Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 28 maggio 2020, n. 16201.
Massima estrapolata:
Il reato di voto di scambio politico-mafioso, previsto dall’articolo 416-ter del codice penale, è configurabile anche in presenza della semplice disponibilità, da parte del politico, a fare favori all’esponente della cosca locale. Non è, infatti necessario che la promessa spesa per raccogliere consensi elettorali si mantenga in tutti i casi, né che le condotte del candidato si traducano in un rafforzamento della consorteria. Quest’ultimo elemento serve solo per contestare il diverso reato di partecipazione o concorso esterno all’associazione mafiosa.
Sentenza 28 maggio 2020, n. 16201
Data udienza 13 dicembre 2019
Tag – parola chiave: Mafia – Voto di scambio politico – mafioso – Misure cautelari – Applicabilità – Modifiche apportate con la legge 43 del 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CERVADORO Mirella – Presidente
Dott. ALMA Marco Maria – Consigliere
Dott. BORSELLINO Maria Daniela – Consigliere
Dott. SGADARI Giuseppe – Consigliere
Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 01/08/2019 del TRIB. LIBERTA’ di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO TUTINELLI;
sentite le conclusioni del PG Dr. FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore, Avv. (OMISSIS), che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame cautelare personale, riqualificate le condotte contestate all’odierno ricorrente ai sensi dell’articolo 416 ter c.p., ha confermato l’ordinanza del GIP del Tribunale di Palermo 11 luglio 2019 che aveva applicato a carico dell’indagato in epigrafe la misura cautelare degli arresti domiciliari.
Propone ricorso per cassazione l’indagato, (OMISSIS), articolando i seguenti motivi.
2. Ricorso presentato dall’Avv. (OMISSIS).
2.1. Violazione dell’articolo 416 ter c.p., comma 1 e articolo 273 c.p.p., comma 1 nonche’ vizio di motivazione nella parte in cui risulta essere stata affermata a carico dell’indagato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del reato di scambio elettorale politico-mafioso.
Secondo la difesa del ricorrente, gli elementi di fatto non rientrerebbero nel dettato della norma incriminatrice perche’ risulterebbe del tutto erronea l’individuazione dei requisiti giuridici che connotano l’ipotesi di reato affermata dal Tribunale del riesame.
Mancherebbe negli elementi indicati alcuna previsione dell’utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalita’ di reperimento dei voti in quanto nel caso di specie l’esponente mafioso avrebbe agito uti singuli come desumibile dalla presenza di vincoli familiari tra i protagonisti della vicenda; vincoli familiari costituiti dal fatto che il ricorrente e’ cognato del marito della figlia della storica convivente dell’esponente mafioso.
Mancherebbe inoltre la prova di elementi indicativi dell’esecuzione da parte dell’esponente mafioso di atti intimidatori o di prevaricazioni mafiose per il reperimento di voti in favore del ricorrente. Risulterebbe inoltre che le richieste di appoggio elettorale sarebbero state fatte dall’esponente mafioso a titolo personale ed amicale, nei confronti di appartenenti al sodalizio mafioso o nei confronti di prossimi congiunti tanto da sentirsi replicare l’impossibilita’ da parte di (OMISSIS) di fornire l’appoggio richiesto.
Le utilita’ indicate in sede di provvedimento impugnato (il regalo di una lavatrice e i consigli e l’appoggio forniti in merito ad una controversia sorta con il Comune di Palermo) risulterebbero irrilevanti posto che, in relazione all’epoca dei fatti, doveva farsi riferimento alla formulazione della norma antecedente alla modifica apportata dalla L. 21 maggio 2019, n. 43, con la conseguenza che l’utilita’ corrispettiva alla promessa di procurare voti mediante modalita’ di cui all’articolo 416 bis, comma 3 avrebbe dovuto essere alternativamente l’erogazione di denaro o di altra utilita’ e non la generica disponibilita’ a soddisfare gli interessi o le esigenze dell’associazione mafiosa. Infatti, il riferimento alla disponibilita’ compare solo con la novella del 2019 e, pur essendo gia’ presente nei lavori parlamentari di riforma della norma del 2014, era stato espunto in sede di approvazione finale
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’omessa valutazione della incidenza decisiva dei vincoli parentali esistenti tra l’indagato e gli esponenti mafiosi, dedotta dalla difesa.
