Il reato di furto aggravato di fauna

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 4 giugno 2020, n. 16981.

Massima estrapolata:

E’ configurabile, anche dopo l’entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992 n. 157 di disciplina dell’attività venatoria, il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato, qualora l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia. (Fattispecie in tema di uccellagione).

Sentenza 4 giugno 2020, n. 16981

Data udienza 18 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Furto venatorio aggravato – Assenza di licenza – Nozione di uccellagione – Rilevanza del mezzo usato per la caccia ex artt. 3 e 30 legge n. 157/ 92 – Reato di pericolo a consumazione anticipata – Distinzione con la fattispecie di furto del codice penale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VESSICHELLI Maria – Presidente

Dott. CATENA Rossella – Consigliere

Dott. MOROSINI Elisabetta – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. RICCARDI Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/07/2017 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Brescia, in riforma della sentenza del Tribunale di Brescia emessa il 22.12.2016 e appellata dal Procuratore Generale, ha condannato (OMISSIS) per il reato, cosi’ riqualificato, di furto venatorio aggravato, commesso mediante l’utilizzo di reti vietate da uccellagione, in assenza di licenza per la caccia e, concessegli le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante predetta, gli ha inflitto la pena di sei mesi di reclusione ed Euro 154 di multa.
In primo grado l’imputato era stato assolto per particolare tenuita’ del fatto, ritenuta l’ipotesi di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 3 e articolo 30, lettera E, applicabile anche in caso di assenza di licenza di caccia, poiche’ sarebbe comunque vietata l’attivita’ con reti da uccellagione, pur a chi fosse provvisto di licenza.
2. Avverso il provvedimento indicato propone ricorso l’imputato, tramite il difensore, avv. (OMISSIS), deducendo due motivi.
2.1. Con il primo argomento difensivo si denuncia violazione di legge in relazione all’articolo 624 c.p. e articolo 625 c.p., comma 1, n. 7 e L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera E.
La Corte d’Appello ha erroneamente riqualificato il fatto come reato di furto aggravato, benche’ la fattispecie speciale di uccellagione prevista dalla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera E, sia sempre configurabile nel caso in cui si ponga in essere la condotta di cattura di volatili con mezzi diversi dalle armi da sparo, a prescindere dall’essere in possesso della licenza di caccia, trattandosi di una condotta comunque vietata.
La fattispecie si distingue da quella prevista dal medesimo articolo 30 alla lettera H (caccia con mezzi vietati), che fa distinzione secondo che si sia o meno in possesso di licenza di caccia, sicche’ non e’ configurabile il reato di furto venatorio ai sensi degli articoli 624 e 625 c.p. in ragione del fatto che la stessa L. n. 157 del 1992 ne esclude l’applicabilita’ nei casi regolati dalla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1 e articolo 31.
2.2. Il secondo motivo deduce mancanza di motivazione della sentenza di appello.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato sotto entrambi i profili, peraltro collegati tra loro, e deve essere rigettato.
2. Il rapporto tra la disciplina speciale contravvenzionale prevista per la caccia dalla L. n. 157 del 1992 e le fattispecie sanzionate dal codice penale si e’ rivelato essere, negli anni, di non facile convivenza giuridica.
Il problema ha riguardato non soltanto il reato di furto, come nel caso di specie, ma anche, per le questioni piu’ rilevanti, quelli di cui all’articolo 544-ter c.p. e articolo 727 c.p. (cfr., su questi ultimi, tra le altre, Sez. 3, n. 40751 del 5/3/2015, Bertoldi, Rv. 265164; Sez. 3, n. 17691 del 14/12/2018, dep. 2019, Zampagli, Rv. 275865; Sez. 3, n. 9574 del 8/10/1996, Feltrini, Rv. 206466; Sez. 3, n. 950 del 7/10/2014, Omacini, Rv. 261626).
3. Relativamente al delitto di furto, il percorso interpretativo e’ reso piu’ impervio per il fatto che la L. 11 febbraio 1992, n. 157 (recante la disciplina per la protezione della fauna omeoterma ed il prelievo venatorio), nello stabilire, all’articolo 30, comma 1, le sanzioni penali, ha anche disposto, al comma 3 di tale disposizione, che, nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 c.p..
L’esclusione dell’applicabilita’ delle disposizioni codicistiche sul furto e’ stata sancita anche per le sanzioni amministrative previste dal successivo L. n. 157 del 1992, articolo 31 (cfr. il comma 5 di tale disposizione).
Il testo dell’articolo 30 citato prevede, distinti al comma 1 e ordinati con lettere, diversi reati contravvenzionali nei confronti di: chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, di silenzio venatorio ovvero in parchi nazionali, regionali, riserve naturali, oasi protette, zone di ripopolamento, parchi e giardini urbani, terreni adibiti ad attivita’ sportive; chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi in specie protette; chi esercita l’uccellagione; chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non e’ consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi o richiami vietati.
Sanzioni sono previste anche per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili ovvero per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della L. n. 157 del 1992.
Ad un comma 2 che disciplina le sanzioni per la violazione delle disposizioni della medesima legge in materia di imbalsamazione e tassidermia, segue, poi, il comma 3, che espressamente recita: “nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 c.p..
Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi”.
3.1. Avuto riguardo alla previsione di detta L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 3 (ma analogamente e’ a dirsi per l’esclusione prevista in caso di condotte sanzionate solo amministrativamente ai sensi del successivo articolo 31) si e’ posto, dunque, il problema relativo alla “sopravvivenza” della fattispecie di furto venatorio una volta entrata in vigore la suddetta disciplina speciale, che, per la sua stringata formulazione, ha destato perplessita’ e divergenze ermeneutiche.
Secondo un primo orientamento, il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato e’ ancora configurabile, pur dopo l’entrata in vigore della L. n. 157 del 1992, con riferimento al caso in cui l’apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia (in tal senso, Sez. 4, n. 34352 del 24/5/2004, Peano, Rv. 229083; Sez. 5, n. 48680 del 6/6/2014, Fusco, Rv. 261436; Sez. 3, n. 3930 del 11/12/2014, dep. 2015, Mensi, non massimata; Sez. 1, n. 46130 del 14/6/2018, Melotti ed altri, non massimata; Sez. 4, n. 8151 del 13/12/2018, dep. 2019, non massimata).
Tale linea interpretativa osserva come la L. n. 157 del 1992 non escluda in via assoluta l’applicabilita’ del cosiddetto furto venatorio, prevedendo, al contrario, tale esclusione soltanto in relazione ai casi specificamente circoscritti dalla prima parte dell’articolo 30 e da tutto l’articolo 31 in questione, e cioe’ quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia di frodo.
Invece, il “bracconiere” del tutto privo di licenza – come risulta l’imputato nel caso sottoposto all’esame del Collegio – non rientra nelle citate previsioni, ne’ in altre specifiche di esonero dall’applicabilita’ della fattispecie generale prevista come delitto contro il patrimonio, sicche’ nei suoi confronti si riespande la forza precettiva del delitto di furto, rientrando indiscutibilmente la fauna venatoria del patrimonio indisponibile dello Stato, ai sensi anche di quanto disposto espressamente dalla stessa L. n. 157 del 1992, articolo 1.
Altra opzione interpretativa ritiene, invece, pur aderendo all’orientamento generale sulla non esclusione assoluta del furto venatorio per effetto della legislazione speciale sulla caccia, che il delitto previsto dal codice penale non sia applicabile alla condotta di “uccellagione” – oggetto della fattispecie in esame – disciplinata dalla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera e) come attivita’ assolutamente vietata, a prescindere dall’essere titolari o meno di una licenza di caccia e dall’aver, quindi, violato quest’ultima nelle sue condizioni applicative.
In tal senso deve intendersi la decisione di Sez. 5, n. 25728 del 30/4/2012 che esclude la possibilita’ di applicare la distinzione tra “cacciatore di frodo” e “bracconiere” nel caso in cui si commetta una delle condotte venatorie comunque vietate previste dal citato articolo 30, lettera e) ed h).
In precedenza, cfr. Sez. 6, n. 9930 del 8/7/1992, Bertano, Rv. 192514 che, in un’ipotesi contestata come tentato furto di uccelli sottratti al patrimonio dello Stato, dando prevalenza interpretativa all’articolo 30, comma 3 quale norma speciale, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato, per tentato furto, stabilendo inoltre che, trattandosi di fatto contestato come tentativo, non fossero neppure applicabili le ipotesi contravvenzionali configurate dalla nuova legge.
3.2. Altre pronunce, pur non affrontando direttamente la questione del rapporto tra disciplina speciale contravvenzionale e reato di furto previsto dal codice penale, hanno approfondito il tema del reato di uccellagione, sancendo alcuni condivisibili approdi, di seguito sintetizzati.
La L. n. 157 del 1992 distingue l’uccellagione, che a norma dell’articolo 3 della citata disciplina e’ sempre vietata, dall’attivita’ venatoria che e’ consentita, se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (cfr. L. n. 157 del 1992, articoli 12 e 13).
Secondo l’orientamento costante di questa Corte, costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie o altri strumenti fissi, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili, mentre costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica (cfr., ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 11350 del 10/2/2015, Ungaro, Rv. 262808 e Sez. 3, n. 7861 del 12/1/2016, Vassalini, Rv. 266278, che si richiamano a Sez. 3, n. 1713 del 18/12/1995 dep. 1996, Palandri, Rv. 204726; Sez. 3, n. 4918 del 10/4/1996, Giusti, Rv. 205462; Sez. 3, n. 2423 del 20/2/1997, Carlesso, Rv. 207635; Sez. 3, n. 9607 del 2/6/1999, Baire, Rv. 214597; Sez. 3, n. 139 del 13/11/2000, Moreschi, Rv. 218696; Sez. 3 n. 6966 del 17/4/2000, Bettoni, Rv. 217676).
Cio’ che rileva, ai fini della sussistenza del reato di uccellagione di cui alla L. n. 157 del 1992, articolo 3 e articolo 30, lettera e) e’ il mezzo usato per la caccia; la distinzione legislativa opera, quindi, con riferimento esclusivamente al mezzo usato e non alla destinazione delle prede catturate, poiche’ il legislatore ha voluto sanzionare in modo specifico un sistema di cattura che ha in genere una potenzialita’ offensiva piu’ indeterminata e comporta maggior sofferenza biologica per i volatili (Sez. 3, n. 4918 del 10/04/1996, Giusti, Rv. 205462), consentendo la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie con la possibilita’ di arrecare al patrimonio avicolo un danno potenzialmente maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli mediante attivita’ di “caccia”.
Quest’ultima, infatti, ordinariamente avviene in modo selettivo sia pure quando si rivela “di frodo”, poiche’ compiuta in tempi e secondo modalita’ non consentite.
In tale contesto, si e’ anche rivista – rispetto alla pronuncia gia’ citata n. 9930 del 1992 – la posizione interpretativa riguardo alla possibilita’ di configurare il reato di uccellagione qualora si verta in un’ipotesi di atti diretti alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialita’ offensiva indeterminata, senza che si sia realizzata l’effettiva apprensione dei volatili.
Ebbene, si e’ detto che il reato di uccellagione previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 30, comma 1, lettera e), e’ configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, sicche’ – pur affermando l’impossibilita’ di applicare la disciplina del tentativo alle contravvenzioni – la realizzazione di atti idonei diretti all’apprensione con i metodi di “uccellagione” integra gia’ di per se’ la consumazione del reato (in tal senso Sez. 3, n. 7861 del 2016, cit.; Sez. 3, n. 19554 del 17/3/2004, Zanchi, Rv. 228886; Sez. 3, n. 3090 del 12/1/1996, Marconi, Rv. 205043).
3.3. Il quadro ricostruttivo che si e’ voluto dedicare a riassumere la contravvenzione di uccellagione, invocata nel caso di specie dal ricorrente, ai sensi della L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera e) e comma 3, ha la finalita’ di collocare la fattispecie (in astratto ed in concreto) nell’ambito della disciplina specifica sulla caccia enunciata dal legislatore e di leggerla, pero’, in un’ottica sistematica e costituzionalmente orientata, entro un prisma interpretativo ispirato al giudizio di disvalore penale effettivamente alla base della valutazione normativa.
Ebbene, all’esito di una tale disamina, non puo’ che concordarsi con l’orientamento che ritiene tuttora configurabile il reato di furto venatorio in capo a chi, privo di licenza di caccia, pratichi attivita’ assolutamente vietata secondo la L. n. 157 del 1992 e, dunque, anche la condotta di uccellagione.
Ed infatti, sarebbe illogico immaginare (seguendo l’opzione della sentenza n. 25728 del 2012) che, proprio la’ dove il legislatore ha inteso approntare la tutela piu’ forte al suo patrimonio venatorio e indisponibile, sancendo l’assoluto divieto di tale attivita’, anche per coloro i quali abbiano la licenza di caccia, tale tutela ne venga paradossalmente diminuita, prevedendo che sia coloro i quali abbiano la licenza e caccino “in frodo”, sia coloro i quali agiscano in assenza di essa, non debbano vedersi puniti per furto venatorio, ovvero i bracconieri siano soggetti alla disciplina degli articoli 624 e 625 c.p. nelle ipotesi meno gravi di violazioni di norme poste a disciplinare il dettaglio dello svolgimento delle attivita’ di caccia (le ipotesi, ad esempio, delle lettere a), b), c), d, f) e non in quella di uccellagione.
Non corrisponde, poi, alla ratio della disciplina legislativa della L. n. 157 del 1992, ispirata dalla direttiva Europea 79-409 CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, nonche’ dalla Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, di cui la L. n. 157 del 1992 e’ attuazione (articolo 1, comma 4) – secondo cui per quanto riguarda la caccia, la cattura o l’uccisione di uccelli gli Stati membri vietano il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto e metodo di cattura o di uccisione, in massa o non selettiva – ritenere che la valenza della L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 3, estenda ai bracconieri senza licenza lo speciale regime di favore sostanzialmente previsto sul fronte penale per i cacciatori muniti di licenza, sia pure che agiscano di frodo, escludendo anche per i primi l’applicabilita’ delle disposizioni sul furto venatorio.
E’ infatti evidente che ad una maggior offensivita’ della condotta rispetto al bene protetto (di cui e’ espressione la fattispecie di uccellagione) non puo’ che corrispondere una maggiore risposta sanzionatoria da parte dell’ordinamento penale.
Ma vi e’ di piu’.
L’orientamento che si condivide afferma la perdurante configurabilita’ del furto venatorio nei confronti del bracconiere privo di licenza di caccia, sempre e in qualsiasi ipotesi di violazione prevista dalla L. n. 157 del 1992, articolo 30.
In via generale, e’ bene rammentare che la disciplina sulla caccia e’ sorta per rispondere al bilanciamento tra due opposte esigenze: quella, che potremmo definire latamente ambientalista e paesaggistica, di tutelare il patrimonio faunistico ed ecologico dello Stato da attivita’ venatorie indiscriminate e lesive e quella di venire incontro ad una domanda di una parte della cittadinanza – gli appassionati di caccia e le loro associazioni di rappresentanza – di continuare a svolgere una pratica dai retaggi ancestrali.
La legge del 1992, che ha sostituito la L. n. 968 del 1977, e’ nata, poi – ed e’ bene rammentarlo – sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l’abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e, che per mancanza del quorum, era stato annullato.
L’innovativo testo di legge e’ apparso subito fondamentale per l’approccio molto differente rispetto alla precedente legislazione: si afferma in esso, infatti, con chiarezza, che la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato (articolo 1), il quale, entro i limiti stabiliti dalla stessa legge, puo’ rilasciare al cacciatore una concessione (la cosiddetta “licenza di caccia”) al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa ovvero dalle regolamentazioni regionali emanate sulla base delle disposizioni primarie.
