Il socio di una società di persone

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 dicembre 2020| n. 29416.

Il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’art. 1936 cod. civ., non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del “beneficium excussionis” di cui all’art. 2304 cod. civ. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all’esercizio dell’azione di regresso ex art. 1950 cod. civ. contro la società

Ordinanza|23 dicembre 2020| n. 29416

Data udienza 12 ottobre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Banca – Assegno emesso in nome di una sas e assegni emessi in mone del legale rappresentante pro tempore – Protesto degli assegni – Recesso della banca – Obbligazione fideiussoria – Carattere accessorio – Eccezione del debitore principale – Esperibilità da parte del fideiussore – Prestazione di fideiussione da parte di un socio di società di persone – Art. 1936 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13524/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 367/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 20/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/10/2020 dal Cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

FATTI DI CAUSA

La societa’ (OMISSIS) srl (gia’ (OMISSIS) sas) e il (OMISSIS) in proprio agivano in giudizio, esponendo che la predetta societa’ aveva aperto un conto corrente affidato (n. (OMISSIS)) presso la (OMISSIS); che un analogo conto (n. (OMISSIS)) era stato aperto in proprio dal (OMISSIS) (legale rappresentante e socio accomandatario); che la societa’ aveva emesso quattro assegni che la Banca trattaria aveva protestato in violazione degli accordi, comunicando il recesso da entrambi i conti, chiedendo l’immediato rientro dalle esposizioni debitorie e applicando interessi usurari e anatocistici. Essi chiedevano di rideterminare il credito della Banca, espungendo le poste illegittime e, con riferimento al protesto degli assegni e al recesso ritenuto illegittimo, il risarcimento dei danni anche per il discredito commerciale.
La (OMISSIS) si costituiva chiedendo il rigetto delle domande attoree e, in via riconvenzionale, la condanna degli attori al pagamento delle somme a saldo dei conti correnti.
Il Tribunale di Trento, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della Banca, condannava gli attori a corrispondere, in solido, l’importo di Euro 47269,98, oltre accessori, e rigettava le domande degli attori, ritenendole sfornite di prova.
Il (OMISSIS) proponeva appello, rigettato dalla Corte territoriale di Trento, con sentenza del 20 novembre 2015.
La Corte riteneva che l’appello era stato proposto dal solo (OMISSIS) in proprio e non per conto della societa’ di cui, in primo grado, si era dichiarato rappresentante, sicche’ la sentenza del tribunale era passata in giudicato nei confronti della societa’; rigettava il motivo di gravame concernente l’omessa pronuncia sulla domanda di risarcimento dei danni derivati personalmente al (OMISSIS), in conseguenza del protesto degli assegni e del recesso della Banca, avendo la Corte rilevato che il tribunale si era pronunciato negativamente su tale domanda, avendo escluso profili di illegittimita’ e scorrettezza della Banca in entrambe le vicende considerate (protesto degli assegni in presenza di sconfinamento non consentito dal fido e richiesta di rientro avvenuta secondo le modalita’ previste nelle condizioni contrattuali); osservava che il (OMISSIS) non aveva dimostrato di avere subito danni a titolo personale per la eventuale illegittimita’ del protesto relativo agli assegni emessi sul conto della societa’ e, inoltre, non aveva titolo per dolersi personalmente del recesso della Banca dal rapporto di conto corrente con la societa’, peraltro avvenuto nel rispetto delle previsioni negoziali; con riguardo alla chiusura dal conto personale del (OMISSIS), la Corte osservava che era stato lo stesso correntista a chiederne la chiusura, come rilevato dal tribunale e non contestato in appello, e che comunque nessun pregiudizio era stato dimostrato dall’interessato; infine, con riguardo al motivo di gravame concernente l’omessa pronuncia sull’eccezione di nullita’ o inesistenza dell’obbligazione fideiussoria assunta dal (OMISSIS), la Corte osservava che lo stesso appellante aveva introdotto la questione