Il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione “de plano”

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 24 luglio 2020, n. 22282.

 

Il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione “de plano”, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, se accertata in sede di legittimità, comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata.

Sentenza 24 luglio 2020, n. 22282

Data udienza 23 giugno 2020

Tag – parola chiave: Pena detentiva – Incidente di esecuzione – Sospensione ordine di esecuzione – Procedimento camerale – Partecipazione delle parti – Necessità – Provvedimento assunto de plano – Violazione del contraddittorio – Nullità di ordine generale assoluta rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere

Dott. APRILE Stefano – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – rel. Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 17.12.2019 del Tribunale di Palermo;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. DANIELE CAPPUCCIO;
lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 17 dicembre 2019 il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta, presentata da (OMISSIS), intesa, in via principale, alla sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva irrogatagli con sentenza del Tribunale di Palermo del 18 maggio 2017.
Ha, in proposito, rilevato che, al cospetto di fattispecie di reato compresa nel catalogo previsto dalla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, comma 1-quater, la sospensione dell’esecuzione puo’ essere disposta esclusivamente dal Tribunale di sorveglianza sulla base della relazione di sintesi redatta a seguito del periodo di osservazione scientifica della personalita’ normativamente previsto, in tal senso essendosi costantemente pronunziata la giurisprudenza di legittimita’, il cui indirizzo, ormai sedimentato, convince della compatibilita’ della norma con i parametri costituzionali evocati dall’istanza, il quale aveva sollecitato la proposizione di apposito incidente di costituzionalita’.
2. (OMISSIS) propone, con il ministero degli avv.ti (OMISSIS), ricorso per cassazione affidato a due motivi, con il primo dei quali deduce violazione della legge processuale per avere il Tribunale deliberato de piano, e quindi senza instaurare il preventivo contraddittorio tra le parti, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 666 c.p.p., comma 2, cosi’ determinando la nullita’ assoluta del provvedimento impugnato ai sensi dell’articolo 178 c.p.p., lettera c) e articolo 179 c.p.p..
Con il secondo motivo, lamenta vizio di motivazione per avere il Tribunale omesso di vagliare la proposta eccezione di illegittimita’ costituzionale dell’articolo 656 c.p.p., comma 9, e L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4-bis, comma 1-quater, nella parte in cui escludono che il pubblico ministero possa sospendere l’ordine di esecuzione, sussistendo il limite di pena da espiare, per i reati compresi in quell’elenco, nel caso in cui l’osservazione scientifica della personalita’ del condannato sia stata compiuta, per il periodo indicato dal legislatore, prima dell’inizio dell’esecuzione.
3. Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ fondato il primo, assorbente motivo di ricorso.
2. Il modello procedimentale delineato dall’articolo 666 c.p.p. per il procedimento di esecuzione e’ costituito dalle forme dell’udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle parti, cui viene dato di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, l’articolo 666 c.p.p., comma 2, contempla, in deroga alla regola generale, la possibilita’ di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini d’inammissibilita’ mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l’istanza sia stata gia’ rigettata perche’ basata sui medesimi elementi, ovvero sia “manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge”.
La manifesta infondatezza, nella ratio della disposizione e nella lettura operata dall’elaborazione giurisprudenziale maggioritaria, riguarda il difetto delle condizioni di legge, intese in senso restrittivo come requisiti non implicanti una valutazione discrezionale, perche’ imposti direttamente dalla norma (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci, Rv. 260971; Sez. 5, n. 34960 del 14/06/2007, Stara, Rv. 237712; Sez. 5, n. 2793 del 05/05/1998, Prato, Rv. 210936).
Il provvedimento senza contraddittorio reso in executivis si adatta, dunque, alle ipotesi della rilevabilita’ ictu oculi di ragioni che, sulla base della semplice prospettazione e senza la necessita’ di uno specifico approfondimento discrezionale, evidenzino la mancanza di fondamento dell’istanza.
In buona sostanza, deve essere data all’istante la possibilita’ dell’instaurazione del contraddittorio con il procedimento camerale – sul modello di quello tipico previsto ex articolo 127 c.p.p. – dall’articolo 666 c.p.p., commi 3 e 9, allorquando si pongano questioni che involgano, in definitiva, l’esercizio di discrezionalita’ valutativa.
Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell’esecuzione de plano, senza fissazione dell’udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell’ultimo inciso dell’articolo 666 c.p.p., comma 2, e’ affetto da nullita’ di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli articoli 178 e 179 c.p.p., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della “omessa citazione dell’imputato e dell’assenza del suo difensore nei casi in cui ne e’ obbligatoria la presenza” (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimita’, detta nullita’ comporta l’annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524).
3. Nel caso di specie, (OMISSIS) ha proposto incidente di esecuzione inteso ad ottenere la sospensione dell’ordine di esecuzione emesso a suo carico in relazione ad una condanna per reato compreso nel catalogo di cui alla L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 4, comma 1-quater.
Consapevole che, per tali fattispecie, i benefici penitenziari cui la sospensione dell’esecuzione e’ funzionale possono essere concessi “solo sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalita’ condotta collegialmente per almeno un anno”, l’istante ha eccepito l’illegittimita’ costituzionale della norma dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui non equipara all’osservazione annuale intramuraria, nella concorrenza degli ulteriori requisiti di legge, quella che sia stata utilmente compiuta prima dell’esecuzione della pena ed anche in ambiente esterno.
Il giudice dell’esecuzione ha rigettato la richiesta sul rilievo della propria incompetenza all’ammissione ai benefici penitenziari e dell’impossibilita’, a legislazione vigente, di sospendere l’esecuzione: presupposti, questi, che, tuttavia, non erano posti a fondamento dell’istanza che, anzi, proprio da essi prendeva le mosse.
Ha aggiunto, quanto alla proposta eccezione di illegittimita’ costituzionale, che la stabilita’ dell’indirizzo ermeneutico formatosi in ordine alla necessita’ che, in casi consimili, la valutazione dell’istanza finalizzata all’ammissione ai benefici penitenziari sia preceduta dalla redazione di apposita relazione di sintesi dissuade, per la univocita’ nel diritto vivente della chiave di lettura della disposizione, dal raccogliere la sollecitazione della parte.
Cosi’ facendo, ha compiuto – a prescindere dalla singolarita’ dell’affermazione secondo cui il consolidamento dell’interpretazione di una norma ne preclude la verifica di compatibilita’ costituzionale – una tipica valutazione discrezionale che, per le ragioni sopra esposte, avrebbe richiesto la previa instaurazione del contraddittorio, che avrebbe garantito alle parti (ivi compreso il pubblico ministero, l’omessa acquisizione del cui parere puo’ essere dedotta, quale causa di nullita’, anche dalla parte privata, come riconosciuto da Sez. 1, n. 42540 del 25/06/2018, C., Rv. 274025) ogni opportuna interlocuzione.
4. Il provvedimento impugnato va, pertanto, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso, ovvero per la celebrazione di udienza nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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