Il reato di alterazione di stato di cui all’art. 567 comma secondo cod. pen.

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|13 aprile 2021| n. 13751.

Il reato di alterazione di stato di cui all’art. 567, comma secondo, cod. pen. è integrato quando le false dichiarazioni incidenti sullo stato civile di una persona sono rese al momento della formazione dell’atto di nascita, mentre, se intervengano successivamente, è configurabile la meno grave fattispecie di falsa dichiarazione in atto dello stato civile, prevista dall’art. 495, comma secondo, n. 1 cod. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’elemento di discrimine tra le due ipotesi delittuose va ravvisato nel fatto che solo la falsità espressa al momento della dichiarazione di nascita è idonea a determinare la perdita del vero stato civile del neonato, mentre, quella intervenuta successivamente, altera, “ex post”, lo status correttamente acquisito in precedenza).

Sentenza|13 aprile 2021| n. 13751

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Alterazione di stato in concorso – Errata qualificazione giuridica del fatto operata dalla corte dei merito – Riconducibilità della condotta nella fattispecie di cui all’art. 495 co. 2 n. 1 c.p. – Intervenuta prescrizione del reato ascritto – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato G. – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. VIGNA Maria Sabina – Consigliere

Dott. DE GIROLAMO Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato in (OMISSIS);
avverso la sentenza del 3 ottobre 2019 emessa dalla Corte di appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Di Geronimo.
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Epidendio Tomaso, che ha concluso chiedendo che sia dichiarata l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 31 ottobre 2019 ed in riforma della sentenza adottato in primo grado, dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) colpevoli del reato di alterazione di stato, commesso facendo risultare che la minore (OMISSIS) fosse figlia di entrambi, anziche’ della (OMISSIS) e di (OMISSIS).
2. Avverso la predetta sentenza, il difensore di (OMISSIS) proponeva ricorso per cassazione formulando cinque motivi, mentre la ricorrente (OMISSIS) formulava due motivi, entrambi comuni rispetto a quelli dell’ (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo proposto dalla difesa di (OMISSIS) ed il secondo motivo proposto nell’interesse della (OMISSIS), si deduce l’inosservanza di norme processuali e, in particolare, che la teste (OMISSIS) – figlia di (OMISSIS) – non era stata avvisata in ordine alla facolta’ di astensione ex articolo 199 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo dedotto da (OMISSIS) ed il primo motivo proposto dalla (OMISSIS), si lamenta la violazione di legge in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 567 c.p.. Sostengono i ricorrenti che nel caso di specie non sarebbe configurabile il reato di alterazione di stato, in quanto al momento della formazione dell’atto di nascita della minore (OMISSIS) (in data (OMISSIS)), quest’ultima veniva correttamente indicata quale figlia di (OMISSIS). Solo in epoca successiva, precisamente in data 28 agosto 2009, (OMISSIS) riconosceva la paternita’ naturale della minore, senza opposizione della (OMISSIS).
Sulla base di tale presupposto ed invocando giurisprudenza di questa Corte, i ricorrenti ritengono che non sia configurabile il reato di cui all’articolo 567 c.p., posto che la falsa dichiarazione di paternita’ – eventualmente integrante altro e meno grave reato – sarebbe intervenuta in un momento successivo e distinto rispetto alla formazione dell’atto di nascita.
2.3. Con il terzo motivo, il solo (OMISSIS) deduce il vizio di motivazione in merito alla valutazione della testimonianza di (OMISSIS); la teste sarebbe entrata in contraddizione, avendo prima affermato che (OMISSIS) non aveva corrisposto denaro alla (OMISSIS) per il mantenimento della figlia e, successivamente, ammesso che l’imputato aveva versato delle somme di circa 400 – 500 Euro.
2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente (OMISSIS) deduce l’inosservanza di norme processuali in relazione alla violazione dell’articolo 192 c.p.p., sul presupposto che la Corte di appello avrebbe errato nel compiere la valutazione di attendibilita’ della teste (OMISSIS), non considerando che la stessa riferiva di fatti appresi quando aveva solo tredici anni; che alcuni dei fatti riferiti erano stati semplicemente desunti dall’ascolto di conversazioni intercorse tra la madre ed (OMISSIS); che, a fronte delle domande della difesa, la teste sarebbe incorsa in plurime contraddizioni; che la testimonianza della (OMISSIS) era stata assunta dopo che la stessa si era reiteratamente sottratta alla deposizione. Aggiunge il ricorrente che, a fronte della scarsa attendibilita’ della teste (OMISSIS), le carenze probatorie non potevano essere superate esclusivamente sul presupposto che (OMISSIS), nel periodo del concepimento, fosse sottoposto a misure cautelari ostative ad avere incontri con la (OMISSIS). In particolare, si sottolinea come l’imputato e’ stato sottoposto, sia pur per un periodo circoscritto, agli arresti domiciliari, sicche’ ben potrebbe ipotizzarsi che il concepimento sia avvenuto proprio in tale finestra temporale.
2.5. Con il quinto motivo di ricorso, (OMISSIS) deduce violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, evidenziando come la Corte di appello si sarebbe limitata a valorizzare la gravita’ del fatto desumibile dall’intensita’ del dolo, senza espressamente considerare una pluralita’ di circostanze favorevoli all’imputato.
3. Il ricorso e’ stato trattato in forma cartolare, ai sensi del Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, articolo 23, comma 8, senza la comparizione delle parti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo concernente la corretta qualificazione giuridica del fatto, proposto da entrambi gli imputati (n. 3 del ricorso (OMISSIS) e n. 1 del ricorso (OMISSIS)) e’ fondato.
Sostengono i ricorrenti che la condotta contestata non puo’ farsi rientrare nell’ambito della previsione incriminatrice di cui all’articolo 567 c.p., in quanto la suddetta norma presuppone che l’alterazione di stato intervenga nel momento della formazione dell’atto di nascita.
Nel caso di specie, invece, l’atto di nascita non era affatto falso, contenendo la sola dichiarazione della maternita’ della (OMISSIS), senza che risultasse anche il nominativo del padre della minore.
E’ solo in un momento successivo che (OMISSIS) dichiarava all’ufficiale di stato civile di essere il padre della minore.
La ricostruzione del fatto emerge pacificamente dall’imputazione contestata che, pur non indicando specificamente il momento in cui e’ intervenuto il riconoscimento della paternita’, precisa quale data di commissione del reato il (OMISSIS) e, quindi, una data successiva rispetto alla nascita della minore (avvenuta il (OMISSIS)), corrispondente a quella in cui (OMISSIS) ha reso la dichiarazione all’Ufficiale di Stato civile del Comune di Milano.
Quanto detto consente di affermare che effettivamente il riconoscimento della paternita’ non e’ stato contestuale alla formazione dell’atto di nascita.
Sulla base di tale premessa, si rileva come, in fattispecie del tutto sovrapponibile a quella in esame, questa Corte ha affermato che il reato di alterazione di stato di cui all’articolo 567 c.p., comma 2, si commette nella formazione dell’atto di nascita. Pertanto, le false dichiarazioni incisive sullo stato civile di una persona, rese quando l’atto di nascita e’ gia’ formato, esulano dalla sfera specifica di tutela dell’alterazione di stato e rientrano nella previsione dell’articolo 495, comma 2, n. 1 (Sez. 6, n. 5356 del 24/10/2002, Rv. 223933; Sez. 6, n. 35806 del 05/05/2008, Rv. 241254).
Tale orientamento e’ pienamente condivisibile e fondato sulla obiettiva diversita’ della falsa dichiarazione commessa al momento della nascita, rispetto a quella resa in un secondo momento e con un separato atto.
L’elemento discriminante tra il reato di alterazione di stato e quello di falsa dichiarazione in atto dello stato civile va, infatti, correttamente individuato nella contestualita’ o meno delle dichiarazioni mendaci rispetto alla redazione dell’atto di nascita.
Soltanto la falsita’ espressa al momento della prima obbligatoria dichiarazione di nascita e’, infatti, in grado di determinare la perdita del vero stato civile del neonato. Il bene giuridico protetto dall’articolo 567 c.p., essendo integrato dall’interesse del neonato a non vedersi attribuire uno stato civile difforme da quello che gli spetta in virtu’ dei dati costitutivi reali, e’ leso dalla sola dichiarazione falsa resa in sede di formazione dell’atto di nascita, mediante la quale si altera lo stato del neonato, attribuendo al figlio una discendenza che non gli e’ propria secondo natura.
La dichiarazione di paternita’ resa successivamente opera non gia’ in via immediata e diretta, come avviene nella falsa dichiarazione nell’atto di nascita, bensi’ solo alterando ex post lo status correttamente acquisito in precedenza.
Una volta ritenuto che la condotta contestata agli imputati va correttamente inquadrata nell’ambito del reato di cui all’articolo 495 c.p., ne consegue l’intervenuta prescrizione dello stesso, posto che il fatto e’ stato commesso in data (OMISSIS), sicche’, essendo prevista la pena massima di sei anni di reclusione, e’ ampiamente decorso il termine di prescrizione, pari ad anni sette e mesi sei.
2. L’intervenuta prescrizione del reato determina l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato qualificato come violazione dell’articolo 495 c.p., comma 2, n. 1, e’ estinto per intervenuta prescrizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *