Il reato previsto dall’art.87 d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 18 settembre 2020, n. 26252.

Il reato previsto dall’art.87 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, non rientra nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione in quanto tutela il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali e della libera determinazione e manifestazione del voto e non il regolare funzionamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, non potendosi ricondurre il reato in esame nella categoria dei delitti contro la pubblica amministrazione ed essendo prevista una pena inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, non era consentito il ricorso alle intercettazioni).

Sentenza 18 settembre 2020, n. 26252

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Arresti domiciliari – Corruzione propria e falso ideologico e materiale – Carenza indiziaria con riferimento alla falsificazione del permesso di costruire – Erronea qualificazione del fatto riconducibile alla norma penale incriminatrice di cui al capo d’imputazione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale della Liberta’ di Palermo il 27/12/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Pietro Silvestri;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della liberta’ di Palermo ha confermato l’ordinanza con cui e’ stata applicata la misura degli arresti domiciliari nei confronti di (OMISSIS), ritenuto gravemente indiziato dei reati di corruzione propria e falso ideologico e materiale.
(OMISSIS) avrebbe:
– quale tecnico formalmente incaricato di curare la pratica edilizia n. 36/2018, riguardante l’immobile di tale (OMISSIS), concorso con (OMISSIS), quest’ultima responsabile dell’Area (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) – nonche’ sostituta del Responsabile dell’Area 3 in caso di sua assenza, nel compiere atti contrari ai doveri di ufficio, consistiti nel rilascio del permesso di costruire n. 24 con data apparente dell’8.10.2018, ideologicamente e materialmente falsa.
In particolare, (OMISSIS): 1) in violazione, tra gli altri, dei principi di imparzialita’, efficienza, efficacia, avrebbe: a) trattato in via prioritaria l’istanza presentata da (OMISSIS) diretta ad ottenere il rilascio del permesso di costruire; b) curato privatamente l’istanza in questione e l’allegata relazione tecnica, concertandone con (OMISSIS) il contenuto e le modalita’ di presentazione; c) falsificato, in concorso con (OMISSIS), la data ed il numero della istanza in sanatoria, la data del parere favorevole apposto alla predetta pratica edilizia, la data del rilascio del permesso di costruire n. 24, attestando circostanze false e facendo annotare il predetto permesso nel registro comunale delle concessioni come rilasciato, contrariamente al vero, l’8.10.2018; 2) in cambio, la stessa (OMISSIS) avrebbe accettato la promessa da parte di (OMISSIS) di una somma imprecisata di denaro, destinata anche a remunerare (OMISSIS), poi effettivamente consegnata dalla stessa (OMISSIS) a (OMISSIS) l’11.10.2018 (capo 4)
– concorso, con gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), a falsificare sulla richiesta di permesso a costruire in sanatoria, relativo alla pratica n. 36/18, la riproduzione di un timbro di protocollo del Comune di (OMISSIS) recante il n. (OMISSIS) dell’11.6.2018, in realta’ appartenente ad un altro atto (capo 5);
– concorso nella falsificazione materiale della data apparente del permesso di costruire n. 24, nonche’ inducendo in errore il funzionario comunale competente a registrare il provvedimento in questione (capo 7);
– concorso in falso ideologico per avere: a) attestato falsamente che l’istanza presentata da (OMISSIS), relativa al rilascio di permesso di costruire n. 24 del 2018, fosse stata presentata l’11.6.2018 – in realta’ sarebbe stata presentata successivamente – e registrata con un dato numero di protocollo in realta’ appartenente ad altra pratica; b) attestato che il parere favorevole del Responsabile dell’Area VII fosse stato emesso il 14.8.2018, laddove, invece detto parere sarebbe in realta’ successivo; c) la presenza di un valido certificato di idoneita’ (capo 8);
– concorso in corruzione propria con (OMISSIS) e (OMISSIS), per avere (OMISSIS) rilasciato il permesso in sanatoria (pratica n. 551/86) nonostante non vi fossero i presupposti e con una serie di falsi, accettando in cambio la promessa da parte dello stesso (OMISSIS) di una somma imprecisata di denaro, anche per remunerare l’attivita’ di (OMISSIS), poi effettivamente corrisposta (capi 10-11-12; lo schema imputativo e’ sostanzialmente lo stesso gia’ descritto).
