Il sequestro conservativo

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 23 giugno 2020, n. 19058.

Massima estrapolata:

Il sequestro conservativo è legittimamente applicato se è necessario a garantire il futuro pagamento della pena pecuniaria, delle spese di giudizio o di altra somma che risulti dovuta all’Erario da parte del condannato. In assenza di tali esigenze di garanzia la misura cautelare reale risulta applicata in modo illegale.

Sentenza 23 giugno 2020, n. 19058

Data udienza 10 giugno 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Sequestro conservativo – Presupposto – Garanzia dell’effettivo pagamento di pena pecuniaria, spese di giustizia o di qualsiasi altra somma dovuta all’Erario

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02-11-2019 del Tribunale di Rimini;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pinelli Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di patteggiamento del 2 novembre 2019, il Tribunale di Rimini applicava a (OMISSIS) la pena concordata di anni 2, mesi 5 di reclusione e 6.250 Euro di multa, in relazione al reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 4, a lui contestato per aver detenuto illecitamente 2.773,4 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana, fatto accertato in Rimini fino al 31 ottobre 2019. Con la medesima sentenza, il Tribunale disponeva altresi’, ai sensi dell’articolo 316 c.p.p., il sequestro conservativo della somma di denaro di 5.325 Euro sequestrata presso l’abitazione dell’imputato.
2. Avverso la sentenza del Tribunale romagnolo, (OMISSIS), tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi.
Con il primo, la difesa deduce il difetto di motivazione e la violazione di legge rispetto al diniego delle attenuanti generiche, non essendo stati considerati vari elementi suscettibili di positiva valutazione, come la giovane eta’ del ricorrente, la sua condizione di incensurato e il suo leale contegno processuale.
Con il secondo motivo, infine, oggetto di doglianza e’ la statuizione sulla confisca, osservando la difesa che nel caso di specie non potevano ritenersi sussistenti i presupposti per l’imposizione del sequestro conservativo, essendo (OMISSIS) un giovane padre di famiglia con un contratto di lavoro, che puo’ contare sul sostegno dei genitori, per cui non vi era alcun motivo per ritenere che non fosse in grado di pagare le spese di giustizia o la multa inflittagli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

E’ fondato il secondo motivo di ricorso, mentre il primo e’ inammissibile.
1. Iniziando proprio dal primo motivo, deve rilevarsi che con lo stesso la difesa si duole del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, senza tuttavia precisare che sono state le parti, nel formulare l’accordo sulla pena poi recepito dal Tribunale, a escludere la concessione delle attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p., per cui la doglianza risulta inammissibile, essendosi il giudice limitato a manifestare condivisione rispetto a una libera opzione della difesa e del P.M., opzione che non puo’ essere rimessa in discussione in questa sede, non venendo in rilievo alcun profilo concernente l’illegalita’ della pena.
2. E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso.
Deve infatti premettersi che, con la sentenza di patteggiamento, il Tribunale ha contestualmente disposto il sequestro conservativo della somma di denaro che era stata gia’ sottoposta a sequestro presso l’abitazione dell’imputato, senza pero’ fornire adeguata motivazione sui presupposti di cui all’articolo 316 c.p.p..
Il sequestro conservativo e’ infatti ammesso “se vi e’ fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento o di ogni altra somma dovuta all’erario dello Stato”, profilo questo rimasto del tutto inesplorato nella sentenza impugnata, essendosi il giudice limitato a operare un generico e oscuro richiamo alle “stesse ragioni economiche che hanno spinto l’imputato a commettere l’illecito”, ragioni che tuttavia non sono state in alcun modo esplicitate.
Almeno nell’ottica dell’istituto di cui all’articolo 316 c.p.p., la motivazione della sentenza impugnata risulta pertanto apparente e inadeguata, non essendo stati affatto illustrati, in concreto, i requisiti della specifica misura applicata.
Ne consegue che, rispetto alla statuizione sul sequestro conservativo, si impone l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rimini.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul sequestro conservativo e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Rimini.
Motivazione semplificata.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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