Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2022| n. 9941.

Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato.

In forza del principio di causalità – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.

Ordinanza|28 marzo 2022| n. 9941. Il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato.

Data udienza 11 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Proprietà – Rimozione di opere – Mancanza di prova sulla comproprietà del bene – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4605-2021 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
E contro
(OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 202/2020 della Corte d’appello di Genova, depositata il 17/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
RILEVATO
Che:
– (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS) con ricorso notificato il 5/02/2021 impugnano per cassazione la sentenza della Corte d’appello, che, decidendo sul gravame proposto in via incidentale da (OMISSIS), ha respinto la domanda dell’originario attore (OMISSIS);
– la controversia riguarda l’azione petitoria esercitata da (OMISSIS) – e proseguita dopo il suo decesso dai suoi eredi – per la rimozione delle opere realizzate da (OMISSIS) su un’aia di (pretesa) comproprieta’ tra le parti in causa;
– in particolare, il (OMISSIS), premesso di essere comproprietario dell’aia, conveniva in giudizio (OMISSIS) e domandava che venisse accertato il suo diritto all’uso e al passaggio sulla stessa, contestando al (OMISSIS) di aver violato l’articolo 1102 c.c., per avere abusivamente e sine titulo realizzato un fabbricato sul bene di proprieta’ comune;
– (OMISSIS) si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto delle domande attoree, negando che (OMISSIS) fosse comproprietario dell’aia potendo egli vantare sulla corte solo una servitu’ di passaggio;
– (OMISSIS) chiedeva in via riconvenzionale di trasferire il luogo di esercizio della servitu’ al centro dell’aia di cui in causa, per renderlo compatibile con la presenza del manufatto in contestazione;
– in caso di denegata soccombenza, (OMISSIS) domandava di essere manlevato dai suoi danti causa, (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali due anni prima gli avevano trasferito la proprieta’ dell’immobile attiguo all’aia de qua;
– costituitisi i terzi chiamati in manleva, ed intervenuti in giudizio gli eredi di (OMISSIS) nel frattempo deceduto, il Tribunale di Massa (Sezione distaccata di Pontremoli) ha accolto tutte le domande attoree;
– contestualmente, il giudice di prime cure ha dichiarato fondata la domanda di manleva nei confronti dei terzi chiamati, (OMISSIS) e (OMISSIS), condannandoli, per l’effetto, a tenere indenne il convenuto dalle spese di demolizione del manufatto, nonche’ al risarcimento del danno derivato al (OMISSIS);
– avverso detta sentenza hanno proposto appello (OMISSIS) e (OMISSIS), lamentando la nullita’ della decisione per vizio di extrapetizione e chiedendo il rigetto della manleva perche’ infondata in fatto e in diritto;
– si e’ costituito in giudizio (OMISSIS), che ha proposto appello incidentale, riproponendo le domande ed eccezioni del primo grado di giudizio;
– si sono costituiti gli eredi di (OMISSIS), insistendo per il rigetto dell’appello incidentale e per la conferma della decisione del Tribunale;
– la Corte d’appello di Genova, con la sentenza qui impugnata ha riformato integralmente la sentenza impugnata in accoglimento dell’appello incidentale;
– il giudice del gravame ha ritenuto che i (OMISSIS), sui quali gravava il relativo onere, non avessero fornito la prova della comproprieta’ dell’aia;
– dall’esame del primo atto d’acquisto, delle indicazioni catastali ivi contenute, nonche’ delle risultanze della CTU era infatti emerso i (OMISSIS) non erano comproprietari dell’aia controversa (identificata col mappale n. 132, ex 1776), bensi’ di altra corte (identificata con i mappali n. 140-141, ex 1777);
– sicche’, sulla base dei titoli esaminati, egli poteva vantare sull’aia di cui si controverte solo una servitu’ di passaggio da esercitarsi, in assenza di segni apparenti che ne denotassero l’ubicazione e l’estensione, in modo da soddisfare il bisogno del fondo dominante col minor aggravio del fondo servente, cioe’ al centro della corte;
– la corte territoriale ha, pertanto, condannato i soccombenti (OMISSIS) alle spese di entrambi i gradi di giudizio a favore di tutte le parti, nonche’ alle spese della CTU;
– la cassazione della sentenza d’appello e’ chiesta da (OMISSIS) e (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste (OMISSIS) con controricorso tempestivamente notificato in data 15/03/2021;