2.3. Vizio di motivazione in relazione al fatto che la possibilita’ di accedere alle prestazioni sanitarie potesse essere la controprestazione dell’appoggio al candidato posto che gia’ in precedenza costui aveva fornito aiuti a soggetti indicati dall’esponente mafioso (tale (OMISSIS), amico dell’ (OMISSIS) e il (OMISSIS)).
2.4. Vizio di motivazione in relazione al travisamento di un elemento probatorio decisivo costituito dalle intercettazioni di cui progressivi 2192 e 2239 nel contesto delle quali il Tribunale del riesame non avrebbe colto che l’interessamento non era in relazione a una prestazione non dovuta ma in relazione a una visita prenotata in precedenza che non aveva potuto essere resa (come risulta dal tenore letterale dell’intercettazione) con conseguente obbligo, ratificato nelle stesse linee guida procedurali del CUP dell’ASP di Agrigento, di altro medico di provvedere anche al di fuori di qualsivoglia lista d’attesa.
2.5. Violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla affermata sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l’applicazione degli arresti domiciliari. Secondo il ricorrente, la presunzione di adeguatezza di cui all’articolo 275 c.p.p. avrebbe dovuto ritenersi superata a fronte di un quadro di assoluta inconsistenza indiziaria carico del prevenuto in relazione a quanto indicato nei motivi precedenti.
3. Ricorso presentato dall’Avv. (OMISSIS).
3.1. Violazione degli articoli 274 e 275 c.p.p. e articolo 416 ter c.p. nonche’ degli articoli 110 e 416 bis c.p. e vizio di motivazione. Secondo la difesa, non sussisterebbe alcun grave indizio in ordine al fatto che l’odierno ricorrente abbia posto in essere ne’ un concorso esterno in associazione mafiosa come originariamente ipotizzato ne’ uno scambio elettorale politico mafioso riproponendo testualmente, in relazione alla fattispecie di cui all’articolo 416 ter c.p., le considerazioni svolte in relazione all’ipotesi di concorso esterno in associazione mafiosa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento che aveva affermato che l’indagato aveva chiesto ed ottenuto il sostegno elettorale di (OMISSIS) e del suo gruppo ma che risultava anche la mancanza di alcun atto amministrativo del Comune di Licata in relazione al quale l’indagato avesse tenuto condotta di sostegno all’esponente mafioso e la presenza unicamente di una telefonata per fare ottenere una visita in favore dell’amante dell’esponente mafioso medesimo. Di conseguenza, le condotte esecutive dell’accordo risulterebbero di scarsa rilevanza e comunque estranee alla realizzazione del programma criminoso della societas scelerum.
Secondo il ricorrente, ancora una volta riprendendo le considerazioni del GIP presso il Tribunale di Agrigento, la disponibilita’ a far “saltare” le liste d’attesa a terzi soggetti sarebbe un malcostume non ricollegabile alla criminalita’ mafiosa e comunque irrilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento della capacita’ organizzativa dell’associazione illecita medesima. Mancherebbe, inoltre, la dimostrazione che la condotta dell’indagato avrebbe prodotto un effettivo rafforzamento dell’attivita’ della consorteria.
Mancherebbe inoltre alcuna prova dello scambio di promesse oggetto del contratto illecito posto che le prestazioni “sanitarie” dell’indagato non potrebbero essere considerate controprestazione dell’accordo sinallagmatico.
Mancherebbe la prova che l’indagato sapesse che l’ (OMISSIS) apparteneva ad associazione mafiosa e che i voti sarebbero stati reperiti con le modalita’ mafiose di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 3 dovendosi ricordare che il patto elettorale illecito rientrante nel fuoco dell’articolo 416 ter non puo’ essere semplicemente considerato il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l’erogazione di denaro ma deve prevedere l’utilizzo della sopraffazione della forza di intimidazione quali modalita’ di reperimento dei voti; modalita’ che nel caso di specie non risulterebbero in alcun modo sussistenti o programmati.
Risulterebbe che l’indagato avesse chiesto voti all’esponente mafioso con le medesime modalita’ e finalita’ con cui aveva chiesto il voto a tutti cittadini di Licata.
3.2. Violazione dell’articolo 133 c.p. e articolo 274 c.p.p.. Secondo il ricorrente, mancherebbero in radice le esigenze cautelari posto che, in assenza di indizi di colpevolezza, non si potrebbe ipotizzare il pericolo di inquinamento di una prova inesistente cosi’ come la possibilita’ di reiterare un delitto che l’indagato non avrebbe commesso; l’indagato, peraltro, svolge un lavoro da cui trae il proprio sostentamento e risulta incensurato. Ne conseguirebbe, quindi, la mancanza delle esigenze cautelari e comunque la mancanza di attualita’ e concretezza delle esigenze stesse posto che l’indagato si e’ dimesso dalla carica di consigliere comunale in data 22 giugno 2019.
3.3. Violazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 3 non avendo motivato il giudice della cautela in maniera specifica in ordine alle ragioni per le quali risulterebbero inadeguate le altre misure coercitive ed interdittive.
3.4. Vizio di motivazione in difetto della esposizione delle ragioni logico giuridiche che hanno portato all’emanazione del provvedimento contestato (cosi’ letteralmente l’esposizione dell’ultimo motivo di ricorso).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato.
2. I motivi inerenti alla sussistenza della gravita’ indiziaria (primi quattro motivi del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS) e primo e quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS)) risultano inammissibili perche’ manifestamente infondati, ispirati a una lettura artatamente parcellizzata e atomistica degli elementi a carico e a una critica generalizzata delle intercettazioni.
2.1. Deve preliminarmente rilevarsi come del tutto incongrui siano i frequenti richiami fatti dalle difese dei ricorrenti all’ordinanza del GIP di Agrigento posto che tale provvedimento prendeva in considerazione diversa qualificazione giuridica pronunciandosi in tema di sussistenza del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa mentre l’ordinanza del Tribunale del riesame ha riqualificato i medesimi fatti in termini di scambio politico mafioso di cui all’articolo 416 ter c.p..
Del tutto inconferenti risultano – nell’ottica della qualificazione giuridica data ai fatti – la mancanza di atti amministrativi emanati per effetto dell’intervento dell’indagato e gli ulteriori elementi indicati dalla difesa.
Risulta al proposito necessario precisare che del tutto diversi risultano i profili che connotano le diverse fattispecie dello scambio elettorale politico – mafioso e del concorso esterno.
Infatti, nei casi in cui non vi sia sovrapposizione fra le fattispecie (cfr. Sez. 2, sent. n. 45402 del 02/07/2018 Rv. 275510 – 02), il delitto previsto dall’articolo 416 ter c.p. prescinde dal concreto accertamento della circostanza che il patto contribuisca a mantenere o rafforzare l’associazione mafiosa. In tal senso, va ricordato che tale disposizione risulta indubbiamente a tutela dell’ordine pubblico, leso da qualsiasi connubio tra politica e mafia (Sez. 2, sent. n. 23186 del 05/06/2012 Rv. 252843 01) per effetto della sola esistenza di tale connubio. Diversa e’ poi la rilevanza della specifica attuazione di patti che impegnino l’uomo politico ad operare in favore dell’associazione in caso di vittoria elettorale, risultando in tal caso necessario accertare se la condotta successivamente posta in essere dal predetto, a sostegno degli interessi dell’associazione che gli ha promesso o procurato i voti, assuma i caratteri della partecipazione ovvero del concorso esterno all’associazione medesima, configurandosi, oltre il reato di scambio elettorale, anche quello di cui all’articolo 416-bis c.p. (Sez. 6, Sent. n. 43107 del 09/11/2011 Rv. 251370 – 01).
In sostanza, il ricorrente non considera che – trattandosi di condotta estranea alla partecipazione o al concorso esterno – la fattispecie incriminatrice de qua non postula la necessita’ di un rafforzamento in concreto dell’associazione mafiosa. Risulta infatti consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui, ai fini della configurabilita’ del delitto di scambio elettorale politico-mafioso, previsto dall’articolo 416 ter c.p. nel testo vigente dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 62 del 2014, quando il soggetto che si impegna a reclutare i suffragi e’ persona intranea ad una consorteria di tipo mafioso ed agisce per conto e nell’interesse di quest’ultima, non e’ necessario che l’accordo concernente lo scambio tra voto e denaro o altra utilita’ contempli l’attuazione, o l’esplicita programmazione, di una campagna elettorale mediante intimidazioni poiche’ in tal caso il ricorso alle modalita’ di acquisizione del consenso tramite la modalita’ di cui all’articolo 416 bis c.p., comma 3, puo’ dirsi immanente all’illecita pattuizione (Sez. 6, sent. n. 16397 del 03/03/2016 Rv. 266738 – 01; Sez. 1, sent. n. 36079 del 10/05/2016 Rv. 268003 – 01).
2.2. La presenza di univoci elementi indiziari della caratura mafiosa del soggetto con cui il ricorrente aveva stretto l’accordo risulta indiscussa in relazione alla ricostruzione operata dal Tribunale della liberta’ in conseguenza dei precedenti penali dell’ (OMISSIS) e dei pregressi accertamenti giurisdizionali, sia in sede di merito, sia in sede di prevenzione nonche’ in conseguenza degli ulteriori elementi richiamati dai giudici territoriali, costituiti da intercettazioni telefoniche e ambientali e servizi di diretta osservazione da parte della PG inerenti allo svolgimento di attivita’ riconducibili alla capacita’ intimidatoria della associazione mafiosa di appartenenza; elementi ulteriormente riscontrati dalle frequentazioni di appartenenti alla propria e a ulteriori famiglie di appartenenza e dal concreto ruolo di gestione dei soggetti economici e politici operanti sul territorio, di risoluzione delle controversie fra gli stessi e di intervento rispetto alla consumazione di illeciti nei confronti di costoro.
2.3. Quanto ai “vincoli parentali” sussistenti tra ricorrente ed esponente mafioso, del tutto generica appare l’articolazione degli elementi a contrasto della motivazione del provvedimento impugnato. In particolare, il preteso vincolo di parentela si risolve in un remoto rapporto di “affinita’ di fatto” posto che il ricorrente risulta il cognato del genero della convivente dell’esponente mafioso. La difesa intenderebbe porre, a fondamento di una ritenuta mancata motivazione o comunque a dimostrazione di rapporti di natura familiare, legami di affinita’ ritenuti esplicitamente irrilevanti dal codice civile congiunti a situazioni di fatto che – incidendo su una affinita’ di grado remoto tra soggetti affini tra loro – non appare idonea a provare alcunche’. Tra l’altro, la difesa nemmeno prova che vi fosse – tra ricorrente ( (OMISSIS)) e esponente mafioso ( (OMISSIS)) una confidenza ricollegantesi a tali rapporti e nemmeno evoca pregressi incontri in ambito familiare ristretto o comunque circostanze che possano far deporre per l’esistenza di una effettiva pregressa familiarita’ che prescindesse dal contesto evocato nella motivazione del provvedimento impugnato. Risulta inoltre dal testo del provvedimento che il (OMISSIS) – cognato dello (OMISSIS) e genero della convivente dell’ (OMISSIS) – sia intervenuto a procacciare voti su specifiche indicazioni di quest’ultimo rese in ambito del tutto eterogeneo a quello familiare, circostanza che esclude che venissero interessati nella vicenda rapporti familiari. Ne consegue che la dedotta presenza di “vincoli familiari” risulta essere mera prospettazione di fatto disattesa nel contesto della articolata motivazione del provvedimento impugnato.
2.4. Quanto alla conoscenza da parte dello (OMISSIS) della appartenenza mafiosa dell’ (OMISSIS), deve rilevarsi come tale circostanza risulti resa esplicita dagli elementi esposti dal Tribunale del riesame e in particolare dal tenore delle intercettazioni telefoniche con il riferimento – fatto dallo (OMISSIS) all’ (OMISSIS) – della necessita’ di ottenere i voti dalla famiglia (OMISSIS) nonche’ dal contenuto delle intercettazioni del 9 giugno per come ulteriormente richiamate.
