Il rapporto pertinenziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|19 aprile 2022| n. 12440.

Poiché il rapporto pertinenziale postula, a norma dell’art. 817 c.c., la volontà dell’avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) al servizio di un’altra (bene principale), nell’ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del suindicato rapporto è configurabile (nel concorso dei requisiti di cui al citato art. 817 c.c. ed in difetto di una contraria volontà dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, mentre la conservazione dell’originario vincolo tra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non può che conseguire all’assunzione degli obblighi di carattere personale o ad altra costituzione di servitù, anche non pattizie.

Ordinanza|19 aprile 2022| n. 12440. Il rapporto pertinenziale

Data udienza 22 febbraio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Diritti reali – Bene principale e corrispondente parte del bene accessorio – Alienazione a soggetti diversi – Quote separate – Permanenza del rapporto – Configurabilità solo per le frazioni concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite allo stesso acquirente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 5493/17) proposto da:
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS)), e (OMISSIS) (C.F.: (OMISSIS)), rappresentati e difesi, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS) ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo, in (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1687/2016 (pubblicata il 21 luglio 2016 e non notificata);
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

Il rapporto pertinenziale

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione del 18 febbraio 2009 (OMISSIS) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ la loro genitrice (OMISSIS) (poi deceduta in corso di causa il (OMISSIS)), al fine di sentir dichiarare la violazione dei suoi diritti dominicali sulla quota in comproprieta’ del cortile condominiale promiscuo, identificato al NCEU del Comune di (OMISSIS) di cui al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), per effetto di alcune costruzioni su di esso realizzate dal conduttore dei convenuti ( (OMISSIS)), con conseguente condanna alla loro rimozione e/o all’arretramento, oltre al risarcimento dei danni, da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituivano in giudizio i convenuti, i quali instavano per il rigetto della domanda attrice, negando che la (OMISSIS) fosse comproprietaria dell’indicato cortile promiscuo e, in via riconvenzionale, chiedevano di accertare che i manufatti dedotti in controversia insistevano sulla loro proprieta’ esclusiva e, ancora in via riconvenzionale subordinata, per l’eventualita’ in cui fosse stata riconosciuta la rivendicata comproprieta’ da parte dell’attrice, l’accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione dell’intera proprieta’ del bene; invocavano, altresi’, in via ulteriormente riconvenzionale, l’accertamento del loro diritto (quale servitu’ prediale di vicinato) a mantenere le strutture edificate nel 1975-1976 da parte di (OMISSIS), per aver essi convenuti (ed i loro danti causa ai sensi dell’articolo 1146 c.c.) posseduto, per oltre venti anni, in modo esclusivo, il cortile identificato con il mappale (OMISSIS).

 

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L’attrice, a sua volta, in contrapposizione alle avverse domande riconvenzionali, formulava “reconventio recoventionis” al fine di sentir accertare che ella aveva usucapito il diritto di proprieta’ della contestata area cortilizia.
All’esito dell’espletata istruzione probatoria, nel corso della quale veniva esperita anche c.t.u., l’adito Tribunale, con sentenza (emessa ai sensi dell’articolo 281-sexies c.p.c.) n. 2530/2014, accertava che l’area ad uso promiscuo dedotta in giudizio era da considerarsi in comproprieta’ tra le parti in causa, senza adottare alcuna pronuncia sulla richiesta domanda di demolizione o di arretramento dell’attrice, rigettando la richiesta risarcitoria nonche’ le domande riconvenzionali formulate dai convenuti.
2. Decidendo sull’appello proposto dagli stessi convenuti (OMISSIS), cui resisteva l’appellata (che, a sua volta, avanzava appello incidentale in ordine alla mancata pronuncia sulle domande di rimozione e/o arretramento e al rigetto di quella risarcitoria, riproponendo, in via condizionata, la domanda avente ad oggetto l’usucapione della quota della meta’ del citato mappale (OMISSIS)), la Corte di appello di Venezia, con sentenza n. 1687/2016 (pubblicata il 21 luglio 2016), in accoglimento dell’appello principale, dichiarava la nullita’ della sentenza di primo grado per mancata interruzione del processo ai sensi dell’articolo 300 c.p.c. e pronunciando in via sostitutiva (non sussistendo i presupposti per la rimessione della causa al giudice di prime cure in relazione all’articolo 354 c.p.c.), accertava che (OMISSIS) (originaria attrice) non era comproprietaria del controverso bene immobile (censito al NCT del Comune di (OMISSIS) al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS)), rigettando, percio’,la domanda di demolizione o di arretramento dei manufatti costruiti su detto mappale.
Con riferimento all’accoglimento del primo motivo, la Corte lagunare osservava che il giudice di prima istanza, nonostante l’intervenuta dichiarazione da parte del difensore della (OMISSIS) della sopravvenuta morte di quest’ultima in corso di causa, non aveva disposto l’interruzione del processo, in considerazione della circostanza che i suoi figli (OMISSIS) e (OMISSIS), anch’essi parti in causa, per effetto di tale decesso, si erano ricostituiti con comparsa ma solo in proprio e non anche nella qualita’ di eredi della loro genitrice.
Cio’ posto e non ricorrendo alcuna delle condizioni per la rimessione della causa al giudice di primo grado in ordine al disposto dell’articolo 354 c.p.c., il giudice di appello passava all’esame del merito dei motivi di gravame proposti.
A tal riguardo, valutando congiuntamente il secondo, terzo, quarto e sesto motivo dell’appello principale, li riteneva fondati sulla scorta della rivalutazione dei titoli petitori acquisiti agli atti del giudizio, escludendo che la comproprieta’ della contestata area cortilizia potesse essere desunta dalla sua prospettata natura pertinenziale, poiche’ dalle risultanze evincibili dall’atto di compravendita del 14 ottobre 1983 in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) e dalla scheda catastale espressamente richiamata, quale frutto del contestuale frazionamento eseguito, emergeva come non potesse dubitarsi del fatto che le parti avessero trasferito, unitamente al fabbricato, la proprieta’ esclusiva solo di una parte dell’area cortilizia, rimanendo esclusa qualsiasi comunione sulla porzione non oggetto della compravendita, a nulla rilevando il tenore di un atto di permuta del 10 marzo 1961, al quale l’appellata era rimasta estranea.
3. Avverso la citata sentenza di appello ha formulato ricorso per cassazione, riferito a tre motivi, (OMISSIS). Hanno resistito con un congiunto controricorso i due intimati (OMISSIS) e (OMISSIS).
I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli articoli 300, 302 e 304 c.p.c., per avere la Corte di appello erroneamente dichiarato la nullita’ della sentenza di primo grado per assunta omessa interruzione del processo.
A sostegno di tale doglianza la difesa della (OMISSIS) ha inteso evidenziare che, nel caso di specie, non si sarebbero dovuti ritenere sussistenti i presupposti che avrebbero imposto la dichiarazione di interruzione posto che non vi era alcun interesse dei (OMISSIS) a censurare l’avvenuta prosecuzione del giudizio nonostante la mancata interruzione, dal momento che non avrebbe potuto ritenersi violato il citato articolo 300 c.p.c., in virtu’ del solo fatto meramente “formale” per cui la dichiarazione dell’evento interruttivo da parte del procuratore della defunta era pervenuta in un momento successivo rispetto alla dichiarazione e alla nuova costituzione dei figli – unici eredi – della genitrice (OMISSIS).
2. Con la seconda censura la ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la violazione degli articoli 112, 342 e 345 c.p.c., nella parte in cui la Corte di appello aveva irritualmente ed illegittimamente omesso di pronunciarsi sul motivo di essa, quale appellata, di radicale inammissibilita’ dei motivi di gravame proposti dagli appellanti (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, per difetto del requisito di specificita’ dei motivi di appello o per novita’ delle censure mosse a fronte del divieto di proposizione di “nova”.

 

Il rapporto pertinenziale

3. Con la terza doglianza la ricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione degli articoli 817 e 818 c.c., oltre che degli articoli 2697 e 2728 c.c., per avere la Corte di appello erroneamente valorizzato la mancata espressa menzione del bene comune di natura pertinenziale nel contratto di compravendita dei, danti causa di essa (OMISSIS), avente ad oggetto il bene principale, e nella relativa scheda catastale, senza che vi fosse alcuna prova contraria idonea a scalfire la presunzione “iuris tantum” di permanenza del vincolo di pertinenzialita’.
4. Ritiene il collegio che il primo motivo si profila inammissibile per difetto di interesse.
Occorre, infatti, rilevare in primo luogo che l’omessa presa d’atto, ad opera del Tribunale di Venezia, della intervenuta interruzione del giudizio in conseguenza della dichiarazione della morte della parte (OMISSIS) a cura del suo difensore non ha prodotto alcuna lesione della pienezza del contraddittorio e del diritto di difesa in danno della (OMISSIS).
Peraltro, ove anche il motivo di gravame relativo alla mancata attestazione della produzione dell’effetto interruttivo del giudizio in primo grado a causa della dichiarazione del procuratore della parte deceduta nel corso di tale giudizio non fosse stato accolto, cio’ non avrebbe impedito la disamina degli altri motivi degli appellanti relativi al merito della causa. In altri termini, si vuol significare che nemmeno la ritenuta fondatezza del primo motivo dell’appello dei due (OMISSIS) ha comportato alcuna lesione processuale dei diritti dell’odierna ricorrente, non versandosi – nell’ipotesi di mancata dichiarazione dell’interruzione – in uno dei casi di rimessione al giudice di primo grado tassativamente indicati dall’articolo 354 c.p.c..

 

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Ad ogni modo, la dichiarazione di nullita’ della sentenza di primo grado – come operata con la sentenza di appello qui impugnata – a causa della mancata presa d’atto della verificatasi interruzione da parte del giudice di prima istanza per effetto della sopravvenuta dichiarazione dell’intervenuto decesso della parte ad opera del suo procuratore e’ da reputarsi legittima perche’ la costituzione con nuovo difensore per la prosecuzione del giudizio stesso era stata in precedenza eseguita dai due (OMISSIS), quali parti gia’ costituite in giudizio, in proprio e senza espressa spendita anche della qualita’ di eredi della loro genitrice deceduta (OMISSIS).
A tal proposito, invero, la specifica e condivisibile precedente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 7507/1994 e Cass. n. 1581/1995) di questa Corte ha statuito che le regole previste dall’articolo 299 c.p.c. e articolo 300 c.p.c., comma 2 – in base alle quali la morte della parte costituita, dichiarata in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, comporta la conseguenza automatica (indipendentemente cioe’ dalla successiva pronuncia del giudice, che ha valore puramente dichiarativo) dell’interruzione del processo, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, ovvero l’altra parte provveda a citarli in riassunzione non soffrono eccezione nel caso in cui, alla data della dichiarazione del procuratore della parte costituita, uno degli eredi risulti gia’ costituito nel processo in nome proprio, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con la parte poi defunta, richiedendosi anche in tale evenienza per la prosecuzione del processo la sua costituzione nella predetta qualita’ (successoria) dopo il verificarsi dell’evento interruttivo.
5. Anche il secondo motivo si prospetta inammissibile e, in ogni caso, e’ infondato.
In primo luogo si rivela privo della necessaria specificita’, perche’ – malgrado la sua estesa argomentazione – in esso non risulta puntualmente riportato il contenuto dei motivi di appello formulati dai due (OMISSIS), per i quali risulta essere stata dedotta la violazione dell’articolo 342 c.p.c..
Sul punto e’ opportuno ricordare che ove il ricorrente censuri la ritenuta ammissibilita’, pur difettando a suo avviso la specificita’ (in violazione dell’articolo 342 c.p.c.), dei motivi di appello (o solo di alcuno di essi), ha l’onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e, quindi, aspecifici i motivi di gravame sottoposti al giudice d’appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa genericita’, non potendo limitarsi ad un rinvio, totale o parziale, all’atto di appello ovvero ad un richiamo di quest’ultimo “per relationem”.

 

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In ogni caso, l’accertata comprensione e l’avvenuto puntuale esame nel merito da parte della Corte territoriale dei singoli motivi dell’atto di appello costituiscono manifestazione della svolta valutazione della sufficiente specificita’ degli stessi motivi di gravame e cio’ e’ tanto piu’ vero che alle pagg. 9-10 della stessa sentenza di appello vengono dettagliatamente e distintamente riportati, in modo puntuale (persino nell’ordine di proposizione), i contenuti delle singole censure, che – chiaramente – si confrontano, nel loro svolgimento (come emerge dalla sufficiente riproduzione degli essenziali sviluppi argomentativi), con le statuizioni affermate con la sentenza di primo grado, adeguatamente confutandole.
Pertanto non si e’ venuta a configurare alcuna violazione dei denunciati articoli 112, 342 e 345 c.p.c..
6. Anche il terzo ed ultimo motivo e’ privo di fondamento e deve, pertanto, essere respinto.
Invero, con esso si lamenta il mancato accertamento della rivendicata comproprieta’ della contestata particella sulla scorta dell’omesso rilievo della natura pertinenziale dell’area cortilizia identificata con il mappale (OMISSIS), nel mentre la Corte di appello – sulla base della inequivoca interpretazione dei titoli di provenienza e della valutazione fattuale dello stato dei luoghi – ha accertato “a monte” l’esclusione di tale carattere pertinenziale e lo ha fatto in modo giuridicamente corretto.

 

Il rapporto pertinenziale

Infatti, il giudice di appello ha evidenziato che, ancorche’ fin dal 1901, il compendio immobiliare, comprensivo della corte in proprieta’ comune, appartenesse ad un’unica proprietaria, in virtu’ dei successivi trasferimenti e del correlati frazionamenti attuati, il mappale (OMISSIS) era stato acquistato dall’appellata (odierna ricorrente) e i mappali (OMISSIS) dagli appellanti (attuali controricorrenti), ivi compreso, quindi, quello (OMISSIS), individuante l’area del cortile controverso. Inoltre, la Corte di appello, sempre sulla base della univoca interpretazione dell’atto di acquisto, in data 14 ottobre 1983, da parte dei (OMISSIS), ha accertato – con valutazione di merito adeguata e, percio’, insindacabile in questa sede (cfr. Cass. n. 26946/2006 e Cass. n. 11970/2018) – che esso era stato redatto con la contestuale approvazione di un frazionamento contenente una scheda catastale (a cui l’atto traslativo si richiamava e costituentene, percio’, parte integrante), evidentemente proprio per identificare esattamente la porzione oggetto di alienazione. E da tale documento si evinceva indubbiamente che in esso si poneva specifico riferimento ad uno scoperto di proprieta’ esclusiva dei compratori (quale oggetto dell’acquisto fattone) coincidente con una porzione di cortile, pervenuta in forza di un precedente atto di permuta risalente al 1961, in cui non veniva fatta alcuna menzione della particella (OMISSIS), corrispondente alla residua parte del cortile oggetto di compravendita in favore dei (OMISSIS) (riferibile ad una particella autonoma), come tale, percio’, da ritenersi di proprieta’ esclusiva degli stessi, escludendosi ogni possibile caratterizzazione come pertinenza di entrambi i fabbricati delle contrapposte parti in causa, difettando, del resto, la presenza del requisito soggettivo dell’appartenenza di entrambi i beni, il principale e l’accessorio, in capo allo stesso soggetto unitamente al requisito oggettivo della contiguita’.
Da un punto di vista propriamente giuridico, va peraltro affermato che, poiche’ il rapporto pertinenziale postula, a norma dell’articolo 817 c.c., la volonta’ dell’avente diritto di destinare durevolmente una cosa (bene accessorio) a servizio di un’altra (bene principale), nell’ipotesi di alienazione a soggetti diversi, per quote separate, del bene principale e della corrispondente parte del bene accessorio, la permanenza del(suindicato rapporto e’ configurabile (nel concorso dei requisiti di cui citato articolo 817 c.c., ed in difetto di una contraria volonta’ dei nuovi aventi diritto) solo tra le frazioni r concrete del bene principale e di quello accessorio attribuite al medesimo acquirente, i mentre la conservazione dell’originario vincolo fra i due beni, a carico di ciascuno degli altri acquirenti delle frazioni della pertinenza ed a favore di ciascuno degli acquirenti delle frazioni del bene principale, non puo’ che conseguire all’assunzione degli obblighi di carattere personale od altra costituzione di servitu’, anche non pattizie.
7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto con conseguente condanna della soccombente ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 5.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cap nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

Il rapporto pertinenziale

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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