Il reato di abuso d’ufficio nei confronti del dirigente scolastico

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 19 agosto 2019, n. 36229.

Massima estrapolata:

Le norme sui contratti pubblici relativi a forniture di servizi e forniture in economia prevalgono sui regolamenti scolastici, con la conseguenza che va escluso il reato di abuso d’ufficio nei confronti del dirigente scolastico che concede a una cooperativa di insegnati l’uso di alcuni locali scolastici e l’incarico a svolgere lezioni individuali e collettive, nonché organizza gite senza indire una gara e senza via libera del consiglio di istituto.

Sentenza 19 agosto 2019, n. 36229

Data udienza 14 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRONCI Andrea – Presidente

Dott. MOGINI Stefano – Consigliere

Dott. VILLONI Orlando – rel. Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), n. (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 486/19 della Corte d’Appello di Milano del 22/01/2019;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita la relazione del Consigliere, Dott. VILLONI O.;
sentito il pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DALL’OLIO M., che ha concluso per l’inammissibilita’;
sentito il difensore del ricorrente, avv. (OMISSIS), che riportandosi ai motivi del ricorso ha insistito per il suo accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello di Milano ha ribadito la condanna di (OMISSIS) in ordine a plurimi episodi di abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.), rideterminando la pena inflittagli dal primo giudice nella misura di due anni e due mesi di reclusione, previa declaratoria di estinzione di parte dei reati originariamente contestati per intervenuta prescrizione.
Le imputazioni mosse all’imputato, relativi al periodo di servizio prestato come Dirigente Scolastico dell’Istituto (OMISSIS) (anni scolastici dal 2009 al 2012), per cui e’ stata ribadita la condanna, riguardano:
1) la concessione ad una cooperativa di insegnanti dell’uso di alcuni locali dell’Istituto per l’espletamento di lezioni individuali e collettive a studenti iscritti e non iscritti, con pagamento delle prestazioni a carico dei medesimi al di fuori dei casi previsti dalla normativa all’epoca vigente, in assenza di preventiva delibera del Consiglio d’Istituto e di preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Monza e Brianza, proprietaria dei locali (reato sub A n. 1).
I parametri normativi violati sono stati indicati nel D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, articolo 33, comma 2, lettera c) e g) regolamento all’epoca in vigore e contenente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche, nell’articolo 50 dello stesso Decreto e in una delibera della Provincia di Monza e Brianza non meglio indicata, ma aggiornata con quella successiva del Consiglio Provinciale recante n. 15 del 04/06/2016.
Il quesito giuridico, cui i giudici di merito hanno fornito risposta affermativa, e’ se l’esercizio di quella specifica attivita’ negoziale da parte del Dirigente Scolastico dovesse o meno essere preceduto da apposita delibera del Consiglio di Istituto e dall’autorizzazione dell’ente provinciale proprietario dei locali scolastici;
2) il conferimento alla stessa cooperativa dell’incarico di procedere alle lezioni individuali e collettive in assenza di una preventiva delibera del Consiglio d’Istituto, della preliminare verifica di professionalita’ dei soggetti incaricati, della emanazione di un avviso pubblico di selezione degli aspiranti all’incarico, di una corretta previsione di spesa e dell’esatta quantificazione dell’impegno finanziario (reato sub A n. 2).
Il parametro normativo regolamentare violato, come indicato in contestazione, e’ in questo caso rappresentato dall’articolo 34 del citato Decreto Interministeriale in relazione alla procedura di contrattazione in assenza di gara ed al superamento del limite di spesa stabilito dal Consiglio d’Istituto nella misura di Euro 5.200,00;
3) l’affidamento senza procedura di gara all’agenzia (OMISSIS) di (OMISSIS) della organizzazione di viaggi d’istruzione ed al (OMISSIS) di giornate sulla neve, omettendo costantemente di sottoporre al Consiglio d’Istituto la valutazione della migliore offerta ricevuta ed anzi motivando il reiterato affidamento all’agenzia turistica con gli alti indici di gradimento riportati nell’organizzazione dei viaggi precedenti (reato sub E n. 3, 5, 6) nonche’ in assenza di previa delibera del Consiglio d’Istituto (importo di Euro 11.439,00) (reato sub G n. 1).
Anche in questo caso il parametro normativo di riferimento indicato in contestazione e’ rappresentato dall’articolo 34 del citato Decreto Interministeriale in relazione alla mancata sottoposizione al Consiglio d’Istituto della valutazione sulla migliore offerta, alla rinnovazione dell’incarico in assenza di reale motivazione e comunque in assenza di delibera preventiva del Consiglio stesso oltre che di gara tra gli offerenti.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente che formula i seguenti motivi di censura.
2.1 Con un primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’articolo 323 c.p. ed erronea applicazione del D.I. n. 44 del 2001, articolo 33, comma 2, lettera c) e g) e articolo 50 nonche’ inosservanza dell’articolo 33, comma 3 in relazione al capo A) n. 1 dell’imputazione.
Il ricorrente premette che la pretesa illegittimita’ della concessione temporanea di due locali scolastici e’ stata ritenuta dai giudici di merito, affermando il principio che essa dovesse essere necessariamente preceduta da una specifica deliberazione del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera c) del Decreto Interministeriale all’epoca vigente.
Obietta per contro che le disposizioni contenute nei primi due commi dell’articolo 33 distinguono gli interventi del Consiglio d’Istituto in due categorie, a seconda che l’attivita’ negoziale del dirigente scolastico riguardi atti di straordinaria (comma 1) ovvero ordinaria (comma 2) amministrazione.
Tali disposizioni non possono, tuttavia, essere lette ed interpretate disgiuntamente dal contenuto del comma 3 che recita che solo nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attivita’ negoziale e’ subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’Istituto, mentre in tutti gli altri casi il dirigente scolastico ha il potere di recedere, rinunciare, transigere, qualora lo richieda l’interesse della istituzione scolastica, facolta’ che, invece, non possiede nei casi di cui al comma 1.
A riprova della correttezza di detta interpretazione allega, inoltre, che il regolamento attualmente vigente in tema di gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche (D.I. 28 febbraio 2018, n. 129), ha riformulato il testo dell’articolo 33, prevedendo espressamente al comma 3 la necessita’ di una preventiva deliberazione del Consiglio d’Istituto riferita ad entrambe le categorie di attivita’ negoziali elencati nei commi 1 e 2.
Se, dunque, si e’ reso necessario un intervento del legislatore sul punto, cio’ vuol dire che per le attivita’ negoziali elencate nel D.I. 44 del 2011, previgente articolo 33, comma 2 appartenenti all’ordinaria amministrazione, l’operato del dirigente scolastico poteva anche prescindere da una delibera del Consiglio d’Istituto di previa fissazione dei criteri e dei limiti di svolgimento della attivita’ stessa.
Al fine di qualificare, inoltre, l’attivita’ negoziale in addebito e ricondurla alla ipotesi di cui alla lettera g) del citato articolo 33, i giudici di merito hanno utilizzato quali parametri normativi di riferimento il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 e l’O.M. n. 92 Prot. 11075 del 5 novembre 2007, i quali da un lato non hanno valore ne’ di legge ne’ regolamento e dall’altro contengono una disciplina di dettaglio di segno contrario a quello propugnato dall’accusa.
Quanto al mancato conseguimento dell’autorizzazione all’utilizzo dei locali da parte dell’ente proprietario, Provincia di Monza e Brianza, si deduce che l’articolo 50 D.I. cit. non contiene alcun riferimento ad autorizzazioni di sorta e che un regolamento in tal senso non e’ mai stato acquisito agli atti del procedimento, forse perche’ inesistente.
2.2 Con un secondo motivo deduce inosservanza dell’articolo 323 c.p. ed erronea applicazione del D.I. 44 del 2001, articolo 34 e Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, comma 1 (Codice degli Appalti), come modificato da successive novelle ed in vigore fino al 19 aprile 2016, in relazione all’imputazione sub A) n. 2.
In particolare deduce che la disposizione regolamentare che disciplina la procedura ordinaria di contrattazione cui il Dirigente Scolastico deve attenersi, contemplando un limite di spesa oltre il quale e’ tenuto a svolgere delle gare semplificate prima della stipula dei contratti, ha convissuto, fino all’abrogazione nel 2016, con l’articolo 125, comma 11 del citato Codice degli appalti.
