Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali

Corte di Cassazione, sezione terza penale,
Sentenza 30 luglio 2020, n. 23185.

Massima estrapolata:

Il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali scatta a prescindere dal numero di lavoratori coinvolti. Partendo da questo presupposto è ininfluente il controllo a campione su 10 dipendenti su 200 dal quale è risultato che, per tutti i lavoratori controllati, erano state pagate le retribuzioni, circostanza che consente di affermare il reato.

Sentenza 30 luglio 2020, n. 23185

Data udienza 23 giugno 2020

Tag – parola chiave: Omesso versamento delle ritenute previdenziali – Integrazione – Numero di lavoratori coinvolti – Irrilevanza – Ininfluente il controllo a campione su 10 dipendenti su 200

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NICOLA Vito – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 15/05/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ALESSIO SCARCELLA;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 15.05.2019, la Corte d’appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Torino 18.01.2017, che, nell’assolvere il (OMISSIS) dal reato ascrittogli, limitatamente alla mensilita’ gennaio 2014 per non essere il fatto piu’ previsto dalla legge come reato, lo aveva invece dichiarato colpevole del reato previsto e punito dalla L. n. 638 del 1983, dall’articolo 2, comma 1 bis, in ordine alle restanti mensilita’, in quanto ometteva di versare all’INPS le ritenute previdenziali ed assistenziali sulle retribuzioni operate ai dipendenti.
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge in relazione alla L. n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1 bis, ed il correlato vizio di mancanza della motivazione sulla specifica doglianza difensiva attinente alla mancata corresponsione delle retribuzioni su cui il datore di lavoro pratica le ritenute a titolo di contribuzione.
In sintesi, sostiene la difesa del ricorrente che la Corte di Appello non avrebbe applicato correttamente la L. n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1-bis, in quanto mancherebbe la prova dell’effettivo pagamento delle retribuzioni. A questo proposito richiama la nota sentenza delle SS.UU 27641/2003 (ric. Silvestri), in base alla quale l’onere di versare le ritenute previdenziali ed assistenziali gravante sul datore di lavoro si realizza solo e nel momento in cui egli provvede alla corresponsione delle retribuzioni ai propri dipendenti. Sostiene altresi’ che l’onere di provare l’avvenuta corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti graverebbe sulla pubblica accusa. La Corte d’Appello avrebbe desunto la prova dell’effettiva corresponsione delle retribuzione sulla base di una verifica “a campione” delle buste paga dei lavoratori svolta dall’ispettore INPS, trascurando in particolare il motivo lamentato dalla difesa relativo alla testimonianza dell’ispettore nella parte in cui sostiene che tale verifica a campione e’ stata effettuata solamente su 10 lavoratori a fronte dei 200 dipendenti della societa’ amministrata dall’imputato. Il ricorrente asserisce inoltre che tale verifica a campione avrebbe fornito la prova delle ritenute non versate solo con riferimento ai 10 lavoratori controllati, mentre per gli altri dipendenti non controllati difetterebbe tale prova. Il motivo sollevato non sarebbe stato preso in considerazione dalla Corte distrettuale che avrebbe tratto la prova della responsabilita’ penale omettendo la valutazione della testimonianza sul punto senza fornire motivazione alcuna.
3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta in data 3 giugno 2020, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso, atteso che: a) la questione della parzialita’ del campione di dipendenti esaminato non risulta affrontata dalla sentenza impugnata e viene dedotta in questa sede facendo un riferimento solo generico e non autosufficiente a doglianze sul punto svolte nella fase di merito, donde la questione deve ritenersi inammissibile per novita’; b) la responsabilita’ dell’imputato e’ stata fondata sulle dichiarazioni del funzionario INPS e sugli atti concernenti i relativi accertamenti, non oggetto di censura da parte del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, trattato ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 2020, articolo 83, comma 12-ter convertito in L. n. 27 del 2020, e’ inammissibile.
2. Deve, anzitutto, premettersi che la questione della parzialita’ del campione di dipendenti esaminato non risulta affrontata dalla sentenza impugnata ed e’ dunque oggetto di “novum” per la prima volta dedotto dinanzi a questa Corte, come emerge dalla lettura della sentenze di merito. Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimita’ sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura “a priori” un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (v., da ultimo: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017 Ud. – dep. 14/06/2017, Galdi, Rv. 270316 -01).
3. Tanto premesso, come anticipato, il ricorso e’ inammissibile per manifesta infondatezza.
4. Ed invero, e’ sufficiente leggere la motivazione dell’impugnata sentenza per meglio comprendere la soluzione cui e’ pervenuto questo Collegio.
I giudici di appello hanno disatteso i due motivi addotti dall’appellante relativi alla mancata assoluzione dell’imputato e all’eccessivita’ della pena inflitta per difetto della prova di responsabilita’ penale dello stesso, in ragione di un accertamento improntato principalmente sulla regolarita’ delle buste paga e non sull’effettiva retribuzione corrisposta. Veniva richiamata dal giudice di merito la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 28/05/2003 (ric. Silvestri) con la quale si affermava in primo luogo che la L. n. 638 del 1983, articolo 2 incrimina una condotta omissiva che supera la soglia prevista di Euro 10.000,00 sanzionando l’inadempimento di un obbligo previsto dalla legge gravante sul datore di lavoro e, in secondo luogo, che la norma sopracitata non e’ volta a reprimere la condotta omissiva del mancato versamento dei contributi, ma il piu’ grave fatto commissivo dell’appropriazione indebita da parte del datore di lavoro di somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti.
Si precisa altresi’, in sentenza, che l’obbligo di versamento delle ritenute nasce solamente al momento della effettiva corresponsione della retribuzione sulla quale le ritenute devono essere operate. Nel caso di specie, l’ammontare delle ritenute operate e non versate era pari ad Euro 49.576,99 per il 2012, ad Euro 835,80 per il 2013, ad Euro 3.050,99 per il 2014, per un totale di Euro pari 151.463,78.
Successivamente la (OMISSIS) societa’ cooperativa di cui il ricorrente era legale rappresentante, a titolo di regolarizzazione, aveva versato all’ente previdenziale la somma di Euro 14.996,61 in data 11.07.2014, 1.166,56 in data 08.08.2014, 8.903,49 in data 16.01.2015, 68.612,60 in data 09.02.2015.
I giudici di merito, ritenevano parimenti sussistente l’elemento psicologico richiesto dalla norma incriminatrice, il solo dolo generico, sulla base di prove documentali e testimoniali prodotte dalla pubblica accusa che accertavano una discordanza sensibile tra le retribuzioni presenti sulle buste paga consegnate ai lavoratori e quelle riportate sulla copia conservata in azienda nonche’ su quella trasmessa all’INPS. In particolare, dalla testimonianza emergeva che la trattenuta sulle retribuzioni indicata nelle buste paga fosse pari al 10 % mentre all’INPS venivano versate ritenute pari al 7 %.
5. Tanto premesso, le doglianze difensive non hanno pregio.
5.1. Anzitutto, perche’ la Corte di appello, alla luce dei principi sopraenunciati, ha desunto la prova dell’avvenuta corresponsione della retribuzione sulla base della presentazione delle prove documentali e testimoniali, cosi’ conformandosi pienamente all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione non e’ configurabile in assenza del materiale esborso delle somme dovute al dipendente a titolo di retribuzione (Sez. U, n. 27641 del 28/05/2003 – dep. 23/06/2003, Silvestri M, Rv. 224609), ma, tuttavia, la prova dell’effettiva corresponsione della retribuzione puo’ essere desunta dalle prove documentali, nella specie modelli DM10, buste paga, copie aziendali che attestino le retribuzioni corrisposte ai dipendenti e gli obblighi previdenziali verso l’INPS salvo prova contraria (ex plurimis: Cass., Sez. III, 32428/05; Cass., Sez. III, 38271/2007; Cass., Sez. III, 46541/2009; Cass., Sez. III, 14839/2010; Cass., Sez. III, 7772/13; Cass., Sez. III, 37145/13; Cass., Sez. III, 37330/14; Cass., Sez. III, 21619/2015; Cass., Sez. III, 42715/16; Cass., Sez. III, 39043/18; Cass., Sez. III, 50002/2019).
5.2.. In secondo luogo, parimenti priva di pregio e’ la doglianza secondo cui la Corte d’appello non avrebbe detto nulla circa il motivo sollevato dalla difesa sulla verifica a campione eseguita su dieci lavoratori a fronte dei duecento presenti in azienda.
Ed invero – in disparte il fondato rilievo del PG secondo cui si tratterebbe di questione dedotta per la prima volta in sede di legittimita’ e, pertanto, inammissibile (v. supra) -, in ogni caso rileva il Collegio come la Corte d’Appello ha desunto la prova del reato, sia sotto l’aspetto dell’elemento soggettivo che dell’elemento oggettivo, non solo dalla testimonianza dell’ispettore dell’INPS (Franze’), ma anche dalla trasmissione della documentazione trasmessa all’Ente previdenziale, dalle copie conservate in azienda, dalle buste paga consegnate ai lavoratori, tutte attestanti l’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali da parte dell’imputato.
Difatti la somma delle ritenute omesse non versate pari ad Euro 151.463,78, somma successivamente regolarizzata dalla (OMISSIS), superava ampiamente la soglia di punibilita’ prevista ex lege per ciascun anno.
5.3. Tuttavia, anche se la Corte avesse ritenuto la verifica a campione non sufficiente, non essendo la testimonianza l’unica prova prodotta dalla pubblica accusa, la stessa non avrebbe comunque inciso sulla decisione, il reato difatti risultando gia’ integrato nei suoi elementi costitutivi, sempre salvo prova contraria.
Come, infatti, gia’ affermato da questa stessa Sezione, in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali “a nulla rileva il numero dei lavoratori ai quali si riferisce la condotta omissiva penalmente sanzionata la quale si perfeziona nella entita’ della somma annualmente non versata indipendentemente dal numero dei lavoratori cui l’omissione e’ riferita. In tal caso al massimo graverebbe sulla la difesa fornire la prova del mancato versamento della retribuzione a taluno di essi o dedurre la specifica circostanza impeditiva del perfezionamento del reato” (Cass. pen., 11.12.2019, n. 50002, non massimata).
Cio’ detto, alla luce della mancata evidenziazione e produzioni di elementi contrari da parte della difesa per provare il mancato il versamento delle retribuzioni per i lavoratori controllati, nessun ulteriore onere probatorio gravava sulla pubblica accusa.
6. Infine, priva di pregio e’ l’ulteriore doglianza di asserito vizio motivazionale, in quanto una motivazione, seppur implicita, vi e’ stata.
L’obbligo di motivazione non e’ stato disatteso dalla Corte di appello benche’ non siano state prese espressamente in considerazione tutte le prospettazioni della difesa. La motivazione risulta adeguata essendo sufficiente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni rilevanti per la decisione, dopo aver effettuato una valutazione complessiva del materiale probatorio, attribuendo preponderanza alle considerazioni di maggior rilievo, disattendendo implicitamente le altre ritenuti ininfluenti ai fini della decisione. Ed invero, come e’ noto, il giudice di merito non e’ tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; nel qual caso devono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (tra le tante: Sez. 4, n. 1149 del 24/10/2005 – dep. 13/01/2006, Mirabilia, Rv. 233187). E’ questo infatti il caso della cosiddetta motivazione implicita, quando cioe’ dal complesso della motivazione della sentenza si puo’ logicamente desumere che la questione sollevata da chi impugna e’ incompatibile con le ragioni espresse nella motivazione di sentenza di appello.
Nel caso di specie, la corte territoriale con ragionamento logico e adeguato ha implicitamente motivato sulla doglianza lamentata dalla difesa, in quanto e’ giunta alla decisione valutando ed esaminando complessivamente tutte quelle deduzioni e ragioni che hanno determinato il suo convincimento, benche’ in presenza di minime incongruenze argomentative o omessa esposizione di elementi di valutazione non decisivi e palesemente inidonei a determinare una decisione diversa. Infatti, a rilevare e’ che l’apparato logico relativo agli elementi probatori rilevanti rappresenti una confutazione diretta e inequivoca degli elementi che non sono menzionati dalla pronuncia (Cass., Sez. II, n. 47458 del 19.11.2015, dep. 1/12/2015, ric. Balzarini ed altri, non massimata).
7. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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