Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 20 aprile 2020, n. 12544.

Massima estrapolata:

Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui all’art. 240-bis cod. pen. può essere disposto anche su beni già sottoposti a sequestro probatorio, qualora ricorrano i presupposti di entrambi gli istituti, in quanto diverse sono le finalità dagli stessi perseguite. (In motivazione, la Corte ha chiarito che l’istituto della preclusione procedimentale opera solo quando siano attivate più misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare).

Sentenza 20 aprile 2020, n. 12544

Data udienza 12 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari reali – Sequestro preventivo – GIP – Sussistenza delle presunzioni di cui all’art. 240 bis c.p.p. – Immobile oggetto di precedente confisca di prevenzione – Genericità delle censure – Indeducibilità dei motivi di doglianza – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. CAPOZZI Angelo – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. COSTANTINI Antoni – rel. Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 16/10/2019 del Tribunale del riesame di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Costantini Antonio;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Ghersi Renato Finocchi che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore, avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli con l’ordinanza del 16 ottobre 2019, decidendo sulla richiesta ex articolo 324 c.p.p. proposta nell’interesse di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quale esercente la potesta’ genitoriale sui figli minori (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 20.6.2019 in danno di (OMISSIS), ritenuto componente di spicco dell’articolazione camorristica “clan (OMISSIS)” ha:
– confermato il sequestro della casa familiare, intestata alla moglie (OMISSIS), ritenendo sussistente la presunzione di cui all’articolo 240-bis c.p. ed irrilevante la circostanza che l’immobile fosse gia’ oggetto di confisca di prevenzione;
– confermato il sequestro di cinquanta orologi di diverse tipologie e marche, sette diamanti, svariati monili ed oggetti in oro e brillanti rinvenuti nell’immobile nel corso della perquisizione domiciliare, a cagione del non comprovato il legittimo acquisto, non ritenendo preclusivo il fatto che fossero oggetto di sequestro in un distinto procedimento per il delitto di ricettazione.
2. Ricorrono (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), per il tramite del comune difensore avvocato (OMISSIS), e deducono violazione dell’articolo 321 c.p.p. e articolo 240-bis c.p., oltre che contraddittorieta’ della motivazione.
2.1. Quanto all’immobile in sequestro rilevano i ricorrenti che “nulla adduce il giudice a quo a dimostrazione che l’immobile intestato alla ricorrente (OMISSIS) (sito alla (OMISSIS)) sia invece di proprieta’ di (OMISSIS)”.
Sotto tale profilo, osservano i ricorrenti, non e’ sufficiente per fondare l’appartenenza del bene in capo al (OMISSIS), unico soggetto imputato in ordine ai reati che consentirebbero la confisca ex articolo 240-bis c.p. sulla base della ritenuta sproporzione, l’esistenza di mere presunzioni fondate sul rapporto di parentela, essendo invece necessario fornire elementi probanti la titolarita’ fittizia di (OMISSIS) rispetto al bene a lei intestato, persona estranea alle indagini; tali elementi non sono stati esplicitati dai giudici di merito in occasione della confermata ablazione disposta dal G.i.p..
2.2. Quanto agli altri beni mobili (orologi, pietre preziose, oro e gioielli) gia’ oggetto di sequestro probatorio per il delitto di ricettazione, rileva come la motivazione del Tribunale si palesi illogica nella parte in cui ritiene poter concorrere due ordini di motivi fondanti il vincolo sui beni: da un lato la provenienza illecita degli stessi in quanto frutto di ricettazione, dall’altro la mera probabilita’ di una loro provenienza illecita, presupposto legittimante la confisca allargata ex articolo 240-bis c.p., norma che invece presuppone che la relazione dei beni con l’illecito si determini nel senso della prova della responsabilita’.
Tenuto conto che l’articolo 240-bis risulta essere norma speciale rispetto a quella generale di cui all’articolo 240 c.p., la confisca allargata risulterebbe essere “applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile in quanto, generico, manifestamente infondato e proposto in ordine a motivi indeducibili.
2. Manifestamente infondata, oltre che generica risulta la censura a mente della quale il Tribunale avrebbe fondato il sequestro sul bene immobile ex articolo 240-bis c.p. su mere presunzioni di appartenenza a (OMISSIS).
Seppure si deve condividere l’enunciazione contenuta nel ricorso, secondo cui la presunzione relativa di illecita accumulazione patrimoniale – prevista nella speciale ipotesi di confisca di cui alla L. 7 agosto 1992, n. 356, articolo 12-sexies, oggi articolo 240-bis c.p. – non opera nel caso in cui il cespite sequestrato sia formalmente intestato ad un terzo, essendo in tal caso necessario dimostrare la ritenuta interposizione fittizia a mezzo di circostanze sintomatiche che costituiscano prova indiretta del superamento della coincidenza fra titolarita’ apparente e disponibilita’ effettiva del bene (Sez. 5, n. 13084 del 06/03/2017, Carlucci, Rv. 269711; Sez. 6, n. 49876 del 28/11/2012, Scognamiglio, Rv. 253957), generico risulta il motivo nella parte in cui non ha in alcun modo contrastato il riferimento esplicito, reso in risposta alla deduzione formulata in quella sede, alla diretta disponibilita’ in capo al (OMISSIS) dell’immobile sito in (OMISSIS), intestato alla moglie (OMISSIS), in quanto abitazione adibita a casa familiare; riferibilita’ del bene al soggetto che, direttamente accusato di partecipazione all’associazione mafiosa, e’ stata apprezzata sulla base del puntuale riferimento alle dichiarazioni rese in tal senso nel procedimento di prevenzione (rinvio operato alle pagg. 45 e seguenti del decreto). Circostanze pur poste a base del provvedimento genetico che lo stesso Collegio della cautela ha rilevato non essere state in alcun modo fatte oggetto di specifica allegazione di segno contrario, altresi’ evidenziando la carenza di elementi idonei a superare l’evidente sproporzione tra i redditi dichiarati dai coniugi, cosi’ includendovi quelli del (OMISSIS).
