Il provvedimento ex art. 42 bis costituisce espressione di ampia discrezionalità

Consiglio di Stato, Sentenza|15 marzo 2021| n. 2190.

Il provvedimento ex art. 42 bis costituisce espressione di ampia discrezionalità e deve pertanto essere assistito da un contraddittorio rafforzato con il privato destinatario dell’atto e da un percorso motivazionale stringente, basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si ponga come l’extrema ratio, in quanto non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative.

Sentenza|15 marzo 2021| n. 2190

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Provvedimento ex art. 42bis – Natura – Contraddittorio rafforzato con il privato – Necessaria sussistenza – Ragioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5812 del 2020, proposto dalla Provincia di Caserta, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
i signori An. Ca. ed altri, rappresentati e difesi dall’avvocato Lu. Ma. D’A., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via (…), presso l’avvocato Or. Ab. (studio Co. Lu.);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Quinta, n. 1032 del 5 marzo 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dei signori An. Ca. ed altir;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, il Cons. Roberto Caponigro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La Provincia di Caserta ha emesso i seguenti atti oggetto di contestazione:
– il decreto presidenziale n. 89 del 18 aprile 2019, con cui ha dichiarato la pubblica utilità dei terrenti relativi ai siti ex Fi. in località (omissis) del Comune di (omissis), località (omissis) del Comune di (omissis) e località (omissis) del Comune di (omissis), attualmente occupati dalle cc.dd. ecoballe, così come identificati nel prospetto allegato;
– il decreto dirigenziale del 14 ottobre 2019, con cui ha acquisito al patrimonio provinciale, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, il suolo iscritto in catasto terreni del Comune di (omissis) (CE) al foglio (omissis), particelle (omissis), destinate a deposito temporaneo di CDR, di proprietà dei signori Ma. Ba. ed altri, ciascuno per la rispettiva quota di proprietà e complessivamente per l’intero.
2. Il Tar per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Quinta, con la sentenza n. 1032 del 5 marzo 2020, disattesa in via preliminare l’eccezione di incompetenza funzionale proposta dalla Provincia di Caserta, ha accolto, nei sensi di cui in motivazione, l’azione di annullamento proposta dai signori An. Ca. ed altri, per l’effetto, ha annullato gli impugnati decreti della Provincia di Caserta.
3. Di talché, la Provincia di Caserta ha proposto il presente appello, articolando i seguenti motivi di impugnativa:
– la procedura di acquisizione oggetto della controversia non rappresenterebbe il frutto di valutazioni del tutto indipendenti rispetto alle prescrizioni contenute nelle ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri adottate per l’emergenza rifiuti della Regione Campania ed atterrebbe comunque alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti connessa alla situazione di emergenza precedentemente dichiarata, per cui sussisterebbe la competenza funzionale del Tar per il Lazio, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 14, comma 1, e 135, comma 1, lett. e), del c.p.a.;
– lo stesso Tar avrebbe riconosciuto che sono scaduti i contratti di locazione degli ex siti (omissis) destinati allo stoccaggio provvisorio del CDR, stipulati con i proprietari dei suoli, e che la Provincia di Caserta, quale autorità che utilizza i beni, ha deciso di trasferire autoritativamente al proprio patrimonio gli immobili in questione in virtù di una sua autonoma valutazione;
– i contratti di locazione a suo tempo stipulati con i proprietari dei siti sono scaduti, atteso che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti in primo grado e recepito dal Tar, nei confronti della pubblica amministrazione non è configurabile alcun rinnovo tacito del contratto e la volontà della stessa deve essere sempre manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto ad substantiam, a pena di nullità, sicché sarebbe sorta un’occupazione senza titolo dei suoli da parte della Provincia di Caserta;
– la Provincia di Caserta, dopo un’adeguata istruttoria, ha verificato che le somme già corrisposte ai proprietari sarebbero di gran lunga superiori, nella misura di 6/7 volte, al valore stesso dei terreni e che non era ipotizzabile la restituzione dei siti;
– l’organo deliberativo dell’Ente si sarebbe specificamente espresso in merito alla sussistenza dell’interesse pubblico all’acquisizione delle aree utilizzate per il deposito delle ecoballe e, quand’anche si volesse ritenere tacitamente prorogato il contratto di locazione a suo tempo stipulato dalla (omissis) con i proprietari dei suoli, ciò non avrebbe inibito alla Provincia di Caserta, in virtù delle considerazioni svolte e delle valutazioni operate, di emettere ugualmente il provvedimento, al fine di evitare il perpetuarsi di un enorme esborso assolutamente ingiustificato di danaro pubblico, mediante il pagamento di canoni di locazione abnormi, previsti nei contratti all’epoca stipulati, per tale aspetto certamente affetti da nullità ;
– il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, contrariamente a quanto sancito dal Tar, non sussisterebbe, avendo parte ricorrente precedentemente impugnato il decreto n. 89 del 18 aprile 2019 dichiarativo della pubblica utilità finalizzata all’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
4. Gli appellati hanno analiticamente contestato le argomentazioni esposte dall’Amministrazione, concludendo per il rigetto dell’appello.
5. All’udienza pubblica del 4 febbraio 2021, svoltasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta per la decisione.67.
6. Le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado che ha disatteso la prospettazione dell’Amministrazione provinciale di Caserta, secondo la quale l’odierna controversia rientrerebbe nella sfera di competenza funzionale del T.A.R. Lazio, sede di Roma, meritano di essere confermate.
L’art. 135, comma 1, lett. e), c.p.a. attribuisce alla competenza funzionale inderogabile del Tar Lazio, Sede di Roma, le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti amministrativi commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 225 del 1992 nonché gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 4, della medesima legge n. 225 del 1992.
Le disposizioni attributive della competenza funzionale inderogabile, in quanto derogatorie rispetto ai normali criteri di riparto di competenza territoriale, devono essere qualificate norme eccezionali e di stretta interpretazione.
Nel caso di specie, i provvedimenti non sono stati emessi dalla struttura commissariale, ma dall’Amministrazione nella gestione ordinaria dei siti di stoccaggio, sicché la situazione emergenziale costituisce solo fonte indiretta degli atti in contestazione.
Pertanto, difettano entrambi i presupposti per l’applicazione della disposizione, vale a dire l’adozione dell’atto, da parte di un organo commissariale, in un contesto emergenziale (cfr. in argomento, Cons. Stato, Sez. V, 9 marzo 2020, n. 1672).
Infatti, come rilevato dal giudice di primo grado, con gli atti impugnati viene in rilievo l’esercizio in via autonoma dell’ordinario potere di acquisizione, ex art. 42 bis T.U. n. 527/2001, attraverso il quale l’Amministrazione provinciale, quale autorità che utilizza i beni, ha inteso trasferire autoritativamente al proprio patrimonio gli immobili in questione, attraverso una valutazione del tutto indipendente rispetto alle prescrizioni contenute nelle OPCM emesse in sede emergenziale.
7. Nel merito, l’appello proposto dalla Provincia di Caserta è fondato e va accolto.
7.1. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso sulla base della seguente motivazione:
“.. Passando al merito, si palesano fondate le censure di difetto dei presupposti di cui all’art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001 per farsi luogo all’istituto dell’acquisizione sanante, di carenza di istruttoria e di erroneità della motivazione, dedotte con l’atto introduttivo e reiterate in sede di motivi aggiunti.
Invero, la Provincia di Caserta, nell’assumere che alla scadenza del contratto di locazione del suolo si è determinata “una occupazione sine titulo”, ha del tutto omesso di considerare la specificità della fattispecie concreta, che la differenzia rispetto alle altre situazioni indicate, consistente nel fatto che – come già precisato sopra – il precedente contenzioso con gli odierni ricorrenti è stato definito col lodo arbitrale del 26 luglio 2016, divenuto inoppugnabile.
