Palazzo-SpadaConsiglio di Stato

sezione IV

sentenza 30 novembre 2015, n. 5409

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE QUARTA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8917 del 2014, proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t., Comando Generale della Guardia di Finanza – Centro Reclutamento, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via (…);

contro

Ro.Ca., rappresentato e difeso dall’avv. Al.Gu., con domicilio eletto presso Al.Gu. in Roma, Via (…);

nei confronti di

Fa.Ca., Ma.Ro.;

in sede di ottemperanza

concernente istanza, ex art. 112, comma 5, c.p.a., di chiarimenti sulle modalità di esecuzione della sentenza n. 4204/2014 della Sezione IV del Consiglio di Stato – concorso per reclutamento di 952 allievi finanzieri.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ro.Ca.;

Viste le memorie difensive;

Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 il Cons. Nicola Russo e uditi per le parti gli avvocati Gu. e l’avv. dello Stato Ga.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il Ministero dell’economia e delle finanze con ricorso proposto ai sensi dell’art. 112, quinto comma, c.p.a. chiede a questo Collegio di fornire chiarimenti in merito alle modalità di ottemperanza della sentenza di questa Sezione n. 4204/2014 – con cui è stato accolto il ricorso proposto dall’aspirante allievo finanziere Ro.Ca. per l’ottemperanza della sentenza della Sezione n. 3654/2013 – sotto il profilo della ricostruzione della carriera dal punto di vista economico.

A fondamento dell’interposto ricorso il Ministero dell’economia e delle finanze deduce che il ricorrente nell’ambito della propria memoria difensiva avrebbe

dichiarato di aver prestato attività lavorativa nella marina mercantile e pertanto ritiene che al sig. Ca. dovranno essere corrisposte – a tutto voler concedere – le retribuzioni non percepite nel periodo decorrente dalla data di inizio del corso di formazione (7 febbraio 2011) fino al momento di effettivo arruolamento, con esclusione però di quanto a qualsiasi titolo percepito dall’interessato nel medesimo periodo per altre attività lavorative.

Inoltre il Ministero deduce, nel proprio ricorso, che la Sezione, nella menzionata sentenza, nel disporre la “restitutio in integrum” delle retribuzioni non percepite, a far data dall’inizio del corso di formazione alla cui ammissione era finalizzato il concorso in oggetto, ” si è discostato da un consolidato orientamento giurisprudenziale “.

Si è costituito con memoria il sig. Ro.Ca.Ro., che ha eccepito, anzitutto l’inammissibilità del ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. rilevando che la sentenza n. 4204/2014 è stata emessa a fronte di un ricorso, che a sua volta è stato proposto per ottenere l’ottemperanza della sentenza di questo Consiglio di Stato n. 3654/2013, che aveva già statuito in ordine al diritto del sig. Ca.Ro. di ottenere la ricostruzione della carriera anche dal punto di vista economico.

Pertanto, conclude il Ca., l’eventuale chiarimento chiesto dal Ministero semmai doveva essere richiesto nel concluso giudizio di ottemperanza che ha dato luogo alla sentenza n. 4204/2014, oppure, sostiene ancora l’intimato, la questione semmai poteva essere sollevata, mediante opposizione ad un eventuale procedimento esecutivo, che avrebbe potuto attivare il Ca. per ottenere le retribuzione non percepite (esecuzione che ad

oggi non è stata ancora promossa), ovvero mediante reclamo avverso un provvedimento assunto in argomento dal Commissario ad acta, il che pure non si è verificato.

Fermo restando quanto sopra, il Ca. eccepisce che il giudicato da eseguire è chiaro nella sua portata conformativa e che, quanto alle questioni relative alla restitutio in integrum disposta con il giudicato in questione, in ordine alle quali l’Avvocatura erariale ha lamentato il contrasto con l’orientamento giurisprudenziale in materia, l’interessato ha eccepito che trattasi di questioni ormai coperte dal giudicato e su cui non si può più intervenire mediante la richiesta di chiarimenti.

DIRITTO

Perviene all’esame della Sezione il ricorso dell’Amministrazione dell’economia e delle finanze proposto espressamente ai sensi dell’art.112 comma 5 c.p.a. per ottenere chiarimenti in ordine all’ottemperanza delle statuizioni giurisdizionali passate in giudicato come emergenti dalla sentenza di questa Sezione n. 4204/14 che ha accolto il ricorso proposto dall’aspirante allievo finanziere Ro. Ca. per l’ottemperanza della sentenza della Sezione n. 3654/2013.

Il Collegio ritiene preliminarmente di formulare alcune osservazioni sulla natura del rimedio qui attivato.

Il codice del processo amministrativo nel disciplinare il giudizio di ottemperanza prevede l’azione di ottemperanza può essere proposta “anche al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza” ( art. 112 comma 5 ).

Inoltre il successivo art.114 dispone ( comma 7) che nel caso di ricorso ai sensi del comma 5 dell’art.112 ,”il giudice fornisce chiarimenti in ordine alle modalità dell’ottemperanza , anche su richiesta del Commissario”.

Da quanto esposto si deve rilevare (come peraltro già fatto presente in altra analoghe controversie definite da questa Sezione (cfr. sentt. n. 6468 del 17/12/2012 e n. 3539 del 10/07/2014) che il ricorso “per ottenere chiarimenti” ha delle sue particolari specificità che conferiscono a tale strumento una natura giuridica diversa dall’azione di ottemperanza intesa tout court.

Invero, a prescindere da ogni altro profilo che pure contrassegna il giudicato, mentre l’azione di ottemperanza è esperita dalla parte già vittoriosa nel giudizio di cognizione o di altro giudizio ad essa equiparabile, nella fattispecie è l’amministrazione soccombente a proporre ricorso, e al riguardo il sig. Ca. si guarda bene dal chiedere chiarimenti, ma richiede l’ottemperanza alle statuizioni rese nel giudizio di merito, come emergenti dalla sentenze sopra menzionate.

Il ricorso qui in discussione, dunque, ancorchè attratto nel giudizio di ottemperanza, attiene al più vasto ambito di conformazione della successiva azione amministrativa, in dipendenza del giudicato medesimo.

Sempre in linea generale, va pure osservato come in ogni caso il momento relativo all’esecuzione del giudicato è contrassegnato da due fondamentali caratteristiche :

a) da un lato, è la sede in cui si passa dal mondo della decisione giudiziale a quello del fatto, in cui occorre assicurare la satisfattività della tutela giudiziale fatta valere concretamente dal privato ricorrente;

b) dall’altro lato, è una fase dell’azione amministrativa in cui la P.A., cui compete la riedizione dell’attività, emendata dai vizi riscontrati nel corso del giudizio, deve porre in essere degli atti a mezzo dei quali non vanno ripetuti i vizi di legittimità già stigmatizzati dal decisum giurisdizionale.

Nel caso del rimedio ex art. 112, comma 5, c.pa., trattasi di un’azione esecutiva di accertamento volta ad eliminare possibili incertezze nella fase di attuazione del rapporto processuale definito con la sentenza passata in giudicato (cfr. Cons. St., sez. VI, 26 marzo 2014, n. 1472).

I quesiti interpretativi da sottoporre al giudice dell’ottemperanza, dunque, devono attenere alle modalità dell’ottemperanza e devono avere i requisiti della concretezza e della rilevanza, non potendosi sottoporre al giudice dell’ottemperanza questioni astratte di interpretazione del giudicato, ma questioni specifiche che siano effettivamente insorte durante la fase di esecuzione del giudicato (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 ottobre 2012, n. 5469).

Nel caso di specie, a fronte della notifica della sentenza di questa Sezione n. 4204/2014, che ha statuito il diritto del Sig. Ca. di percepire le retribuzione dovute dal Ministero dell’economia e delle finanze per il periodo intercorrente tra il 07.02.2011 fino all’effettivo arruolamento, l’Amministrazione ha pacificamente riconosciuto il diritto del sig. Ca., così come è stato

statuito nelle sentenze n. 3654/2013 – 4204/2014, come viene documentato dalla stessa Avvocatura erariale, tramite la produzione della PEC del Comando Generale delle Guardia di Finanza in data 08.09.2014, con la quale si comunica al sig. Ca.Ro., tramite il proprio difensore che: “1. In ottemperanza alla sentenza in oggetto, si rappresenta che l’aspirante A.F. Ro. sarà inserito nella graduatoria finale di merito delle procedura in rassegna, nominato vincitore, e successivamente ammesso – previa verifica del mantenimento dei prescritti requisiti – al primo corso utile di formazione per allievi finanzieri presso la scuola Nautica della Guardia di finanza di Gaeta, che avrà inizio, presumibilmente, entro la fine del corrente anno.

2. successivamente, fermo restando il superamento del corso di formazione, si procederà alla ricostruzione della carriera dell’interessato, che avrà decorrenza giuridica dal 7 febbraio 2011, data di arruolamento dei vincitori della medesima procedura concorsuale”.

