Il provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri

Consiglio di Stato, Sentenza|25 gennaio 2021| n. 737.

Il provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, pur avendo natura autoritativa quanto ai suoi effetti ablatori, per quanto riguarda la determinazione del quantum complessivamente spettante al suo destinatario incide sul suo diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario in subiecta materia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.

Sentenza|25 gennaio 2021| n. 737

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Espropriazione per pubblica utilità – Provvedimento di acquisizione sanante – Natura – Determinazione del quantum – Controversie – Giurisdizione ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1494 del 2020, proposto dal signor Ma. Is. Pe., rappresentato e difeso dagli avvocati An. Ma. e Ti. Ug., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. Ma. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pi. Pa. Go. e Pi. Mo., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fa. Pi. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte Sezione Seconda n. 707/2019, resa tra le parti, pubblicata il 19 giugno 2019, non notificata, concernente l’annullamento:
– del decreto n. 359 (prot. n. 8449) del 22 novembre 2013, con il quale il Responsabile dell’Ufficio per le espropriazioni del Comune di (omissis) ha determinato, ai sensi dell’art. 42-bis del d.p.r. n. 327/2001, l’indennizzo da corrispondere per l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di aree di proprietà del ricorrente nel Comune di (omissis) e distinte al foglio (omissis) mappali (omissis), ed al foglio (omissis) mappali (omissis) categoria D/7;
– di tutti gli atti allo stesso precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ed, in particolare, della deliberazione della giunta comunale del Comune di (omissis) n. 22 del 26 marzo 2013, avente per oggetto “Avvio procedura di acquisizione coattiva sanante ai sensi dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e s.m.i.”;
– dell’atto di acquisizione, notificato 1’8 giugno 2016, con il quale il responsabile dell’ufficio per le espropriazioni del Comune di (omissis) ha disposto, ai sensi dell’art. 42 bis del DPR 8 giugno 2001, n. 327, l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di aree di proprietà del ricorrente, distinte al foglio (omissis) mappale (omissis), foglio (omissis) mappale (omissis), foglio (omissis) mappale (omissis) e foglio (omissis) mappale (omissis) categoria D/7;
– della delibera del 30 aprile 2015 n. 3 del consiglio comunale di (omissis), avente per oggetto “Depuratore, area pertinenziale e strada di accesso all’impianto depuratore in località (omissis) – Conferma atto di indirizzo all’acquisizione coattiva sanante”;
– di tutti gli atti allo stesso precedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ed, in particolare, della delibera n. 3 del 20 marzo 2014 del consiglio comunale di (omissis).
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2021 il Cons. Michele Pizzi e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni con legge 18 dicembre 2020, 176, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams”, come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso in appello notificato il 20 gennaio 2020, il sig. Is. Ma. Pe. ha impugnato la sentenza del Tar Piemonte 19 giugno 2019, n. 707, con la quale è stata dichiarata l’improcedibilità sia del ricorso introduttivo sia dei motivi aggiunti per intervenuta acquiescenza e sopravvenuto difetto di interesse, con riguardo alla impugnazione degli atti e dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, concernenti il procedimento di acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di (omissis) dei terreni già in proprietà del ricorrente a partire dal settembre dell’anno 2007.
Espone l’appellante di aver ricevuto la nota prot. n. 3674 del 3 maggio 2012, con la quale il Comune di (omissis) gli comunicava che, in attuazione della deliberazione di giunta comunale n. 41 del 12 aprile 2012 (per la riqualificazione e l’ampliamento del comprensorio sciistico “(omissis)”), veniva avviato il procedimento di acquisizione concernente l’impianto di depurazione installato nell’area di proprietà del medesimo (e relativa area pertinenziale), nonché la strada di accesso alla località (omissis), riconoscendogli un indennizzo pari ad euro 4.300,00.
Prosegue l’appellante evidenziando che il Comune di (omissis), non avendo concluso tale primo procedimento, avviava successivamente un nuovo procedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 (nota prot. n. 2914 del 15 aprile 2013), in relazione al quale veniva adottato il decreto n. 395 (prot. n. 8449) del 22 novembre 2013 di determinazione dell’indennizzo pari ad euro 4.550,10 per le aree oggetto di acquisizione (foglio (omissis), mapp. (omissis); foglio (omissis), mapp. (omissis)).
Tale decreto di determinazione dell’indennizzo veniva impugnato con ricorso innanzi al Tar Piemonte per plurimi profili (incompetenza, violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990, difetto di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, nonché erronea determinazione dell’indennizzo).
Il procedimento di acquisizione delle aree de quibus ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 si concludeva successivamente con decreto del Comune di (omissis) rep. n. 2035 dell’8 giugno 2016, impugnato con motivi aggiunti sotto plurimi profili (incompetenza, violazione delle garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241/1990, difetto di motivazione e contraddittorietà dell’azione amministrativa).
Il sig. Pe., venuto a conoscenza della deliberazione del consiglio comunale di (omissis) n. 3 del 30 aprile 2015, concernente “Depuratore, area pertinenziale e strada di accesso all’impianto depuratore in località (omissis) – Conferma atto d’indirizzo all’acquisizione coattiva sanante”, depositata in giudizio dal Comune resistente in primo grado, la impugnava con un secondo ricorso per motivi aggiunti.
Il Tar Piemonte, con la gravata sentenza, ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, stante l’intervenuta acquiescenza da parte del ricorrente, il quale “dapprima ha sollecitato egli stesso il Comune, con la nota a sua firma del 14 febbraio 2015, a concludere il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis DPR 327/2001 dei terreni di sua proprietà […]; e poi incassato l’indennizzo determinato dall’amministrazione per l’acquisizione sanante dei predetti terreni, comunicando egli stesso agli uffici comunali le coordinate bancarie presso cui riversare il pagamento, senza sollevare eccezioni o riserve di ripetizione e senza impugnare il provvedimento di liquidazione […]”.
L’appello è articolato nei seguenti tre motivi:
– errata pronuncia di improcedibilità del ricorso e dei primi e secondi motivi aggiunti per aver il Tar Piemonte erroneamente ritenuto sussistente una sopravvenuta carenza di interesse, non avendo al contrario il ricorrente prestato acquiescenza agli atti della procedura espropriativa, bensì avendo impugnato sin da subito, con il ricorso introduttivo, la determinazione dell’indennizzo e, con successivi motivi aggiunti, il provvedimento di acquisizione ex art. 42-bis, lamentandone anche in quella sede l’erronea determinazione dell’indennizzo in sede di domanda cautelare (pag. 14 del primo ricorso per motivi aggiunti);
– mancata pronuncia sul quinto (erroneamente indicato come quarto) motivo del ricorso principale, con il quale il ricorrente in primo grado aveva lamentato erroneità, illogicità ed eccesso di potere nella determinazione dell’indennizzo, violazione del principio di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, avendo il proprietario lamentato l’inconsistenza della perizia di stima redatta dall’Ufficio tecnico comunale per la determinazione del valore al metro quadro del terreno oggetto di acquisizione;
– mancata pronuncia nel merito del ricorso principale e dei primi e dei secondi motivi aggiunti: in particolare l’appellante, con il terzo motivo di gravame, ripropone i motivi di censura articolati in primo grado e non esaminati dal Tar Piemonte; per quanto concerne il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti, l’appellante ripropone i seguenti motivi: a) incompetenza, violazione dell’art. 42, comma 2, lett. l), d.gs. n. 267/2000, violazione degli articoli 42 e 97 della Costituzione; b) violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990, violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento amministrativo, eccesso di potere per difetto di istruttoria; c) violazione dell’art. 42-bis, comma 4, d.p.r. n. 327/2001, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, inesistenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico atte a giustificare l’emanazione del provvedimento acquisitivo; d) contraddittorietà dell’azione amministrativa; per quanto concerne il secondo ricorso per motivi aggiunti, avverso le deliberazioni di consiglio comunale n. 3 del 20 marzo 2014 e n. 3 del 30 aprile 2015, l’appellante ripropone i seguenti motivi: a) violazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990, violazione dei principi in materia di procedimento amministrativo; b) illegittimità della deliberazione di consiglio comunale n. 3/2014 per intervenuta inefficacia della convenzione per l’attuazione del piano esecutivo convenzionato relativo al comprensorio turistico valcasotto “(omissis)”; c) illegittimità della deliberazione di consiglio comunale n. 3/2015 per illegittimità derivata ed illegittimità dell’atto presupposto; d) violazione dell’art. 42-bis, comma 4, d.p.r. n. 327/2001, violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, inesistenza di attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico atte a giustificare l’emanazione del provvedimento acquisitivo, insussistenza dei presupposti di legge per l’utilizzo del procedimento di acquisizione coattiva sanante; e) eccesso di potere per manifesta ed immotivata contraddittorietà con precedenti determinazioni, illogicità ed irragionevolezza.
Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), chiedendo il rigetto dell’appello ed eccependone, in via preliminare, l’irricevibilità per tardività della notifica ai sensi dell’art. 119 c.p.a.
Il ricorrente ha depositato, in data 14 dicembre 2020, una memoria difensiva, insistendo per l’accoglimento dei motivi di appello e rilevando, con riguardo alla eccezione in rito sollevata dal Comune appellato, che il gravame è stato tempestivamente notificato, non rilevando la dimidiazione dei termini processuali di cui al citato articolo 119 c.p.a., in quanto “il fulcro del presente giudizio di appello attiene all’omessa pronuncia in punto di errata quantificazione dell’indennizzo riconosciuto al sig. Pe. a fronte dell’espropriazione delle aree de quibus”.
Il Comune di (omissis) ha insistito nelle sue difese con memorie depositate il 23 ed il 29 dicembre 2020.
Sia l’appellante che l’appellato, in data 13 gennaio 2021, hanno depositato note di udienza, alternative alla discussione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni con legge 25 giugno 2020, n. 70.
All’udienza pubblica del 14 gennaio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l’eccezione di irricevibilità dell’appello per tardività della notifica sollevata dal Comune di (omissis).
L’eccezione è parzialmente fondata.
Infatti risulta per tabulas che, a fronte della sentenza di primo grado depositata in data 19 giugno 2019, l’appello è stato notificato via p.e.c. in data 20 gennaio 2020, oltre il termine perentorio di tre mesi previsto dalla legge, applicandosi nella presente fattispecie la dimidiazione dei termini processuali ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. f), e comma 2, cod. proc. amm., limitatamente al terzo motivo di gravame, ove l’appellante – riproponendo le censure articolate in primo grado – ha dedotto svariati profili di illegittimità degli atti e dei provvedimenti impugnati in primo grado, “relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità “, come prevede la lettera f) del comma 1 del citato articolo 119 c.p.a.
Pertanto l’appello deve essere dichiarato parzialmente irricevibile per tardività, limitatamente al terzo motivo di gravame.
Venendo all’esame dei restanti motivi, il primo motivo di appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti che ora si espongono.
Il Collegio rileva, infatti, che l’odierno appellante, lungi dal prestare acquiescenza alla procedura acquisitiva ex art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001 ed alla relativa determinazione dell’indennizzo, aveva al contrario prontamente e ritualmente impugnato sia l’iniziale decreto n. 359 (prot. n. 8449) del 22 novembre 2013 di determinazione dell’indennizzo, sia il successivo provvedimento comunale di acquisizione dell’8 giugno 2016 (rep. 2035), in tal modo dimostrando palesemente il suo chiaro intendimento di contrastare in toto il procedimento acquisitivo portato avanti dal Comune di (omissis).
Tuttavia, alla luce di quanto sopra evidenziato sulla parziale tardività dell’appello, il primo motivo di gravame deve essere accolto limitatamente alla statuizione con cui il Tar Piemonte ha erroneamente dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo con riferimento alla contestazione della determinazione dell’indennizzo, con la conseguenza che va dichiarato procedibile il ricorso di primo grado, con riguardo alla censura sull’erronea determinazione dell’importo dovuto.
Deve essere dichiarato invece inammissibile per difetto di interesse il secondo motivo di appello, con il quale l’appellante ripropone il motivo di censura concernente l’erronea determinazione dell’indennizzo dovuto: per tal parte, il ricorso di primo grado, pur risultando procedibile, va dichiarato inammissibile.
Infatti, il provvedimento di acquisizione previsto dall’art. 42 bis del testo unico sugli espropri, pur avendo natura autoritativa quanto ai suoi effetti ablatori, per quanto riguarda la determinazione del quantum complessivamente spettante al suo destinatario incide sul suo diritto soggettivo, con giurisdizione del giudice ordinario in subiecta materia ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.
Ne consegue che – con riferimento ai criteri posti a base della quantificazione del dovuto – l’impugnazione proposta innanzi al Tar Piemonte (e riproposta in questa sede) risulta priva di interesse, dal momento che il giudice amministrativo – per la consolidata giurisprudenza della Sezione – non può emanare statuizioni di per sé incidenti sul potere del giudice civile, che sia stato adito per contestare la quantificazione effettuata in sede amministrativa.
In definitiva il primo motivo di appello deve essere accolto nei limiti esposti, il secondo motivo di appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse ed il terzo motivo di appello deve essere dichiarato irricevibile per tardività .
Data la parziale soccombenza, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello n. r.g. 1494/2020, come in epigrafe proposto, lo dichiara parzialmente irricevibile (quanto alla domanda di annullamento degli atti impugnati in primo grado), lo accoglie parzialmente (quanto alla statuizione del TAR sulla acquiescenza dell’appellante, in realtà insussistente) e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo, quanto alla contestazione della quantificazione dell’importo liquidato.
Spese compensate dei due gradi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2021, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020, con l’intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti – Presidente
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere
Michele Pizzi – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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