2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’indagato articolando quattro motivi.
2.1. Con il primo si deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione.
L’assunto difensivo e’ che gli indizi di colpevolezza sarebbero emersi sulla base di intercettazioni di conversazioni disposte originariamente per un reato diverso- quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 87 per il quale era indagato il Sindaco di (OMISSIS); si sostiene che gli esiti delle intercettazioni disposte per il reato indicato sarebbero inutilizzabili, in quanto detto reato, sanzionato con la pena da sei mesi a 5 anni di reclusione, non rientrerebbe fra quelli autorizzabili ex articolo 266 c.p.p. (pena superiore a cinque anni).
Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che le captazioni fossero invece autorizzabili ai sensi dell’articolo 266 c.p.p., lettera b), in quanto il reato per il quale si procedeva rientrerebbe fra quelli contro la Pubblica Amministrazione, in considerazione del bene giuridico tutelato; secondo il ricorrente, si tratterebbe di un’affermazione non condivisibile, atteso che i reati elettorali non solo non sarebbero reati propri, ma, soprattutto, tutelerebbero interessi e beni giuridici diversi rispetto a quelli contro la Pubblica amministrazione, quali l’interesse dello Stato al libero e corretto svolgimento delle consultazioni elettorali ed il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale.
I punti di contatto con il delitto di corruzione riguarderebbero, si aggiunge, solo l’aspetto “esterno” dei reati, atteso che in entrambi i casi si realizzerebbe una compravendita illecita, consistente, in un caso, nell’atto di ufficio e, nell’altro, nel voto.
Ne’, si evidenzia, sarebbe consentita nella materia in esame – quella delle intercettazioni -, una applicazione analogica delle norme autorizzative del mezzo di ricerca della prova.
Sulla base delle considerazioni in questione si eccepisce la inutilizzabilita’ di tutte le delle conversazioni, disposte con i decreti R.I. dal 676 al 692 del 2018.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualificazione giuridica dei fatti; la tesi difensiva e’ che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, (OMISSIS) non avrebbe compiuto nessun atto contrario ai doveri del proprio ufficio, perche’, essendo stata assegnata gia’ ad agosto del 2018 ad altra Area del Comune, svolgeva attivita’ non collegate a quella edilizia.
Secondo l’impostazione accusatoria, (OMISSIS) avrebbe invece potuto comunque “gestire” le pratiche precedenti al suo trasferimento se gia’ istruite e protocollate alla data di collocazione della dipendente presso il diverso ufficio e che proprio per tale ragione l’indagata avrebbe apposto alla richiesta della (OMISSIS) un numero di protocollo antecedente alla data del suo trasferimento: assume invece il ricorrente che lo stesso G.i.p. implicitamente ammetterebbe che la (OMISSIS) non potesse trattare quella pratica, perche’ trasferita ad altro ufficio, non avendo peraltro nemmeno una ingerenza di mero fatto.
Ove pure si volesse ritenere che l’atto rientrava nella competenza d’ufficio della (OMISSIS), si aggiunge, i fatti dovrebbero essere ricondotti al reato di cui all’articolo 318 c.p., atteso che le irregolarita’ sarebbero al piu’ inerenti il solo profilo della legittimazione attiva ad emettere il permesso, che peraltro avrebbe natura di autorizzazione amministrativa e sarebbe privo di contenuto discrezionale.
Sotto altro profilo, si deduce che non vi sarebbero indizi della consapevolezza del ricorrente del presunto accordo corruttivo tra la (OMISSIS) e la (OMISSIS), atteso che questa si sarebbe premurata di consegnare alla prima anche il corrispettivo per l’attivita’ effettuata dal ricorrente, considerata dallo stesso G.i.p. lecita.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di gravita’ indiziaria per il reato di falso materiale di cui al capo 5); la richiesta di permesso di costruire, su cui sarebbe stata apposta una riproduzione del timbro di protocollo del Comune, non sarebbe un atto pubblico.