Ciò, del resto, appare conforme a quanto sia la sentenza n. 3654/2013, che la sentenza n. 4204/2014, hanno, in modo chiaro, affermato, laddove statuiscono incontrovertibilmente il diritto del sig. Ca. di ottenere “la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti di legge dal punto di vista giuridico ed economico, e quindi la restitutio in integrum delle retribuzioni non percepite, a far data dall’inizio del corso di formazione alla cui ammissione era finalizzato il concorso in oggetto”.

Peraltro, come evidenziato in sede di memoria dal Ca., egli non si è mai opposto affinché alle retribuzioni dovute dal Ministero dell’economia e delle finanze per il periodo intercorrente tra il 07.02.2011 fino all’effettivo arruolamento, venissero sottratte le retribuzioni dallo stesso

percepite per l’attività lavorativa prestata (c.d. aliunde perceptum). Infatti, come risulta dal verbale dell’11.09.2013 redatto dalla Guardia di Finanza di Palermo, l’Amministrazione, considerato che i dati ottenuti dall’anagrafe Tributaria, in uso al Corpo, non erano stati aggiornati ha chiesto allo stesso Ca. di esibire i CUD e le buste paga rilasciate dal datore di lavoro.

Ebbene il sig. Ca. ha consegnato spontaneamente all’Amministrazione la documentazione in suo possesso relativa all’attività lavorativa prestata in detto periodo: 1) Cud 2014 relativo all’anno d’imposta 2013 rilasciato dall’In. S.P.A.; 2) buste paga relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2014 rilasciata dall’Au. s.p.a.

Infine, nel ricorso per richiesta di chiarimenti di cui al presente giudizio il Ministero dell’economia e delle finanze deduce che questo Consiglio nel disporre la “restitutio in integrum delle retribuzioni non percepite, a far data dall’inizio del corso di formazione alla cui ammissione era finalizzato il concorso in oggetto”, si sarebbe “discostato da un consolidatoorientamento giurisprudenziale”.

Al riguardo, ribadito che il ricorso ex art. 112, comma 5, c.p.a. deve essere rivolto a sollecitare il potere del giudice amministrativo di “interpretazione autentica” del giudicato, e non già un potere di consulenza nei confronti delle parti, e che con esso devono essere sottoposte al giudice dell’ottemperanza questioni specifiche di interpretazione del singolo giudicato e non già questioni di carattere generale (cfr. Cons. St., sez. VI, 25 novembre 2012, n. 5469), deve sottolinearsi che, come correttamente rilevato dalla difesa del Ca., in ordine a tale deduzione “il Ministero non svolge alcuna domanda, né effettivamente poteva né può svolgere alcuna domanda, in quanto la statuizione in argomento è stata acclarata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3654/2014, passata in giudicato a seguito del rigetto del ricorso per revocazione proposto dal Ministero, statuizione, peraltro confermata dalla sentenza dello stesso Ecc.mo Consiglio di Stato, che ha riconosciuto definitivamente il diritto del Sig. Ca. Ro. di ottenere le retribuzioni non percepite, a far data dall’inizio del corso di formazione alla cui ammissione era finalizzato il concorso in oggetto”.

Per completezza, si precisa che la detta domanda, già accolta nel giudizio di merito con la sentenza n. 3654/2013 (passata in giudicato), è stata ribadita dal Ca. ed è stata accolta appunto con la sentenza n. 4204/20, che ha definitivamente statuito il diritto del sig. Ca. di ottenere “la ricostruzione della carriera a tutti gli effetti di legge dal punto di vista giuridico ed economico, e quindi restitutio in integrum delle retribuzioni non percepite, a far data dall’inizio del corso di formazione alla cui ammissione era finalizzato il concorso in oggetto”.

Non può, dunque, l’Avvocatura erariale sollevare in questa sede questioni su cui si è ormai formato il giudicato, potendo il ricorso di cui all’art. 112, comma 5, c.p.a., essere azionato soltanto quando vi sia un interesse concreto ed attuale ad ottenere il chiarimento, e non già quando si vogliano in via strumentale rimettere in discussione le statuizioni contenute nel giudicato da eseguire, magari attraverso la prospettazione di “questioni astratte di interpretazione” di un qualsivoglia giudicato (cfr. Cons. St., sez. VI, sent. n. 5469 del 2012 cit.).

Da quanto fin qui detto consegue che il ricorso in esame deve essere respinto.

Le spese della presente fase seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), respinge il ricorso.

Condanna l’Amministrazione al pagamento delle spese della presente fase, liquidandole complessivamente in euro 2.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio – Presidente

Nicola Russo – Consigliere, Estensore

Sandro Aureli – Consigliere

Andrea Migliozzi – Consigliere

Silvestro Maria Russo – Consigliere

Depositata in Segreteria il 30 novembre 2015.

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