riconsegna, potesse integrare una ratifica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1399 c.c.).

Ordinanza|26 novembre 2020| n. 27008

Data udienza 5 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Vendita – Leasing finanziario – Concessione in godimento di autovettura – Falsus procurator – Ratifica – Sottoscrizione di dichiarazione negoziale con nominativo altrui – Sottoscrizione falsa – Nullità – Art. 1399 c.c. – Presupposti applicativi – Operato di terzo non ratificabile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24687-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2204/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELL’UTRI MARCO.

RILEVATO

che:
con sentenza resa in data 29/5/2019, la Corte d’appello di Venezia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado, tra le restanti statuizioni, ha condannato la (OMISSIS) s.r.l. al pagamento, in favore della (OMISSIS) s.p.a., delle somme a quest’ultima ancora dovute in esecuzione di un contratto di leasing finanziario concluso tra le parti ed avente ad oggetto la concessione in godimento di un’autovettura in favore della (OMISSIS) s.r.l.;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato l’irrilevanza della querela di falso proposta dalla (OMISSIS) s.r.l. in relazione alla sottoscrizione apposta sul contratto di leasing (apparentemente riferita alla legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l., tale (OMISSIS)), attesa la decisivita’ dell’avvenuta concreta ratifica, da parte della (OMISSIS) s.r.l., dell’operato del soggetto risultato, dai documenti prodotti in giudizio, un falsus procurator della stessa; ratifica inequivoca-mente manifestata dall’avvenuta presa in consegna della macchina, dall’avvenuto pagamento dei canoni e dall’avvenuta restituzione di detta autovettura (una volta venuta meno la locazione finanziaria), da parte della societa’ utilizzatrice;
avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
la (OMISSIS) s.p.a. resiste con controricorso;
a seguito della fissazione della camera di consiglio, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., la (OMISSIS) s.p.a. ha presentato memoria.

CONSIDERATO

che:
con l’unico motivo d’impugnazione proposto, la (OMISSIS) s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 1325 e 1399 c.c. (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto (in conformita’ a quanto sostenuto dal primo giudice) che la vicenda oggetto dell’odierno giudizio potesse ricondursi al meccanismo della ratifica, da parte dell’interessato, dell’attivita’ negoziale spesa in suo favore da un falsus procurator, essendosi viceversa trattato, nel caso di specie, dell’apposizione, da parte di un terzo, di una sottoscrizione falsa, apparentemente riconducibile alla legale rappresentante della (OMISSIS) s.r.l.;
cio’ posto, il terzo autore della sottoscrizione apocrifa in nessun caso avrebbe potuto qualificarsi alla stregua di un falsus procurator, essendosi viceversa trattato della conclusione di un contratto nullo per difetto del consenso delle parti contraenti, con la conseguente non rati-ficabilita’ di alcun operato di terzi, ai sensi dell’articolo 1399 c.c.;
il motivo e’ manifestamente fondato;
osserva il Collegio come la corte territoriale abbia richiamato, a fondamento della decisione impugnata, l’operativita’ del meccanismo della ratifica, da parte dell’interessato, dell’attivita’ negoziale spesa in proprio favore da un falsus procurator (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1399 c.c.), tale essendo il soggetto che, avendo agito nell’interesse della societa’ ricorrente, avrebbe provveduto a sottoscrivere la documentazione contrattuale, sia pure indicando un nominativo diverso dal proprio, corrispondente a quello della legale rappresentante della (OMISSIS) s. r. l.;
cio’ posto, varra’ rilevare come, in relazione al caso di specie, erroneamente i giudici del merito abbiano invocato la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 1399 c.c., atteso che al soggetto che, sottoscrivendo una dichiarazione negoziale con un nominativo altrui, lasci apparire quest’ultimo come autore delle dichiarazioni sottoscritte, in nessun caso potra’ predicarsi la volonta’ di assumere in proprio (sia pure in difetto dei corrispondenti poteri sostanziali) la paternita’ delle dichiarazioni negoziali sottoscritte (eventualmente offrendole al potere di ratifica dell’interessato), avendo piuttosto inteso (con l’indicazione, nella sottoscrizione, di un nominativo altrui) che detta paternita’ risalisse direttamente al soggetto corrispondente al nominativo indicato nella sottoscrizione;
conseguentemente, la fattispecie concreta realizzata da tali premesse in fatto non puo’ che integrare gli estremi (non gia’ di un contratto concluso da un falsus procurator, bensi’ quelli) di un contratto nullo per difetto di consenso, atteso che, mancando la dimostrazione della falsita’ della sottoscrizione comparente sulla documentazione contrattuale, il contratto apparentemente perfetto deve ritenersi tale da spiegare, di per se’ stesso, e con immediatezza, la sua diretta efficacia nei confronti degli interessati sostanziali, senza necessita’ di alcuna ratifica;
a fronte di tali argomentazioni, pertanto, l’attivita’ della (OMISSIS) s.r.l. materialmente consistita nella presa in consegna dell’autovettura, nel pagamento dei canoni per il relativo godimento, e nella successiva relativa riconsegna (nell’asserita convinzione di rispettare i termini di un impegno contrattuale), in nessun caso valgono a costituire una forma di ratifica per facta concludentia della (eventuale) attivita’ negoziale spesa dal terzo in proprio favore, trattandosi, piuttosto, dell’esercizio di attivita’ compiute sine titulo, in via di mero fatto, in ipotesi suscettibili di giustificare l’eventuale applicazione di meccanismi normativi di riequilibrio economico, in presenza dei relativi presupposti;
e’ appena il caso di rilevare come, rispetto ai temi posti a oggetto dell’odierna controversia, del tutto diversa deve ritenersi l’eventuale questione concernente la dimostrazione dell’avvenuta attribuzione, dal titolare sostanziale al terzo agente, della facolta’ di sottoscrivere la documentazione contrattuale con il nominativo dello stesso titolare, con il conseguente esame dell’efficacia giuridica di una simile operazione: questione che non risulta introdotta nell’odierno giudizio, ne’ espressamente affrontata dalle odierne parti in lite;
sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza della censura esaminata, in accoglimento del ricorso deve essere disposta la cassazione della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, cui e’ altresi’ rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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