Quanto – in relazione al capo 7)- alla assunta falsa data di emissione al permesso di costruire n. 24 del 8.10.2018 ed alla induzione del funzionario a registrare i provvedimenti abilitativi in materia edilizia sulla base della falsa rappresentazione della data di emissione, si adduce che il permesso di costruire sarebbe un atto redatto dal pubblico ufficiale e, dunque, (OMISSIS) non avrebbe potuto inficiarne il contenuto, trattandosi di adempimenti interni al comune esperibili solo dai soggetti all’uopo indicati.
Dunque l’attivita’ di falsificazione sarebbe attribuibile solo alla (OMISSIS).
2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al falso ideologico di cui al capo 8); anche in questo caso si assume che il permesso di costruire non sarebbe un atto pubblico ma una mera autorizzazione amministrativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. L’ordinanza impugnata deve essere innanzitutto annullata senza rinvio in relazione ai capi 7) con riferimento alla falsificazione del permesso di costruire n. 24, ed al capo 8), e per simmetria, ai capi 11) e 12).
Quanto ai capi 7) e 11), la imputazione relativa alla falsita’ materiale in atto pubblico e’ strutturata su un duplice livello.
Il primo attiene alla falsificazione del permesso di costruire n. 24 e della concessione in sanatoria n. 53; il secondo riguarda, invece, la falsa registrazione della emissione del permesso di costruire da parte del funzionario competente comunale, indotto in errore dal contenuto falso del permesso di costruire.
Quanto al primo profilo, secondo il Tribunale della liberta’ ed il G.i.p., la falsificazione del permesso di costruire integrerebbe un falso materiale in atto pubblico.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno tuttavia chiarito che, ai fini della classificazione delle falsita’ in atti disciplinate dal codice penale, la concessione edilizia di cui alla L. 28 gennaio 1977, n. 10, articolo 1 rientra nelle fattispecie previste dagli articoli 477 e 480 c.p., trattandosi di autorizzazione amministrativa (Sez. U, n. 673 del 20/11/1996, Botta, Rv. 206661; nello stesso senso Sez. U. civ., n. 1010 del 30/03/1972 Rv. 357338).
Non diversamente, piu’ di recente, si e’ ribadito che il falso materiale relativo ad un permesso di costruire, trattandosi di atto avente natura di autorizzazione amministrativa, integra il reato di cui all’articolo 477 c.p., per il quale non e’ consentita la emissione di misure cautelari personali coercitive (Sez. 5, n. 21699 del 14/05/2018, Pisanello, Rv. 274454).
Ne deriva che in relazione a tale segmento di imputazione l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
3. A conclusioni non diverse deve giungersi anche per quel che concerne le imputazioni provvisorie sub 8) e 12), in cui si contesta la falsificazione ideologica del permesso di costruire n. 24 del 2018 e della concessione in sanatoria n. 53 del 2018; anche in relazione a dette imputazioni l’ordinanza deve essere annullata senza rinvio (Cfr., Sez. 3, n. 7273 del 09/01/2018, Cavallo, Rv. 272559, secondo cui risponde del delitto di falso ideologico in autorizzazioni amministrative e non del delitto di falso ideologico in atto pubblico per induzione in errore del pubblico ufficiale, il privato che alleghi, a corredo della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, atto avente natura di autorizzazione amministrativa, documentazione non veritiera attestante l’avvenuta demolizione del manufatto e il ripristino dello stato dei luoghi, cosi’ inducendo in errore il pubblico ufficiale destinatario della richiesta; nello stesso senso Sez. 5, n. 37555 del 15/07/2008, Anello, Rv. 241643).
