Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16935.
Il ricorrente che si lamenta in sede di ricorso in Cassazione le lacune ed i limiti della consulenza tecnica deve riportare testualmente i punti sia della perizia di parte e sia della consulenza
Il ricorrente non può limitarsi a lamentare in sede di ricorso in Cassazione, le lacune ed i limiti della consulenza tecnica sulla quale la Corte d’Appello abbia fondato il proprio convincimento, ma deve indicare specificamente i punti sui quali deve essere svolto l’accertamento di logicità della sentenza, riportando testualmente i punti sia della perizia sia della consulenza.
Ordinanza|| n. 16935. Il ricorrente che si lamenta in sede di ricorso in Cassazione le lacune ed i limiti della consulenza tecnica deve riportare testualmente i punti sia della perizia di parte e sia della consulenza
Data udienza 6 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: COMUNIONE E CONDOMINIO – CONDOMINIO – PARTI COMUNI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere
Dott. PAPA Patrizia – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere
Dott. VARRONE Luca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18686/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di CATANZARO n. 14/2017, depositata l’11/01/2017;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/02/2023 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
PREMESSO
CHE:
1. Con distinti atti introduttivi (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Il Tribunale di Crotone, con sentenza del 7 maggio 2008, ha rigettato le domande degli attori, ritenendo che non vi fosse vincolo pertinenziale tra l’edificio realizzato dalla (OMISSIS) e l’area destinata al parcheggio, appartenendo il fabbricato alla (OMISSIS) e l’area invece ai fratelli (OMISSIS) ed (OMISSIS).
2. Gli attori hanno impugnato la sentenza e la Corte d’appello di Catanzaro – con la sentenza 11 gennaio 2017, n. 14 – ha accolto il gravame e ha dichiarato l’esistenza del diritto d’uso dell’area destinata a parcheggio, individuata in motivazione, in favore degli originari attori. Secondo l’accertamento della Corte d’appello, sia il terreno sul quale e’ stato costruito l’edificio che l’area circostante destinata in progetto al parcheggio erano al momento dell’esecuzione dei lavori di proprieta’ della (OMISSIS), che ha realizzato il fabbricato e la relativa area negli anni (OMISSIS) e ha poi venduto alcuni appartamenti “riservando per se’ e per i suoi aventi causa a qualsiasi titolo il diritto di proprieta’ su tutti gli spazi di rispetto (fatta eccezione per il cortile antistante e l’androne)”;
con atto del (OMISSIS) e’ stato poi deliberato lo scioglimento della societa’, assegnando ai soci (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) gli appartamenti invenduti e la zona destinata in progetto al parcheggio, profili questi ultimi che non impediscono – ha concluso il giudice d’appello – il riconoscimento in capo agli attori del diritto d’uso dell’area.
3. Avverso la pronuncia (OMISSIS) ricorre per cassazione.
Resistono con controricorso gli intimati (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Rilevato che il ricorrente ha proposto, e notificato, il ricorso verso i soli appellanti, cosi’ pretermettendo gli appellati contumaci, nei cui confronti e’ pure stato pronunciato il riconoscimento in capo agli attori del diritto d’uso dell’area, con ordinanza n. 24478/2022 questa Corte ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS). Il contraddittorio e’ stato tempestivamente integrato.
Sono state depositate due memorie dal ricorrente e una memoria dai controricorrenti.
Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno proposto difese.
CONSIDERATO
CHE:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi, tra loro strettamente connessi.
1) Il primo motivo contesta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, per violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1”: la Corte d’appello ha conformato la propria decisione alla consulenza tecnica d’ufficio, rivestendo il tutto dell’abito normativo inerente alla L. n. 765 del 1967, “opera sartoriale” che ha prodotto una “metamorfosi abnorme” della decisione giudiziale.
2) Il secondo motivo denuncia “error in iudicando per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5”: il punto VII della sentenza impugnata “e’ il prodotto dell’accondiscendenza della Corte territoriale alle conclusioni tecniche del consulente d’ufficio (..), ma non considera la pericolosita’ che tale scelta possa cagionare”; considerare tutta l’area di cui alla quota 1 quale unico luogo dove posizionare il parcheggio e’ incoerente e inesatto, dato che l’area di cui alla quota 2 e’ pur sempre area usufruibile; il consulente tecnico d’ufficio non ha considerato che l’area controversa e’ area che copre i magazzini e che non ha quindi le caratteristiche strutturali idonee per la sosta di autovetture, non essendo stata sottoposta a prove di carico.
I motivi non possono essere accolti. Entrambi i motivi contestano l’accertamento in fatto posto in essere dal giudice d’appello, sulla base delle conclusioni cui e’ giunto il consulente tecnico d’ufficio nominato in secondo grado, accertamento in fatto che spetta al giudice di merito e che non puo’, ove motivato, essere censurato da questa Corte di legittimita’. Al riguardo la Corte d’appello ha sottolineato come le conclusioni del consulente d’ufficio siano fondate sulla puntuale disanima degli elaborati progettuali depositati dalla societa’ costruttrice per ottenere la concessione edilizia e l’approvazione delle due successive varianti e sulla precisa descrizione dello stato dei luoghi; la Corte ancora ha precisato che il consulente d’ufficio aveva puntualmente risposto alle osservazioni critiche del consulente tecnico del ricorrente, osservazioni che d’altro canto non sono state riproposte in sede di comparsa conclusionale, profilo sul quale i motivi nulla dicono. In relazione poi all’omessa considerazione del fatto che l’area controversa sia area che copre i magazzini, il fatto e’ stato considerato dal giudice d’appello (v. pag. 7 della sentenza impugnata); quanto alla mancata sottoposizione dell’area alle prove di carico il ricorrente non deduce di avere fatto valere la circostanza, limitandosi a dire che “il fatto di cui sopra risulta da un’analisi valutativa piu’ approfondita della relazione peritale” (v. al riguardo Cass. 19989/2021, per cui la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma “ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita’, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate”).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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