Il provvedimento di assunzione della prova per ragioni d’urgenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|7 gennaio 2022| n. 283.

Il provvedimento di assunzione della prova per ragioni d’urgenza.

Il provvedimento di assunzione della prova, disposto ai sensi dell’art. 48, comma 2, c.p.c., per ragioni d’urgenza, durante la sospensione del procedimento a seguito di proposizione di regolamento di competenza, ha carattere ordinatorio e non decisorio, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto avverso tale provvedimento.

Ordinanza|7 gennaio 2022| n. 283. Il provvedimento di assunzione della prova per ragioni d’urgenza

Data udienza 16 dicembre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Processo civile – Competenza – Proposizione di regolamento di competenza – Provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento – Secondo comma dell’articolo 48 del Cpc – Sola convocazione del Ctu – Provvedimento avente carattere ordinatorio e non decisorio – Sottrazione dal ricorso per cassazione di cui all’articolo 111 della Costituzione – Posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale – Non sussistono

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25835-2020 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS)2, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata il 10/09/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16/12/2021 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

(OMISSIS) ha proposto ricorso ex articolo 111 Cost., comma 7, per la cassazione della ordinanza emessa il 10 settembre 2020 dal giudice istruttore del Tribunale di Firenze, con cui e’ stata disposta la convocazione del CTU. Il ricorrente sostiene che tale ordinanza sia nulla per violazione dell’articolo 48 c.p.c., dovendosi intendere il giudizio sospeso in seguito alla richiesta di regolamento di competenza ex articolo 47 c.p.c..
(OMISSIS) resiste con controricorso.
Su proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 391-bis c.p.c., comma 4, e articolo 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilita’ del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perche’ la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.
Il provvedimento reso dal giudice del merito dopo la sospensione del procedimento determinata dalla proposizione di regolamento di competenza, consista o meno nel compimento di atti urgenti, ai sensi dell’articolo 48 c.p.c., comma 2, nella specie limitandosi a disporre la convocazione del CTU, ha carattere ordinatorio e non decisorio, e, quindi si sottrae al ricorso per cassazione di cui all’articolo 111 Cost., posto che non statuisce su posizioni di diritto soggettivo, sostanziale o processuale (Cass. Sez. 1, 17/12/1988, n. 6905; Cass. Sez. L, 13/05/2005, n. 10043).
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, la ricorrente va condannata a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.
Viste la palese inammissibilita’ del ricorso, ed essendo percio’ la condotta processuale della ricorrente connotata da colpa grave, va comminata la sanzione prevista dall’articolo 96 c.p.c., u.c., con conseguente condanna di (OMISSIS) al pagamento in favore del controricorrente di una somma equitativamente determinata nell’importo indicato in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione dichiarata inammissibile.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; condanna (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., u.c., al pagamento, in favore di (OMISSIS) della ulteriore somma di Euro 1.000,00.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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