4. Il primo motivo di ricorso e’ invece fondato, nei limiti di cui si dira’.
Non e’ in contestazione che il procedimento in esame trae origine a seguito di denunce – querele presentate da tale (OMISSIS) in ordine alle minacce subite da (OMISSIS), Sindaco di (OMISSIS) che, pochi giorni prima delle lezioni amministrative comunali del giugno del 2018, avrebbe avvicinato il denunciante al fine di costringerlo a condizionare il voto “del bacino elettorale della figlia, (OMISSIS), candidata al consiglio comunale nella lista Rinasca, antagonista a quella del (OMISSIS), dietro la minaccia di estromettere l’associazione ACD di (OMISSIS), di cui il (OMISSIS) era il reale dominus, dalla gestione del campo sportivo comunale” (cosi l’ordinanza genetica a pag. 16).
A seguito di tali denunce fu disposta un’attivita’ di captazione tecnica in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, articolo 87, i cui esiti hanno poi condotto, unitamente alle risultanze di altri atti di indagine, a configurare una serie di fatti corruttivi ed a procedere nei riguardi dell’odierno ricorrente.
L’articolo 87 cit. prevede: “Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la liberta’ degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, e’ punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da Lire 600.000 a Lire 4.000.000.
La pena e’ aumentata – e in ogni caso non sara’ inferiore a tre anni – se la violenza, la minaccia o la pressione e’ fatta con armi, o da persona travisata, o da piu’ persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.
Se la violenza o la minaccia e’ fatta da piu’ di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da piu’ di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena e’ della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000”.
Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale del riesame, il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 16 maggio 1960, n. 570, articolo 87 non e’ un delitto contro la Pubblica Amministrazione per i quali e’ consentito, ai sensi dell’articolo 266 c.p.p., comma 1 lettera b), il ricorso alle intercettazioni tra presenti in caso di pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione.
Il filo che lega la normativa dei reati elettorali e’ l’unicita’ del bene protetto: oggetto giuridico dei reati in questione e’ infatti l’interesse dello Stato al corretto svolgimento delle consultazioni elettorali, concetto generico che si articola nei vari momenti in cui tali consultazioni si preparano e si realizzano; non vi rientrano quindi soltanto le turbative nel corso delle operazioni demandate ai pubblici poteri ma anche fatti esterni al procedimento amministrativo quali le pressioni in diverso modo esercitate al fine di indirizzare il voto secondo gli intendimenti di terzi interessati o di far si che il voto non venga espresso, o le attivita’ collaterali quali quelle propagandistiche.
La legge intende salvaguardare da ogni ritorsione, sia pure solo possibile, la liberta’ di voto e, a tal fine, punisce chiunque con qualsiasi mezzo di illecito, atto anche a diminuire soltanto la liberta’ degli elettori, esercita pressioni per costringerli a votare per determinate candidature, senza che occorra che tale obiettivo sia conseguito. (Sez. 3, n. 5369 del 28/04/1993, Parisi, Rv. 194727).
Dunque, si tratta di fattispecie in cui e’ tutelato il diritto di ogni elettore alla libera determinazione e manifestazione della propria preferenza elettorale.
A differenza dei reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, si tratta di reati in cui l’autore della condotta puo’ risultare “chiunque”, dunque, di reati comuni per i quali non e’ necessaria la presenza attiva di un pubblico ufficiale (Sez. 1, n. 45152 del 17/03/2016, Cava, Rv. 268035).
Con particolare riguardo al reato previsto al del Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 87, il legislatore guarda al fenomeno della compressione dei diritti costituzionali in materia elettorale da un’altra prospettiva sanzionatoria, punendo, in via immediata e diretta, la coercizione posta in essere nei riguardi dell’elettore e non la ricorrenza di un patto consensualmente stipulato.
Peraltro, anche sotto il profilo strutturale, la cosiddetta “corruzione elettorale”, diversamente dal delitto di corruzione previsto dall’articolo 319 c.p. e ss., non e’ un reato a concorso necessario (in tal senso, sez. 1, 30/11/2015, dep. 2016, n. 19230, Zappala’, non massimata sul punto; sez. 1, 04/06/2014 n. 35495, Scaramuzzino, Rv. 260129); si tratta di reato di pericolo astratto, essendo sufficiente il compimento della condotta per determinare l’applicazione della sanzione.