3. Manifestamente infondata risulta la dedotta incompatibilita’ del doppio titolo a fondamento del vincolo sui beni mobili in sequestro, la cui coesistenza sul medesimo bene e’ dovuta alla diversita’ strutturale tra i due titoli che, a loro volta, implicano differenti presupposti.
A prescindere dalla distinta finalita’ che e’ alla base dei due sequestri, preventivo, l’uno e probatorio l’altro, si osserva che l’ablazione in questione riguarda due distinti procedimenti per differenti reati astrattamente ipotizzati, circostanza che non pone alcun problema di incompatibilita’, analogamente a quanto accade in ordine alla contemporanea insistenza di sequestro di prevenzione e sequestro penale sullo stesso bene.
Sotto tale aspetto, infatti, deve osservarsi che il sequestro di un bene, sia dal punto di vista logico che giuridico, non e’ mai caratterizzato in termini assoluti, dovendo in realta’ essere sempre posto in diretto rapporto rispetto alle finalita’ proprie del vincolo. Nel caso che ci occupa, invero, mentre il sequestro con finalita’ probatorie e’ strumentalmente collegato alla necessita’ di effettuare una ricostruzione dell’accusa a carico del soggetto che si sarebbe reso responsabile della condotta di ricettazione contestata in via preliminare, potendo la vicenda processuale concludersi con la restituzione di detto bene in favore del soggetto che, all’esito del procedimento, dovesse risultare legittimo proprietario, il sequestro di cui all’articolo 240-bis c.p., in quanto direttamente finalizzato alla confisca al ricorrere dei presupposti, verra’ acquisito in favore dell’Erario, mentre potra’ essere richiesta la restituzione solo se il terzo in buona fede dimostri anche di essere il legittimo titolare.
Inconferente poi risulta l’osservazione del ricorrente secondo cui l’articolo 240-bis sarebbe norma speciale rispetto all’articolo 240 c.p. tenuto conto che, a prescindere dall’assenza di un rapporto di genere a specie tra le due norme che disciplinano invero distinte ipotesi di confisca, nel caso che ci occupa il rapporto viene unicamente declinato in termini di coesistenza tra sequestro preventivo e sequestro probatorio, rimanendo la possibile confisca, specie per il sequestro probatorio, solo uno dei possibili sbocchi processuali, cosiche’ la pretesa incompatibilita’ tra le due misure potra’ configurarsi solo in ipotesi di definitiva ablazione per uno dei due titoli.
Conformemente si e’ espressa questa Corte, seppure la questione avesse ad oggetto la possibile concorrenza tra sequestro preventivo e sequestro di prevenzione, che ha evidenziato come il sequestro preventivo finalizzato alla confisca di cui al Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, convertito con modificazioni dalla L. n. 356 del 1992, puo’ essere disposto anche su beni sottoposti a confisca di prevenzione, purche’ quest’ultima non sia definitiva (Sez. 2, n. 1908 del 08/11/2016, dep. 2017, Perrozzi, Rv. 269314). Anche con rifermento alla compatibilita’ tra i due sequestri (preventivo e probatorio), questa Corte ha confermato l’ammissibilita’ del sequestro probatorio di cosa gia’ sottoposta a sequestro preventivo qualora ricorrano contemporaneamente i presupposti normativi di entrambi gli istituti: cio’ in quanto il vincolo di indisponibilita’ derivante dall’adozione del primo provvedimento non osta a che possa essere rafforzato con l’emissione del secondo, al fine di garantire che al venir meno dell’uno rimanga intero l’effetto dell’altro (Sez. 3, n. 46902 del 14/06/2016, Sorgente, Rv. 268057). Compatibilita’ dei vincoli sugli stessi beni che deve essere ritenuta possibile tenuto conto che, nel caso sottoposto a scrutinio, gli stessi siano relativi a due distinti procedimenti penali che solo parzialmente riguardano le stesse persone.
Inoltre, deve essere puntualizzato che, la dedotta preclusione cui il ricorrente fa cenno, e’ istituto che, secondo giurisprudenza costante di questa Corte, opera solo quando siano attivate piu’ misure cautelari reali relative allo stesso bene e volte alla salvaguardia della medesima esigenza cautelare (probatoria, preventiva, conservativa), ancorche’ relative a concorrenti imputazioni di reato ciascuna dei quali in astratto legittimante l’adozione della misura (Sez. 6, n. 16668 del 11/03/2009, Silvestri, Rv. 243533); medesimezza delle esigenze cautelari che, per quanto sopra evidenziato ed anticipato, deve essere esclusa, non solo per la diversa natura processuale del vincolo, ma anche per il differente procedimento in cui lo stesso risulta essere stato attivato.
4. Da quanto sopra discende l’inammissibilita’ dei ricorsi, cui consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, secondo quanto previsto dall’articolo 616 c.p.p., comma 1.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Si da’ atto che il presente provvedimento redatto dal Consigliere Dr. Costantini Antonio viene sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *