Il soggetto che effettua il trattamento di dati personali

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 gennaio 2021| n. 368.

Il soggetto che effettua il trattamento di dati personali deve esaminare e comparare le informazioni in maniera lecita e corretta, dovendo utilizzare solo le informazioni pertinenti rispetto alle finalità per le quali gli stessi sono raccolti. Ciò vale soprattutto nel settore bancario, ove in gioco vi sono l’affidabilità e la puntualità dei pagamenti.

Ordinanza|13 gennaio 2021| n. 368

Data udienza 16 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Risarcimento danni – Privacy – Indicazione delle esposizioni debitorie rispetto a informazioni sull’affidabilità e sulla puntualità dei pagamenti – Violazione della privacy

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. MELONI Marina – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 18668/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.r.l. nella persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi, sia unitamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), per procura speciale scritta a margine del ricorso per cassazione e presso quest’ultimo elettivamente domiciliati in (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), giusta delega a margine del controricorso, e dall’avv. (OMISSIS), giusta procura speciale ad litem apposta su foglio separato alla comparsa di costituzione con nuovo difensore, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS).
– controricorrente –
avverso la sentenza del Tribunale di BOLOGNA n. 20278/2015, pubblicata in data 23 febbraio 2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna.

RILEVATO

Che:
1. Con ricorso Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 206, ex articolo 152, depositato il 15 luglio 2014, (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) S.r.l., hanno convenuto in giudizio la (OMISSIS) S.p.a. chiedendo la cancellazione dei loro dati personali dal sistema di informazione creditizio e da ogni banca dati della (OMISSIS) S.p.a., oltre il risarcimento dei danni non patrimoniali subiti in ragione dell’illegittimo trattamento dei loro dati personali con riferimento alle specificate domande giudiziali e alle loro trascrizioni e la condanna, ex articolo 614 bis c.p.c., per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della decisione.
2. Il Tribunale, con la sentenza in questa sede impugnata, ha rigettato le domande attrici e condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, affermando che la (OMISSIS) S.p.a. aveva inserito nel proprio archivio dati conformi ed in linea con quelli risultanti dai pubblici registri; che i detti dati erano utilizzabili senza il consenso dell’interessato e che il termine di trentasei mesi per la conservazione dei dati non era riferibile alle informazioni provenienti da fonte pubblica.
3. Avvero la superiore sentenza (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e la (OMISSIS) S.r.l. hanno presentato ricorso per cassazione, fondato su due motivi.
4. La (OMISSIS) S.p.a. ha depositato controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO

Che:

1. In via preliminare vanno rigettate le eccezioni della carenza dell’interesse ad agire e del difetto di legittimazione ad agire sollevate dalla societa’ convenuta nel controricorso.
Questa Corte ha precisato che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarita’ del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell’attore; essa resta dunque ferma anche quando poi, in ipotesi, il diritto vantato contro quel convenuto non sussista per avere quello agito nel rispetto della legge (Cass. 10 gennaio 2008, n. 355).
Nella specie, i ricorrenti in primo grado hanno convenuto in giudizio la (OMISSIS) S.p.a., imputando proprio ad essa la pubblicazione dei dati, censurando quindi una condotta propria della resistente e non anche di altri soggetti.
Sussiste anche l’interesse ad agire in capo ai ricorrenti, che consiste nell’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta ed alle difese svolte dalla parte convenuta.
I ricorrenti hanno agito, infatti, oltre che per il risarcimento dei danni non patrimoniali, anche per la cancellazione dei loro dati personali dal sistema di informazione creditizio e da ogni banca dati della (OMISSIS) S.p.a., con cio’ azionando un interesse personale, attuale al momento della proposizione della domanda e concreto in relazione al pregiudizio che hanno dedotto essersi verificato in loro danno.
2. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 7 e articolo 11, lettera d), perche’ le trascrizioni in esame si riferivano a domande revocatorie concernenti esposizioni debitorie di un soggetto terzo, tale (OMISSIS), con la conseguenza che l’indicazione delle esposizioni debitorie di tale soggetto terzo nei rapporti e nei prodotti informativi della (OMISSIS) S.p.a. riguardanti loro non erano pertinenti e, in ogni caso, erano eccedenti rispetto alla specifica finalita’ perseguita che era quella di fornire informazioni sull’affidabilita’ e sulla puntualita’ dei pagamenti.
I ricorrenti, inoltre, deducono la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e censurano l’omesso l’esame dei fatti esposti e specificamente delle note di trascrizione pubblicate il 5 e il 10 novembre 2008 e dei relativi atti di citazione riguardanti le azioni revocatorie in cui il debitore era (OMISSIS), violando anche il disposto dell’articolo 11, lettera d) del Codice della Privacy e dell’interpretazione che di tale norma aveva fornito la giurisprudenza di legittimita’.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 7, articolo 11, lettera e) e dell’articolo 6 del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati per i crediti al consumo, affidabilita’ e puntualita’ nei pagamenti – Allegato A 5 al Decreto Legislativo n. 196 del 2003, perche’ la sentenza impugnata non aveva ritenuto applicabile il termine massimo di trentasei mesi per la conservazione dei dati in quanto non riferibile alle informazioni provenienti da fonte pubblica, non tenendo in considerazione che il Codice della Privacy tutela anche i dati gia’ pubblici o pubblicati e la natura e funzione prevalente di informazione creditizia di detti dati, oltre che del fatto che, ove si ritenesse inapplicabile il termine di trentasei mesi, mancherebbe qualsiasi previsione di termine di conservazione per i dati pubblici inseriti nei Sistemi Informativi Creditizi.
3.1 Il primo motivo e’ fondato.
Questa Corte ha affermato che in tema di trattamento dei dati personali, il Decreto Legislativo n. 196 del 2003 (nella versione applicabile ratione temporis, anteriore alle modifiche apportate dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) ha ad oggetto della tutela anche i dati gia’ pubblici o pubblicati, poiche’ colui che compie operazioni di trattamento di tali informazioni, dal loro accostamento, comparazione, esame, analisi, congiunzione, rapporto od incrocio puo’ ricavare ulteriori informazioni e, quindi, un valore aggiunto informativo, non estraibile dai dati isolatamente considerati, potenzialmente lesivo della dignita’ dell’interessato (ai sensi dell’articolo 3 Cost., comma 1 e dell’articolo 2 Cost.), valore sommo a cui e’ ispirata la legislazione sul trattamento dei dati personali (Cass., 25 giugno 2004, n. 11864).
Ed invero, nella gerarchia dei valori costituzionalmente tutelati la dignita’ dell’interessato e’ ritenuta preminente rispetto all’iniziativa economica privata che, secondo l’articolo 41 Cost., non puo’ svolgersi in modo da recare danno alla dignita’ umana (Cass., 8 agosto 2013, n. 18981).
3.2 Con specifico riferimento al trattamento dei dati, del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 11, prescrive che i dati personali (compresi quelli di natura soggettiva, come opinioni e valutazioni che rilevano soprattutto nel settore bancario, per la valutazione dell’affidabilita’ di chi richiede un prestito, o assicurativo o nel mercato del lavoro) devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, essere pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalita’ per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
3.3 La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi esposti, limitandosi ad evidenziare che la (OMISSIS) S.p.a. aveva inserito nel proprio archivio dati conformi e in linea con quelli risultanti dai pubblici registri e omettendo del tutto l’indagine sulle finalita’ del trattamento e, quindi, sulla pertinenza e non eccedenza di quest’ultimo rispetto alle prime.
Ne’ appare rilevante, al fine di stabilire la pertinenza e la non eccedenza del trattamento dei dati, l’affermazione del Tribunale di Bologna che la (OMISSIS) S.p.a. non aveva elaborati i dati, ne’ li aveva valutati nel merito.
Il giudice di merito doveva, quindi, correttamente accertare se l’informazione che riguardava i ricorrenti fosse stata trattata in modo non pertinente e in modo eccedente rispetto alla finalita’ perseguita dalla (OMISSIS) S.p.a..
4. In ragione dell’accoglimento del primo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito il secondo motivo.
5. In conclusione la decisione impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Bologna in diversa composizione per il riesame e la liquidazione delle spese di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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