Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 23 ottobre 2020, n. 29451.

«Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo. Di fatti, il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Il concorso del terzo nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone è configurabile nei soli casi in cui il terzo si limiti ad offrire un contributo alla pretesa di chi abusa delle proprie ragioni senza perseguire alcuna diversa e ulteriore finalità»

Sentenza 23 ottobre 2020, n. 29451

Data udienza 6 ottobre 2020

Tag – parola chiave: Falso ex art. 481 cp – Condanna per falso ed assoluzione per abuso edilizio – Compatibilità – Censure inammissibili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – rel. Consigliere

Dott. DOVERE Salvatore – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonardo – Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/10/2019 della CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PICARDI FRANCESCA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PINELLI MARIO MARIA STEFANO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
Preliminarmente l’avv. (OMISSIS) del foro di BARI dietro richiesta dell’avv. (OMISSIS) del foro di BARI chiede alla Corte di posticipare la discussione del procedimento alle ore 12 per impedimento del difensore, come da istanza pervenuta in cancelleria precedentemente.
Il Procuratore Generale si rimette alla decisione della Corte che accoglie la richiesta. A questo punto la Corte lascia l’aula di udienza.
Alle ore 12,00, l’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS), deposita conclusioni scritte unitamente alla nota spese alle quali si riporta chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di BARI in difesa di (OMISSIS), che insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Bari, quale giudice di rinvio, all’esito della sentenza n. 54585 del 2018 della Suprema Corte, che ha annullato la precedente assoluzione limitatamente al reato di cui al capo c (ex articolo 481 c.p., per avere falsamente attestato lo stato dei luoghi nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di permesso di costruire in sanatoria, in (OMISSIS)), ha rideterminato la pena in 20 giorni di reclusione, confermando la condanna di (OMISSIS) per il reato di falso, emessa dal giudice di primo grado, all’esito dell’abbreviato.
2. La Suprema Corte ha annullato la precedente sentenza di appello per il ritenuto vizio motivazionale dell’assoluzione, consistente nel seguente passaggio “in conseguenza della decisione presa per il capo a) consegue anche l’assoluzione dell’appellante per il capo c)”. Al riguardo si e’ osservato che “non e’ spiegato in alcun modo l’iter logico che, dall’assoluzione dal reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 cit., articolo 44, lettera b), avrebbe condotto al proscioglimento per il contestato falso” e che non si e’ tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, in tema di falsita’ documentali, ricorre il cosiddetto “falso innocuo” nei casi in cui l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o l’alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell’atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati, sicche’ l’innocuita’ non deve essere valutata con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto (Sez. 5, n. 35076 del 21/04/2010, Immordino, Rv. 248395; Sez. 5, n. 2809 del 17/10/2013, dep. 2014, Ventriglia, Rv. 258946), ma avendo riguardo all’idoneita’ dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812).
3. Nella sentenza oggi impugnata la Corte di appello di Bari e’ pervenuta alla conferma della condanna emessa in primo grado accertato che nella documentazione allegata alla richiesta del permesso di costruire, presentata dall’imputato, vi era una prospettazione non veritiera dello stato dei luoghi, essendo riportate come separate le fusioni inerenti i locali siti al (OMISSIS) e quelli siti al Vico Mutassi 13 e 15 e non essendo, pertanto, rappresentati la fusione dei quattro locali in un unico locale risultante dal sopralluogo del 16 ottobre 2013 e l’inglobamento di una modesta entita’ di (OMISSIS). Il giudice di appello ha ritenuto integrato l’elemento soggettivo, in considerazione della finalita’ di dare una rappresentazione frammentaria degli interventi realizzati, nella consapevolezza della maggiore valenza delle opere, ed ha escluso l’innocuita’ del falso, stante l’inserimento della condotta in un procedimento amministrativo funzionale all’emanazione di un provvedimento e la sua conseguente idoneita’ ad ingannare la fede pubblica, sebbene gli interventi, diversamente qualificati, non necessitassero dell’autorizzazione amministrativa.
4. Avverso la nuova sentenza della Corte di appello di Bari ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, l’imputato che ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione, non essendo stata spiegata la ragione dell’ininfluenza, ai fini della decisione (peraltro in contrasto con l’assoluzione per il capo a, passata in giudicato), della documentazione prodotta, consistente nella richiesta di archiviazione del 16 settembre 2019, formulata dalla Procura presso il Tribunale di Bari nei confronti dell’odierno imputato, relativamente all’ulteriore procedimento penale instaurato all’esito di nuova denuncia della parte civile di questo giudizio ed avente ad oggetto anche la condotta di cui al presente processo – nella prospettazione della difesa da tale documentazione si desume la assoluta conformita’ tra stato dei luoghi ed elaborati grafici progettuali allegati alla SCIA e la conseguente insussistenza del reato, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo, tenuto conto, peraltro, della assoluta irrilevanza della firma apposta sulla richiesta e relazione tecnica, visto che la regolarita’ delle opere realizzate era gia’ stata attestata dai competenti funzionari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile, atteso che non tende a denunciare una lacuna o una manifesta illogicita’ motivazionale, ma piuttosto a censurare la ricostruzione di fatto, effettuata dalla Corte di appello con congrue argomentazioni, ed a proporne una alternativa, da cui deriverebbe l’esclusione dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato contestato.
In ordine all’ininfluenza, ai fini della decisione, della nuova documentazione prodotta dall’imputato dinanzi alla Corte di appello, relativa ad un ulteriore procedimento penale instaurato nei suoi confronti, dalle stesse allegazioni difensive si evince la sua riferibilita’ a condotte diverse da quelle oggetto del presente procedimento e, cioe’, alla veridicita’ degli elaborati allegati alla s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attivita’) e non alla richiesta di permesso a costruire, oggetto del presente giudizio – in particolare v. p. 7 del ricorso in cui si legge che “lo stesso consulente ha chiarito natura dei lavori e ritenuto legittimo e conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia l’intervento, evidenziando la assoluta conformita’ tra stato dei luoghi ed elaborati grafici progettuali allegati alla SCIA”. La valutazione della Corte di Appello, che ha ritenuto la documentazione prodotta, ininfluente ai fini della decisione e’, pertanto, ineccepibile.
Nessuna contraddizione sussiste, invece, tra la presente condanna e l’assoluzione, oramai definitiva, relativamente al capo a (realizzazione delle opere di fusione di piu’ locali ed unita’ immobiliari in assenza delle necessarie autorizzazioni), che si fonda sulla diversa qualificazione degli interventi (manutenzione straordinaria e non ristrutturazione) e sull’assoggettamento della condotta dell’imputato ad una diversa disciplina, ma che non esclude affatto la falsita’ della situazione di fatto rappresentata dallo stesso nel procedimento amministrativo avviato.
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria, che si reputa equo liquidare in Euro duemila, oltre che alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, che si liquidano in Euro tremila, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende, nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro tremila, oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *