Il reato di coltivazione di stupefacenti

Corte di Cassazione, sezioni unite penali, Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4535

Massima estrapolata:

Come recentemente statuito dalle sezioni Unite (udienza del 19 dicembre 2019; sentenza ancora non depositata), il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; ma devono comunque ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale da parte del coltivatore. Alla luce di questo principio, risulta corretta la decisione che ha ravvisata la sussistenza del reato, valorizzando, per escludere l’uso personale delle sostanze, il numero di piante coltivato (una parte era già stata asportata e trasferita altrove), l’apprestamento di strumenti professionali (serre; fertilizzante; sistema di ventilazione); il quantitativo di stupefacente prodotto e già predisposto (85 grammi da cui si potevano trarre circa 270 dosi), la presenza di strumenti di confezionamento (sacchetti in plastica), tutti elementi ritenuti indicativi della finalità di commercio della condotta.

Sentenza 3 febbraio 2020, n. 4535

Data udienza 18 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARCANO Domenico – Presidente

Dott. BRUNO Paolo A. – Consigliere

Dott. MAZZEI Antonella – Consigliere

Dott. FIDELBO Giorgio – Consigliere

Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Consigliere

Dott. CIAMPI F. M. – rel. Consigliere

Dott. ZAZA Carlo – Consigliere

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI FIRENZE;
nel procedimento relativo alla richiesta di liquidazione di compensi per l’attivita’ di custodia avanzata da:
(OMISSIS) soc. coop. a r.l.;
avverso l’ordinanza del 20/07/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente Dott. CIAMPI Francesco Maria;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato con le conseguenze previste dalla legge.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del 20 luglio 2018 pronunciata dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, che si e’ dichiarato incompetente a provvedere, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 168, sulla richiesta avanzata dalla (OMISSIS) soc. coop. a r.l. per la liquidazione dei compensi inerenti all’attivita’ di custodia del motoveicolo Aprilia Scarabeo 50, oggetto di sequestro nell’ambito del procedimento penale iscritto per il reato di furto e definito con decreto di archiviazione, cui e’ seguita la restituzione del mezzo al legittimo proprietario.
La dichiarazione di incompetenza si fonda sulla formulazione dell’articolo 168 cit. in base al quale “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e delle indennita’ di custodia e’ effettuata con decreto di pagamento motivato, dal magistrato che procede”. Pertanto, secondo il Giudice per le indagini preliminari alla liquidazione delle spettanze e dell’indennita’ di custodia avrebbe dovuto provvedere il pubblico ministero, in qualita’ di magistrato procedente al momento della presentazione della richiesta, al quale erano stati restituiti gli atti a seguito del decreto di archiviazione emesso il 13 ottobre 2017.
2. Nel suo ricorso il Procuratore censura il provvedimento impugnato deducendo:
– il vizio di erronea interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, a norma del quale la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennita’ di custodia e’ effettuata dal magistrato che procede, da intendersi come il magistrato che ha la materiale disponibilita’ degli atti;
– l’abnormita’ del provvedimento, in quanto idoneo a determinare la stasi del procedimento e l’impossibilita’ di proseguirlo, imponendo al pubblico ministero un adempimento che si concretizzerebbe in un atto nullo in quanto emesso da organo privo di competenza funzionale.
3. La Quarta Sezione Penale, con ordinanza in data 5 dicembre 2018, ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale riguardante l’individuazione dell’autorita’ giudiziaria competente a liquidare i compensi dovuti al custode dei beni sequestrati che sia stato nominato dall’organo di polizia giudiziaria in occasione del sequestro.
In particolare, la Sezione rimettente ha evidenziato come la questione si incentri sul significato da ascriversi alla locuzione “magistrato che procede”, in caso di istanza di liquidazione dei compensi al custode dei beni sequestrati presentata dopo il provvedimento di archiviazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 168, rilevando altresi’ come dalla composizione del contrasto dipenda il possibile diverso esito della presente decisione: qualora la risposta al quesito dovesse propendere per la competenza del giudice per le indagini preliminari, il provvedimento declinatorio della competenza a decidere sulla richiesta di liquidazione dei compensi per l’attivita’ di custodia del veicolo gia’ oggetto di sequestro sarebbe abnorme, come sostenuto dal Procuratore della Repubblica di Firenze, perche’ idoneo a determinare una stasi del procedimento: il pubblico ministero potrebbe, infatti, superare lo stallo dell’iter processuale soltanto compiendo un atto che esorbita dalla propria competenza, dunque illegittimo; qualora, invece, la competenza si radicasse nell’ufficio del pubblico ministero, il provvedimento sarebbe legittimo ed il ricorso sarebbe, conseguentemente, inammissibile in quanto proposto nei confronti dl un provvedimento dl restituzione degli atti al pubblico ministero che, per il principio di tassativita’ dei mezzi d’impugnazione di cui all’articolo 568 c.p.p., sarebbe inoppugnabile.
4. In data 18 gennaio 2019, il Presidente Aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite, fissando per la trattazione l’odierna udienza camerale.
5. Il Procuratore generale, nella requisitoria scritta dell’11 ottobre 2018 e con successiva integrazione del 21 febbraio 2019, ha concluso per l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione rimessa alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ sintetizzata: se, in caso di istanza presentata successivamente alla pronuncia del provvedimento di archiviazione, la competenza a provvedere, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 168, sull’istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati appartenga al giudice per le indagini preliminari o al pubblico ministero.
2. Innanzitutto deve affrontarsi il tema della ricorribilita’ del provvedimento impugnato ricondotta dal ricorrente al profilo della sua “abnormita’ funzionale”, in ragione della situazione di stasi processuale determinata dall’impossibilita’ di risolvere il “conflitto” tra pubblico ministero e giudice.
Va, infatti, ricordato sul punto che queste Sezioni Unite hanno escluso che nella specie sussista un conflitto di competenza, configurabile solo tra organi giurisdizionali e, che, una situazione di conflittualita’ tra il pubblico ministero, che e’ una parte anche se pubblica del processo e il giudice, non e’ inquadrabile neppure sotto il profilo dei “casi analoghi” previsti dall’articolo 28 c.p.p. (Sez. U, n. 9605 del 28 novembre 2013, Seghaier, Rv. 257989). Nella stessa decisione e’ stata richiamata la linea interpretativa della qualificazione del provvedimento con cui il giudice restituisce al pubblico ministero la richiesta di liquidazione dei compensi come atto abnorme, impugnabile con ricorso per cassazione, in assenza di specifici mezzi di gravame per tali tipologie di atti, orientamento, peraltro, gia’ seguito da queste Sezioni Unite (Sez. U, n. 19289 del 25 febbraio 2004, Lustri, Rv. 227355), che, chiamate a pronunciarsi relativamente alla questione della competenza a decidere sulla domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, hanno ritenuto abnorme, e pertanto ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la trasmissione, per competenza, al pubblico ministero di una tale domanda e dalla giurisprudenza successiva (Sez. 3, n. 818 del 17 novembre 2015, Bartone, Rv. 266176; Sez. 4, n. 43885 del 10 luglio 2018, ignoti, Rv. 254268; Sez. 4, n. 54227 del 14 settembre 2018, ignoti, Rv. 274428).
Sul punto le Sezioni Unite, hanno avuto occasione di ribadire che e’ affetto da abnormita’, non soltanto il provvedimento che, per la singolarita’ e stranezza del contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale ma, altresi’, quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste, al di la’ di ogni ragionevole limite. Si e’ aggiunto, in dette decisioni, che l’abnormita’ dell’atto puo’ riguardare tanto il profilo strutturale – se l’atto si pone al di fuori del sistema normativo – quanto il profilo funzionale – nel caso in cui esso, pur non ponendosi al di fuori del sistema, determini la stasi del processo e l’impossibilita’ di proseguirlo (Sez. U, n. 25957 del 26 marzo 2009, Toni, Rv. 243590).
Tale situazione di stasi si e’ verificata nel caso di specie e non e’ altrimenti eliminabile, perche’ sia il pubblico ministero che il giudice hanno rifiutato di emettere il richiesto provvedimento liquidatorio, non essendo ipotizzabile come gia’ evidenziato – un conflitto negativo di competenza.
3. Cio’ premesso, va osservato come sulla questione vi e’ contrasto giurisprudenziale evidenziato nell’ordinanza di rimessione, in merito alla interpretazione della disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, con specifico riferimento al criterio da seguire per individuare il “magistrato che procede” in quanto “ha la disponibilita’ degli atti” nel momento in cui viene presentata la richiesta di liquidazione dopo l’archiviazione del procedimento.
Prima dell’emanazione del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), le Sezioni Unite (sent. n. 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, Rv. 221660) hanno affermato il criterio secondo cui la competenza spetta:
– nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al giudice dell’esecuzione, il quale decide con le forme del procedimento di esecuzione;
– nel corso delle fasi del giudizio di cognizione, al giudice che ha la disponibilita’ del procedimento che decide con ordinanza “de plano”;
– nella fase delle indagini preliminari al pubblico ministero che provvede con decreto motivato.
Il regolamento della materia, da intendersi uniforme, in quanto concernente vicende, per cosi’ dire, esterne ed accessorie al processo, venne rinvenuto nell’articolo 263 c.p.p. che, in correlazione all’articolo 695 c.p.p., stabiliva, in definitiva, il criterio attributivo di cui si e’ detto per tutte le fasi (anche quelle delle indagini preliminari ed esecutiva) ed i gradi del giudizio (in senso conforme, successivamente, Sez. 5, n. 3187 del 24/10/2002, Bongiorni, Rv. 224280 e Sez. 3, n. 4023 del 22/11/2002, Rv. 224324).
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 168, ha successivamente previsto al comma 1 che “la liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennita’ di custodia e’ effettuata con decreto di pagamento, motivato, dal magistrato che procede”: questo intervento normativo, tuttavia, non dirime direttamente la questione oggi all’attenzione, non essendovi in tale ipotesi alcun magistrato procedente, da qui il richiamato contrasto giurisprudenziale oggetto del presente giudizio.
4. In alcune pronunce la competenza e’ stata attribuita al magistrato che dispone materialmente degli atti al momento in cui sorge la necessita’ di provvedere, segnatamente al momento della richiesta di liquidazione, cosicche’ la competenza spetterebbe al pubblico ministero, qualora la richiesta sia presentata allorche’ il giudice per le indagini preliminari non disponga materialmente del fascicolo per essere stato il procedimento archiviato con restituzione degli atti al pubblico ministero (Sez. 4, n. 54227 del 14/09/2018, c. ignoti, Rv. 27227; Sez. 4, n. 2212 del 01/10/2014, dep. 2015, c. ignoti, Rv. 261765, in tema di spese relative ad intercettazioni telefoniche; Sez. 4, n. 7468 del 01/12/2012, Pescatore, Rv. 25451601; Sez. 4, n. 26993 del 05/05/2004, Demo, Rv. 229661).
In altre decisioni si e’ affermato l’opposto principio secondo cui, anche in caso di archiviazione gia’ disposta, la competenza a decidere appartiene al giudice per le indagini preliminari quale autorita’ procedente (Sez. 4, n. 834 del 13/09/2017, dep. 2018, c. ignoti, Rv. 271748; Sez. 4, n. 24967 del 10/02/2017, c. ignoti, n. m.; Sez. 5, n. 2924 del 12/11/2013, dep. 2014, c. ignoti, Rv. 257939; Sez. 5, n. 7710 del 09/12/2008, dep. 2009, Gabellone, Rv. 242947; Sez. 5, n. 9222 del 10/02/2006, c. ignoti, Rv. 23377001; Sez. 4, ord. n. 11195 del 26/01/2005, Paolucci, Rv. 231196).
Circa poi il significato della locuzione “che procede”, tale orientamento si e’ sviluppato nel senso che disporre degli atti al momento in cui sorge la necessita’ di provvedere non e’ sinonimo di “disporre fisicamente degli atti”.
Con particolare riferimento al tema delle spese di custodia di beni sottoposti a sequestro, in relazione a procedimento conclusosi con l’archiviazione, per “magistrato che procede” si e’, infatti, inteso non l’ufficio dove gli atti sono materialmente archiviati, ma il magistrato che comunque disponga del procedimento, con la conseguenza che una volta che il giudice abbia accolto la richiesta di archiviazione proposta dal pubblico ministero deve disporre anche della sorte delle cose sequestrate (Sez. 4, n. 834 del 13/09/2017, cit.; Sez. 4, n. 34335 del 4/05/2011, Pronesti, n. m.; Sez. 5, n. 9222 del 10/02/2006, c. ignoti, Rv. 233770; Sez. 4, n. 27915 del 13/04/2005, Ditta Truch Cars, Rv. 231811).
4.1. Sul tema si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite (sent. n. 9605 del 28/11/2013, Seghaier, Rv. 257989) che, – nel dirimere il contrasto sorto tra diverse Sezioni semplici in merito all’individuazione dell’autorita’ competente a provvedere alla liquidazione dei compensi al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero – hanno affermato il principio secondo cui “alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero, deve provvedere lo stesso pubblico ministero che ha conferito l’incarico, anche nel caso in cui il procedimento sia passato ad una fase successiva, a fronte dello stretto vincolo fiduciario che intercorre tra l’autorita’ giudiziaria che designa ed il soggetto designato quale perito o consulente”.
Tuttavia in tale pronuncia e’ stato chiaramente sottolineato che la regola individuata con riguardo al perito e consulente del pubblico ministero, derivando da una speciale disposizione normativa, non potrebbe incidere in alcun modo “sulla regola fissata in via generale dall’articolo 168 Testo Unico per il custode e gli altri ausiliari ivi menzionati”.
5. Si ritiene condivisibile l’orientamento secondo cui la competenza a provvedere sia dell’ufficio del giudice per le indagini preliminari.
Invero, nella citata sentenza n. 9605 del 28/11/2013 e’ stata ribadita la natura “compilativa” e non “novativa” del testo unico in materia di spese di giustizia, atteso che il legislatore aveva avuto uno specifico e limitato mandato, quello di coordinare ed armonizzare la legislazione previgente come testualmente detto nella relazione illustrativa della delega – con un puntuale vincolo per le innovazioni da apportare: la coerenza logica sistematica della normativa da coordinare ed il rispetto della precedente normativa di settore. Con la conseguenza che le singole norme del testo unico non possono essere interpretate nel senso volto a determinare modifiche incidenti su diritti sostanziali o procedimentali rispetto alla situazione normativa precedente, propria delle diverse sotto materie. Ne deriva la perdurante attualita’ dei principi affermati da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 25161 del 24/04/2002, Fabrizi, cit., che, quanto alla individuazione dell’organo designato a provvedere in prima istanza sulla richiesta del custode concernente l’anticipazione o la liquidazione finale del compenso a lui spettante, avevano osservato che la disposizione dell’articolo 265 c.p.p., riproduce esattamente il dettato dell’articolo 626 c.p.p. previgente, in relazione al quale la giurisprudenza di legittimita’ era concorde nel ritenere che la competenza appartenesse al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza irrevocabile ed al giudice avente la disponibilita’ del procedimento durante la pendenza del giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 804 del 05/04/1978, Hagler, Rv. 138723) e che i medesimi criteri – tenuto conto della stretta connessione tra dissequestro e restituzione delle cose sequestrate e pagamento delle spese di custodia – restavano validi anche nella disciplina del nuovo codice di rito, con conseguente applicazione delle norme che concernono le spese processuali secondo con la conseguente competenza a decidere del giudice dell’esecuzione.
Pertanto dopo l’emissione del decreto di archiviazione, l’adozione di tutti i provvedimenti connessi alla sorte delle cose sequestrate (nel caso in cui il pubblico ministero non vi abbia provveduto nella fase delle indagini preliminari) ed alla liquidazione dei compensi al custode spetta al giudice, in virtu’ del principio stabilito dall’articolo 263 c.p.p., che prevede una competenza limitata del pubblico ministero alla sola fase delle indagini preliminari (comma 4) e riserva, invece, al giudice tale competenza, attribuendola espressamente al giudice dell’esecuzione dopo la sentenza non piu’ soggetta ad impugnazione (comma 6), e di quanto previsto dal menzionato articolo 168 del Testo Unico del 2002, che attribuisce la liquidazione delle indennita’ di custodia al “magistrato che procede”, che va necessariamente identificato nel giudice dell’esecuzione, nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari abbia definito il procedimento accogliendo la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
L’articolo 263 c.p.p., infatti, pur non prendendo in espressa considerazione, nell’ambito del procedimento per la restituzione delle cose sequestrate, il provvedimento di archiviazione, stabilisce, come precisato, al comma 6, che, dopo la sentenza non piu’ soggetta a impugnazione, sulla restituzione delle cose sequestrate provvede il giudice dell’esecuzione.
La previsione, pur se espressamente riferita alla sentenza, costituisce, in realta’, l’espressione di un principio di carattere generale in base al quale, qualora alla restituzione del bene non abbia provveduto il giudice che procede ed il procedimento sia stato “definito”, ossia non esista piu’ un giudice di cognizione, l’interessato deve rivolgersi al giudice dell’esecuzione (Sez.1, n. 15997 del 28/2/2014, Villa, Rv. 259912).
La enunciata regola deve quindi applicarsi anche al provvedimento di archiviazione, atteso che esso definisce la fase delle indagini preliminari, facendo si’ che tutti i poteri conferiti al pubblico ministero ed al giudice per le indagini preliminari passino a quest’ultimo, ma in funzione di giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 665 c.p.p. (Sez. 1, n. 12880 del 19/02/2009, Maniago, Rv. 243046).
Il “magistrato che procede” di cui all’articolo 168 del Testo Unico e’ dunque il giudice per le indagini preliminari quale giudice dell’esecuzione, rilevando, ai fini della competenza, non gia’ la collocazione “fisica” del fascicolo archiviato, eventualmente presso altro ufficio, ma la materiale disponibilita’ del medesimo in ragione della funzione esercitata.
6. Deve pertanto essere affermato il seguente principio di diritto:
“La competenza a provvedere ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 168 sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia dei beni sequestrati presentata dopo l’archiviazione del procedimento, spetta al giudice per le indagini preliminari in qualita’ di giudice dell’esecuzione”.
7. Alla luce del principio appena enunciato, il ricorso del pubblico ministero risulta fondato e, conseguentemente, il provvedimento impugnato va annullato senza rinvio e disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari, per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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