solo nella memoria di replica in primo grado e che comunque non si ravvisava alcuna nullita’ o inesistenza, essendo valida la fideiussione prestata dal socio illimitatamente responsabile in favore di societa’ di persone che, seppure priva di personalita’ giuridica, costituisce un distinto e autonomo centro di interessi e di imputazione di situazioni giuridiche, rientrando la suddetta garanzia tra quelle prestate per le obbligazioni altrui, a norma dell’articolo 1936 c.c.; infine, giudicava inammissibile l’eccezione di decadenza dalla garanzia, ai sensi dell’articolo 1957 c.c., perche’ proposta tardivamente nella comparsa conclusionale davanti al tribunale, e comunque infondata, stante la clausola contrattuale di deroga all’applicazione della citata disposizione.
Avverso questa sentenza il (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, resistiti da (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), anche con memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo motivo del ricorso denuncia omesso esame di fatto decisivo costituito dall’essere gli assegni stati effettivamente pagati e dunque erroneamente inoltrati per il protesto.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. e articolo 2697 c.c., per avere (il tribunale) affermato che l’affidamento accordato alla societa’ non consentisse il pagamento degli assegni con addebito sul conto della societa’ e (la corte territoriale) giudicato che gli assegni fossero scoperti e insussistente la concessione dell’aumento del fido e, in definitiva, che la condotta della Banca fosse stata corretta, senza tuttavia esaminare la documentazione prodotta dalle parti.
Il terzo motivo denuncia violazione degli articoli 2313 e 2318 c.c. e del Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 45, per avere ritenuto che il (OMISSIS) non avesse subito pregiudizi di tipo personali in relazione agli assegni emessi per conto della societa’, senza tuttavia considerare che egli era legale rappresentante e socio accomandatario, che era stato protestato personalmente quale traente degli assegni ed aveva subito pregiudizi personali.
Il quarto motivo denuncia violazione dell’articolo 1845 c.c., articoli 1175 e 1375 c.c., per avere ritenuto legittima la chiusura dell’affidamento e dei conti correnti, essendosi trattato invece di un recesso improvviso e arbitrario, in violazione dei canoni di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto, tanto piu’ che il recesso aveva riguardato non solo il conto corrente (della societa’) oggetto del presunto sconfinamento ma anche il conto personale del (OMISSIS).
Il quinto motivo denuncia violazione degli articoli 2043 e 2059, anche in relazione agli articoli 1226 e 2055 e 2056 e articolo 2797 c.c., per avere escluso, omettendo di fare applicazione delle presunzioni, l’esistenza di pregiudizi economici derivanti personalmente al (OMISSIS) in conseguenza del protesto degli assegni, per la lesione dell’onore e della reputazione anche commerciale che egli aveva subito, essendo socio accomandatario e imprenditore.
Il sesto motivo denuncia violazione degli articoli 2313, 2318 e 1936 c.c., per avere rigettato la domanda di nullita’ o inesistenza per difetto di causa della fideiussione rilasciata dal (OMISSIS) il 4 settembre 2007, in forza della quale egli era stato condannato al pagamento, avendo egli garantito l’adempimento delle obbligazioni della s.a.s. di cui gia’ rispondeva come legale rappresentante e unico socio accomandatario illimitatamente responsabile.
Il primo, secondo e quarto motivo (quest’ultimo nella parte concernente la chiusura del conto della societa’) sono avvinti dalla comunanza delle censure proposte che riguardano il protesto degli assegni emessi dalla societa’ e la chiusura del relativo conto corrente, in quanto prospettati come fattori causali di pregiudizi arrecati alla societa’, rispetto ai quali il ricorrente e’ privo di legittimazione a dolersi nel presente giudizio di cassazione. Ed infatti, la Corte territoriale ha affermato che la societa’ sarebbe stata legittimata ad agire a tutela dei suoi diritti a fronte del protesto di assegni tratti sul suo conto, in considerazione della autonomia patrimoniale di cui godeva quale s.a.s., ma non aveva proposto appello avverso la sentenza (impugnata dal solo (OMISSIS) personalmente) del