2.5. Quanto alla realizzazione e al contenuto della promessa, deve da una parte escludersi che debba ricercarsi nel caso di specie alcuna fattispecie di contratto regolato dal codice civile posto che la promessa rilevante consiste nell’assunzione, da parte dell’agente, di un vincolo di evidente indole morale, attesa l’invalidita’ giuridica del patto (cfr. Sez. 5, Sent. n. 23005 del 22/01/2013 Rv. 255502 – 01). Nel caso di specie, il contenuto della promessa risulta esplicitato dalla intercettazione del 30 maggio 2018 ( (OMISSIS): “mi interessa che ti dobbiamo dare i voti”; (OMISSIS): “Perfetto”) e riscontrato nelle plurime intercettazioni successive, in particolare nel tenore delle intercettazioni del 9 giugno 2018, vigilia delle elezioni, coinvolgenti (OMISSIS), (OMISSIS) (che agiva per conto di questi) e il ricorrente (OMISSIS). Si tratta infatti di conversazioni che chiariscono con nettezza la portata e il significato delle affermazioni del 30 maggio precedente. Tali ultime intercettazioni – nella logica dei provvedimenti dei giudici territoriali – rendono anche palese la consapevolezza della caratura mafiosa del soggetto con cui il ricorrente si rapportava; consapevolezza del resto coerente con i remoti rapporti di affinita’ di fatto richiamati dalla difesa. Il Tribunale territoriale ha del resto logicamente desunto dalla incontestata appartenenza all’associazione mafiosa dell’ (OMISSIS) il fatto che l’interessamento fosse imputabile all’intera cosca di riferimento il che risulta coerente con il contenuto di tutte le intercettazioni richiamate dal Tribunale territoriale.
2.6. La prospettazione secondo cui la richiesta e/o l’offerta di voti fosse avanzata a titolo personale appare logicamente ed esplicitamente esclusa nel contesto del provvedimento impugnato sia dal tenore della stessa intercettazione del 30 maggio (“gli altri te li porto… sono amici… nostri… sono tutti tuoi”) e – ancora dal tenore delle successive intercettazioni e in particolare di quelle del 9 giugno. Le stesse considerazioni escludono la possibilita’ di far rientrare nell’ordinario svolgimento della campagna elettorale i cosi’ esplicitati accordi e il sollecitato impegno dell’esponente mafioso proprio in ragione.
2.7. Quanto all’utilita’ promessa e perseguita, questa – nell’esposizione del Tribunale del riesame – risulta correttamente individuata in primo luogo nella possibilita’ di gestire visite e presenze presso l’ospedale tramite canali diversi da quelli ufficiali, con tutte le utilita’ che ne derivavano: saltare le code, presentarsi a nome del ricorrente in quanto soggetto “di tutti gli ospedali della Provincia di Agrigento”, potere contare sul ricorrente per vicende interne al Comune in cui era stato eletto. Si tratta di un corrispettivo che si identifica in una serie di utilita’ che prescindono da una mera messa a disposizione e si ricollegano piuttosto a specifici interventi in relazione a persone e occasioni determinate. In sostanza, Quanto alla possibilita’ che le contestazioni potessero rientrare nell’allora vigente formulazione dell’articolo 416 ter c.p., deve rilevarsi che il riferimento ad altra utilita’ rispetto al danaro evidenzia che, come del resto gia’ affermato in relazione a delitti contro il patrimonio (cfr. Sez. 5, Sent. n. 8352 del 13/01/2016 Rv. 266066 – 01), l’utilita’ rilevante puo’ essere anche di natura non patrimoniale, eventualmente correlata a un vantaggio per il soggetto attivo del reato o per il terzo nel cui interesse egli abbia agito. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame risulta avere correttamente valutato l’accordo tra esponente politico e esponente mafioso in termini di promessa di utilita’ anche non patrimoniali da parte dell’uno in cambio dell’appoggio elettorale dell’altro e ha indicato – a riscontro di tale interpretazione – un adeguato numero di occasioni in cui tale offerta risulta essersi concretizzata.
2.8. Il fatto poi che le medesime utilita’ fossero state gia’ fornite a ulteriori soggetti o in precedenza non rileva rispetto alla logicita’ del ragionamento giudiziale posto che anche la conferma di servigi gia’ resi in precedenza o potenzialmente in collegamento con precedenti elezioni puo’ costituire il contenuto di promessa rilevante ai sensi dell’articolo 416 ter c.p..
2.9. Quanto al preteso travisamento o alle affermate illogicita’ inerenti alle intercettazioni, deve rilevarsi come – anche a stare alla ricostruzione della difesa per cui la fissazione dell’appuntamento di cui alle conversazioni contestate sarebbe stato un atto dovuto – non residua dubbio nemmeno in ordine alla presenza di un intervento esterno specificamente finalizzato a bypassare le ordinarie procedure esattamente corrispondente alla logica ricostruzione offerta nel contesto del provvedimento impugnato.