Ne consegue che quello in relazione al quale le intercettazioni furono originariamente disposte e’ un reato elettorale che: a) tutela un bene giuridico diverso, rispetto a quelli contro la pubblica amministrazione; b) sul piano del soggetto attivo, non e’ un reato proprio, diversamente da quelli dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione; c) e’ strutturalmente diverso rispetto a quelli di corruzione, non essendo a concorso necessario.
Non potendo essere considerato un reato contro la pubblica amministrazione, in relazione al delitto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 87 – punito con la reclusione fino a cinque anni – non potevano essere disposte le originarie intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata in relazione a tutti i residui punti e capi.
5. Da tale dato di presupposizione non e’ tuttavia possibile fare discendere il corollario cui giunge l’odierno ricorrente, e cioe’ che tutte le intercettazioni siano inutilizzabili.
L’assunto costitutivo del ricorrente e’ infatti che tutte la conversazioni intercettate sarebbero inutilizzabili per derivazione; si ipotizza cioe’ una diffusivita’ invasiva ed una propagazione illimitata del vizio di inutilizzabilita’.
Si tratta di assunti che, oltre a manifestare una obiettiva genericita’ strutturale, non considerano l’elaborazione della giurisprudenza della Corte di cassazione e della dottrina sull’istituto della inutilizzabilita’ derivata.
L’orientamento del tutto prevalente della giurisprudenza e’ inequivocabilmente nel senso di escludere che sia applicabile all’inutilizzabilita’ la regola, dettata dall’articolo 185 c.p.p., comma 1, per cui “la nullita’ di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo” (Sez. 5, n. 12697 del 20/11/2014, Strazimiri, Rv. 263031; Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, Berardinetti, Rv, 251361)
E’ infatti diffusa sul tema l’affermazione secondo cui la prova inutilizzabile impedisce al giudice di porla a fondamento dell’argomentazione giustificativa di una decisione, con la conseguenza che, risultando invalida la motivazione eventualmente cosi’ esibita, la decisione risultera’ anche nulla per difetto di motivazione (articolo 125 c.p.p., comma 3), quando non vi siano altre prove idonee a giustificarla indipendentemente da quelle inutilizzabili (cosiddetta prova di resistenza, di cui si e’ detto).
Cio’ che viene tuttavia escluso e’ la possibilita’ che l’inutilizzabilita’ si comunichi, a norma dell’articolo 185, ad atti successivi la cui eventuale motivazione non faccia riferimento – nemmeno implicito – alla prova inutilizzabile; sul punto si afferma soprattutto che il riferimento contenuto nella motivazione di un provvedimento ad una prova inutilizzabile deve essere dimostrato da chi ne eccepisce l’invalidita’ (Sez. 4, n. 736 del 12/02/1999, Rubino, Rv. 212882, Sez. 2, n. 669 del 1/02/2000, Cartoni, Rv. n. 215408, Sez. U., 23/04/2009, Fruci, cit.)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 332 del 27/09/2001, ha ritenuto inammissibile la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 191 c.p.p., sollevata per contrasto con l’articolo 24 Cost., nella parte in cui “consente l’utilizzazione di prove che derivino, non solo in via diretta, ma anche in via mediata da un atto posto in essere in violazione di divieti, ed in particolare l’utilizzazione del risultato di una perquisizione nulla”.
La Corte ha chiarito come: a) la soluzione prospettata dal giudice remittente avrebbe finito per trasferire nella disciplina della inutilizzabilita’ un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema delle nullita: “l’accoglimento del quesito avrebbe comportato l’esercizio di opzioni che l’ordinamento riserva esclusivamente al legislatore, in una tematica, per di piu’ che – quale quella dei rapporti di correlazione o dipendenza tra gli atti probatori – ammette, gia’ sul piano logico, un’ampia varieta’ di possibili configurazioni e alternative”; b) siano fenomeni “tutt’altro che sovrapponibili” quelli della nullita’ e della inutilizzabilita’, cosi’ da non potersi “trasferire nella disciplina della inutilizzabilita’ un concetto di vizio derivato che il sistema regola esclusivamente in relazione al tema della nullita’”.
La inesistenza di una generale principio di inutilizzabilita’ derivata degli atti e’ confermata attraverso il riferimento all’articolo 202 c.p.p., che inibisce all’autorita’ giudiziaria l’utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto di Stato; significativo e’ che in relazione a tale norma, diversamente dalle altre, la Corte costituzionale abbia chiarito che “tale divieto riguarda l’utilizzazione degli atti e dei documenti coperti da segreto sia in via diretta, ai fini cioe’ di fondare su di essi l’esercizio dell’azione penale, sia in via indiretta, per trarne spunto ai fini di ulteriori atti di indagine, le cui eventuali risultanze sarebbero a loro volta viziate dall’illegittimita’ della loro origine” (Corte Cost. n. 110 del 1998).
Acutamente si e’ osservato in dottrina che la Corte, con riferimento all’articolo 202 c.p.p. inibisce l’utilizzazione delle conoscenze coperte da segreto, non solo ai fini delle determinazioni sull’esercizio dell’azione penale e di una qualsiasi decisione giurisdizionale, ma anche a fini investigativi.
La Corte costituzionale distingue dunque un’utilizzazione probatoria, in funzione della decisione sul fatto oggetto della imputazione, e un’utilizzazione c.d. euristica, strumentale alle funzione investigativa o istruttoria, delle informazioni coperte da segreto.
Quello previsto dall’articolo 202 c.p.p., e’ un divieto piu’ ampio che non attiene solo alla funzione probatoria delle informazioni illegittimamente acquisite.
Dunque, si osserva in maniera condivisibile, la richiesta di una prova che sarebbe inutilizzabile e’ una richiesta essa stessa invalida per inammissibilita’ ed il giudice deve rilevarlo, atteso che, diversamente, quella prova e’ probatoriamente inutilizzabile ai fini della decisione.
Ma se una tale prova, ammessa a dispetto della sua inammissibilita’, non risulti destinata a giustificare in maniera costitutiva una qualche decisione o determinazione, la sua inutilizzabilita’, pur persistente e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (articolo 191, comma 2), rimane senza ulteriori conseguenze, anche se le informazioni che possano trarsene vengano implicitamente impiegate per l’ammissione e la ricerca di altre valide prove: cio’ che ne e’ preclusa, si osserva testualmente, e’ infatti solo l’utilizzazione a sostegno di una decisione o determinazione sul fatto controverso, a meno che non si tratti di informazioni di cui e’ preclusa qualsiasi utilizzazione, che ne comporti anche solo una comunicazione o diffusione.
Nel caso di specie, a fronte della inutilizzabilita’ delle intercettazioni disposte in relazione al reato originario, quello di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, articolo 87, e’ necessario verificare in punto di fatto, ed alla luce dei principi indicati, se ed in che limiti, il vizio genetico infici anche le intercettazioni disposte sulla base di diversi ed autonomi decreti autorizzativi e/o di proroga.
Il Tribunale della liberta’, sulla base della verifica indicata, formulera’ alla luce del materiale investigativo utilizzabile un nuovo giudizio sulla gravita’ indiziaria per tutti i reati residui.
6. Nel formulare detto giudizio, il Tribunale accertera’ inoltre, quanto agli ipotizzati fatti di corruzione – correttamente in astratto ricondotti all’articolo 319 c.p. – la configurabilita’ giuridica del concorso di persona nei riguardi dell’odierno indagato.
La tesi d’accusa, come detto, e’ fondata sull’assunto secondo cui (OMISSIS) sarebbe stato lo strumento con cui il pubblico ufficiale (OMISSIS) garanti’ a (OMISSIS) il buon esito del patto corruttivo; (OMISSIS) di tale patto corruttivo sarebbe stato in qualche modo consapevole ed avrebbe tratto una propria utilita’ dalla propria opera inquinante.
Si tratta di un ragionamento che deve essere esplicitato sul piano giuridico.
6.1. Il reato di corruzione, nelle sue varie ipotesi, integra un reato a forma libera, plurisoggettivo, fondato sul “pactum sceleris” tra privato e pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).
Si tratta di un illecito che si sostanzia in condotte convergenti, tra loro in reciproca saldatura e completamento, idonee ad esprimere, nella loro fisiologica interazione, un unico delitto.
Da cio’ consegue che il reato si configura e si manifesta, in termini di responsabilita’, solo tra le parti dell’accordo illecito e se entrambe le condotte – del corrotto ed el corruttore – in connessione indissolubile, sussistano probatoriamente; il reato si realizza alternativamente al momento dell’accettazione della promessa ovvero con il ricevimento effettivo dell’utilita’.
Cio’ che dunque deve essere processualmente accertato e’ se il pubblico ufficiale abbia accettato una utilita’, se quella utilita’ sia collegata all’esercizio della sua funzione, al compimento di quale atto quella utilita’ sia connessa, se quell’atto sia o meno conforme ai doveri di ufficio.
In tale contesto la Corte di cassazione ha chiarito come nel delitto di corruzione, che e’ a concorso necessario ed ha una struttura bilaterale, e’ ben possibile il concorso eventuale di terzi, sia nel caso in cui il contributo si realizzi nella forma della determinazione o del suggerimento fornito all’uno o all’altro dei concorrenti necessari, sia nell’ipotesi in cui si risolva in un’attivita’ di collegamento funzionale tra le parti del patto corruttivo, in un’opera di collante tra gli autori necessari (Sez. 6, n. 3606, del 20/10/2016, dep. 2017, Bonanno, Rv. 269348; Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani, in motivazione; Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, dep. 05/10/2006, Rv. 234361).
6.2. Nel caso di specie, Il Tribunale attribuisce a (OMISSIS), in via postuma, la veste di parte di un accordo pregresso corruttivo, tuttavia gia’ concluso ed intercorso tra altri.
Cio’ che non e’ chiaro nel ragionamento del Tribunale e’ se, a suo dire, (OMISSIS) fu o meno parte del patto corruttivo e dunque se (OMISSIS), al momento della stipula del patto, promise o meno il fatto del terzo – cioe’ di (OMISSIS) – sulla base di un previo accordo con questi.
Il Tribunale, cioe’, sembra ritenere che un terzo, che non abbia concorso alla conclusione del patto illecito, possa sempre assumere la veste di parte di un negozio corruttivo preesistente solo in ragione del fatto oggettivo che si adoperi in una fase successiva alla realizzazione dell’accordo corruttivo.
Si tratta di una conclusione tecnicamente non chiara.
La condotta del terzo, compiuta successivamente alla conclusione dell’accordo corruttivo intercorso tra altri e che non implica un nuovo patto corruttivo ma che attiene alla fase esecutiva dell’accordo, non modifica la struttura del patto gia’ concluso, ne’ consente di aggiungere all’unico patto pregresso un nuovo contraente postumo; essa puo’ assumere al piu’ rilevanza penale in relazione ad altre fattispecie di reato (a titolo esemplificativo, favoreggiamento reale).
A diverse conclusioni deve invece giungersi nel caso in cui il fatto del terzo sia sin dall’inizio “promesso” ed il terzo sia consapevolmente coinvolto “ab origine” nel piano criminoso.
Anche sul punto il Tribunale verifichera’ se ed in che termini la condotta attribuibile al ricorrente sia giuridicamente qualificabile in termini di concorso nell’ipotizzato reato di corruzione ovvero sia riconducibile ad altre fattispecie di reato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata limitatamente al capo 7), con riferimento alla falsificazione del permesso di costruire n. 24, al capo 8), al capo 11), con riferimento alla concessione edilizia in sanatoria n. 53, ed al capo 12).
Annulla nel resto la medesima ordinanza e rinvia per nuovo giudizio sui punti e sui capi residui al Tribunale di Palermo, Sezione riesame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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