– la relatrice ha formulato ex articolo 380 bis c.p.c. proposta di rigetto del ricorso;
– in data 11/11/2021 parte ricorrente ha depositato memoria ex articolo 380bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo i ricorrenti denunciano l’inesistenza della motivazione, per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 4;
– i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per non avere in alcun modo specificato le fonti di prova dalle quali il giudice avrebbe tratto il proprio convincimento circa l’esistenza della sola servitu’ di passaggio sull’area controversa, in luogo dell’allegata comproprieta’;
– il secondo motivo e’ rubricato violazione e falsa applicazione dell’articolo 116 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4;
– assumono i ricorrenti l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver ritenuto decisive e vincolanti, attribuendovi piena efficacia probatoria, le risultanze catastali, omettendo erroneamente di valutare il contenuto dell’atto pubblico prodotto che, in quanto prova legale, avrebbe dovuto prevalere nel processo decisionale;
– il primo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono inammissibili;
– nonostante le censure denuncino formalmente che la sentenza sia affetta da violazioni di legge, tali da determinarne l’inesistenza, nella sostanza esse attingono all’interpretazione dei titoli di proprieta’ effettuata dal giudice di merito ed il cui esito e’ insindacabile, se non sotto il profilo motivazionale, in sede di legittimita’ (cfr. Cass. 53/1974; id.744/1983);
– nel caso di specie, la Corte d’appello, con motivazione adeguata, ancorche’ sintetica, ha valutato i titoli di proprieta’ allegati dagli odierni ricorrenti, le indicazioni catastali ivi contenute, i segni presenti in loco, oltre alla prove testimoniali ed ha ritenuto che, sulla base degli stessi complessivamente valutati (e non sulla base delle sole risultanze catastali), non fosse integrata la prova della comproprieta’ dell’aia di cui in causa ed identificata nella nuova mappa catastale con il mappale 132 e nella mappa d’impianto del catasto con il n. 1776, bensi’ solo quella relativa alla sussistenza di una servitu’ di passaggio, atteso che la corte era identificata con il precedente mappale n. 1777, poi diventata pertinenza per una piccola parte del fabbricato degli attori (OMISSIS) e per l’altra parte del mappale n. 141;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1031 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– i ricorrenti censurano la decisione della giudice d’appello per avere indebitamente accertato l’esistenza della servitu’ di passaggio, la quale sarebbe stata costituita a seguito di frazionamento catastale delle aree di cui in causa;
– il motivo e’ infondato;
– la censura non coglie nel segno, in quanto non si confronta con la ratio decidendi che sottende al relativo capo della sentenza;
– l’esistenza della servitu’ di passaggio e’ stata accertata dal giudice dall’esame dei titoli di proprieta’ prodotti dalle parti, i quali, oltre a provare la comproprieta’ di altra corte rispetto a quella di cui in causa, contenevano un generico riferimento all’esistenza di un “diritto di (OMISSIS) sulla cosa comune”;
– il frazionamento catastale delle aree di cui in causa, riguardando le particelle nn. 140 e 141 (ex 1777) e non la particella n. 132 (ex 1776), ha assunto rilievo ai fini della corretta individuazione dell’aia controversa, non certo sulla costituzione della servitu’;
– il quarto motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 91 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3;
– i ricorrenti impugnano la decisione d’appello per aver erroneamente posto le spese a loro carico, per entrambi i gradi di giudizio, sia in relazione al (OMISSIS), che in relazione ai terzi chiamati in garanzia dal convenuto;
– il motivo e’ infondato;
– per giurisprudenza costante di legittimita’, in forza del principio di causalita’ – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l’iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. da ultimo Cass., n. 31889/2019, Cass. n. 1123/2022);
– nel caso di specie, la chiamata in causa da parte del convenuto di (OMISSIS) (OMISSIS) si e’ resa necessaria per resistere alla tesi sostenuta dai (OMISSIS) e rivelatesi, all’esito del giudizio d’appello e di legittimita’, definitivamente infondate;
– il ricorso e’ pertanto rigettato e, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite del controricorrente (OMISSIS) nella misura liquidata in dispositivo;
– sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 3.000,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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