2.10. Le sopra esposte considerazioni evidenziano la logicita’, legittimita’ e coerenza del giudizio in ordine alla sussistenza della gravita’ indiziaria.
3. Risultano inoltre infondate le doglianze in punto esigenze cautelari e scelta della misura (quinto motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS); secondo, terzo e quarto motivo del ricorso a firma dell’Avv. (OMISSIS)).
3.1. Proprio la indubbia logicita’ del giudizio in tema di gravita’ indiziaria determina l’operativita’ della presunzione, sebbene di carattere relativo, di sussistenza delle esigenze cautelari. Oggetto di tale presunzione risulta essere la sussistenza di esigenze cautelari per come descritte dall’articolo 274 c.p.p.. Di conseguenza, il carattere di concretezza e attualita’ delle esigenze medesime rientra nel fuoco della presunzione e avrebbe dovuto essere contrastato dalla difesa sulla base di allegazione di elementi gia’ presenti in atti ovvero di elementi nuovi oggetto di deposito. La sussistenza di una presunzione legale, infatti, costituisce elemento che, in caso di dubbio, esonera la parte dal provare e il giudice dal motivare sulla esistenza del fatto presunto. Coerentemente a tali premesse, la stessa giurisprudenza di legittimita’ ha da tempo espresso il principio (ritenuto alla stregua di diritto vivente dalle stesse sentenza della Corte Costituzionale -cfr. Corte Cost. 265/2010 e 231/2011) che il meccanismo connesso alla sussistenza della presunzione si ricollega all’onere motivazionale del giudice, che – in presenza di gravi indizi – deve constatare l’inesistenza di elementi – presenti nel fascicolo o introdotti dalla difesa – che “ictu ovuli” possano farla ritenere superata (Sez. 6, Sent. n. 10318 del 22/01/2008 Rv. 239211; conf. n. 755 del 1995 Rv. 201598, n. 2238 del 1995 Rv. 202095, n. 4291 del 1998 Rv. 211412).
3.2. Nel caso di specie, il ricorrente si limita a contestare l’operativita’ della presunzione sulla base di deduzioni di cui gia’ in precedenza si e’ rivelata l’infondatezza e non allega o deduce la presenza di alcun elemento idoneo a superare la presunzione stessa.
Infatti, il tempo trascorso, nemmeno particolarmente rilevante, non appare assumere rilevanza tale da superare la presunzione richiamata.
Quanto alla dedotta sussistenza di legittima attivita’ lavorativa, deve affermarsene la irrilevanza proprio in conseguenza del fatto che rientravano nel progetto criminoso oggetto della pattuizione proprio facolta’ e utilita’ indirette che derivavano al ricorrente dallo svolgimento di tale attivita’.
Allo stesso modo, deve affermarsi l’irrilevanza delle intervenute dimissioni dalla carica elettiva ai fini delle esigenze cautelari in conseguenza del fatto che il pericolo di reiterazione rilevante ai fini dell’applicazione della misura riguarda altri fatti della medesima indole e non la riproposizione del medesimo fatto storico.
Sotto questo aspetto, i conclamati rapporti con soggetti intranei alla criminalita’ organizzata e la palesata disponibilita’ a strumentalizzare anche la propria attivita’ lavorativa in tal senso costituiscono esplicitazione univoca di un pericolo di reiterazione non eliso ne’ dalle stesse dimissioni ne’ dalla formale incensuratezza.
3.3. Quanto ai profili di scelta della misura, risulta logica la valutazione del Tribunale del riesame della necessita’ di limitare gli spostamenti del ricorrente cosi’ come le opportunita’ di relazione del ricorrente; necessita’ direttamente ricollegabile all’accertato tentativo dello (OMISSIS) di fornire un contributo alla associazione mafiosa al fine di ottenere utilita’ personali ricadenti in settori apparentemente leciti del vivere civile.
Corretta sul punto e’ l’affermazione che proprio tale atteggiamento risulta facilitare la penetrazione della compagine mafiosa stessa nel tessuto sociale.
4. Le suesposte considerazioni fondano il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si da atto che il presente provvedimento e’ sottoscritto dal solo Presidente del Collegio per impedimento dell’estensore, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera a).
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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