tribunale, con conseguente formazione del giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda della societa’. In questi termini e’ dunque fondata l’osservazione, svolta nel controricorso, secondo cui il (OMISSIS) non e’ legittimato in questa sede a dolersi dell’accertamento relativo al protesto degli assegni e alla chiusura del conto della societa’, vicende in relazione alle quali la legittimazione spettava esclusivamente alla societa’ intestataria del conto, a carico della quale erano stati effettuati gli addebiti. A questo riguardo, sarebbe vano fondare una conclusione diversa richiamando la concorrente posizione di fideiussore del (OMISSIS). Si deve ribadire che il carattere accessorio dell’obbligazione fideiussoria, desumibile dagli articoli 1939 e 1945 c.c., consente al fideiussore di opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, ma non comporta l’attribuzione di una legittimazione sostituiva ai fini della proposizione delle azioni che competono a quest’ultimo nei confronti del creditore, neppure quando le stesse si riferiscano alla posizione debitoria per la quale e’ stata prestata la garanzia, ostandovi anche il principio generale sancito dall’articolo 81 c.p.c., secondo cui, in mancanza di un valido titolo che consenta la sostituzione, legittimato ad agire in giudizio, in via di azione ed in nome proprio, e’ solo il titolare dell’interesse leso (cfr. Cass., Sez. I, 4.12.2019, n. 31653; Sez. III, 20.8.2003, n. 12225).
I suddetti motivi (primo e secondo), peraltro, sono inammissibili anche perche’ intendono sovvertire apprezzamenti di fatto incensurabilmente operati dalla Corte territoriale in senso contrario, anche in relazione alla chiusura del conto corrente della societa’ (avvenuta secondo le modalita’ contrattuali previste) e del conto personale del (OMISSIS) (cfr. quarto motivo), avendo i giudici di merito – con statuizione non censurata in questa sede – accertato che era stato lo stesso correntista a chiederne la cessazione, come rilevato dal tribunale e non contestato neppure in appello.
Il ricorrente e’ invece legittimato a proporre il terzo e quinto motivo, riguardanti i pregiudizi lamentati alla sua sfera personale e patrimoniale, riferibili, oltre che alla chiusura del conto personale, anche alle conseguenze delle vicende – intangibilmente accertate nel processo – relative al protesto degli assegni e alla chiusura del conto della societa’. Anche i suddetti motivi sono tuttavia inammissibili poiche’ contestano incensurabili apprezzamenti di fatto adeguatamente operati dai giudici di merito, i quali hanno escluso i lamentati pregiudizi economici dedotti dal (OMISSIS) per difetto di prova in concreto, con argomentazione non contraddetta dalla qualita’ di socio accomandatario gia’ rivestita dal (OMISSIS).
Il sesto motivo non censura la ratio decidendi di tardivita’ della introduzione della questione di nullita’ della fideiussione nel giudizio di merito ed e’ comunque infondato, alla luce del principio secondo cui il socio di una societa’ di persone, ancorche’ illimitatamente responsabile, puo’ validamente prestare fideiussione in favore della societa’, giacche’ questa, pur se sprovvista di personalita’ giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d’imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacita’ rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l’articolo 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata “ex lege” dalle disposizioni sulla responsabilita’ illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l’ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l’interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla societa’, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l’altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del “beneficium excussionis” di cui all’articolo 2304 c.c.. In tale situazione, il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualita’, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, e’ legittimato all’esercizio dell’azione di regresso ex articolo 1950 c.c., contro la societa’ (Cass. n. 7139 del 2018).
Il ricorso e’ rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per compensi, oltre accessori dovuti per legge.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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