Con tale decisione il collegio arbitrale ha statuito, per quanto d’interesse nel presente giudizio, che “[…] quanto ai canoni riferibili al quadriennio 2013/2016, occorre preliminarmente accertare se alla scadenza del primo novennio l’efficacia del contratto possa ritenersi tacitamente prorogata. All’uopo giova evidenziare che sebbene siffatta eventualità non risulti oggetto di specifica pattuizione contrattuale, essa può ritenersi implicitamente ammessa sulla base di quanto disposto all’art. 9 del contratto medesimo, laddove le parti, hanno convenuto che “alla fine del periodo locativo o, comunque al momento della restituzione dei suoli” il bene sarebbe stato consegnato libero da manufatti. Detta previsione lascia evidentemente intendere che, nella comune volontà dei contraenti, la scadenza del contratto avrebbe potuto non coincidere con il momento della materiale restituzione dei suoli, atteso che le due ipotesi sono contemplate come alternative per mezzo dell’utilizzo della locuzione “o”. Ad ogni modo, risulta pacifica e non contestata la circostanza per la quale, alla scadenza del contratto, l’Ente provinciale, sebbene per il tramite della Sua comodataria (ma ciò è irrilevante ai fini della presente vertenza), abbia continuato a detenere il bene, il quale, a tutt’oggi, non è nella disponibilità dei suoi proprietari. Né, d’altra parte, risulta allegata formale disdetta alla prosecuzione del rapporto contrattuale, senonché non può che ritenersi tacitamente prorogata l’efficacia del contratto de qua per ulteriori nove anni. Ed, invero, la rinnovazione tacita del contratto di locazione ai sensi dell’art. 1597 cod. civ. postula la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di una manifestazione di volontà contraria da parte del locatore. Sotto il profilo dell’applicabilità dell’ordinaria disciplina codicistica alla fattispecie de qua, giova anche richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il contratto con il quale il proprietario di un terreno ne trasferisca la disponibilità a terzi per la sua destinazione a discarica di rifiuti, secondo modalità negozialmente predeterminate e del tutto peculiari integra gli estremi del contratto atipico cui, in via analogica, sono legittimamente applicabili le norme sulla locazione (Cass., 26 novembre 2002 n. 16679). Il Collegio ritiene pertanto sussistere un credito in favore degli odierni attori, sig.ri-OMISSIS- Euro. 975.040,00, per canoni di locazione scaduti e non corrisposti, a far data dal 2009 (sesta annualità del primo novennio), sino all’attualità (tredicesima annualità del periodo contrattuale oggetto di rinnovo)”.
Va aggiunto che, nella stessa precedente controversia, è stata respinta la domanda spiegata in via riconvenzionale dall’Amministrazione Provinciale di Caserta (subordinata all’ipotesi in cui l’Ente convenuto fosse stato ritenuto responsabile del pagamento dei canoni di locazione) di dichiarare risolto ex lege, ai sensi dell’art. 1463 c.c., il contratto di locazione stipulato in data 10.7.2003 per impossibilità sopravvenuta della prestazione.
In definitiva, nel caso si specie, l’Amministrazione ha erroneamente reputato l’occupazione in atto come “sine titulo”, obliterando le statuizione sulla proroga automatica del contratto alla scadenza accertata in via definitiva nel lodo arbitrale.
.. Le considerazioni che precedono rimarcano la valenza sostanziale e la fondatezza anche della censura di omessa comunicazione di avvio del procedimento, in violazione dell’art. 7 della L. 241/1990.
Sul punto il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dall’orientamento giurisprudenziale consolidato, anche della Sezione, secondo il quale il provvedimento ex art. 42 bis costituisce espressione di ampia discrezionalità e deve pertanto essere assistito da un contraddittorio rafforzato con il privato destinatario dell’atto e da un percorso motivazionale stringente, basato sull’emersione di ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che l’apprensione coattiva si ponga come l’extrema ratio, in quanto non sono ragionevolmente praticabili soluzioni alternative (cfr. Corte Costituzionale, 30 aprile 2015 n. 71Consiglio di Stato, Sezione IV, 1 giugno 2018, n. 3319).
Dunque, il provvedimento disciplinato dalla norma in esame non si sottrae all’applicazione delle generali regole di partecipazione procedimentale, il cui rigoroso rispetto si impone, attraverso la previa comunicazione di avvio del relativo procedimento, al fine di consentire ai privati di interloquire concretamente con l’amministrazione procedente prima dell’adozione dell’atto ed esporre le valide soluzioni alternative, anche al fine di addivenire a una eventuale conclusione concordata della vicenda (T.A.R. Campania Napoli, Sez. V, 19/07/2019, n. 3979).
Nel caso di specie, alla luce di quanto osservato al capo che precede, emerge il valore sostanziale della lesione delle garanzie partecipative, avendo gli interessati dimostrato la possibilità di sottoporre all’amministrazione elementi di fatto e di diritto idonei ad incidere sulla determinazione finale (cfr. ex multis, T.A.R. Campania, Napoli, 11 marzo 2019, n. 1364).
Il giudice di primo grado, quindi, ha accolto il ricorso per due autonome ragioni, l’assenza dei presupposti per farsi luogo all’acquisizione e la mancata comunicazione di avvio del procedimento.
7.2. Il Collegio ritiene fondati i motivi di appello proposti dalla Provincia di Caserta con riferimento ad entrambi i profili.
A tal proposito, occorre ripercorre i tratti salienti dell’azione amministrativa censurata.
Nella relazione istruttoria e proposta approvata e fatta propria dal decreto presidenziale n. 89 del 2019, l’Amministrazione, tra l’altro, ha premesso che:
– nel corso della c.d. “emergenza rifiuti” furono creati, ad opera della struttura commissariale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, numerosi siti di stoccaggio provvisorio dei rifiuti per far fronte alle insopprimibili necessità di allocazione dei rifiuti, in mancanza di adeguati siti di discarica sul territorio regionale;
– fra i siti di stoccaggio provvisorio risultano ancora attivi quelli di (omissis), località “(omissis)”, di (omissis), località “(omissis)” e di (omissis), località “(omissis)”;
– per la creazione dei suddetti siti furono stipulati, ad opera delle società affidatarie Fi. S.p.a. e Fi. Ca. S.p.a., appositi contratti di fitto con i proprietari dei terreni, a far data dall’anno 2003, per un importo annuo complessivo di euro 1.043.819,59;
– il d.l. n. 195 del 2009, convertito con modificazioni in legge n. 26 del 2010, ha confermato il trasferimento della titolarità degli impianti e dei siti di stoccaggio, provvisorio e definitivo, alle Amministrazioni Provinciali della Regione Campania con decorrenza 1° gennaio 2010.
Il decreto presidenziale ha dato atto che i richiamati contratti di fitto sono scaduti nel corso dell’anno 2012 e non sono stati rinnovati neppure tacitamente, in quanto tale eventualità è assolutamente impedita dalle vigenti norme in materia e che, pertanto si è determinata una occupazione sine titulo, ovvero uno stato di fatto privo di qualificazione giuridica derivante da atti formali della P.A., cui “è assolutamente necessario porre rimedio”.
Il decreto ha poi considerato, e tali profili risultano dirimenti nel caso di specie, che “la durata abnorme dello stato di fatto sopra esposto e l’ampiamente prevedibile protrarsi dello stesso determina il venir meno delle finalità giuridiche dei contratti di fitto a suo tempo stipulati con i proprietari dei suoli, che rischierebbero di avere una durata indefinita ed indefinibile” e che “l’obiettiva eccessiva onerosità dei canoni di fitto a suo tempo stabiliti, in uno alla abnorme durata dei contratti stessi, rischia di integrare obiettivamente gli estremi del danno erariale, per cui si rende indispensabile adottare differenti soluzioni alla problematica evidenziata”.
L’atto ha richiamato il decreto presidenziale n. 26 dell’8 febbraio 2019, con cui venivano forniti opportuni indirizzi… individuando in maniera univoca “la soluzione dell’esproprio quale unica possibilità e meno onerosa per la Provincia di Caserta e, quindi, per la collettività tutta che subirebbe in caso contrario un notevole incremento della tariffa collegata alla gestione dei rifiuti”.
Di talché, il decreto presidenziale ha ritenuto opportuno che la situazione di diritto fosse adeguata a quella di fatto, “facendo venir meno l’occupazione sine titulo, avviando pertanto le procedure finalizzate all’esproprio dei terreni di che trattasi, a partire dalla necessaria dichiarazione di pubblica utilità, fino alla conclusione dei relativi procedimenti ex art. 42 bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 che prevede l’adozione di un provvedimento di acquisizione al proprio patrimonio indisponibile dei beni occupati, con effetto non retroattivo, riconoscendo ai proprietari un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale subito, nei termini e nei modi ivi prescritti”.
Il decreto dirigenziale del 14 ottobre 2019, considerato che, con decreto presidenziale n. 89 del 18 aprile 2019, è stata dichiarata la pubblica utilità dell’intervento finalizzata all’esproprio ex art. 42-bis d.P.R. n. 327 del 2001, ha proceduto all’acquisizione al patrimonio provinciale, ai sensi dell’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, del suolo iscritto in catasto terreni del Comune di (omissis) al foglio(omissis), particelle (omissis), destinate a deposito temporaneo di CDR, di proprietà dei signori Ma. Ba. ed altri, ciascuno per la rispettiva quota di proprietà e complessivamente per l’intero.
Il provvedimento riporta le argomentazioni già contenute nell’atto presupposto, specificando, tra l’altro, che si è determinata “una occupazione sine titulo, ovvero uno stato di fatto privo di qualificazione giuridica derivante da atti formali della P.A., cui è assolutamente necessario porre rimedio” e che “la durata abnorme dello stato di fatto sopra esposto e l’ampiamente prevedibile protrarsi dello stesso determina il venir meno delle finalità giuridiche dei contratti di fitto a suo tempo stipulati con i proprietari dei suoli, che rischierebbero di avere una durata indefinita e indefinibile”.
7.2.1. Pertanto, se è certamente vero che l’inoppugnabile lodo arbitrale del 26 luglio 2016, a cui la sentenza di primo grado si riferisce per escludere la sussistenza dei presupposti dell’acquisizione, ha accertato la proroga tacita dell’efficacia del contratto di locazione per ulteriori nove anni, è anche vero che sia il decreto n. 89 del 18 aprile 2019, sia, successivamente, il decreto di acquisizione del 14 ottobre 2019, contengono ampi riferimenti alle ragioni per le quali il rapporto locatizio, che determina ingenti ed ingiustificate spese a carico della collettività, non possa essere proseguito, per cui tali atti ben possono essere qualificati come recanti una implicita, ma inequivoca, volontà di recedere dal contratto di locazione tacitamente rinnovato.
In altri termini, il puntuale riferimento contenuto negli atti al venire meno delle finalità giuridiche dei contratti di fitto a suo tempo stipulati ed all’obiettiva eccessiva onerosità dei relativi canoni, in uno alla abnorme durata dei contratti stessi, integrano, nel caso di specie, la giustificata volontà del soggetto pubblico di rendere irrilevante il rapporto di durata intercorrente con il contraente, con l’esercizio di un potere di natura pubblicistica, giustificato dalle circostanze.
La complessiva azione amministrativa, peraltro, si rivela rispondente alle finalità di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, come di recente delineate anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 4 del 2020.
L’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001 fa riferimento ad un bene immobile che, per ragioni di pubblico interesse, sia stato modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, per cui la fattispecie in esame rientra nel parametro normativo.
Nella fattispecie in esame, una volta intervenuto l’implicito recesso dal contratto di locazione tacitamente rinnovato, che abilitava l’Amministrazione a disporre delle aree, l’occupazione dei terreni, quantomeno dal 18 aprile 2019 (data di adozione del decreto presidenziale), è divenuta sine titulo e la modifica dello stato dei luoghi è continuata.
Ne consegue che, alla data di adozione del decreto dirigenziale di acquisizione (14 ottobre 2019), l’area risultava effettivamente occupata sine titulo.
Va inoltre richiamato il principio enunciato dall’Adunanza Plenaria con la sentenza n. 5 del 2020 (§ 9), per il quale l’art. 42 bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, trova applicazione ‘in tutti i casi in cui un bene immobile altrui sia nella disponibilità e sia stato utilizzato dall’amministrazione pubblica per finalità di pubblico interesse, pur in assenza di titolò : l’art. 42 bis costituisce una ‘disposizione di chiusura del sistemà, per la quale ‘i presupposti fondanti il potere di acquisizione siano unicamente due, cioè l’avvenuta modifica del bene immobile e la sua utilizzazione per scopi di interesse pubblicò .
Quanto alle deduzioni di eccesso di potere, dedotte avverso il contenuto dell’atto ablatorio, la sua motivazione c.d. rafforzata di procedere all’acquisizione dei beni al patrimonio provinciale indisponibile emerge chiaramente dagli atti, in cui, come detto, è tra l’altro evidenziato che l’eccessiva onerosità dei contratti di fitto a suo tempo stabiliti, in uno con la loro durata abnorme ed il rischio della loro durata indefinita ed indefinibile, rischierebbero di integrare gli estremi di un danno erariale, per cui è stata ragionevolmente individuata la soluzione di cui all’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
D’altra parte, la soluzione definitiva a cui la Provincia è giunta non è stata tale da sacrificare oltre misura l’interesse dei proprietari, i quali – in ragione della natura non retroattiva dell’atto di acquisizione – hanno avuto titolo per molti anni al corrispettivo del contratto di locazione ed ai quali dovranno essere liquidate le indennità specificamente previste dall’art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
7.2.2. Per quanto concerne la mancata comunicazione di avvio del procedimento, va rilevato che, come già esposto, il decreto dirigenziale di acquisizione del 14 ottobre 2019 è stato adottato in esecuzione del decreto presidenziale n. 89 del 18 aprile 2019, per cui gli interessati avrebbero ben potuto partecipare al procedimento in tale arco temporale.
In proposito, si rivela dirimente la constatazione che il decreto n. 89 del 2019 incarica il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale, Ambiente ed Ecologia per l’esecuzione del decreto stesso e delle relative procedure attuative, fra cui l’adozione del decreto ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
8. In definitiva, tranne la censura sulla dedotta incompetenza del TAR, il ricorso in appello proposto dalla Provincia di Caserta è fondato e va accolto, sicché, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso proposto in primo grado, integrato da motivi aggiunti, deve essere respinto.
9. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, sono poste a favore della Provincia di Caserta ed a carico, in solido e in parti uguali (ciascuno per euro 1.250,00), dei ricorrenti di primo grado.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe (R.G. n. 5812 del 2020), tranne il primo motivo sulla dedotta incompetenza del TAR, e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto in primo grado.
Condanna i signori An. Ca. ed altri, in parti uguali (ciascuno per euro 1.250,00), al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, in favore della Provincia di Caserta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio dei giorni 4 febbraio 2021 e 9 febbraio 2021, svoltesi in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Roberto Caponigro – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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