In un tale contesto, e’ evidente che corrisponde alla ratio legislativa circoscriverne la regolamentazione di dettaglio, ed in special modo, le disposizioni sanzionatorie (articoli 30 e 31) ai soli destinatari della disciplina normativa e del “contratto” con lo Stato costituito dalla licenza di caccia: e cioe’, appunto, i cacciatori (eventualmente di frodo) titolari di una concessione.
Sarebbe del tutto non corrispondente alla ragione normativa ed ai principi costituzionali che l’hanno ispirata (anzitutto la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, riservata alla legislazione statale secondo l’articolo 117 Cost., e direttamente prevista all’articolo 9 Cost.) una lettura che proponesse un’indiscriminata previsione di favore diretta ad escludere la configurabilita’ del reato di furto aggravato nei confronti anche di chi si appropria di beni appartenenti al patrimonio faunistico ed ambientale dello Stato, in assenza di concessione e violandone la normativa primaria e secondaria.
3.4. Infine, anche l’analisi dell’impianto normativo della L. n. 157 del 1992 depone nel senso della perdurante punibilita’ per il delitto di furto del bracconiere privo di licenza che commetta una delle condotte previste dagli articoli 30 e 31 della legge suddetta.
Possono essere ritrovati, infatti, alcuni indici normativi dell’inapplicabilita’ della clausola di specialita’ prevista dalla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 3, a tale categoria di soggetti e di come l’intera disciplina speciale sia riferita a regolamentare le attivita’ venatorie di chi sia provvisto della dovuta autorizzazione-licenza.
Si richiamano, in particolare, quali “indicatori” che devono orientare l’interprete nel senso condiviso dal Collegio, le seguenti disposizioni:
– l’articolo 12, in cui si stabilisce che l’attivita’ venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti stabiliti dalla legge stessa, prevedendo che la fauna selvatica abbattuta durante l’esercizio venatorio “nel rispetto delle disposizioni” di legge appartiene a colui che l’ha cacciata, nonche’ disciplinando il porto d’armi specificamente ad uso di caccia;
– l’articolo 21, che prevede sotto la rubrica “Divieti” un’elencazione nutrita di attivita’ comunque vietate nell’esercizio della caccia, pur consentita previa concessione di licenza da parte dello Stato;
– l’articolo 32; quest’ultima norma, molto significativamente, prescrive che, “oltre alle sanzioni penali previste dall’articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo”, l’autorita’ amministrativa dispone la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia e del periodo di esercizio, per periodi e nei casi corrispondenti al disvalore delle condotte contravvenzionali commesse.
Le disposizioni sopradette compongono una piattaforma sistematica che conduce fondatamente a ritenere – secondo quanto e’ stato affermato in dottrina e costituisce anche lo sfondo delle pronunce gia’ richiamate dell’orientamento preferito – che il sistema sanzionatorio (penale ed amministrativo) della legislazione speciale sia orientato verso il cacciatore munito di regolare concessione-licenza, il quale violi i parametri dell’accordo contrattuale con lo Stato posto alla base di tale atto, e venga per questo perseguito.
4. Il ricorrente, che risulta privo di licenza di caccia, nella fattispecie sottoposta al Collegio, e’ stato condannato per furto aggravato in un’ipotesi di uccellagione, per essere stato trovato in possesso di quattro reti molto lunghe, utili potenzialmente ad intrappolare indiscriminatamente un consistente numero di volatili, nonche’ di diverse specie di uccelli catturati in numero considerevole e sei dei quali morti a seguito della cattura.
Ebbene, non puo’ che convenirsi con l’impostazione della Corte d’Appello, alla luce di tutto quanto sinora esposto, e, pertanto, appare senza dubbio logica la scelta di ritenere configurabile a suo carico la fattispecie di furto aggravato piuttosto che quella, speciale ed applicabile ai soli cacciatori muniti di licenza benche’ di frodo per aver posto in essere attivita’ del tutto vietate come quella prevista dalla L. n. 157 del 1992, articolo 30, comma 1, lettera e): tale opzione e’ coerente con l’impostazione dominante nella giurisprudenza di legittimita’ ed e’ stata motivata senza aporie e iati argomentativi.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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