Considerato, pertanto, che gli si addebita di aver posto in essere attivita’ negoziale in violazione del citato articolo 34, integrata dal superamento del limite di valore consentito di Euro 5.200,00 oltre IVA in concreto fissato dal Consiglio d’Istituto, rileva che l’articolo 125, comma 1 della disciplina generale sugli appalti autorizzava il responsabile del procedimento di acquisizione del bene o del servizio a procedere ad attivita’ negoziale diretta e cioe’ senza ricorso a procedure ad evidenza pubblica fino all’importo originario di Euro 20.000,00 innalzato ad Euro 40.000,00 dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 4, comma 2 lettera m-bis) convertito con modificazioni nella L. 12 luglio 2011, n. 106.
Allega, inoltre, che l’apparente concorso tra le due norme non puo’ che essere risolto in favore dell’applicazione di quella avente forza di legge, ovviamente prevalente sulla previsione di natura regolamentare.
L’articolo 34 cit. e’ stato, dunque, utilizzato in maniera impropria dai giudici di merito, mentre il riferimento ad altri parametri normativi appare del tutto irrilevante atteso in primo luogo la relativa mancanza di forza di legge o regolamentare ed in secondo luogo l’assenza di una formale contestazione.
2.3 Con un terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione dei medesimi parametri normativi di riferimento gia’ indicati in relazione ai reati di cui ai capi B, C, D, E, G dell’imputazione ed in particolare il D.I. n. 44 del 2011, articolo 34 cit..
2.4 Con un quarto ed ultimo motivo, deduce vizi cumulativi di motivazione, allegando che la sentenza impugnata e’ venuta meno, al pari di quella del Tribunale, al compito di individuare correttamente le premesse di fatto e di diritto della vicenda in verifica giudiziale.
Deduce, infine, che le argomentazioni in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche appaiono stereotipe ne’ tengono conto dei molti fattori per contro incidenti sulla relativa valutazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e deve essere accolto.
2. Il Collegio reputa che le censure mosse dal ricorrente alla decisione impugnata, tutte concernenti profili di stretto diritto, siano puntuali e fondate alla luce di una corretta interpretazione e/o individuazione dei parametri normativi o regolamentari di riferimento, interpretazione ed individuazione che non pare siano state tenute in debito conto da parte dei giudici dei precedenti gradi di merito.
Da quel che emerge dalla sentenza in esame, inoltre, il ricorrente ha sempre contestato la qualificazione in diritto delle condotte in addebito accolta dai giudici di merito e se puo’ avere talora errato nel ritenere rilevante un determinato parametro, che tale non poteva definirsi (il riferimento va al D.I. n. 44 del 2001, articolo 7 di cui a pag. 9 sentenza), cio’ non toglie che i temi che oggi pone con il ricorso siano valutabili d’ufficio in sede di legittimita’ (articolo 609 c.p.p.).
E’ sufficiente, infatti, evocare il solo tema del rapporto intercorrente tra norma regolamentare di cui all’articolo 34 D.I. cit. e l’allora vigente Decreto Legislativo n. 163 del 2006 cd. Codice degli Appalti, per rendersi conto che e’ l’intero quadro normativo di riferimento ad essere investito dall’impugnazione.
Ma occorre andare con ordine ed esaminare i punti dell’imputazione oggetto di ricorso in rapporto ai parametri di legittimita’ di volta in volta indicati.
3. Reato di abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) di cui all’articolo A, n. 1 della contestazione (concessione temporanea di due locali scolastici ad una cooperativa di insegnanti), sotto il profilo della violazione di legge in relazione al D.I. 1 febbraio 2001, n. 44, articolo 33, comma 2, lettera c) e g) (assenza di preventiva delibera del Consiglio d’Istituto) e articolo 50, Regolamento concernente le “istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche”.
La disciplina, avente natura regolamentare con portata generale e come tale certamente idonea ad integrare il presupposto in diritto di cui all’articolo 323 c.p., non e’ piu’ in vigore per essere stata sostituita da una piu’ recente costituita dal D.I. 28 febbraio 2018, n. 129 ma vigeva (pacificamente) all’epoca dei fatti (anni 2009-2012).
Il punto nodale della questione e’ costituito dall’interpretazione che i giudici di merito hanno fornito dell’articolo 33, lettera c) e g) del D.I. citato, sostenendo la Corte d’appello – a fronte dell’allegazione difensiva del carattere facoltativo dell’attivita’ deliberativa del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’articolo 7 stesso Decreto – che “la disposizione richiamata non definisce facoltativa l’attivita’ deliberativa del Consiglio d’Istituto; piuttosto distingue i casi in cui le decisioni, relative alla conclusione di determinati atti negoziali, spettano interamente al Consiglio d’Istituto (di cui il Dirigente scolastico ne sara’ mero esecutore), dai casi in cui lo stesso organismo e’ tenuto soltanto ad individuare i criteri guida cui il Dirigente dovra’ adeguarsi nella sua attivita’ e dai quali puo’ discostarsi esclusivamente qualora “lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica” (pag. 9 sent. app.).
L’interpretazione fornita dalla Corte milanese, in parte certamente fuorviata dall’inconferente deduzione da parte dell’appellante relativa all’articolo 7 del Decreto, non e’, tuttavia, condivisibile ed anzi appare errata alla luce del piano dettato normativo.
L’articolo 33 del citato Decreto regolava, infatti, gli interventi del Consiglio d’istituto nell’attivita’ negoziale degli organi scolastici, contemplando un comma 1 riferito alle attivita’ di straordinaria amministrazione (accettazione e rinuncia di legati, eredita’ e donazioni; costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di studio; accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; etc.) ed un secondo a quelle di ordinaria amministrazione, tra cui quelle di cui alla lettera c) (utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi) e di cui alla lettera g) (stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti per lo svolgimento di particolari attivita’), vale a dire le situazioni rilevanti ai fini della contestazione.
L’articolo 33, comma 3 stabiliva, inoltre che “Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l’attivita’ negoziale e’ subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non puo’ inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l’interesse dell’istituzione scolastica”.
Opportunamente il ricorrente ha evidenziato che la nuova disciplina in materia D.I. n. 129 del 2018 ha modificato l’assetto normativo sul punto proprio in relazione a tale comma, dal momento che l’articolo 45 recita che “Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2 (inalterati rispetto al D.I. n. 44 del 2001, articolo 33) l’attivita’ negoziale e’ subordinata alla previa deliberazione del Consiglio d’istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non puo’, inoltre, recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d’istituto”.
Tirando le fila dell’argomentazione, la novella del 2018 ha previsto espressamente che e’ oggi necessaria la preventiva deliberazione del Consiglio di Istituto sia che l’attivita’ negoziale, formalmente imputabile al Dirigente Scolastico, riguardi atti di straordinaria (comma 1) sia che riguardi atti di ordinaria amministrazione (comma 2), ad innegabile conferma che secondo la disciplina previgente al Consiglio spettava unicamente di adottare “le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle (…) attivita’ negoziali” di ordinaria amministrazione di cui all’articolo 33, comma 2, vale a dire determinazioni di carattere generale cui il Dirigente era tenuto a conformarsi.
In base al criterio di interpretazione della legge riassumibile nel brocardo ubi lex voluit, dixit si deve, pertanto, concludere che in relazione ad entrambe le attivita’ negoziali oggetto di contestazione, entrambe pacificamente rientranti nel novero di quelle di ordinaria amministrazione, il ricorrente aveva facolta’ di intraprenderle anche in assenza di specifica delibera del Consiglio d’Istituto ne’ era tenuto a provocare da parte del Consiglio stesso un intervento preventivo di carattere generale, in quanto adempimento non previsto dalla disciplina allora in vigore.
Il ricorrente contesta che anche l’articolo 50 dello stesso Decreto Interministeriale possa fungere da valido normativo per stabilire la legittimita’ del proprio operato, in questo caso in relazione alla necessita’ di dotarsi di una preventiva autorizzazione da parte della Provincia di Monza e Brianza, proprietaria dei locali scolastici.
A tale riguardo va osservato che l’uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico era disciplinato all’epoca dei fatti dal D.I. n. 44 del 2001, articolo 50, il quale non faceva alcuna menzione della necessita’ di una preventiva autorizzazione da parte dell’ente proprietario, che nella stragrande maggioranza dei casi in Italia e’ individuabile in un ente territoriale (in genere, Comuni e Province).
Su tale punto, la sentenza impugnata argomenta che “la possibilita’ di concedere i locali scolastici ad uso di terzi, prevista e regolata dal D.I. n. 44 del 2001, all’articolo 50, deve comunque essere conciliata, nel caso di specie, con il regolamento in materia n. 15/2016 della Provincia di Monza e Brianza, proprietaria dell’immobile che ne individua le condizioni e i termini, tra cui la richiesta autorizzativa” (pag. 10 sent.).
Il Collegio rileva che, a prescindere dall’obiezione difensiva secondo cui tale regolamento non e’ mai stato acquisito agli atti del procedimento, addirittura perche’ inesistente, una delibera del Consiglio Provinciale, ove mai adottata, avrebbe forza e carattere di atto amministrativo, vincolante per l’ente che lo ha emanato, ma non avrebbe certamente efficacia generale erga omnes e men che mai forza di legge o di regolamento, non potendo mai costituire valido parametro di riferimento per stabilire la legittimita’ dell’operato del Dirigente Scolastico ai sensi dell’articolo 323 c.p..
La sentenza aggiunge, peraltro, che la concessione dei locali da parte del ricorrente alla cooperativa di insegnanti da lui prescelta, tra l’altro in assenza di contratto scritto, “comporto’ un ingente danno all’Istituto (OMISSIS), che a fronte dell’inadempienza della (OMISSIS), fu costretto a pagare con propri fondi i canoni dovuti alla Provincia” (v. ancora pag. 10 sent.).
Il Collegio osserva che su tale aspetto la Corte di merito confonde il profilo di responsabilita’ contabile ed erariale – certamente sussistente, stando alla ricostruzione della vicenda ricavabile dalla decisione, per l’ammontare di Euro 2.946,00 corrispondente all’importo versato direttamente dall’Istituto scolastico alla Provincia – con quello di stretta legittimita’, non essendovi alcun dubbio che la norma regolamentare asseritamente violata non contenesse alcun rinvio, neppure implicito, alla necessita’ di autorizzazioni dell’ente territoriale proprietario dei locali scolastici.
4. Reato di abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) di cui alla lettera A n. 2 dell’imputazione (concessione temporanea dei citati locali scolastici alla cooperativa di insegnanti esterni), sotto il profilo della violazione del D.I. n. 44 del 2001, articolo 34 in relazione al superamento della soglia di Euro 5.200,00 stabilita dal Consiglio d’Istituto, all’omessa verifica di professionalita’ esistenti all’interno dell’istituto, all’assenza di un avviso pubblico di selezione ad esito negativo della predetta verifica, di una corretta selezione degli aspiranti all’incarico, di una corretta previsione e di una esatta quantificazione dell’impegno di spesa come previsto dal D.I. n. 44 del 2001.
Il Collegio osserva preliminarmente che l’unico parametro di legittimita’ dello operato dell’imputato, indicato in contestazione, e’ costituito dal citato D.I. n. 44 del 2001, articolo 34, che disciplinava la procedura ordinaria di contrattazione in ambito scolastico.
Appare, dunque, corretta la doglianza formulata dal ricorrente secondo cui, al di la’ delle generiche indicazioni presenti nell’imputazione, nessun altra norma avente valore di legge o di regolamento si assume violata da parte sua.
Risulta, pertanto, inconferente l’indicazione contenuta in sentenza di altre violazioni di legge ascrivibili all’imputato “molto piu’ ampie rispetto a quelle contestate con l’appello” (pag. 9 sent.).
In particolare risulterebbero violati anche il Decreto Ministeriale 3 ottobre 2007, n. 80 l’O.M. n. 92 Prot. 11075 del 5 novembre 2007 e un non meglio precisato CCNL del 2007, tutti disciplinanti a vario titolo la tenuta di corsi a pagamento da parte di personale estraneo al corpo dei docenti, mascherati come “corsi di recupero” e tutti definiti “atti normativi” (primo rigo pag. 10 sent.).
Ora a parte l’erroneita’ di indicare come atti normativi provvedimenti amministrativi, dei quali non e’ specificato neppure l’eventuale carattere regolamentare, nonche’ addirittura un contratto collettivo di lavoro, vale ribadire che coglie nel segno il ricorrente nell’eccepire che nessuno di essi risulta espressamente contemplato nell’imputazione formulata a suo carico, che deve, pertanto, ritenersi esclusivamente ancorata al parametro di legittimita’ costituito dal ricordato articolo 34.
Quanto a quest’ultimo, si rinvia, invece, compiutamente alle considerazioni di cui al successivo punto 5, valevoli anche in relazione al presente addebito.
5. Reati di abuso d’ufficio (articolo 323 c.p.) di cui alle lettera E n. 1, 2, 3, 5, 6 (affidamento senza gara dell’organizzazione di viaggi culturali alla societa’ (OMISSIS) di (OMISSIS)) e G, n. 1, 3 (affidamento senza gara di soggiorni invernali al (OMISSIS)), in violazione del medesimo D.I. n. 44 del 2001, articolo 34.
Tale articolo stabiliva che al di sotto del limite di duemila Euro o di quello diverso preventivamente fissato dal Consiglio d’Istituto (nel caso dell’Istituto (OMISSIS), pari a 5.200 Euro), il Dirigente Scolastico potesse procedere alla scelta del contraente direttamente e senza alcuna formalita’, laddove al superamento del limite dovesse procedervi, previa necessaria comparazione delle offerte di almeno tre ditte direttamente interpellate.
La previsione si completava facendo comunque salvo il rispetto del comma 5 dello stesso articolo, il quale stabiliva che “le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme dell’Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e servizi”.
La censura mossa dal ricorrente prende le mosse dalla constatazione che la natura regolamentare della citata previsione comporta necessariamente la sua cedevolezza rispetto a norme aventi efficacia normativa superiore in quanto contenute in atti aventi forza di legge.
E’ il caso della normativa nazionale in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (cd. Codice Appalti) costituente trasposizione nello ordinamento interno di quella Europea di settore (per il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; per il Decreto Legislativo n. 50 del 2016, delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE) e come anzidetto espressamente evocata dalla previsione regolamentare, che si imponeva (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e s’impone (Decreto Legislativo n. 50 del 2016) all’osservanza di tutte le stazioni appaltanti pubbliche.
Ebbene il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, comma 11, rimasto in vigore fino alla sua sostituzione da parte del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 stabiliva che per i “lavori, servizi e forniture in economia” si dovesse ricorrere al sistema del cd. cottimo fiduciario “nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parita’ di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici (…) individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante” sempre che l’importo fosse pari o superiore a venticinquemila Euro; per servizi o forniture inferiori a ventimila Euro, era, invece, consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
La soglia di ventimila Euro veniva successivamente innalzata a quarantamila per effetto del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 4, comma 2, lettera m-bis) convertito in L. 12 luglio 2011, n. 106 fino, come anticipato, alla definitiva abrogazione e sostituzione per effetto del varo del nuovo Codice degli Appalti.
Il limite di quarantamila Euro e’ stato, peraltro, mantenuto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36 (Contratti sotto soglia) nel senso che la stazione appaltante e’ abilitata a procedere a trattativa diretta senza necessita’ di ricorrere a procedure di gara ad evidenza pubblica.
Tanto premesso, pare evidente come i giudici di merito non abbiano preso mai in considerazione l’applicabilita’ ai casi in verifica giudiziale delle disposizioni aventi forza di legge in tema di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ovviamente prevalenti sulle disposizioni di carattere regolamentare pur specificamente dettate per la contrattazione in ambito scolastico.
Con riferimento ai singoli episodi contestati vale, infatti, conclusivamente rilevare che in molti casi non viene nemmeno precisato l’importo di spesa impegnato (capo E, n. 1, 3, 5, 6), in altri casi esso e’ al di sotto della soglia di ventimila Euro (capo A, n. 2; capo G, n. 1, 3) e in un caso e’ sotto la soglia dei quarantamila Euro (capo E, n. 2).
6. Per il complesso delle ragioni sopra esposte s’impone l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata per insussistenza dei fatti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i fatti non sussistono.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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