Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 13 maggio 2020, n. 14774.
Massima estrapolata:
Il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato è ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività – salvi i casi espressamente previsti dagli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. – è quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Sentenza 13 maggio 2020, n. 14774
Data udienza 5 marzo 2020
Tag – parola chiave: Misure cautelari reali e personali – Ordinanze del Tribunale del riesame – Impugnazione – Ricorso per cassazione – Deve essere presentato presso la cancelleria del Tribunale del riesame – Tardività
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. GENTILI Andrea – Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/07/2019 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA SEMERARO;
sentite le conclusioni del PG Dott. PAOLO CANEVELLI;
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS);
Il difensore presente si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza del 31 luglio 2019 il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha rigettato l’appello proposto nell’interesse di (OMISSIS) avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria con la quale fu rigettata l’istanza di revoca dell’ordinanza cautelare genetica, applicativa della custodia in carcere, o di sostituzione con gli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento all’articolo 310 c.p.p., articolo 178 c.p.p., lettera c), articolo 111 Cost. articoli 5, 6 e 13 Cedu, e della motivazione per avere il Tribunale del riesame depositato l’ordinanza, senza neanche preventivamente depositare il dispositivo, dopo 67 giorni dall’udienza e non nel termine di 30 o 45 giorni.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione; il Tribunale del riesame non avrebbe motivato sull’eccezione di incompetenza per territorio proposta dall’appellante.
2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di cui ai capo x) ed y).
2.4. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ inammissibile perche’ tardivo.
1.1. Ai sensi dell’articolo 325 c.p.p., comma 3 e articolo 311 c.p.p., comma 3. il ricorso per cassazione avverso le ordinanze del Tribunale del riesame, in tema di misure cautelari personali e reali, deve essere presentato esclusivamente presso la cancelleria del Tribunale del riesame, quale giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza (Sez. 6, n. 3539 del 06/12/1990, dep. 1991, Messora, Rv. 187018 – 01; Sez. 6, n. 13420 del 05/03/2019, Dallai, Rv. 275367), le specifiche modalita’ fissate dal legislatore per la presentazione del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari costituiscono una deroga alle norme che regolano in via generale la presentazione dell’impugnazione: l’articolo 311 c.p.p., comma 3 e articolo 325 c.p.p., comma 3 escludono qualsiasi soluzione alternativa.
Ne consegue che se la parte deposita il ricorso per cassazione in un luogo diverso, in violazione dell’articolo 311 c.p.p., comma 3 e articolo 325 c.p.p., comma 3, la tempestivita’ del ricorso andra’ valutata nel momento in cui lo stesso ricorso giunge nella cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, cioe’ nella cancelleria del Tribunale del riesame.
Avendo il ricorrente violato l’articolo 311 c.p.p., comma 3 e articolo 325 c.p.p., comma 3, si assume il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardivita’, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestivita’, salvi i casi espressamente previsti dagli articoli 582 e 583 c.p.p. qui non applicabili, e’ quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Cfr. Cass. Sez. 2, n. 3261 del 30/11/2018, dep. 2019, Bossi, Rv. 274894 01, per cui il ricorso per cassazione presentato nella cancelleria del giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento cautelare impugnato e’ ammissibile soltanto ove esso sia pervenuto tempestivamente anche alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, ponendosi a carico del ricorrente il rischio che l’impugnazione, presentata ad un ufficio diverso da quello indicato dalla legge, sia dichiarata inammissibile per tardivita’, in quanto la data di presentazione rilevante ai fini della tempestivita’ – salvi i casi espressamente previsti dagli articoli 582 e 583 c.p.p. – e’ quella in cui l’atto perviene all’ufficio competente a riceverlo.
Cfr. nello stesso senso, in tema di ricorso per cassazione su riesame reale, Sez. 3 n. 28582 del 24/05/2019, Visconti, non massimata.
1.2. Gli avvisi di deposito dell’ordinanza impugnata sono stati notificati alle parti il 17 ottobre 2019; il termine di 10 giorni previsto dall’articolo 311 c.p.p. scadeva pertanto il 28 ottobre 2019, essendo il giorno 27 domenica.
Il ricorso per cassazione e’ stato depositato presso il Tribunale di Brescia il 24 ottobre 2019, e’ stato spedito con assicurata dalla cancelleria del Tribunale di Brescia nello stesso giorno ed e’ pervenuto al Tribunale del riesame di Reggio Calabria il 31 ottobre 2019, quindi dopo il decorso del termine di impugnazione.
2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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