Il reato di deposito incontrollato di rifiuti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28669.

È configurabile la responsabilità penale per il reato di deposito incontrollato di rifiuti a carico del Dirigente dei servizi tecnici comunali, nella specie responsabile dei servizi cimiteriali e anche di quello di smaltimento dei rifiuti, compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività di estumulazione, che non impedisca, pur avendone l’obbligo giuridico, che da una attività svolta nell’ambito della propria sfera di attribuzioni consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti. Sussiste, invero, anche l’obbligo di vigilare sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito dell’attività soggetta al proprio controllo, trattandosi di obbligo insito nel controllo di legalità dello svolgimento dell’attività cui sia preposto il funzionario pubblico, la cui omissione è, quindi, causalmente correlata alla realizzazione del deposito incontrollato, realizzato anche in conseguenza della omessa vigilanza del soggetto preposto.

Sentenza 15 ottobre 2020, n. 28669

Data udienza 9 settembre 2020

Tag – parola chiave: AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubaldo – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 7/3/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Romano Giulio, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per prescrizione;
udita per (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso;
udita per (OMISSIS) l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 7 marzo 2019 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del reato di cui al Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1 et 2, (loro ascritto per avere, (OMISSIS) quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS), (OMISSIS) quale custode, consentito il deposito incontrollato e una gestione illecita di rifiuti nell’ambito della gestione del cimitero di (OMISSIS) e, segnatamente, consentito, nell’area cimiteriale, il deposito incontrollato di materiali di risulta derivanti da attivita’ di estumulazione, tra cui resti di bare, avanzi di indumenti, imbottiture, lapidi, oggetti di arredo sacro, e da demolizioni edili, tra cui calcinacci, mattoni e tegole, in un quantitativo superiore ai 30 metri cubi; accertato il (OMISSIS)), condannandoli alle pene di 2.600,00 Euro di ammenda (OMISSIS) e 5.000,00 Euro di ammenda (OMISSIS), oltre al pagamento delle spese processuali; con la medesima sentenza il Tribunale ha assolto (OMISSIS), Sindaco del Comune di (OMISSIS), dalla medesima contestazione, per non aver commesso il fatto.
2. Avverso tale sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mediante il quale ha lamentato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’errata applicazione dell’articolo 125 c.p.p., articolo 110 c.p. e Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256 con riferimento alla affermazione della propria responsabilita’, cui il Tribunale era pervenuto nonostante i cumuli di rifiuti oggetto della contestazione esistessero sin dal (OMISSIS), epoca in cui gli era stata affidata la mansione di custode del cimitero, cosicche’ il suo concorso nel reato era stato ravvisato esclusivamente per aver omesso di denunciare tale deposito incontrollato, mentre, in realta’, le autorita’ competenti ne erano gia’ state informate.
Ha, inoltre, lamentato il mancato rilievo della estinzione del reato per prescrizione, trattandosi di reato istantaneo consumatosi nel (OMISSIS), essendo errata la collocazione della sua consumazione al momento dell’accertamento.
3. Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche (OMISSIS), affidandolo a due motivi.
3.1. In primo luogo, ha denunciato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), l’errata applicazione del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 256, commi 1 et 2, con riferimento alla affermazione della configurabilita’ del proprio concorso nei reati di deposito incontrollato e gestione illecita di rifiuti, in quanto egli, quale responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS), non aveva in custodia il cimitero comunale e non gestiva le pratiche di estumulazione, curate dal comandante dei locali vigili urbani, ne’ aveva poteri od obblighi di vigilanza o controllo su quanto veniva compiuto all’interno del cimitero comunale; non aveva quindi fornito alcun apporto causale alla realizzazione delle condotte contestate, cosicche’ la affermazione della sua responsabilita’ in concorso con (OMISSIS) (custode del cimitero comunale) era dovuta a una errata applicazione delle norme incriminatrici, essendo stata ravvisata la sua responsabilita’ in assenza di condotte positive concorrenti nella realizzazione dei reati o della omissione di obblighi di vigilanza.
3.2. In secondo luogo, ha lamentato, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), la mancanza, la contraddittorieta’ e la manifesta illogicita’ della motivazione in ordine alla affermazione della propria responsabilita’, sottolineando la carenza della motivazione e la contraddittorieta’ tra la assoluzione del coimputato (OMISSIS) (Sindaco del Comune di (OMISSIS)), a carico del quale non era stato ravvisati obblighi di vigilanza, e la propria condanna, fondata sulla inosservanza di obblighi di vigilanza e controllo, pur non essendo stato informato dal Sindaco dalla segnalazione dallo stesso ricevuta il 20 febbraio 2014 dal Comandante della locale polizia municipale.
Ha prospettato un vizio della motivazione anche a proposito della esclusione della equiparazione tra i rifiuti cimiteriali e quelli domestici, espressamente prevista dal Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 184 e anche riguardo alla qualificabilita’ come deposito temporaneo del raggruppamento di detti rifiuti, tenuti in sacchi di juta nel luogo della loro produzione, non superiori al limite di 30 cubi (di cui non era stato accertato il superamento) e di cui non era neppure stata accertata l’ultrannualita’ (requisito per escludere la configurabilita’ di un deposito temporaneo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ manifestamente infondato, sia quanto alla doglianza di mancato rilievo della prescrizione, sia quanto alle censure formulate in relazione alla affermazione della sua responsabilita’.
Il Tribunale non e’, infatti, pervenuto a tale affermazione solamente a causa della omissione da parte del (OMISSIS), custode del cimitero comunale di (OMISSIS), della denuncia della esistenza di un deposito incontrollato di rifiuti speciali, bensi’ a causa della sua veste di custode di tale cimitero comunale, da cui derivava, essendo insito e connaturato in tale incarico, anche l’obbligo di vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali (ivi compreso lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attivita’ di estumulazione) e anche sulla eventuale realizzazione di depositi incontrollati di rifiuti all’interno dell’area del cimitero sottoposta alla sua custodia e vigilanza, con la conseguente manifesta infondatezza della doglianza sollevata dal ricorrente al riguardo, essendo stata individuata la condotta colpevolmente omissiva correlata alla consumazione del reato.
Anche la censura in ordine al mancato rilievo della prescrizione e’ manifestamente infondata, essendo stata accertata la prosecuzione della condotta omissiva, causalmente correlata alla realizzazione del suddetto deposito incontrollato di rifiuti, fino al momento dell’accertamento, essendo dovuta a piu’ attivita’ di estumulazione la realizzazione del deposito incontrollato di rifiuti, cosicche’ correttamente la consumazione del reato e’ stata collocata cronologicamente al momento di tale accertamento, stante il carattere eventualmente permanente del reato di deposito incontrollato di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 6999 del 22/11/2017, dep. 14/02/2018, Paglia, Rv. 272632; Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, dep. 19/02/2015, Cusini, Rv. 262410; Sez. 3, n. 38662 del 20/05/2014, Convertino, Rv. 260380) e l’avvenuto accertamento, nel caso di specie, della prosecuzione della attivita’ illecita fino al sopralluogo compiuto dalla polizia giudiziaria.
Ne consegue, in definitiva, l’inammissibilita’ del ricorso a causa della manifesta infondatezza di entrambi profili di censura cui e’ stato affidato.
3. Anche il ricorso proposto da (OMISSIS) e’ inammissibile.
3.1. Entrambi i motivi, esaminabili congiuntamente, in quanto tutti e due relativi, sia pure nella diversa prospettiva della violazione di legge penale e del vizio della motivazione, alla affermazione di responsabilita’, cui il Tribunale sarebbe pervenuto omettendo di accertare e indicare l’apporto causale del ricorrente alla realizzazione della condotta contestata, sono manifestamente infondati, in quanto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non e’ pervenuto alla affermazione di responsabilita’ del ricorrente in relazione al reato contestatogli solamente a causa della sua veste di responsabile dell’ufficio tecnico comunale, bensi’ per la violazione di specifici obblighi di vigilanza, causalmente correlati alla realizzazione del reato contestato, evidenziando che il (OMISSIS) era responsabile dell’ufficio tecnico comunale, nonche’ dei servizi cimiteriali e del servizio di smaltimento rifiuti, incarichi da cui derivava il dovere non solo di provvedere a svolgere tali attivita’ amministrative, ma anche di vigilare sul corretto e lecito funzionamento di tali servizi: tanto premesso, il Tribunale ha dunque correttamente richiamato l’orientamento interpretativo di questa Corte, che il Collegio condivide e ribadisce, in ordine alla configurabilita’ del reato di deposito incontrollato di rifiuti a carico del dirigente dei servizi tecnici comunali che non impedisca, pur avendone l’obbligo giuridico, che da una attivita’ svolta nell’ambito della propria sfera di attribuzioni (come nel caso in esame, di lavori svolti all’interno di un cimitero comunale da cui derivi la produzione di rifiuti) consegua la realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti (cfr. Sez. 3, n. 12356 del 24/02/2005, Rizzo, Rv. 231071), stante l’obbligo di vigilare anche sul corretto smaltimento dei rifiuti prodotti nell’ambito della attivita’ soggetta al proprio controllo, trattandosi di obbligo insito nel controllo di legalita’ dello svolgimento della attivita’ cui sia preposto il funzionario pubblico, la cui omissione e’, quindi, causalmente correlata alla realizzazione del deposito incontrollato, realizzato anche in conseguenza della omessa vigilanza del soggetto preposto (nella specie il (OMISSIS), responsabile dei servizi cimiteriali e anche di quello di smaltimento dei rifiuti).
Ne consegue, in definitiva, la manifesta infondatezza dei rilievi sollevati in ordine alla errata applicazione di disposizioni di legge penale e alla assenza e contraddittorieta’ della motivazione, nella parte relativa alla affermazione della responsabilita’ del ricorrente, essendo state chiaramente e logicamente spiegate sia le ragioni della assoluzione del sindaco di (OMISSIS), che aveva delegato proprio a (OMISSIS) il settore dello smaltimento dei rifiuti e dei servizi cimiteriali, sia quelle della affermazione di responsabilita’ del ricorrente, per la sua differente posizione proprio in ordine agli obblighi di vigilanza sul corretto svolgimento dei servizi cimiteriali e allo smaltimento dei rifiuti, tra cui anche quelli cimiteriali.
3.2. La doglianza in ordine alla erroneita’ della esclusione di un deposito temporaneo di rifiuti, configurabile in quanto i rifiuti cimiteriali sarebbero stati prodotti da meno di un anno, in quantita’ inferiore a 30 metri cubi e raggruppati nel luogo di produzione, e’ inammissibile.
Mediante tale doglianza, infatti, il ricorrente censura un accertamento di fatto, proponendo una rivalutazione degli elementi di prova considerati, che sono stati valutati in modo logico dal Tribunale, che e’ pervenuto alla esclusione della configurabilita’ di un deposito temporaneo e alla affermazione della realizzazione di un deposito incontrollato coerentemente con quanto riferito dalla polizia giudiziaria, circa gli esiti del sopralluogo eseguito nel cimitero comunale di (OMISSIS) il (OMISSIS), allorquando venne constatata la realizzazione di lavori di estumulazione di loculi e vennero rinvenuti tre grossi sacchi di juta contenenti i residui derivanti da tale attivita’ e cumuli di macerie edili anch’esse derivanti dalla medesima attivita’, chiaramente presenti da tempo, tanto da essere coperti di rovi, e superiori, quanto alle macerie edili, che costituivano la parte prevalente, a 30 metri cubi: sulla base di tali emergenze correttamente il Tribunale ha affermato la configurabilita’ del reato di deposito incontrollato in relazione ai soli rifiuti provenienti da lavori edili rinvenuti nel cimitero comunale, escludendo la sussistenza di un deposito temporaneo in relazione a questi ultimi, in quanto questo ricorre solo nel caso di raggruppamento di rifiuti e del loro deposito preliminare alla raccolta ai fini dello smaltimento per un periodo non superiore all’anno o al trimestre (ove superino il volume di 30 metri cubi), nel luogo in cui gli stessi sono materialmente prodotti o in altro luogo, al primo funzionalmente collegato, nella disponibilita’ del produttore e dotato dei necessari presidi di sicurezza (v. Sez. 3, n. 50129 del 28/06/2018, D., Rv. 273965; Sez. 3, n. 47991 del 24/09/2015, Spinelli, Rv. 265970), deposito temporaneo che invece e’ stato ravvisato relativamente ai tre sacchi di juta da un metro cubo ciascuno contenenti i rifiuti cimiteriali (in quanto stoccati in sacchi destinati allo smaltimento, inferiori a 30 metri cubi, rinvenuti nel luogo di produzione e di cui era stato organizzato lo smaltimento mediante impresa autorizzata).
Ne consegue la manifesta infondatezza dei rilievi formulati dal ricorrente, volti a conseguire una riconsiderazione degli elementi disponibili, che sono stati valutati in modo logico dal Tribunale, coerentemente agli orientamenti affermati dalla giurisprudenza di questa Sezione, escludendo la configurabilita’ di un deposito temporaneo, di cui non sussistevano i requisiti, e correttamente affermando la realizzazione di un deposito incontrollato, relativamente ai soli rifiuti edili provenienti dalla attivita’ di estumulazione, essendo stato accertato che gli stessi si trovavano depositati da lungo tempo, in quantita’ superiore a 30 metri cubi, al di fuori della disponibilita’ del produttore (posto che erano all’interno dell’area del cimitero comunale) e senza alcuna prospettiva di smaltimento.
4. Entrambi i ricorsi deve, dunque, essere dichiarati inammissibili, stante la manifesta infondatezza delle censure cui sono stati affidati.
Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento, nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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